15.2014.54
Sequestro fiscale. Beni da sequestrare designati soltanto nel loro genere. Indicazioni insufficienti
25 luglio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.54
Lugano
25 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 14 aprile 2014 di
RI 1
RI 2
RI 3
(tutti rappresentati dall’RA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno nell’esecuzione dei sequestri n. __________, __________ e __________
nei confronti di
PI 1
(patrocinato dall’ PA 1,)
ritenuto
in fatto: A. Il
4 marzo 2014 la RI 1, lo RI 2 e il RI 3 hanno emesso, per il tramite dell’RA 1,
tre richieste di garanzia per fr. 1'310'000.–, 1'840'000.– e 1'590'000.– nei
confronti di PI 1, a copertura delle imposte federali, cantonali e comunali
degli anni 2003-2012. Lo stesso giorno tali autorità hanno decretato il sequestro
dei predetti importi, indicando, quale titolo e causa del sequestro, le richieste
di garanzia e, quali beni da sequestrare, in particolare quanto segue:
“- i redditi percepiti dal debitore
derivanti dall’attività lucrativa, dalla sostanza mobiliare, immobiliare e/o da
fonti previdenziali comunque nulla escluso. Per il calcolo dovranno essere
considerate le entrate degli altri membri della famiglia; dalle società per le
quali il debitore sequestrato risulta essere amministratore, contabile,
fiduciario e/o consulente”.
B. Preso
atto dei decreti di sequestro, con scritto 6 marzo 2014 l’Ufficio esecuzione e
fallimenti (UEF) di Locarno ha invitato l’RA 1 a specificare nel dettaglio “le
attività lucrative, la sostanza mobiliare e le fonti previdenziali per le quali
l’escusso percepirebbe dei redditi”, nonché “le società dalle quali il debitore
sequestrato risulta essere amministratore, contabile, fiduciario e/o consulente”,
segnalando che in mancanza di tali informazioni non avrebbe potuto procedere al
sequestro.
C. Con
scritto 27 marzo 2014 l’RA 1 ha contestato che le informazioni richieste dall’UEF
fossero necessarie per l’esecuzione del sequestro, sostenendo che non si
possono porre esigenze troppo restrittive all’indicazione degli oggetti da
sequestrare, dal momento che giurisprudenza e dottrina ammettono il sequestro
di beni indicati anche solo nel loro genere.
D. Il
2 aprile 2014 l’UEF ha intimato all’__________ tre verbali di sequestro, nei
quali figura tra l’altro quanto segue:
“l’Ufficio decide di non eseguire il sequestro «dei redditi percepiti dal debitore derivanti da
attività lucrativa, dalla sostanza mobiliare, immobiliare e/o da fonti
previdenziali», siccome l’ordine di sequestro deve perlomeno definire
sommariamente oltre all’oggetto da sequestrare, anche il nome del detentore dei
beni del terzo, l’identità della persona obbligata a bonificare redditi e/o
dividendi, rispettivamente gli immobili, che comunque nel caso concreto non
generano reddito […], per i quali l’escusso percepisce redditi. Visto
che gli UE di Biasca, Bellinzona, Lugano e Mendrisio non hanno provveduto ad
alcun sequestro di redditi percepiti dal debitore da attività lucrativa, dalla
sostanza mobiliare ed immobiliare, l’Ufficio di esecuzione del domicilio del
debitore sequestrato ritiene di non dover procedere, al momento, ad alcun
interrogatorio sotteso a determinare il minimo d’esistenza dell’escusso”.
E. Con
ricorso del 14 aprile 2014 la RI 1, lo RI 2 e il RI 3 si aggravano contro i
verbali di sequestro, chiedendo di ordinare all’UEF di procedere al sequestro
dei redditi percepiti da PI 1 conformemente ai decreti di sequestro.
F. In
uno scritto del 2 maggio 2014 PI 1 si limita a considerare corretto l’operato
dell’UEF, mentre quest’ultimo, pur ribadendo la propria tesi e opponendosi
dunque al ricorso, si rimette al giudizio della Camera con osservazioni 6
maggio 2014.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
Fatti
i combinati art. 5 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) e 76 della legge cantonale
sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 3.3.1), quando siano proposti davanti
alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità
può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della
decisione delle altre. Nel caso di specie, ritenuto che il fondamento di fatto
dei tre ricorsi in esame e dei tre provvedimenti impugnati è il medesimo, per
motivi di economia processuale si giustifica di evadere i gravami con una sola
sentenza, pur mantenendo separati i rispettivi dispositivi, che potranno essere
impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.2010.42 del 30 giugno
2010, consid. 1).
3. Nel
ricorso, gli insorgenti evidenziano anzitutto che “i sequestri effettuati
nei confronti del sig. PI 1 sono la conseguenza dell’inchiesta fiscale condotta
dalla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI), autorità che conduce
inchieste conformemente alle regole del diritto penale amministrativo e
collabora alla legislazione nel campo del diritto penale fiscale”, sicché “i
poteri inquisitori della DAPI sono notoriamente ampi, sicuramente maggiori di
quelli offerti dalla legislazione fiscale rispettivamente dal diritto esecutivo”
(cfr. ricorso, pag. 2). Ciò premesso, i ricorrenti ribadiscono che non si
possono porre esigenze troppo restrittive all’indicazione degli oggetti da sequestrare,
ritenuto che è ammesso il sequestro dei beni indicati solo nel loro genere. A loro
parere, qualora gli oggetti siano indicati dal creditore anche solo in modo
generico, il debitore non può sottrarsi all’obbligo d’informazione di cui all’art.
91 cpv. 2 LEF, ancorché limitatamente ai beni indicati nel decreto, a maggior
ragione se il sequestro verte su redditi, ciò che implica comunque l’interrogatorio
del debitore sequestrato riguardo all’esigenza di definire il suo minimo vitale
secondo i dettami dell’art. 93 LEF. I ricorrenti contestano pertanto che il
sequestro in questione rivesta carattere investigativo. Rilevano infine che è
pure del tutto incomprensibile e fuori luogo la giustificazione dell’UEF in
merito al mancato allestimento del minimo di esistenza, visto che non competeva
ad altri uffici d’esecuzione di sequestrare il reddito dell’attività percepito
dal debitore.
3.1 In
virtù degli art. 170 LIFD e 249 LT (quest’ultimo applicabile anche all’imposta
comunale per il rinvio dell’art. 251 cpv. 2 LT), la decisione di richiesta di
garanzie dell’autorità fiscale è parificata al decreto di sequestro giusta l’art.
274 LEF, il quale va eseguito dal competente ufficio d’esecuzione. Ciononostante,
l’autorità fiscale è tenuta a emanare anche un decreto di sequestro distinto
dalla decisione di richiesta di garanzia, al fine di specificare gli oggetti da
Considerandi
sequestrare (cfr. sentenza della CEF 15.2004.167 del 18 ottobre 2004,
consid. 1.1 e riferimenti citati) e permettere in tal modo all’ufficio d’esecuzione
di eseguire il sequestro.
Secondo
la giurisprudenza, i beni da sequestrare possono essere designati anche solo
nel genere, purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona
che li detiene (cfr. p. es. DTF 100
III 25; 103 III 86 e 91; Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG), Schriften zum Steuerrecht (SStR), vol. 20, 2009, pag. 221; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 34-35 ad § 51), onde evitare che il
sequestro rivesta carattere investigativo (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1 e i
riferimenti citati; Amonn/Walther, ibidem). In caso di sequestro di crediti o di
beni formalmente intestati a terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il
nome del terzo debitore o detentore (DTF 130 III 581 consid. 2.2.1, 126 III 97
consid. 4a). Spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art.
272.
cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro
(cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio
al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore
sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF
130.
III 579 consid. 2.2.3; Stoffel,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 272 LEF),
come avviene invece in caso di pignoramento. L’obbligo d’indicare il nome dei
terzi debitori o detentori incombe anche all’autorità fiscale nella sua funzione
di autorità di sequestro (DTF 130 III 583 consid. 2.2.4).
3.2
Nel
caso in rassegna, l’autorità fiscale ha designato i beni da sequestrare solo
nel loro genere, senza tuttavia fornire all’UEF alcuna indicazione sufficiente per
procedere al sequestro, ovvero in concreto le informazioni minime (nome,
cognome e luogo) sulle persone (fisiche o giuridiche) dalle quali il debitore
sequestrato percepirebbe i redditi da sequestrare. È pur vero che, come sostengono
i ricorrenti, nell’esecuzione del sequestro il debitore sequestrato è tenuto a informare
l’ufficio d’esecuzione limitatamente ai beni che figurano nel decreto di
sequestro (cfr. i combinati art. 275 e 91 cpv. 1 LEF), ma solo se essi
sono sufficientemente identificati. Lo strumento dell’interrogatorio non può invece
colmare le lacune del decreto di sequestro. In caso contrario, il sequestro
perseguirebbe mere finalità investigative e costituirebbe, di fatto, un
pignoramento, ciò che non è ammissibile. Non porta a diversa conclusione neppure
il fatto che i sequestri in oggetto siano la conseguenza dell’inchiesta fiscale
condotta dalla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI) in base al diritto
penale amministrativo, il sequestro fiscale essendo retto, in principio, dalle
medesime norme applicabili al sequestro esecutivo, ovvero dagli art. 271 e
segg. LEF (sopra consid. 3.1; Frey,
op. cit., pag. 214), a differenza del sequestro fiscale di
tipo penale, che è disciplinato dalle norme specifiche degli art. 46 segg. DPA
(art. 191 e 192 LIFD). Ne consegue che l’UEF ha
agito correttamente, ove, in mancanza di indicazioni sufficienti, non ha
proceduto al sequestro dei redditi percepiti dal debitore sequestrato.
4.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.
2. Il
ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.
3. Il
ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.
4. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.