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Decisione

15.2014.54

Sequestro fiscale. Beni da sequestrare designati soltanto nel loro genere. Indicazioni insufficienti

25 luglio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati art. 5 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) e 76 della legge cantonale

sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 3.3.1), quando siano proposti davanti

alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità

può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della

decisione delle altre. Nel caso di specie, ritenuto che il fondamento di fatto

dei tre ricorsi in esame e dei tre provvedimenti impugnati è il medesimo, per

motivi di economia processuale si giustifica di evadere i gravami con una sola

sentenza, pur mantenendo separati i rispettivi dispositivi, che potranno essere

impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.2010.42 del 30 giugno

2010, consid. 1).

3. Nel

ricorso, gli insorgenti evidenziano anzitutto che “i sequestri effettuati

nei confronti del sig. PI 1 sono la conseguenza dell’inchiesta fiscale condotta

dalla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI), autorità che conduce

inchieste conformemente alle regole del diritto penale amministrativo e

collabora alla legislazione nel campo del diritto penale fiscale”, sicché “i

poteri inquisitori della DAPI sono notoriamente ampi, sicuramente maggiori di

quelli offerti dalla legislazione fiscale rispettivamente dal diritto esecutivo”

(cfr. ricorso, pag. 2). Ciò premesso, i ricorrenti ribadiscono che non si

possono porre esigenze troppo restrittive all’indicazione degli oggetti da sequestrare,

ritenuto che è ammesso il sequestro dei beni indicati solo nel loro genere. A loro

parere, qualora gli oggetti siano indicati dal creditore anche solo in modo

generico, il debitore non può sottrarsi all’obbligo d’informazione di cui all’art.

91 cpv. 2 LEF, ancorché limitatamente ai beni indicati nel decreto, a maggior

ragione se il sequestro verte su redditi, ciò che implica comunque l’interrogatorio

del debitore sequestrato riguardo all’esigenza di definire il suo minimo vitale

secondo i dettami dell’art. 93 LEF. I ricorrenti contestano pertanto che il

sequestro in questione rivesta carattere investigativo. Rilevano infine che è

pure del tutto incomprensibile e fuori luogo la giustificazione dell’UEF in

merito al mancato allestimento del minimo di esistenza, visto che non competeva

ad altri uffici d’esecuzione di sequestrare il reddito dell’attività percepito

dal debitore.

3.1 In

virtù degli art. 170 LIFD e 249 LT (quest’ultimo applicabile anche all’imposta

comunale per il rinvio dell’art. 251 cpv. 2 LT), la decisione di richiesta di

garanzie dell’autorità fiscale è parificata al decreto di sequestro giusta l’art.

274 LEF, il quale va eseguito dal competente ufficio d’esecuzione. Ciononostante,

l’autorità fiscale è tenuta a emanare anche un decreto di sequestro distinto

dalla decisione di richiesta di garanzia, al fine di specificare gli oggetti da

Considerandi

sequestrare (cfr. sentenza della CEF 15.2004.167 del 18 ottobre 2004,

consid. 1.1 e riferimenti citati) e permettere in tal modo all’ufficio d’esecuzione

di eseguire il sequestro.

Secondo

la giurisprudenza, i beni da sequestrare possono essere designati anche solo

nel genere, purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona

che li detiene (cfr. p. es. DTF 100

III 25; 103 III 86 e 91; Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte

Bundessteuer (DBG), Schriften zum Steuerrecht (SStR), vol. 20, 2009, pag. 221; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 34-35 ad § 51), onde evitare che il

sequestro rivesta carattere investigativo (cfr. sentenza del Tribunale

federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1 e i

riferimenti citati; Amonn/Walther, ibidem). In caso di sequestro di crediti o di

beni formalmente intestati a terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il

nome del terzo debitore o detentore (DTF 130 III 581 consid. 2.2.1, 126 III 97

consid. 4a). Spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art.

272.

cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro

(cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio

al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore

sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF

130.

III 579 consid. 2.2.3; Stoffel,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 272 LEF),

come avviene invece in caso di pignoramento. L’obbligo d’indicare il nome dei

terzi debitori o detentori incombe anche all’autorità fiscale nella sua funzione

di autorità di sequestro (DTF 130 III 583 consid. 2.2.4).

3.2

Nel

caso in rassegna, l’autorità fiscale ha designato i beni da sequestrare solo

nel loro genere, senza tuttavia fornire all’UEF alcuna indicazione sufficiente per

procedere al sequestro, ovvero in concreto le informazioni minime (nome,

cognome e luogo) sulle persone (fisiche o giuridiche) dalle quali il debitore

sequestrato percepirebbe i redditi da sequestrare. È pur vero che, come sostengono

i ricorrenti, nell’esecuzione del sequestro il debitore sequestrato è tenuto a informare

l’ufficio d’esecuzione limitatamente ai beni che figurano nel decreto di

sequestro (cfr. i combinati art. 275 e 91 cpv. 1 LEF), ma solo se essi

sono sufficientemente identificati. Lo strumento dell’interrogatorio non può invece

colmare le lacune del decreto di sequestro. In caso contrario, il sequestro

perseguirebbe mere finalità investigative e costituirebbe, di fatto, un

pignoramento, ciò che non è ammissibile. Non porta a diversa conclusione neppure

il fatto che i sequestri in oggetto siano la conseguenza dell’inchiesta fiscale

condotta dalla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI) in base al diritto

penale amministrativo, il sequestro fiscale essendo retto, in principio, dalle

medesime norme applicabili al sequestro esecutivo, ovvero dagli art. 271 e

segg. LEF (sopra consid. 3.1; Frey,

op. cit., pag. 214), a differenza del sequestro fiscale di

tipo penale, che è disciplinato dalle norme specifiche degli art. 46 segg. DPA

(art. 191 e 192 LIFD). Ne consegue che l’UEF ha

agito correttamente, ove, in mancanza di indicazioni sufficienti, non ha

proceduto al sequestro dei redditi percepiti dal debitore sequestrato.

4.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.

2. Il

ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.

3. Il

ricorso contro il verbale di sequestro n. __________ è respinto.

4. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.