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Decisione

15.2014.55

Verbale di pignoramento con attestato di carenza di beni. Ricorso firmato da un rappresentante non autorizzato dell’escutente. Nessuna sanatoria nel termine impartito. Ricorso dichiarato irricevibile

12 agosto 2014Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.55

Lugano

12 agosto 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 5 maggio 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento con attestato di

carenza beni emesso il 7 aprile 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa

dalla ricorrente contro

PI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

richiamata l’ordinanza 26 maggio 2014 del presidente

della Camera, con cui ha fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per

Considerandi

produrre un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo

l’art. 15 LPR o da lei personalmente, ritenuto che il firmatario del ricorso, RA

1, non risultava iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei

fiduciari;

preso atto che la ricorrente non ha sanato

l’irregolarità entro il termine impartito;

ritenuto che, come precisato nella suddetta ordinanza,

il ricorso va dunque dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF);

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.