15.2014.57
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21 agosto 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.57
Lugano
21 agosto 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 3 maggio 2014 di
RI 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni
n. __________, __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse nei
confronti di
PI 1
procedura che coinvolge anche altri due
procedenti:
PI 2,
PI 3,
(rappresentata da RA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse rispettivamente da RI
1, PI 2 e PI 3 nei confronti di PI 1, il 4 marzo 2014 l’Ufficio esecuzione e
fallimenti (UEF) di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno
debitore fr. 4'224.00
coniuge fr. 0.00
Totale fr 4'224.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Affitto fr. 1'180.00
Riscaldamento fr. 50.00
Trasferte fr. 50.00
Posteggio fr. 100.00
Totale fr 2'580.00
Fatti
B. Accertata
la pignorabilità del reddito, con scritto 4 marzo 2014 l’UEF ha diffidato G__________,
datrice di lavoro del debitore, a versargli l’importo mensile eccedente il
minimo esistenziale di quest’ultimo.
C. Il
15 aprile 2014 l’organo esecutivo ha notificato ai creditori e al debitore il
verbale di pignoramento, ove, oltre al calcolo del minimo esistenziale
dell’escusso, è menzionato quanto segue:
“L’automobile marca BMW 323l, mod. 1998, colore nero,
matricola __________, telaio __________, collaudata nel 2012, viene esclusa dal
pignoramento in base all’art. 92 cpv. 2 LEF.
L’automobile
marca VW GOLF, mod. 2001, colore grigio, matricola __________, telaio __________,
collaudata nel 2013, viene esclusa dal pignoramento in base all’art. 92 cpv. 3
LEF.”
D. Con
“ricorso/contestazione” del 3 maggio 2014, RI 1, rappresentato da RA 1, contesta
il verbale di pignoramento, mettendo in dubbio che l’UEF abbia pignorato
correttamente gli eventuali importi percepiti dall’escusso a titolo di tredicesima,
gratifiche e provvigioni e che il datore di lavoro di quest’ultimo sia stato
avvisato, e opponendosi inoltre al mancato pignoramento di almeno una delle due
automobili appartenenti al debitore.
E. Con
osservazioni del 22 maggio 2014 l’UEF si rimette al giudizio della Camera, pur
ritenendo di aver agito correttamente.
F. Rilevato
che RA 1 non adempie i requisiti stabiliti dall’art. 15 della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL
3.5.1.2) per rappresentare una parte nell’ambito di una procedura di ricorso
giusta l’art. 17 LEF, con ordinanza 23 maggio 2014 il Presidente di questa
Camera ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre un esemplare
del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato o da lui personalmente.
Tempestivamente, ossia già il 28 maggio 2014, RI 1 ha fatto pervenire alla Camera tramite l’UEF un esemplare del ricorso sottoscritto da lui.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente contesta anzitutto all’UEF di aver proceduto alla trattenuta
dell’eccedenza, pari a fr. 1'644.– mensili, includendovi anche la
tredicesima, le gratifiche e le provvigioni, anziché pretenderne il versamento
integrale. Egli mette in dubbio inoltre che l’organo esecutivo abbia avvisato
il datore di lavoro dell’escusso.
2.1 Giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, è in particolare
pignorabile ogni provento del lavoro in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non
sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua
famiglia. Tra i proventi del lavoro entrano in linea di conto anche la
tredicesima, la partecipazione al risultato dell’esercizio, la provvigione e
la gratificazione ai sensi degli art. 322-322d CO (Vonder
Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 4 ad art.
93 LEF; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, 2000, n. 28 ad art. 93 LEF). Ai fini di computo della
Considerandi
parte pignorabile, allo stipendio mensile dell’escusso non può tuttavia essere
aggiunta una quota proporzionale delle predette prestazioni. Queste ultime sono invero pignorabili soltanto
come stipendio futuro; in tal caso il pignoramento produce i suoi effetti non
appena tali prestazioni sono state effettivamente versate (DTF 71 III 61) e, ad
ogni modo, nella misura in cui il salario annuo totale del debitore sia
superiore al suo minimo esistenziale annuo (Ochsner
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 ad art. 93 LEF).
2.2
Nel
caso in rassegna, stabilito il minimo esistenziale dell’escusso in fr. 2'580.–
(cfr. verbale di pignoramento, pag. 2), con scritto 4 marzo 2014 l’UEF ha
diffidato G__________, datrice di lavoro del debitore, a versargli l’importo
eccedente il minimo esistenziale, segnalando nel contempo che il pignoramento “include
integralmente le indennità autunnali, la tredicesima mensilità, le gratifiche,
ecc.” (cfr. notificazione del pignoramento di salario 4 marzo 2014).
Tanto basta per affermare che l’organo esecutivo ha agito correttamente.
L’importo di fr. 1'644.–, che figura nel verbale di pignoramento quale
eccedenza mensile pignorabile, è infatti menzionato a titolo puramente
indicativo, come si evince dallo stesso verbale (in alto a sinistra), che come
trattenuta menziona “l’eccedenza del minimo d’esistenza stabilito in
fr. 2'580.00 (attualmente fr. 1'644.00)”. Esso non è pertanto vincolante
ai fini del pignoramento e non include, come sembra pretendere il ricorrente,
una quota proporzionale della tredicesima, delle provvigioni e delle gratifiche
a favore dell’escusso. Tali prestazioni sono infatti integralmente pignorate e
dovranno, in futuro, essere versate all’UEF non appena diverranno esigibili.
Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.
3.
L’insorgente
sostiene inoltre che l’automobile BMW 323, collaudata nel 2012, non doveva
essere esclusa dal pignoramento ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LEF, poiché non si
tratta di “un oggetto di culto e tantomeno il debitore è un religioso/prete”. A mente del ricorrente, volendo anche ammettere
che l’escusso abbia bisogno di un’autovettura per recarsi al lavoro, come stabilito
dall’UEF con riguardo all’automobile VW Golf, uno dei due veicoli deve certamente
essere pignorato a favore dei creditori pignoranti.
3.1
Con
la prima contestazione, il reclamante ironizza a vuoto perché quale motivo
d’impignorabilità della BMW 323 il verbale di pignoramento menziona
l’art. 92 cpv. 2 LEF, relativo agli oggetti di valore talmente esiguo da
non giustificare la realizzazione, e non l’art. 92 cpv. 1 cifra 2 LEF, riferito
ai libri religiosi e agli oggetti di culto.
3.2
A
prescindere da ciò, mal si comprende invece perché l’UEF ha scelto di lasciare
all’escusso per recarsi al lavoro il veicolo avente apparentemente un valore di
realizzazione sufficiente – per la VW GOLF il verbale non menziona il motivo
dell’art. 92 cpv. 2 LEF – e non quell’altro. Non
vi sono infatti validi motivi per cui il debitore debba disporre di due
veicoli, entrambi immatricolati e recentemente collaudati, la BMW 323l nel 2012
e la VW GOLF nel 2013 (cfr. verbale di pignoramento, pag. 2). Nelle sue
osservazioni l’UEF spiega invero che entrambi i veicoli sono stati esclusi dal
pignoramento principalmente per il loro scarso valore commerciale. Nel verbale
impugnato, tuttavia, contrariamente a quanto prescrive l’art. 92 cpv. 2 LEF,
non è stato indicato alcun valore di stima, sicché l’apprezzamento dell’UEF non
è verificabile e i creditori non hanno avuto la possibilità di discuterlo o di
eventualmente chiedere una nuova stima (cfr. RtiD I-2013 pag. 835 n. 56c;
sentenza della CEF 15.2003.183 del 1° aprile 2004). In circostanze del genere,
occorre pertanto annullare il verbale di pignoramento limitatamente ai due
veicoli e retrocedere l’incarto all’UEF affinché proceda a stimarli, a valutare
le spese presumibili in caso di vendita di uno di essi e ad allestire un nuovo
verbale complementare, in cui si determinerà nuovamente sulla loro pignorabilità
in base ai predetti accertamenti (art. 21 cpv. 4 LPR). Ove il valore di stima
di entrambi i veicoli sia sufficiente a giustificarne la realizzazione, l’UEF
realizzerà quello con il maggior valore, se del caso previo anticipo delle
spese da parte dei creditori (art. 68 LEF).
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale di pignoramento
allestito a favore del gruppo n. __________ è annullato limitatamente ai due
veicoli dell’escusso e l’incarto retrocesso all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona affinché proceda nel senso del considerando 3.2.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–,;
–;
–;
–.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.