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Decisione

15.2014.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Accertata

la pignorabilità del reddito, con scritto 4 marzo 2014 l’UEF ha diffidato G__________,

datrice di lavoro del debitore, a versargli l’importo mensile eccedente il

minimo esistenziale di quest’ultimo.

C. Il

15 aprile 2014 l’organo esecutivo ha notificato ai creditori e al debitore il

verbale di pignoramento, ove, oltre al calcolo del minimo esistenziale

dell’escusso, è menzionato quanto segue:

“L’automobile marca BMW 323l, mod. 1998, colore nero,

matricola __________, telaio __________, collaudata nel 2012, viene esclusa dal

pignoramento in base all’art. 92 cpv. 2 LEF.

L’automobile

marca VW GOLF, mod. 2001, colore grigio, matricola __________, telaio __________,

collaudata nel 2013, viene esclusa dal pignoramento in base all’art. 92 cpv. 3

LEF.”

D. Con

“ricorso/contestazione” del 3 maggio 2014, RI 1, rappresentato da RA 1, contesta

il verbale di pignoramento, mettendo in dubbio che l’UEF abbia pignorato

correttamente gli eventuali importi percepiti dall’escusso a titolo di tredicesima,

gratifiche e provvigioni e che il datore di lavoro di quest’ultimo sia stato

avvisato, e opponendosi inoltre al mancato pignoramento di almeno una delle due

automobili appartenenti al debitore.

E. Con

osservazioni del 22 maggio 2014 l’UEF si rimette al giudizio della Camera, pur

ritenendo di aver agito correttamente.

F. Rilevato

che RA 1 non adempie i requisiti stabiliti dal­l’art. 15 della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL

3.5.1.2) per rappresentare una parte nell’ambito di una procedura di ricorso

giusta l’art. 17 LEF, con ordinanza 23 maggio 2014 il Presidente di questa

Camera ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre un esemplare

del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato o da lui personalmente.

Tempestivamente, ossia già il 28 maggio 2014, RI 1 ha fatto pervenire alla Camera tramite l’UEF un esemplare del ricorso sottoscritto da lui.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente contesta anzitutto all’UEF di aver proceduto alla trattenuta

dell’eccedenza, pari a fr. 1'644.– mensili, includendovi anche la

tredicesima, le gratifiche e le provvigioni, anziché pretenderne il versamento

integrale. Egli mette in dubbio inoltre che l’organo esecutivo abbia avvisato

il datore di lavoro dell’escusso.

2.1 Giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, è in particolare

pignorabile ogni provento del lavoro in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non

sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua

famiglia. Tra i proventi del lavoro entrano in linea di conto anche la

tredicesima, la partecipazione al risultato dell’esercizio, la prov­vigione e

la gratificazione ai sensi degli art. 322-322d CO (Von­der

Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 4 ad art.

93 LEF; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. II, 2000, n. 28 ad art. 93 LEF). Ai fini di computo della

Considerandi

parte pignorabile, allo stipendio mensile dell’escusso non può tuttavia essere

aggiunta una quota proporzionale delle predette prestazioni. Queste ultime sono invero pignorabili soltanto

come stipendio futuro; in tal caso il pignoramento produce i suoi effetti non

appena tali prestazioni sono state effettivamente versate (DTF 71 III 61) e, ad

ogni modo, nella misura in cui il salario annuo totale del debitore sia

superiore al suo minimo esistenziale annuo (Ochsner

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 ad art. 93 LEF).

2.2

Nel

caso in rassegna, stabilito il minimo esistenziale dell’escusso in fr. 2'580.–

(cfr. verbale di pignoramento, pag. 2), con scritto 4 marzo 2014 l’UEF ha

diffidato G__________, datrice di lavoro del debitore, a versargli l’importo

eccedente il minimo esistenziale, segnalando nel contempo che il pignoramento “include

integralmente le indennità autunnali, la tredicesima mensilità, le gratifiche,

ecc.” (cfr. notificazione del pignoramento di salario 4 marzo 2014).

Tanto basta per affermare che l’organo esecutivo ha agito correttamente.

L’importo di fr. 1'644.–, che figura nel verbale di pignoramento quale

eccedenza mensile pignorabile, è infatti menzionato a titolo puramente

indicativo, come si evince dallo stesso verbale (in alto a sinistra), che come

trattenuta menziona “l’eccedenza del minimo d’esistenza stabilito in

fr. 2'580.00 (attualmente fr. 1'644.00)”. Esso non è pertanto vincolante

ai fini del pignoramento e non include, come sembra pretendere il ricorrente,

una quota proporzionale della tredicesima, delle provvigioni e delle gratifiche

a favore dell’escusso. Tali prestazioni sono infatti integralmente pignorate e

dovranno, in futuro, essere versate all’UEF non appena diverranno esigibili.

Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.

3.

L’insorgente

sostiene inoltre che l’automobile BMW 323, collaudata nel 2012, non doveva

essere esclusa dal pignoramento ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LEF, poiché non si

tratta di “un oggetto di culto e tantomeno il debitore è un religioso/prete”. A mente del ricorrente, volendo anche ammettere

che l’escusso abbia bisogno di un’autovettura per recarsi al lavoro, come stabilito

dall’UEF con riguardo all’automobile VW Golf, uno dei due veicoli deve certamente

essere pignorato a favore dei creditori pignoranti.

3.1

Con

la prima contestazione, il reclamante ironizza a vuoto perché quale motivo

d’impignorabilità della BMW 323 il verbale di pignoramento menziona

l’art. 92 cpv. 2 LEF, relativo agli oggetti di valore talmente esiguo da

non giustificare la realizzazione, e non l’art. 92 cpv. 1 cifra 2 LEF, riferito

ai libri religiosi e agli oggetti di culto.

3.2

A

prescindere da ciò, mal si comprende invece perché l’UEF ha scelto di lasciare

all’escusso per recarsi al lavoro il veicolo avente apparentemente un valore di

realizzazione sufficiente – per la VW GOLF il verbale non menziona il motivo

dell’art. 92 cpv. 2 LEF – e non quell’altro. Non

vi sono infatti validi motivi per cui il debitore debba disporre di due

veicoli, entrambi immatricolati e recentemente collaudati, la BMW 323l nel 2012

e la VW GOLF nel 2013 (cfr. verbale di pignoramento, pag. 2). Nelle sue

osservazioni l’UEF spiega invero che entrambi i veicoli sono stati esclusi dal

pignoramento principalmente per il loro scarso valore commerciale. Nel verbale

impugnato, tuttavia, contrariamente a quanto prescrive l’art. 92 cpv. 2 LEF,

non è stato indicato alcun valore di stima, sicché l’apprezzamento dell’UEF non

è verificabile e i creditori non hanno avuto la possibilità di discuterlo o di

eventualmente chiedere una nuova stima (cfr. RtiD I-2013 pag. 835 n. 56c;

sentenza della CEF 15.2003.183 del 1° aprile 2004). In circostanze del genere,

occorre pertanto annullare il verbale di pignoramento limitatamente ai due

veicoli e retrocedere l’incarto all’UEF affinché proceda a stimarli, a valutare

le spese presumibili in caso di vendita di uno di essi e ad allestire un nuovo

verbale complementare, in cui si determinerà nuovamente sulla loro pignorabilità

in base ai predetti accertamenti (art. 21 cpv. 4 LPR). Ove il valore di stima

di entrambi i veicoli sia sufficiente a giustificarne la realizzazione, l’UEF

realizzerà quello con il maggior valore, se del caso previo anticipo delle

spese da parte dei creditori (art. 68 LEF).

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale di pignoramento

allestito a favore del gruppo n. __________ è annullato limitatamente ai due

veicoli dell’escusso e l’incarto retrocesso all’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona affinché proceda nel senso del considerando 3.2.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–,;

–;

–;

–.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.