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Decisione

15.2014.58

Fallimento. Ricorso contro la citazione dell’ex amministratore unico per il suo interrogatorio. Estinzione del mandato del patrocinatore della società poi fallita. Ricorso senza oggetto in seguito all

29 settembre 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.58

Lugano

29 settembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul ricorso interposto il 22 maggio 2014

a nome di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

(UEF) di Locarno, o meglio contro la convocazione 9 maggio 2014

dell’amministratore della pretesa ricorrente in vista del suo interrogatorio in

via rogatoria nell’ambito del fallimento di detta società;

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

il 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo del giorno successivo alle ore

Considerandi

10:00;

che

come da rogatoria formulata lo stesso giorno dall’Ufficio dei fallimenti di

Lugano, con scritto 9 maggio 2014 l’UEF di Locarno ha convocato per il 16 maggio

2014.

l’ex amministratore unico della società fallita, __________, domiciliato a

__________, per essere sottoposto all’interrogatorio prescritto dal diritto del

fallimento (art. 222 LEF e 37 RUF);

che

l’interrogatorio si è regolarmente svolto alla data prevista e H__________ ha

risposto alle domande e firmato il relativo verbale senza riserve;

che

il 22 maggio 2014 l’ex patrocinatore della fallita, avv. PA 1, ha chiesto

all’UEF di Locarno, contestandone la competenza territoriale, di sospendere la

convocazione e di ritrasmettere l’incarto all’Ufficio dei fallimenti di Lugano

perché provvedesse a riconvocare l’ex amministratore unico;

che l’avv. PA 1 fonda la propria legittimazione processuale

su una procura non datata, ma conferitagli ovviamente prima del fallimento

nella causa “contro il sig. __________, __________” (creditore che ha

chiesto e ottenuto l’apertura del fallimento);

che

tale mandato, a supporre – ciò che è dubbio – si estendesse al patrocinio della

società per altre cause di quella esplicitamente indicata nella procura, si è

però estinto con l’apertura del fallimento in mancanza di pattuizione contraria

delle parti (art. 405 cpv. 1 CO), sicché il reclamo si rivela irricevibile già

per questo motivo (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);

che

a prescindere da ciò il reclamo sarebbe comunque da considerare senza oggetto,

siccome l’ex amministratore unico si è sottoposto all’interrogatorio e ha

firmato il verbale senza contestazione di sorta;

che

ad ogni modo l’interrogatorio del fallito non rientra tra gli atti che non si

possono delegare nel senso dell’art. 4 cpv. 2 LEF;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

all’avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.