15.2014.58
Fallimento. Ricorso contro la citazione dell’ex amministratore unico per il suo interrogatorio. Estinzione del mandato del patrocinatore della società poi fallita. Ricorso senza oggetto in seguito all
29 settembre 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.58
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso interposto il 22 maggio 2014
a nome di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Locarno, o meglio contro la convocazione 9 maggio 2014
dell’amministratore della pretesa ricorrente in vista del suo interrogatorio in
via rogatoria nell’ambito del fallimento di detta società;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
il 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo del giorno successivo alle ore
Considerandi
10:00;
che
come da rogatoria formulata lo stesso giorno dall’Ufficio dei fallimenti di
Lugano, con scritto 9 maggio 2014 l’UEF di Locarno ha convocato per il 16 maggio
2014.
l’ex amministratore unico della società fallita, __________, domiciliato a
__________, per essere sottoposto all’interrogatorio prescritto dal diritto del
fallimento (art. 222 LEF e 37 RUF);
che
l’interrogatorio si è regolarmente svolto alla data prevista e H__________ ha
risposto alle domande e firmato il relativo verbale senza riserve;
che
il 22 maggio 2014 l’ex patrocinatore della fallita, avv. PA 1, ha chiesto
all’UEF di Locarno, contestandone la competenza territoriale, di sospendere la
convocazione e di ritrasmettere l’incarto all’Ufficio dei fallimenti di Lugano
perché provvedesse a riconvocare l’ex amministratore unico;
che l’avv. PA 1 fonda la propria legittimazione processuale
su una procura non datata, ma conferitagli ovviamente prima del fallimento
nella causa “contro il sig. __________, __________” (creditore che ha
chiesto e ottenuto l’apertura del fallimento);
che
tale mandato, a supporre – ciò che è dubbio – si estendesse al patrocinio della
società per altre cause di quella esplicitamente indicata nella procura, si è
però estinto con l’apertura del fallimento in mancanza di pattuizione contraria
delle parti (art. 405 cpv. 1 CO), sicché il reclamo si rivela irricevibile già
per questo motivo (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);
che
a prescindere da ciò il reclamo sarebbe comunque da considerare senza oggetto,
siccome l’ex amministratore unico si è sottoposto all’interrogatorio e ha
firmato il verbale senza contestazione di sorta;
che
ad ogni modo l’interrogatorio del fallito non rientra tra gli atti che non si
possono delegare nel senso dell’art. 4 cpv. 2 LEF;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
all’avv. .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.