Lexipedia

Decisione

15.2014.6

Notificazione del precetto esecutivo a una persona giuridica. Inefficacia della notifica all'ex amministratore unico di una società anonima

6 febbraio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.6

Lugano

6 febbraio 2014

CJ/cc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

giudice delegato

vicecancelliere:

Cortese

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio

2014 di

RI

1

contro

l’operato

dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria

di fallimento n. __________ emessa dall'Ufficio __________ nell'esecuzione

n. 906943 iniziata dall’CO 1 nei confronti della ricorrente a domanda di

PI

1

viste

le osservazioni 17 gennaio 2014 dell’escutente e 21 gennaio 2014 dell’Ufficio __________;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che a

domanda di PI 1, il 2 settembre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1, la

cui sede si trovava allora a __________, il precetto esecutivo n. __________

volto all’incasso di fr. 3678.35 oltre interessi e spese esecutive;

Considerandi

che

detto atto è stato notificato il 7 novembre 2013 a S__________, indicato sul precetto esecutivo quale amministratore unico della società escussa;

ch’egli

non ha interposto opposizione;

che

invitato dall’escutente a proseguire l’esecuzione alla nuova sede dell’escussa

a Lamone, il 3 gennaio 2014 l’Ufficio__________ ha emesso la comminatoria di

fallimento (contrassegnata con il n. __________), notificata a un dipendente di

RI 1 il 7 gennaio 2014;

che

con tempestivo ricorso dell’8 gennaio 2014 il nuovo amministratore unico

dell’escussa ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione, lamentando che il

precetto esecutivo è stato notificato all’ex amministratore unico, S__________,

il quale in dispregio del proprio dovere ha omesso d’interporre opposizione;

che

dall’estratto del registro di commercio prodotto con il ricorso si evince che

l’escussa ha cambiato sede e amministratore unico il 28 ottobre 2013 (data del

giornale);

che la

notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 7 novembre 2013 nelle mani

dell’ormai ex amministratore unico S__________, si rivela così contraria

all’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF e pertanto inefficace (cfr. Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 14

i.f. ad art. 65, con rimandi), il destinatario non risultando avere avuto

ancora a quel momento alcun potere ufficiale nella società escussa;

che il

precetto esecutivo, validamente emesso dall’CO 1 in base a una domanda

d’esecuzione presentata prima del trasferimento della sede della società

escussa (cfr. DTF 116 III 1 segg.), è nondimeno pervenuto al nuovo amministratore,

tant’è ch’egli ne ha accluso una copia al ricorso;

che in

queste circostanze il precetto esecutivo deve essere considerato come

validamente notificato all'escussa l’8 gennaio 2014 (data del ricorso) (cfr. DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2);

che

nel ricorso il nuovo amministratore dell’escussa si è inequivocabilmente

opposto all’esecuzione;

che

l’esecuzione risulta pertanto sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF), sicché la

comminatoria di fallimento, prematura, dev’essere annullata;

che il

ricorso va dunque parzialmente accolto;

che non si preleva alcuna tassa

di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 3 gennaio

2014 dall’Ufficio __________ è annullata.

1.2. È

fatto ordine all’CO 1 di riattivare l’esecuzione n. __________ e di

registrare nel suo sistema informatico con la data dell’8 gennaio 2014

l’avvenuta notifica del precetto esecutivo e la simultanea opposizione

interposta dall'escussa.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1 e all’Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.