15.2014.60
Pignoramento di salario. Minimo d’esistenza. Giustificativi delle spese. Limiti del pignoramento. Firma e identità del funzionario sugli atti esecutivi
2 settembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.60
Lugano
2 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 8 maggio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
(rappresentata da RA 1 )
PI 2
(rappresentata da RA 2
)
PI 3
(rappresentato
dall’RA 3 )
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ promosse nei confronti di RI 1, il 25 aprile 2014 l’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico di lui:
Guadagno
debitore fr. 4'514.00
coniuge fr. 0.00
Totale fr 4'514.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'700.00
Interessi
ipotecari fr. 1'275.00
Trasferte fr. 282.10
Totale fr 3'257.10
B. Accertata
la pignorabilità del reddito, con scritto 25 aprile 2014 l’UEF ha diffidato la __________,
datrice di lavoro dell’escusso, a versargli l’importo mensile eccedente il
minimo esistenziale di quest’ultimo. Lo stesso giorno l’organo esecutivo ha
notificato copia del predetto scritto al debitore, unitamente al calcolo del
suo minimo di esistenza.
C. Con
ricorso del 7 maggio 2014 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio
salario, chiedendone la revoca immediata.
D. Con
osservazioni del 30 maggio 2014 l’UEF postula la reiezione del gravame, mentre
Fatti
i creditori sono rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112
III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. Il
ricorrente contesta anzitutto all’UEF di non aver tenuto conto di sua moglie,
dei premi di cassa malati e delle trattenute sociali a suo carico, ma
unicamente delle spese di abitazione (interessi ipotecari). A suo parere, dal
momento che ha fatto riferimento ai dati salariali in suo possesso ai fini del
calcolo del minimo esistenziale, l’organo esecutivo doveva essere pure a
conoscenza delle ulteriori spese a suo carico, in particolare delle trattenute
sociali, così come del fatto che sua moglie non svolge un’attività lucrativa.
3.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale
entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF
121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione
malattie di base obbligatoria e per gli oneri sociali, spese che sono
riconosciute nel minimo esistenziale qualora non siano già state dedotte dal
salario dell’escusso (sentenza della CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014,
consid. 2 e riferimenti citati; punto II/3 della Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata
alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009).
3.2 Nel
caso in rassegna, non avendo l’escusso dato seguito agli avvisi di convocazione
per l’allestimento del verbale di pignoramento (cfr. doc. A, B, D, E, I e
L allegati alle osservazioni al ricorso) e non avendo neppure prodotto i
documenti giustificativi delle spese indispensabili, nella determinazione del
minimo vitale l’UEF ha potuto considerare unicamente quanto emerso dai propri
accertamenti. Orbene, contrariamente a
quanto pretende il ricorrente, dagli atti risulta che l’organo esecutivo ha
tenuto conto sia del fatto che l’escusso è sposato e sua moglie non svolge alcuna
attività lucrativa, computando l’importo di base di fr. 1'700.–
previsto dalla suddetta Tabella per coniugi, sia del salario netto di quest’ultimo
(senza considerare alcun reddito della moglie), fondandosi sulle informazioni
fornite dalla sua datrice di lavoro (cfr. doc. N allegato alle
osservazioni al ricorso). Per quanto attiene ai premi di cassa malati, basti
Considerandi
invece dire che il ricorrente non ha prodotto né all’UEF né in questa sede
alcun giustificativo che ne comprovi il pagamento, per tacere del fatto che
parte delle esecuzioni che hanno condotto al pignoramento di salario hanno
origine proprio nel mancato pagamento dei premi di cassa malati. Sotto questo
profilo il ricorso si rivela pertanto infondato.
4.
Il
ricorrente sostiene altresì che il calcolo è stato eseguito “in maniera
arbitraria e al di fuori di ogni canone”, senza minimamente considerare la
possibilità che si pagassero le pendenze. Egli rileva al riguardo di aver
informato il funzionario incaricato dell’imminente pagamento delle esecuzioni
in questione. Ritiene inoltre che la somma pignorata di fr. 1'257.–
mensili è “oltraggiosa” se paragonata al saldo di circa fr. 3'100.– delle
restanti esecuzioni.
4.1
Per
quanto attiene alla prima contestazione, malgrado l’insorgente abbia prodotto
con il ricorso le copie di tre ricevute di pagamento di tre importi posti in
esecuzione nei suoi confronti, occorre rilevare che due di esse concernono in
realtà le esecuzioni n. __________ e __________, che non rientrano nel novero
di quelle che hanno condotto al pignoramento di salario in esame, mentre solo
la terza attesta un pagamento, peraltro parziale di fr. 933.20, per un’esecuzione
(n. __________) inserita nel gruppo che qui interessa. Il problema è che
le altre sei esecuzioni che compongono questo gruppo sono tuttora non pagate
(v. estratto delle esecuzioni a carico di RI 1) e ad ogni modo l’UEF, in
linea di massima, è tenuto per legge a continuare la procedura di realizzazione
(in concreto del salario dell’escusso) finché ogni singola esecuzione del
gruppo non sia stata interamente estinta o ritirata (cfr. art. 119 cpv. 2
LEF).
4.2
Sempre
per legge, l’UEF è tenuto a pignorare tutti i beni pignorabili dell’escusso a
concorrenza di quanto necessario per pagare i crediti per cui è stata
presentata una valida domanda di proseguimento dell’esecuzione, in capitale,
interessi e spese (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF). Trattandosi del salario, esso deve
quindi pignorare l’intera eccedenza pignorabile (art. 93 cpv. 1 LEF), ma al
massimo per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF). Questi principi sono stati rispettati
nella fattispecie. Il fatto che l’eccedenza pignorabile mensile rappresenti
circa un terzo dell’importo residuo del gruppo (di oltre fr. 3500.– con
interessi e spese) non viola alcuna norma della LEF e consentirà all’escusso di
estinguere il proprio debito – per il gruppo in questione – in tre mesi. Ne
consegue che anche sotto questo aspetto il ricorso risulta infondato.
5.
Da
ultimo, l’insorgente si duole di quel che qualifica un vizio formale,
affermando che “al pignoramento sono state apposte le firme a mano, ma senza
identificazione di nome e cognome del detentore della firma”. A prescindere dal
fatto che il ricorrente fa probabilmente riferimento agli avvisi di
pignoramento anziché al documento relativo al calcolo del minimo esistenziale –
ove sono chiaramente indicati in calce i nomi dei funzionari accanto alle loro
rispettive firme (cfr. doc. N) – dalla semplice disamina dei primi si
rileva la presenza del timbro dell’Ufficio e della firma digitalizzata dell’Ufficiale,
avv. Patrick Bianco (v. identica firma a mano in calce alle osservazioni al
ricorso), ciò che è conforme alla legge (cfr. art. 6 Rform che autorizza l’uso
di timbri “facsimili” e la Circolare CEF n. 11/1998 che permette anche l’uso di
firme digitalizzate, non solo sugli atti esecutivi di maggiore importanza, ma
pure su quelli secondari; sentenza della CEF 15.2001.25 del 27 agosto 2001
consid. 1.2 e riferimento citato). Né tale norma né altre, d’altronde,
impongono l’indicazione del nome e del cognome del firmatario, purché sia
identificabile, ciò che, come visto, è il caso nella fattispecie. Neppure tale
censura può così trovare accoglimento.
6.
Per
le ragioni suesposte, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.