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Decisione

15.2014.60

Pignoramento di salario. Minimo d’esistenza. Giustificativi delle spese. Limiti del pignoramento. Firma e identità del funzionario sugli atti esecutivi

2 settembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori sono rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112

III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3. Il

ricorrente contesta anzitutto all’UEF di non aver tenuto conto di sua moglie,

dei premi di cassa malati e delle trattenute sociali a suo carico, ma

unicamente delle spese di abitazione (interessi ipotecari). A suo parere, dal

momento che ha fatto riferimento ai dati salariali in suo possesso ai fini del

calcolo del minimo esistenziale, l’organo esecutivo doveva essere pure a

conoscenza delle ulteriori spese a suo carico, in particolare delle trattenute

sociali, così come del fatto che sua moglie non svolge un’attività lucrativa.

3.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale

entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF

121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione

malattie di base obbligatoria e per gli oneri sociali, spese che sono

riconosciute nel minimo esistenziale qualora non siano già state dedotte dal

salario dell’escusso (sentenza della CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014,

consid. 2 e riferimenti citati; punto II/3 della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata

alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009).

3.2 Nel

caso in rassegna, non avendo l’escusso dato seguito agli avvisi di convocazione

per l’allestimento del verbale di pignoramento (cfr. doc. A, B, D, E, I e

L allegati alle osservazioni al ricorso) e non avendo neppure prodotto i

documenti giustificativi delle spese indispensabili, nella determinazione del

minimo vitale l’UEF ha potuto considerare unicamente quanto emerso dai propri

accertamenti. Orbene, contrariamente a

quanto pretende il ricorrente, dagli atti risulta che l’organo esecutivo ha

tenuto conto sia del fatto che l’escusso è sposato e sua moglie non svolge alcuna

attività lucrativa, computando l’importo di base di fr. 1'700.–

previsto dalla suddetta Tabella per coniugi, sia del salario netto di quest’ultimo

(senza considerare alcun reddito della moglie), fondandosi sulle informazioni

fornite dalla sua datrice di lavoro (cfr. doc. N allegato alle

osservazioni al ricorso). Per quanto attiene ai premi di cassa malati, basti

Considerandi

invece dire che il ricorrente non ha prodotto né all’UEF né in questa sede

alcun giustificativo che ne comprovi il pagamento, per tacere del fatto che

parte delle esecuzioni che hanno condotto al pignoramento di salario hanno

origine proprio nel mancato pagamento dei premi di cassa malati. Sotto questo

profilo il ricorso si rivela pertanto infondato.

4.

Il

ricorrente sostiene altresì che il calcolo è stato eseguito “in maniera

arbitraria e al di fuori di ogni canone”, senza minimamente considerare la

possibilità che si pagassero le pendenze. Egli rileva al riguardo di aver

informato il funzionario incaricato dell’imminente pagamento delle esecuzioni

in questione. Ritiene inoltre che la somma pignorata di fr. 1'257.–

mensili è “oltraggiosa” se paragonata al saldo di circa fr. 3'100.– delle

restanti esecuzioni.

4.1

Per

quanto attiene alla prima contestazione, malgrado l’insor­gente abbia prodotto

con il ricorso le copie di tre ricevute di pagamento di tre importi posti in

esecuzione nei suoi confronti, occorre rilevare che due di esse concernono in

realtà le esecuzioni n. __________ e __________, che non rientrano nel novero

di quelle che hanno condotto al pignoramento di salario in esame, mentre solo

la terza attesta un pagamento, peraltro parziale di fr. 933.20, per un’esecuzione

(n. __________) inserita nel gruppo che qui interessa. Il problema è che

le altre sei esecuzioni che compongono questo gruppo sono tuttora non pagate

(v. estratto delle esecuzioni a carico di RI 1) e ad ogni modo l’UEF, in

linea di massima, è tenuto per legge a continuare la procedura di realizzazione

(in concreto del salario dell’escusso) finché ogni singola esecuzione del

gruppo non sia stata interamente estinta o ritirata (cfr. art. 119 cpv. 2

LEF).

4.2

Sempre

per legge, l’UEF è tenuto a pignorare tutti i beni pignorabili dell’escusso a

concorrenza di quanto necessario per pagare i crediti per cui è stata

presentata una valida domanda di proseguimento dell’esecuzione, in capitale,

interessi e spese (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF). Trattandosi del salario, esso deve

quindi pignorare l’intera eccedenza pignorabile (art. 93 cpv. 1 LEF), ma al

massimo per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF). Questi principi sono stati rispettati

nella fattispecie. Il fatto che l’eccedenza pignorabile mensile rappresenti

circa un terzo dell’importo residuo del gruppo (di oltre fr. 3500.– con

interessi e spese) non viola alcuna norma della LEF e consentirà all’escusso di

estinguere il proprio debito – per il gruppo in questione – in tre mesi. Ne

consegue che anche sotto questo aspetto il ricorso risulta infondato.

5.

Da

ultimo, l’insorgente si duole di quel che qualifica un vizio formale,

affermando che “al pignoramento sono state apposte le firme a mano, ma senza

identificazione di nome e cognome del detentore della firma”. A prescindere dal

fatto che il ricorrente fa probabilmente riferimento agli avvisi di

pignoramento anziché al documento relativo al calcolo del minimo esistenziale –

ove sono chiaramente indicati in calce i nomi dei funzionari accanto alle loro

rispettive firme (cfr. doc. N) – dalla semplice disamina dei primi si

rileva la presenza del timbro dell’Ufficio e della firma digitalizzata dell’Ufficiale,

avv. Patrick Bianco (v. identica firma a mano in calce alle osservazioni al

ricorso), ciò che è conforme alla legge (cfr. art. 6 Rform che autorizza l’uso

di timbri “facsimili” e la Circolare CEF n. 11/1998 che permette anche l’uso di

firme digitalizzate, non solo sugli atti esecutivi di maggiore importanza, ma

pure su quelli secondari; sentenza della CEF 15.2001.25 del 27 agosto 2001

consid. 1.2 e riferimento citato). Né tale norma né altre, d’altronde,

impongono l’indicazione del nome e del cognome del firmatario, purché sia

identificabile, ciò che, come visto, è il caso nella fattispecie. Neppure tale

censura può così trovare accoglimento.

6.

Per

le ragioni suesposte, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.