15.2014.62
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Inammissibilità del ricorso ex art. 17 LEF per riesaminare nel merito le pretese poste in esecuzione. Spese di alloggio presso una casa di cura per anzian
31 luglio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.62
Lugano
31 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 23 maggio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei suoi
confronti da
PI 1
(rappresentato dall’Ufficio esattoria comunale,
Locarno)
PI 2
PI 3,
(rappresentati dall’RA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti di RI 1, il 13 maggio 2014 l’Ufficio esecuzione e
fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escussa:
Guadagno
AVS fr. 3'700.00
Rendita
Swiss Life fr. 1'654.00
Totale fr 3'994.00
Minimo
d’esistenza
Importo
di base fr. 600.00
Cassa
malati fr. 374.75
Retta
casa anziani fr. 2'490.00
Totale fr 3'464.75
B. Accertata
la pignorabilità del reddito, con scritto 13 maggio 2014 l’UEF ha diffidato
l’istituto previdenziale della debitrice, __________, a versargli l’importo
mensile eccedente il minimo esistenziale.
C. Con
ricorso del 23 maggio 2014, RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio
reddito, chiedendone il riesame, oltre all’annullamento delle imposte comunali,
cantonali e federali del 2011 e del 2012 poste in esecuzione nei suoi confronti,
nonché quelle calcolate per l’anno 2013 fino al 5 novembre 2013, data del suo
trasferimento alla casa di riposo per anziani __________.
D. A
complemento del ricorso, con scritto 4 giugno 2014 e relativi allegati RI 1 ha comunicato all’UEF che, in base al calcolo definitivo, la retta giornaliera della casa di riposo
__________ ammonta a fr. 85.75 per il 2013 e a fr. 86.10 per il 2014. A fronte di tali cifre, essa ha chiesto all’organo esecutivo di aggiornare il proprio “incarto”.
E. Pur
sostenendo che le censure sollevate dalla ricorrente non possono essere
esaminate dall’autorità esecutiva, con osservazioni dell’11 giugno 2014 l’UEF
si dice disponibile a un riesame del calcolo del minimo esistenziale della
debitrice, stante l’accertato aumento della retta della casa di riposo e il
conguaglio retroattivo dal 5 novembre 2013.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112
III 21 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. La
ricorrente si duole anzitutto delle pretese poste in esecuzione nei suoi
confronti, ovvero delle imposte comunali, cantonali e federali per gli anni
2011 e 2012, sostenendo che negli scorsi anni la sua rendita non era
sufficiente per farvi fronte, ragione per cui non è corretto esigerne il
pagamento. Avendo potuto trasferirsi soltanto il 5 novembre 2013 in una nuova casa di riposo per anziani, proprio per contenere i costi legati alla retta e
provvedere in tal modo al pagamento delle imposte, l’insorgente ritiene che
queste ultime siano dovute soltanto a partire dalla data del suo trasferimento.
3.1 Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza è ammissibile
unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata,
ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una
procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti esterni (sentenza
del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129
III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c). Il ricorso non è invece
proponibile contro decisioni giudiziali (o amministrative), ritenuto che le questioni
di merito sottostanno al giudice (o all’autorità amministrativa) competente per
luogo e materia (cfr. DTF 122 III 296 consid. 1; 120 III 2 consid. 1; 119
III 50 consid. 1).
3.2 Nella
misura in cui contesta di dover pagare le imposte 2011 e 2012, l’insorgente, a
ben vedere, si aggrava contro le decisioni di tassazione di quegli anni anziché
contro un provvedimento dell’organo esecutivo. Tali decisioni sono tuttavia
impugnabili unicamente mediante reclamo all’autorità di tassazione (art. 206
LT) e, in seconda istanza, con ricorso alla Camera di diritto tributario (art.
227 LT). Non è invece proponibile il ricorso giusta l’art. 17 LEF. Ne consegue
che, sotto questo profilo, il gravame si rivela irricevibile.
4. La
ricorrente chiede altresì di tener conto degli aumenti della retta giornaliera
a suo carico presso la casa di riposo per anziani __________, passata da
fr. 84.– a fr. 85.75 per il periodo dal 5 novembre al 31
dicembre 2013 e da fr. 85.75 a fr. 86.10 a partire dal 2014, aumenti di cui è venuta a conoscenza soltanto dopo aver ricevuto la fattura
5 giugno 2014 (doc. E), ove, oltre alla retta del mese di giugno 2014, sono
menzionati i conguagli per il periodo precedente. Essa contesta pure la retta
mensile computata dall’UEF, rilevando che è stata stabilita unicamente in funzione
di mesi di 30 giorni anziché prendere in considerazione anche i 7 mesi
dell’anno che contano 31 giorni. A suo parere, agendo in tal modo l’UEF non ha
tenuto conto di circa fr. 600.– all’anno a suo carico.
4.1 Secondo
la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104
III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid.
4.1/a).
4.2 Nel
caso di specie, l’UEF ha considerato a ragione la retta giornaliera della casa
di cura in cui alloggia l’escussa alla stregua di un costo locativo adeguato alle
necessità e possibilità di una pressoché nonagenaria. Ciò vale anche per la
nuova retta così come calcolata retroattivamente secondo la procedura di revisione
annuale, in cui sono stati presi in considerazione i redditi e le spese di RI 1
conformemente alle “Direttive concernenti l’applicazione e il computo delle
rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla Legge
anziani” (consultabili sul sito internet www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/PDF/
ANZIANI/Direttive_rette_a_carico_ospiti/direttive_rette_gennaio_2014.pdf),
edite dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, autorità che ha
appunto approvato l’aumento in questione (cfr. doc. E). Non vi sono
infatti elementi concreti per ritenere ch’essa possa trovare una sistemazione
economicamente più conveniente ancorché consona alle sue necessità né i
creditori – a cui incombe l’onere d’indicare concretamente un’eventuale
migliore possibilità (DTF 87 III 102 consid. 1a; Rep 1970, 305 consid. 2a) – lo
pretendono. La nuova retta va quindi integralmente computata nel minimo
esistenziale della debitrice, tenendo conto, come da lei postulato, di un anno
civile intero. Moltiplicando quindi la nuova retta giornaliera di
fr. 86.10 per 365 giorni e dividendo il risultato per 12 mesi, si ha una
retta mensile di fr. 2'610.–. Il calcolo del minimo esistenziale di RI 1
va pertanto rettificato come segue:
Minimo d’esistenza
Importo
di base fr. 600.00
Cassa
malati fr. 374.75
Retta
casa anziani fr. 2'610.00
Totale fr 3'584.75
4.4 Alla
luce di quanto precede, l’UEF procederà al pignoramento del reddito di RI 1
limitatamente all’importo mensile eccedente il minimo esistenziale stabilito in
fr. 3'584.75. Ad ogni modo, per tener conto del fatto che l’aumento della
retta ha effetto retroattivo dal 5 novembre 2013 e che il mancato pagamento
dell’arretrato potrebbe compromettere la possibilità per l’escussa di
continuare a soggiornare presso la casa per anziani __________, l’organo
esecutivo dovrà utilizzare l’eccedenza dei due primi mesi per pagare questi
arretrati, ovvero i conguagli indicati nella fattura 5 giugno 2014 per
complessivi fr. 416.85 (cfr. doc. E) nonché un’eventuale differenza
per i mesi di giugno e luglio del 2014. Soltanto dopo aver saldato questi
importi, l’UEF potrà ripartire il residuo e le successive eccedenze tra i
creditori.
5. Per
Fatti
i motivi suesposti, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In
quanto ammissibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’CO
1 di rettificare il calcolo del minimo esistenziale e di procedere al
pignoramento del reddito di RI 1 nel senso dei considerandi 4.3 e 4.4 della presente
sentenza.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.