Lexipedia

Decisione

15.2014.62

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Inammissibilità del ricorso ex art. 17 LEF per riesaminare nel merito le pretese poste in esecuzione. Spese di alloggio presso una casa di cura per anzian

31 luglio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi suesposti, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In

quanto ammissibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’CO

1 di rettificare il calcolo del minimo esistenziale e di procedere al

pignoramento del reddito di RI 1 nel senso dei considerandi 4.3 e 4.4 della presente

sentenza.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.