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Decisione

15.2014.63

Ricorso contro il rifiuto dell'amministratore speciale del fallimento di pagare un credito indicato nello stato di riparto come debito di massa. Ricorso irricevibile e tardivo

28 agosto 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

31 dicembre 2013, RI 1, ex amministratore unico della F__________

SA, ha chiesto all’amministratore speciale RA 1 il pagamento del credito di fr. 5'681.20

riconosciuto nella bozza di stato di riparto definitivo di PI 1 verso la massa

“relativo a mie personali prestazioni quale Amministratore Unico della società

in oggetto (indennità di amministrazione, collaborazione e assistenza a

commissari del concordato e liquidatore, trasferte e spese)” (doc. 1, pag. 3,

accluso alle osservazioni al ricorso). Il 18 marzo 2014, RI 1 ha poi postulato il pagamento dell’importo di fr. 14'203.– riconosciutogli, a

suo dire personalmente, nei singoli stati di ripartizione allestiti (allora

solo sottoforma di bozza, tranne che per CO 1) nelle tre note procedure di

fallimento (doc. 1, pag. 2). Con scritto 2 aprile 2014, RA 1 ha risposto che i crediti nei confronti di CO 2 e di CO 1, il cui fallimento era stato nel frattempo

chiuso il 10 dicembre 2013, erano stati pagati all’UF di Lugano, mentre quello

contro PI 1 non era ancora stato liquidato, ma sarebbe comunque stato pagato

all’UF di Lugano (doc. 1, pag. 1). Lo stato di riparto definitivo nel

fallimento di PI 1 è poi stato depositato il 30 maggio 2014 (doc. 3). Il 10 giugno

2014, RI 1 ha nuovamente chiesto all’amministratore speciale di versargli fr. 14'203.–

“giustamente e personalmente riconosciute ’spese signor RI 1 periodo in moratoria’” nei

rispettivi stati di riparto (doc. 5).

C. Il

12 giugno 2014, RI 1 si è rivolto a questa Camera, chiedendo di considerare il

suo scritto del 10 giugno 2014 “quale reclamo ai sensi dell’art. 17 LEF”.

D. Con

osservazioni del 20 giugno 2014, l’amministratore speciale RA 1 ha contestato la tempestività del reclamo e rilevato che la pretesa vantata dal ricorrente era già

stata discussa e respinta più volte, l’indicazione “spese signor RI 1” nei conti finali essendo da considerare un refuso.

Considerato

in diritto: 1. In

virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere

presentato entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, pena la sua irricevibilità.

Ora, il ricorso in esame non menziona il provvedimento impugnato, ma dagli atti

risulta che può essere solo la decisione 2 aprile 2014, con cui RA

1 ha rifiutato una richiesta analoga a quella ribadita nello scritto 10 giugno

2014, che RI 1 chiede di considerare “quale reclamo ai sensi dell’art.

17 LEF”. Sennonché tale scritto, datato 10 giugno 2014, è manifestamente

tardivo quale impugnazione del provvedimento del 2 aprile 2014.

Considerandi

2.

Il ricorso è, d’altronde, irricevibile per un

altro motivo. Spetta infatti al giudice civile – e non all’autorità di

vigilanza – statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di

esserne il creditore (DTF 125 III

293.

consid. 2; sentenza della CEF

15.2014.7

del 3 febbraio 2014, con rimandi), in particolare in merito

alla questione della titolarità della pretesa.

3.

Per

abbondanza, e ancorché la questione, come detto, non competa a questa Camera, nel

merito il ricorso appare comunque evidentemente infondato, perché l’indicazione

“spese signor RI 1 periodo di moratoria” negli stati di riparto è manifestamente

un refuso, come allegato dall’amministratore speciale, visto lo scambio di

corrispondenza intervenuto in precedenza tra l’amministrazione speciale e l’Ufficio

fallimenti di Lugano (sopra consid. A). Il ricorrente, d’altronde, non contesta

che le fatture relative ai crediti insinuati dall’Ufficio nei tre fallimenti fossero

intestate alla F__________ SA né egli pretende – per avventura – di aver

contestato l’inserimento di questi crediti nel fallimento della società e la

loro insinuazione nei tre noti fallimenti.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

al __________.

Comunicazione

a RA 1,.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.