15.2014.63
Ricorso contro il rifiuto dell'amministratore speciale del fallimento di pagare un credito indicato nello stato di riparto come debito di massa. Ricorso irricevibile e tardivo
28 agosto 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.63
Lugano
28 agosto 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 10 giugno 2014 di
RI 1
contro
l’operato di RA 1 quale amministratore speciale
dei fallimenti di
CO 1, __________
CO 2, __________
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nelle
procedure di fallimento aperte il 19 gennaio 2007 nei confronti
di CO 1 e delle consorelle CO 2 e PI 1 (in seguito PI 1), il 5 aprile 2007 l’Ufficio
dei fallimenti (UF) di Lugano, quale amministrazione del fallimento di F__________
SA (aperto l’8 maggio 2006 e chiuso l’8 luglio 2009), ha insinuato nei tre
suddetti fallimenti una pretesa complessiva di fr. 56'245.– e notificato
quale debito di massa, oltre a un credito di fr. 7'478.–, uno di fr. 14'203.–,
di cui ha chiesto la ripartizione tra le tre società fallite nella misura di fr. 2'840.60
per CO 1, fr. 5'681.20 per PI 1 e fr. 5'681.20 per CO 2 (cfr. plico
di documenti n. 1 accluso alle osservazioni dell’amministrazione speciale). A
sostegno della sua richiesta l’UF di Lugano ha prodotto tre note d’onorario
della F__________ SA per prestazioni fornite alle società del gruppo____,
allora in moratoria concordataria, di cui una – per quanto qui d’interesse –
del 7 novembre 2005 di fr. 14'203.– per prestazioni fornite dal 24 ottobre
al 6 novembre 2005. Il 18 giugno 2007, l’amministratore speciale RA 1 ha informato l’UF di Lugano che il credito di fr. 14'203.– non era stato contestato dall’ex
commissario concordatario e rimaneva quindi, “fino a nuovo avviso”, un debito
di massa, precisando poi, a richiesta dell’ufficio fallimenti, che il credito
era stato accettato come debito di massa (scritto del 31 agosto 2007). Lo stato
di riparto definitivo nel fallimento di CO 1 è stato depositato il 16 settembre
2013 (FUSC n. __________).
Fatti
B. Il
31 dicembre 2013, RI 1, ex amministratore unico della F__________
SA, ha chiesto all’amministratore speciale RA 1 il pagamento del credito di fr. 5'681.20
riconosciuto nella bozza di stato di riparto definitivo di PI 1 verso la massa
“relativo a mie personali prestazioni quale Amministratore Unico della società
in oggetto (indennità di amministrazione, collaborazione e assistenza a
commissari del concordato e liquidatore, trasferte e spese)” (doc. 1, pag. 3,
accluso alle osservazioni al ricorso). Il 18 marzo 2014, RI 1 ha poi postulato il pagamento dell’importo di fr. 14'203.– riconosciutogli, a
suo dire personalmente, nei singoli stati di ripartizione allestiti (allora
solo sottoforma di bozza, tranne che per CO 1) nelle tre note procedure di
fallimento (doc. 1, pag. 2). Con scritto 2 aprile 2014, RA 1 ha risposto che i crediti nei confronti di CO 2 e di CO 1, il cui fallimento era stato nel frattempo
chiuso il 10 dicembre 2013, erano stati pagati all’UF di Lugano, mentre quello
contro PI 1 non era ancora stato liquidato, ma sarebbe comunque stato pagato
all’UF di Lugano (doc. 1, pag. 1). Lo stato di riparto definitivo nel
fallimento di PI 1 è poi stato depositato il 30 maggio 2014 (doc. 3). Il 10 giugno
2014, RI 1 ha nuovamente chiesto all’amministratore speciale di versargli fr. 14'203.–
“giustamente e personalmente riconosciute ’spese signor RI 1 periodo in moratoria’” nei
rispettivi stati di riparto (doc. 5).
C. Il
12 giugno 2014, RI 1 si è rivolto a questa Camera, chiedendo di considerare il
suo scritto del 10 giugno 2014 “quale reclamo ai sensi dell’art. 17 LEF”.
D. Con
osservazioni del 20 giugno 2014, l’amministratore speciale RA 1 ha contestato la tempestività del reclamo e rilevato che la pretesa vantata dal ricorrente era già
stata discussa e respinta più volte, l’indicazione “spese signor RI 1” nei conti finali essendo da considerare un refuso.
Considerato
in diritto: 1. In
virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere
presentato entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, pena la sua irricevibilità.
Ora, il ricorso in esame non menziona il provvedimento impugnato, ma dagli atti
risulta che può essere solo la decisione 2 aprile 2014, con cui RA
1 ha rifiutato una richiesta analoga a quella ribadita nello scritto 10 giugno
2014, che RI 1 chiede di considerare “quale reclamo ai sensi dell’art.
17 LEF”. Sennonché tale scritto, datato 10 giugno 2014, è manifestamente
tardivo quale impugnazione del provvedimento del 2 aprile 2014.
Considerandi
2.
Il ricorso è, d’altronde, irricevibile per un
altro motivo. Spetta infatti al giudice civile – e non all’autorità di
vigilanza – statuire sulle contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di
esserne il creditore (DTF 125 III
293.
consid. 2; sentenza della CEF
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del 3 febbraio 2014, con rimandi), in particolare in merito
alla questione della titolarità della pretesa.
3.
Per
abbondanza, e ancorché la questione, come detto, non competa a questa Camera, nel
merito il ricorso appare comunque evidentemente infondato, perché l’indicazione
“spese signor RI 1 periodo di moratoria” negli stati di riparto è manifestamente
un refuso, come allegato dall’amministratore speciale, visto lo scambio di
corrispondenza intervenuto in precedenza tra l’amministrazione speciale e l’Ufficio
fallimenti di Lugano (sopra consid. A). Il ricorrente, d’altronde, non contesta
che le fatture relative ai crediti insinuati dall’Ufficio nei tre fallimenti fossero
intestate alla F__________ SA né egli pretende – per avventura – di aver
contestato l’inserimento di questi crediti nel fallimento della società e la
loro insinuazione nei tre noti fallimenti.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
al __________.
Comunicazione
a RA 1,.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.