15.2014.64
Pignoramento di salario. Minimo d’esistenza. Giustificativi delle spese. Premi dell’assicurazione obbligatoria della cassa malati. Rischio infortunio. Spese telefoniche per la ricerca di un impiego
28 agosto 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.64
Lugano
28 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
segretario:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 12 giugno 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Blenio nelle esecuzioni
n. __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ (gruppo n. __________)
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
PI 2
(rappresentati dall’RA 1)
PI
3
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti di RI 1, il 22 aprile 2014 l’Ufficio esecuzione e
fallimenti (UEF) del Distretto di Blenio ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno
Indennità
di disoccupazione fr. 3'700.00
Totale fr 3'700.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Affitto fr. 0.00
Riscaldamento fr. 150.00
Cassa
malati fr. 326.00
Ricerca
lavori fr. 150.00
Lavanderia-stireria fr. 200.00
Totale fr 2'026.00
Fatti
B. Accertata
la pignorabilità del reddito, con scritto 23 aprile 2014 l’UEF ha diffidato la
cassa di disoccupazione __________ a versargli l’importo mensile eccedente il
minimo esistenziale dell’escusso. Il 25 maggio 2014 l’organo esecutivo ha
quindi notificato ai creditori e al debitore il verbale di pignoramento.
C. Con
ricorso del 12 giugno 2014 RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento,
chiedendo di annullarlo, di rifare un nuovo calcolo del minimo esistenziale e
di ordinare all’UEF di restituirgli la quota di pignoramento eccessiva trattenuta
sulla sua indennità di disoccupazione.
D. Con
osservazioni del 24 giugno 2014 l’Ufficio esazione e condoni si è rimesso al
giudizio della Camera mentre il 2 luglio l’UEF ha postulato la reiezione del
gravame.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112
III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. Nel
ricorso, l’insorgente lamenta anzitutto che nel calcolo del minimo esistenziale
l’UEF non ha tenuto conto del canone di locazione a suo carico di fr. 1'100.–
mensili.
3.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale
entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF
121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio
2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per il canone
di locazione (cfr. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata
alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.
68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).
3.2 Nel
caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto né all’UEF né in questa sede
Considerandi
alcun giustificativo che comprovi il pagamento del canone di locazione a suo
carico. Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito correttamente laddove
non ha tenuto conto di tale spesa nella determinazione del minimo vitale dell’escusso,
sebbene ci si possa comunque chiedere per quale ragione l’UEF ha invece
riconosciuto un importo di fr. 150.– mensili per costi di riscaldamento e
spese accessorie. La questione, però, non merita approfondimenti, ritenuto che
l’autorità di vigilanza non può in ogni caso decidere a detrimento del
ricorrente (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento [LPR; RL 3.5.1.2]: divieto della reformatio in
peius). Sotto questo profilo il ricorso si rivela pertanto infondato.
4.
Il
ricorrente sostiene inoltre di pagare un premio di cassa malati di fr. 390.–
mensili anziché di fr. 326.– come invece stabilito dall’organo esecutivo.
4.1
Secondo
la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria
possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad
esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III
325.
consid. 3; Tabella punto II/3).
4.2
Nelle
osservazioni al ricorso, l’UEF specifica che l’importo di fr. 326.–
riconosciuto all’escusso corrisponde al premio base della sua cassa malati __________,
dedotta la quota per l’assicurazione contro gli infortuni. Rileva inoltre che,
in base a informazioni assunte presso l’assicurazione in questione, il premio
di fr. 390.05 indicato sul giustificativo di pagamento prodotto dall’escusso
con il ricorso, oltre alla quota per l’assicurazione contro gli infortuni è
comprensivo del premio per una (in realtà due) assicurazione(i) malattie
complementare(i) (“LCA”) di fr. 49.70 mensili. Alla luce di tali
circostanze, che l’insorgente non contesta, l’importo ammesso dall’UEF va
confermato, ancorché accertamenti complementari della Camera hanno evidenziato
che il premio di base senza la copertura del rischio d’infortunio è in realtà
di fr. 320.60 mensili (assicurazione tipo “__________medico di famiglia”
con franchigia di fr. 300.–), ma anche in questo caso la Camera non può
decidere a detrimento del ricorrente (sopra consid. 3.2). Non è d’altronde
necessario esaminare se la copertura contro il rischio infortunio sia da considerare
indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF perché nel caso di specie, l’escusso,
quale disoccupato, è obbligatoriamente
assicurato contro gli infortuni presso l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione
contro gli infortuni (cfr. art. 2 dell’Ordinanza federale sull’assicurazione contro
gli infortuni dei disoccupati [RS 837.171]). Ne consegue che anche sotto quest’aspetto
il ricorso risulta infondato.
5.
Il
ricorrente si duole infine che l’organo esecutivo non ha considerato le spese
per il telefono a suo carico per la ricerca di un lavoro e per i suoi problemi
di salute, essendo egli da anni in cura presso il Dr. med. C______. Anche tale
censura non può trovare accoglimento. A prescindere dal fatto che l’insorgente
non quantifica né giustifica le proprie spese telefoniche, basti dire che le
stesse sono in principio già computate nel minimo vitale di base (cfr. Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad
art. 93 LEF). Nel caso presente, l’UEF ha inoltre già riconosciuto all’escusso
un importo di fr. 150.– per spese di ricerca di un impiego, somma che
comprende anche le spese telefoniche. Ne discende che anche in questo caso l’organo
esecutivo ha agito correttamente.
6.
Per
le ragioni suesposte, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.