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Decisione

15.2014.64

Pignoramento di salario. Minimo d’esistenza. Giustificativi delle spese. Premi dell’assicurazione obbligatoria della cassa malati. Rischio infortunio. Spese telefoniche per la ricerca di un impiego

28 agosto 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Accertata

la pignorabilità del reddito, con scritto 23 aprile 2014 l’UEF ha diffidato la

cassa di disoccupazione __________ a versargli l’importo mensile eccedente il

minimo esistenziale dell’escusso. Il 25 maggio 2014 l’organo esecutivo ha

quindi notificato ai creditori e al debitore il verbale di pignoramento.

C. Con

ricorso del 12 giugno 2014 RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento,

chiedendo di annullarlo, di rifare un nuovo calcolo del minimo esistenziale e

di ordinare all’UEF di restituirgli la quota di pignoramento eccessiva trattenuta

sulla sua indennità di disoccupazione.

D. Con

osservazioni del 24 giugno 2014 l’Ufficio esazione e condoni si è rimesso al

giudizio della Camera mentre il 2 luglio l’UEF ha postulato la reiezione del

gravame.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112

III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3. Nel

ricorso, l’insorgente lamenta anzitutto che nel calcolo del minimo esistenziale

l’UEF non ha tenuto conto del canone di locazione a suo carico di fr. 1'100.–

mensili.

3.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale

entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF

121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio

2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per il canone

di locazione (cfr. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata

alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.

68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).

3.2 Nel

caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto né all’UEF né in questa sede

Considerandi

alcun giustificativo che comprovi il pagamento del canone di locazione a suo

carico. Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito correttamente laddove

non ha tenuto conto di tale spesa nella determinazione del minimo vitale dell’escusso,

sebbene ci si possa comunque chiedere per quale ragione l’UEF ha invece

riconosciuto un importo di fr. 150.– mensili per costi di riscaldamento e

spese accessorie. La questione, però, non merita approfondimenti, ritenuto che

l’autorità di vigilanza non può in ogni caso decidere a detrimento del

ricorrente (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimento [LPR; RL 3.5.1.2]: divieto della reformatio in

peius). Sotto questo profilo il ricorso si rivela pertanto infondato.

4.

Il

ricorrente sostiene inoltre di pagare un premio di cassa malati di fr. 390.–

mensili anziché di fr. 326.– come invece stabilito dall’organo esecutivo.

4.1

Secondo

la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria

possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad

esclusione dei premi dell’assicurazio­ne malattie complementare (DTF 134 III

325.

consid. 3; Tabella punto II/3).

4.2

Nelle

osservazioni al ricorso, l’UEF specifica che l’importo di fr. 326.–

riconosciuto all’escusso corrisponde al premio base della sua cassa malati __________,

dedotta la quota per l’assicurazione contro gli infortuni. Rileva inoltre che,

in base a informazioni assunte presso l’assicurazione in questione, il premio

di fr. 390.05 indicato sul giustificativo di pagamento prodotto dall’escusso

con il ricorso, oltre alla quota per l’assicurazione contro gli infortuni è

comprensivo del premio per una (in realtà due) assicurazione(i) malattie

complementare(i) (“LCA”) di fr. 49.70 mensili. Alla luce di tali

circostanze, che l’insorgente non contesta, l’importo ammesso dall’UEF va

confermato, ancorché accertamenti complementari della Camera hanno evidenziato

che il premio di base senza la copertura del rischio d’infortunio è in realtà

di fr. 320.60 mensili (assicurazione tipo “__________medico di famiglia”

con franchigia di fr. 300.–), ma anche in questo caso la Camera non può

decidere a detrimento del ricorrente (sopra consid. 3.2). Non è d’altronde

necessario esaminare se la copertura contro il rischio infortunio sia da considerare

indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF perché nel caso di specie, l’escusso,

quale disoccupato, è obbligatoriamente

assicurato contro gli infortuni presso l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione

contro gli infortuni (cfr. art. 2 dell’Ordinanza federale sull’assicurazione contro

gli infortuni dei disoccupati [RS 837.171]). Ne consegue che anche sotto quest’aspetto

il ricorso risulta infondato.

5.

Il

ricorrente si duole infine che l’organo esecutivo non ha considerato le spese

per il telefono a suo carico per la ricerca di un lavoro e per i suoi problemi

di salute, essendo egli da anni in cura presso il Dr. med. C______. Anche tale

censura non può trovare accoglimento. A prescindere dal fatto che l’insorgente

non quantifica né giustifica le proprie spese telefoniche, basti dire che le

stesse sono in principio già computate nel minimo vitale di base (cfr. Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad

art. 93 LEF). Nel caso presente, l’UEF ha inoltre già riconosciuto all’escusso

un importo di fr. 150.– per spese di ricerca di un impiego, somma che

comprende anche le spese telefoniche. Ne discende che anche in questo caso l’organo

esecutivo ha agito correttamente.

6.

Per

le ragioni suesposte, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.