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Decisione

15.2014.65

Ricorso contro un pignoramento eseguito in via rogatoria. Assenza di legittimazione del rappresentante della parte ricorrente. Competenza territoriale dell’autorità di vigilanza. Ricorso inammissibile

3 settembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Appurato

che il segretario dell’associazione RA 1, firmatario del ricorso in

rappresentanza del ricorrente, non è iscritto nell’albo degli avvocati né in

quello dei fiduciari, con ordinanza del 16 giugno 2014 il presidente della

Camera ha impartito al ricorrente un termine per trasmettere all’UEF di Locarno

un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo l’art.

15 LPR (con la relativa procura) o da lui personalmente. È stata inoltre

chiesta la produzione del provvedimento impugnato, siccome l’atto allegato al ricorso,

redatto in lingua tedesca, all’evidenza non è stato allestito dall’UEF di

Locarno. Il ricorrente è infine stato avvertito che ove non avesse

tempestivamente dato seguito all’ingiunzione il ricorso sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

C. Il

24 giugno 2014 il segretario dell’associazione RA 1 ha informato la Camera di

non essere in possesso del documento originale con cui l’UEF di Locarno ha

ordinato il pignoramento, ha contestato l’applicazione dell’art. 15 LPR, ritenendo

libera la rappresentanza professionale delle parti davanti alle autorità

esecutive ticinesi in virtù dell’art. 27 LEF, e ha dichiarato, a nome di RI 1,

di mantenere il ricorso, chiedendo la produzione da parte dell’UEF di Locarno

dei titoli di credito sui quali si fonda il pignoramento.

Considerato

in diritto: 1. L’“appello”

presentato a nome di RI 1 è diretto contro un verbale di pignoramento che l’UEF

di Locarno avrebbe emesso il 3 giugno 2014 (doc. B). Non è pertanto un appello

secondo “l’art. 310 CPC”, il quale può essere inoltrato solo contro una

decisione di un’autorità giudiziaria, ma un ricorso all’autorità di vigilanza

sugli organi di esecuzione forzata nel senso dell’art. 17 LEF. La procedura di

ricorso – quindi – non è disciplinata dal Codice di procedura civile (CPC)

bensì dall’art. 20a LEF e dalla specifica procedura di diritto cantonale

che tale norma (al cpv. 3) riserva, ovvero nel Ticino la legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). L’autorità di vigilanza cantonale sugli organi

esecutivi ticinesi è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

(art. 10 LALEF).

2. Giusta

l’art. 15 LPR, la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso

ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è

riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al

libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai

fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF

15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1). La questione della rappresentanza

professionale davanti all’autorità di vigilanza rientra nella riserva prevista

dagli art. 20a cpv. 3 e 27 LEF a favore dei Cantoni (DTF 138 III 398

consid. 3.2 e 3.3; Amonn/Wal­ther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

14 ad § 8; Franco Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 166 ad art. 17 e n.

9 ad art. 27).

2.1 Nel

suo scritto del 24 giugno 2014, l’associazione che pretende di patrocinare il ricorrente

in questa procedura fonda la propria legittimità a rappresentare i suoi

affiliati nelle cause che riguardano la LEF sulla sentenza emanata il 22 novembre

2013 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 13.2013.69), in

Considerandi

cui si ricorda al considerando 5 che, non avendo il Canton Ticino fatto uso

della facoltà riconosciuta ai cantoni dall’art. 27 LEF di disciplinare la professione

di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo, in

Ticino tale professione “è ammessa senza restrizioni anche nelle procedure

sommarie previste dalla LEF”. Una volta ancora, però, l’associazione confonde

procedure giudiziarie (come quelle sommarie prescritte dalla LEF ed elencate all’art.

251.

CPC) e procedura di ricorso all’autorità di vigilanza. La decisione della

terza Camera civile citata si riferisce soltanto alle prime mentre l’art. 15

LPR disciplina esplicitamente la questione della rappresentanza nel secondo tipo

di procedimento, in conformità con la riserva dell’art. 20a cpv. 3 LEF.

Va del

resto ricordato che la Terza Camera civile del tribunale d’appello ha

modificato questa giurisprudenza (sentenze 5 maggio 2014, inc. 13.2014.46 in re

SR AG / MNL e 28 maggio 2014, inc. 13.2014.12 in re W / D), rilevando che la rappresentanza

professionale degli interessati in una procedura esecutiva a norma dell’art. 27

LEF è per vero riservata ai fiduciari commercialisti con l’autorizzazione

cantonale (art. 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle

professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]) e pertanto iscritti

nell’apposito albo, e tale monopolio – fatti salvi i diritti degli altri

rappresentanti autorizzati elencati all’art. 68 cpv. 2 CPC (come ad esempio gli

avvocati) – si estende alle procedure sommarie secondo l’art. 251 CPC, in

particolare quella di rigetto dell’opposizione (art. 68 cpv. 2 lett. c CPC a

contrario). Questa giurisprudenza è seguita anche da questa Camera (sentenza

14.2014.154

del 28 agosto 2014, consid. 2). La nuova giurisprudenza è peraltro

ben nota a __________, segretario di RA 1, il quale aveva a suo tempo firmato

per altre entità i relativi reclami e ricevuto le relative decisioni. Persistendo

ad avvalersi di una giurisprudenza che sa non essere più applicabile, egli vien

meno all’obbligo di comportarsi secondo la buona fede (art. 52 CPC), ciò che merita

una nota di biasimo.

2.2

Il

secondo riferimento citato dall’associazione a difesa della propria tesi – il

Basler Kommentar (Roth/Walther, n.

4.

ad art. 27 LEF) – non muta la sostanza delle cose perché il legislatore cantonale,

come visto, ha esplicitamente disciplinato la rappresentanza professionale

davanti all’(unica) autorità di vigilanza cantonale promulgando l’art. 15 LPR.

2.3

Vero

è che, come afferma l’associazione, l’art. 15 lett. a LPR riconosce la

rappresentanza processuale anche “a chi detiene una rappresentanza legale”, ma

con tale designazione s’intendono i rappresentanti previsti dalla legge come il

curatore, il genitore per i figli o l’organo di una persona giuridica (cfr. Flavio

Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.1 ad art. 15 LPR). Ora,

rispetto al reclamante l’associazione non rientra in una di queste categorie.

2.4

Non

avendo il ricorrente sanato entro il termine impartito l’assenza sull’atto di

ricorso della sua firma o di quella di un suo rappresentante autorizzato nel

senso dell’art. 15 LPR, il ricorso va dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e

5.

LPR) in conformità con l’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 16 giugno

2014.

3.

Per

abbondanza sia aggiunto che il ricorso appare irricevibile anche per un altro

motivo, e più precisamente per incompetenza territoriale di questa Camera. In

effetti, il provvedimento impugnato è stato emesso dal Betreibungsamt di Neuenhof

(AG), nel cui circondario RI 1 si è trasferito il 30 aprile 2014 (indicazione

risultante dalla banca dati sui movimenti della popolazione Movpop), in

adempimento del mandato rogatorio (giusta l’art. 4 cpv. 2 LEF) conferitogli

dall’UEF di Locarno il 4 giugno 2014 (cfr. incarto

trasmesso da quest’ultimo il 7 agosto 2014). Ora, il Betreibungsamt di Neuenhof

non è sottoposto alla vigilanza di questa Camera, bensì a quella dell’autorità

di vigilanza argoviese, cui andavano semmai fatte valere con ricorso le censure

rivolte all’operato di quell’ufficio (v. sentenza della CEF 15.2005.86 del 14

settembre 2005, consid. 1).

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

– ,.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.