15.2014.65
Ricorso contro un pignoramento eseguito in via rogatoria. Assenza di legittimazione del rappresentante della parte ricorrente. Competenza territoriale dell’autorità di vigilanza. Ricorso inammissibile
3 settembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.65
Lugano
3 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 13 giugno 2014 di
RI 1
(rappr. da RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del
ricorrente del 3 giugno 2014;
ritenuto
in fatto: A. Con
un “appello” del 13 giugno 2014 (data del timbro postale sulla busta di
trasmissione, la data del 6 maggio 2014 indicata sul ricorso essendo
manifestamente un refuso), RI 1 chiede a questa Camera di annullare il pignoramento
intimato al suo datore di lavoro il 3 giugno 2014 e di ordinare all’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno di “procedere alla cancellazione e notifica
della decisione al datore di lavoro attuale”, protestate spese e ripetibili.
Fatti
B. Appurato
che il segretario dell’associazione RA 1, firmatario del ricorso in
rappresentanza del ricorrente, non è iscritto nell’albo degli avvocati né in
quello dei fiduciari, con ordinanza del 16 giugno 2014 il presidente della
Camera ha impartito al ricorrente un termine per trasmettere all’UEF di Locarno
un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo l’art.
15 LPR (con la relativa procura) o da lui personalmente. È stata inoltre
chiesta la produzione del provvedimento impugnato, siccome l’atto allegato al ricorso,
redatto in lingua tedesca, all’evidenza non è stato allestito dall’UEF di
Locarno. Il ricorrente è infine stato avvertito che ove non avesse
tempestivamente dato seguito all’ingiunzione il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
C. Il
24 giugno 2014 il segretario dell’associazione RA 1 ha informato la Camera di
non essere in possesso del documento originale con cui l’UEF di Locarno ha
ordinato il pignoramento, ha contestato l’applicazione dell’art. 15 LPR, ritenendo
libera la rappresentanza professionale delle parti davanti alle autorità
esecutive ticinesi in virtù dell’art. 27 LEF, e ha dichiarato, a nome di RI 1,
di mantenere il ricorso, chiedendo la produzione da parte dell’UEF di Locarno
dei titoli di credito sui quali si fonda il pignoramento.
Considerato
in diritto: 1. L’“appello”
presentato a nome di RI 1 è diretto contro un verbale di pignoramento che l’UEF
di Locarno avrebbe emesso il 3 giugno 2014 (doc. B). Non è pertanto un appello
secondo “l’art. 310 CPC”, il quale può essere inoltrato solo contro una
decisione di un’autorità giudiziaria, ma un ricorso all’autorità di vigilanza
sugli organi di esecuzione forzata nel senso dell’art. 17 LEF. La procedura di
ricorso – quindi – non è disciplinata dal Codice di procedura civile (CPC)
bensì dall’art. 20a LEF e dalla specifica procedura di diritto cantonale
che tale norma (al cpv. 3) riserva, ovvero nel Ticino la legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). L’autorità di vigilanza cantonale sugli organi
esecutivi ticinesi è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
(art. 10 LALEF).
2. Giusta
l’art. 15 LPR, la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso
ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è
riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai
fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF
15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1). La questione della rappresentanza
professionale davanti all’autorità di vigilanza rientra nella riserva prevista
dagli art. 20a cpv. 3 e 27 LEF a favore dei Cantoni (DTF 138 III 398
consid. 3.2 e 3.3; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
14 ad § 8; Franco Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 166 ad art. 17 e n.
9 ad art. 27).
2.1 Nel
suo scritto del 24 giugno 2014, l’associazione che pretende di patrocinare il ricorrente
in questa procedura fonda la propria legittimità a rappresentare i suoi
affiliati nelle cause che riguardano la LEF sulla sentenza emanata il 22 novembre
2013 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 13.2013.69), in
Considerandi
cui si ricorda al considerando 5 che, non avendo il Canton Ticino fatto uso
della facoltà riconosciuta ai cantoni dall’art. 27 LEF di disciplinare la professione
di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo, in
Ticino tale professione “è ammessa senza restrizioni anche nelle procedure
sommarie previste dalla LEF”. Una volta ancora, però, l’associazione confonde
procedure giudiziarie (come quelle sommarie prescritte dalla LEF ed elencate all’art.
251.
CPC) e procedura di ricorso all’autorità di vigilanza. La decisione della
terza Camera civile citata si riferisce soltanto alle prime mentre l’art. 15
LPR disciplina esplicitamente la questione della rappresentanza nel secondo tipo
di procedimento, in conformità con la riserva dell’art. 20a cpv. 3 LEF.
Va del
resto ricordato che la Terza Camera civile del tribunale d’appello ha
modificato questa giurisprudenza (sentenze 5 maggio 2014, inc. 13.2014.46 in re
SR AG / MNL e 28 maggio 2014, inc. 13.2014.12 in re W / D), rilevando che la rappresentanza
professionale degli interessati in una procedura esecutiva a norma dell’art. 27
LEF è per vero riservata ai fiduciari commercialisti con l’autorizzazione
cantonale (art. 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle
professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]) e pertanto iscritti
nell’apposito albo, e tale monopolio – fatti salvi i diritti degli altri
rappresentanti autorizzati elencati all’art. 68 cpv. 2 CPC (come ad esempio gli
avvocati) – si estende alle procedure sommarie secondo l’art. 251 CPC, in
particolare quella di rigetto dell’opposizione (art. 68 cpv. 2 lett. c CPC a
contrario). Questa giurisprudenza è seguita anche da questa Camera (sentenza
14.2014.154
del 28 agosto 2014, consid. 2). La nuova giurisprudenza è peraltro
ben nota a __________, segretario di RA 1, il quale aveva a suo tempo firmato
per altre entità i relativi reclami e ricevuto le relative decisioni. Persistendo
ad avvalersi di una giurisprudenza che sa non essere più applicabile, egli vien
meno all’obbligo di comportarsi secondo la buona fede (art. 52 CPC), ciò che merita
una nota di biasimo.
2.2
Il
secondo riferimento citato dall’associazione a difesa della propria tesi – il
Basler Kommentar (Roth/Walther, n.
4.
ad art. 27 LEF) – non muta la sostanza delle cose perché il legislatore cantonale,
come visto, ha esplicitamente disciplinato la rappresentanza professionale
davanti all’(unica) autorità di vigilanza cantonale promulgando l’art. 15 LPR.
2.3
Vero
è che, come afferma l’associazione, l’art. 15 lett. a LPR riconosce la
rappresentanza processuale anche “a chi detiene una rappresentanza legale”, ma
con tale designazione s’intendono i rappresentanti previsti dalla legge come il
curatore, il genitore per i figli o l’organo di una persona giuridica (cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.1 ad art. 15 LPR). Ora,
rispetto al reclamante l’associazione non rientra in una di queste categorie.
2.4
Non
avendo il ricorrente sanato entro il termine impartito l’assenza sull’atto di
ricorso della sua firma o di quella di un suo rappresentante autorizzato nel
senso dell’art. 15 LPR, il ricorso va dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e
5.
LPR) in conformità con l’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 16 giugno
2014.
3.
Per
abbondanza sia aggiunto che il ricorso appare irricevibile anche per un altro
motivo, e più precisamente per incompetenza territoriale di questa Camera. In
effetti, il provvedimento impugnato è stato emesso dal Betreibungsamt di Neuenhof
(AG), nel cui circondario RI 1 si è trasferito il 30 aprile 2014 (indicazione
risultante dalla banca dati sui movimenti della popolazione Movpop), in
adempimento del mandato rogatorio (giusta l’art. 4 cpv. 2 LEF) conferitogli
dall’UEF di Locarno il 4 giugno 2014 (cfr. incarto
trasmesso da quest’ultimo il 7 agosto 2014). Ora, il Betreibungsamt di Neuenhof
non è sottoposto alla vigilanza di questa Camera, bensì a quella dell’autorità
di vigilanza argoviese, cui andavano semmai fatte valere con ricorso le censure
rivolte all’operato di quell’ufficio (v. sentenza della CEF 15.2005.86 del 14
settembre 2005, consid. 1).
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
– ,.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.