15.2014.66
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24 luglio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.66
Lugano
24 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
“reclamo” 18 giugno 2014 di
RE 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Su
richiesta della PI 1, il 15 novembre 2013 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano
ha emesso nei confronti di RE 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso
di complessivi fr. 1'459.45 oltre accessori.
Fatti
B. Con
sentenza 11 giugno 2014 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al predetto precetto,
ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.– e l’indennità di fr. 70.–
da rifondere alla controparte.
C. Sulla
scorta della suddetta sentenza, con domanda 12 giugno 2014 la PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione per fr. 1'459.45 oltre a interessi e spese.
D. Avendo
poi l’escusso pagato fr. 1'459.45 direttamente alla procedente, con
scritto 13 giugno 2014 quest’ultima ha chiesto all’UE di accreditare l’importo
ricevuto sulla pratica esecutiva.
E. Con
“reclamo” [recte: ricorso] del 18 giugno 2014 RE 1 chiede ora di chiudere la
pratica esecutiva e di revocare il procedimento nei suoi confronti, nonché di
cancellare una sua eventuale registrazione nel registro delle esecuzioni e fallimenti.
F. Con
osservazioni 27 giugno 2014 la PI 1 si oppone al ricorso, chiedendo di dar
seguito alla sua domanda di proseguimento dell’esecuzione, mentre l’UE postula
la reiezione del gravame con osservazioni 7 luglio 2014.
Considerato
in diritto: 1. Con
il suo scritto 18 giugno 2014 erroneamente designato come “reclamo” RE 1 a ben vedere non si aggrava contro un provvedimento dell’UE, ma si limita a chiedere di “revocare”
l’esecuzione promossa nei suoi confronti, pretendendo di aver interamente
saldato l’importo posto in esecuzione. Tale richiesta andava in realtà posta
all’organo esecutivo e non presentata sotto forma di ricorso all’autorità di
vigilanza. Soltanto in caso di eventuale risposta negativa dell’UE, l’insorgente
Considerandi
avrebbe potuto proporre ricorso a questa Camera. A questo stadio della procedura
il ricorso in esame risulta quindi prematuro e perciò irricevibile.
2.
Ad
ogni modo, fosse anche stato ricevibile, ad esempio poiché inoltrato contro l’avviso
di pignoramento – che d’altronde l’UE nelle sue osservazioni del 7 luglio 2014
comunica di voler emettere prossimamente per l’importo residuo delle spese del
precetto e del rigetto dell’opposizione (fr. 243.–), degli interessi (fr. 61.15)
e della tassa d’incasso (fr. 5.–) – il ricorso sarebbe comunque dovuto
essere respinto.
In
effetti, tra le spese d’esecuzione a carico del debitore in virtù dell’art. 68
LEF vanno in particolare annoverate le spese e le indennità riconosciute nella
procedura sommaria di rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione, poiché
sono parte integrante dell’esecuzione per la quale si procede (cfr. DTF 123 III 271 consid. 4a; 119 III 63 consid. 2 e 4b/aa; Circolare
CEF n. 6/1995 del 2 maggio 1995). Entrano pure in linea di conto le spese indicate
dall’Ufficio per la tassa di stesura del precetto esecutivo e per la tassa di
incasso (cfr. art. 16 e 19 OTLEF). Ora, nel caso in rassegna, l’escusso
si è limitato a pagare alla procedente l’importo capitale di fr. 1'459.45,
ma non i relativi interessi di mora né le spese d’esecuzione, ovvero la tassa
di stesura del precetto di fr. 73.–, la tassa di giustizia di fr. 100.–
e l’indennità di fr. 70.– stabilite dal giudice del rigetto dell’opposizione.
Ne consegue che il procedimento esecutivo non può considerarsi ancora chiuso,
ma prosegue il suo corso limitatamente agli importi rimasti impagati, così come
richiesto dall’escutente con domanda di proseguimento del 12 giugno 2014. Per
la medesima ragione, il debitore neppure ha diritto alla cancellazione dell’esecuzione
dal relativo registro. Ad ogni modo, anche in caso di pagamento totale dell’esecuzione
– spese e interessi compresi – l’esecuzione rimane iscritta ancora per 5 anni
nel registro delle esecuzioni (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che l’escutente
comunichi all’Ufficio di ritirare l’esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. c;
cfr. pure Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005).
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
“reclamo” interposto il 18 giugno 2014 da RE 1 è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.