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Decisione

15.2014.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 luglio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

sentenza 11 giugno 2014 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al predetto precetto,

ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.– e l’indennità di fr. 70.–

da rifondere alla controparte.

C. Sulla

scorta della suddetta sentenza, con domanda 12 giugno 2014 la PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione per fr. 1'459.45 oltre a interessi e spese.

D. Avendo

poi l’escusso pagato fr. 1'459.45 direttamente alla procedente, con

scritto 13 giugno 2014 quest’ultima ha chiesto all’UE di accreditare l’importo

ricevuto sulla pratica esecutiva.

E. Con

“reclamo” [recte: ricorso] del 18 giugno 2014 RE 1 chiede ora di chiudere la

pratica esecutiva e di revocare il procedimento nei suoi confronti, nonché di

cancellare una sua eventuale registrazione nel registro delle esecuzioni e fallimenti.

F. Con

osservazioni 27 giugno 2014 la PI 1 si oppone al ricorso, chiedendo di dar

seguito alla sua domanda di proseguimento dell’esecuzione, mentre l’UE postula

la reiezione del gravame con osservazioni 7 luglio 2014.

Considerato

in diritto: 1. Con

il suo scritto 18 giugno 2014 erroneamente designato come “reclamo” RE 1 a ben vedere non si aggrava contro un provvedimento dell’UE, ma si limita a chiedere di “revocare”

l’esecuzione promossa nei suoi confronti, pretendendo di aver interamente

saldato l’importo posto in esecuzione. Tale richiesta andava in realtà posta

all’organo esecutivo e non presentata sotto forma di ricorso all’autorità di

vigilanza. Soltanto in caso di eventuale risposta negativa dell’UE, l’insorgente

Considerandi

avrebbe potuto proporre ricorso a questa Camera. A questo stadio della procedura

il ricorso in esame risulta quindi prematuro e perciò irricevibile.

2.

Ad

ogni modo, fosse anche stato ricevibile, ad esempio poiché inoltrato contro l’avviso

di pignoramento – che d’altronde l’UE nelle sue osservazioni del 7 luglio 2014

comunica di voler emettere prossimamente per l’importo residuo delle spese del

precetto e del rigetto dell’opposizione (fr. 243.–), degli interessi (fr. 61.15)

e della tassa d’incasso (fr. 5.–) – il ricorso sarebbe comunque dovuto

essere respinto.

In

effetti, tra le spese d’esecuzione a carico del debitore in virtù dell’art. 68

LEF vanno in particolare annoverate le spese e le indennità riconosciute nella

procedura sommaria di rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione, poiché

sono parte integrante dell’esecuzione per la quale si procede (cfr. DTF 123 III 271 consid. 4a; 119 III 63 consid. 2 e 4b/aa; Circolare

CEF n. 6/1995 del 2 maggio 1995). Entrano pure in linea di conto le spese indicate

dall’Ufficio per la tassa di stesura del precetto esecutivo e per la tassa di

incasso (cfr. art. 16 e 19 OTLEF). Ora, nel caso in rassegna, l’escusso

si è limitato a pagare alla procedente l’importo capitale di fr. 1'459.45,

ma non i relativi interessi di mora né le spese d’esecuzione, ovvero la tassa

di stesura del precetto di fr. 73.–, la tassa di giustizia di fr. 100.–

e l’indennità di fr. 70.– stabilite dal giudice del rigetto dell’opposizione.

Ne consegue che il procedimento esecutivo non può considerarsi ancora chiuso,

ma prosegue il suo corso limitatamente agli importi rimasti impagati, così come

richiesto dall’escutente con domanda di proseguimento del 12 giugno 2014. Per

la medesima ragione, il debitore neppure ha diritto alla cancellazione dell’esecuzione

dal relativo registro. Ad ogni modo, anche in caso di pagamento totale dell’esecuzione

– spese e interessi compresi – l’esecuzione rimane iscritta ancora per 5 anni

nel registro delle esecuzioni (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che l’escutente

comunichi all’Ufficio di ritirare l’esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. c;

cfr. pure Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005).

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

“reclamo” interposto il 18 giugno 2014 da RE 1 è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.