15.2014.67
Ricorso contro l’istanza dell’ufficio dei fallimenti volta alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi. Irricevibilità
29 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.67
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 23 giugno 2014 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano
nell’ambito del fallimento di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di RI 1, con decisione 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società
PI 1 a far tempo dall’8 maggio 2014 alle ore 10:00.
Fatti
B. Non
avendo rinvenuto attivi da inventariare e stimando il passivo in circa fr. 171'000.–,
con istanza 3 giugno 2014 l’Ufficio fallimenti (UF) del Distretto di Lugano ha chiesto
al Pretore di sospendere la procedura di fallimento per mancanza di attivi.
C. Statuendo
con decisione 4 giugno 2014 il Pretore ha ordinato la sospensione della
procedura di fallimento, fatta salva la facoltà per i creditori di chiederne la
continuazione, previa anticipazione delle spese. L’UF ha pubblicato tale sentenza
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. 112 del 13 giugno
2014.
D. Con
ricorso del 24 [recte: 23] giugno 2014 RI 1 si aggrava contro l’operato
dell’UF, postulando, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
della decisione di sospensione della procedura di fallimento, nonché la
retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché proceda a ulteriori
accertamenti ed emani una nuova decisione.
E. Con
ordinanza 24 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo al ricorso.
F. Con
osservazioni del 20 agosto 2014 l’UF si è rimesso al giudizio di questa Camera.
Replicando il 28 agosto 2014, il ricorrente ha ribadito la propria posizione.
Considerato
in diritto: 1. Nel
ricorso, l’insorgente rimprovera all’UF di aver chiesto al Pretore di
sospendere la procedura di fallimento senza aver proceduto agli opportuni e
necessari accertamenti sulla situazione finanziaria della società fallita. Egli
sostiene in particolare che l’organo dei fallimenti si è limitato a interrogare
il signor __________, già amministratore unico di PI 1, il quale ha prodotto
Considerandi
soltanto i bilanci e il conto economico relativi al 2012, ma non quelli degli ultimi
anni. L’insorgente è dunque del parere che, procedendo in tal modo, l’UF non ha
appurato correttamente la fattispecie, sicché i creditori della fallita non
sono in grado di determinarsi con sufficiente cognizione di causa sull’eventualità
di chiedere la continuazione della procedura, anticipando le relative spese.
Nella replica, il ricorrente rileva inoltre che l’UF avrebbe dovuto chiedere un
bilancio aggiornato e i rapporti di revisione, nonché interrogare l’ufficio di
revisione della fallita per verificare i motivi del mancato deposito dei bilanci.
2.
Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza è ammissibile
unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata,
ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una
procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno
(sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid.
1.
; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c; sentenza della CEF
15.2014.62
del 31 luglio 2014, consid. 3.1). L’istanza dell’ufficio dei
fallimenti volta alla sospensione della procedura di fallimento giusta l’art.
230.
cpv. 1 LEF non costituisce secondo tale definizione provvedimento
impugnabile mediante ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (v. decisione
dell’Autorità di vigilanza lucernese dell’8 aprile 1997, BlSchK 1999 pag. 13; Schober, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 10 ad art. 230 LEF; Lustenberger,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 230 LEF;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. III, 2001, n. 12 ad art. 230 LEF). Trattasi invero di
una mera richiesta presentata al giudice del fallimento, il quale decide autonomamente
se sono dati i presupposti di legge per sospendere la procedura di fallimento (BlSchK
1999.
citata sopra, pag. 14), e in particolare se gli accertamenti dell’ufficio
dei fallimenti sono sufficienti e affidabili.
3.
Ora,
nel caso in rassegna, il ricorrente si aggrava proprio contro l’istanza dell’UF
volta alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi, chiedendone l’annullamento.
Non costituendo quest’ultima una decisione ai sensi dell’art. 17 LEF (sopra, consid.
2), il ricorso si rivela irricevibile.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria.