Lexipedia

Decisione

15.2014.67

Ricorso contro l’istanza dell’ufficio dei fallimenti volta alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi. Irricevibilità

29 settembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non

avendo rinvenuto attivi da inventariare e stimando il passivo in circa fr. 171'000.–,

con istanza 3 giugno 2014 l’Ufficio fallimenti (UF) del Distretto di Lugano ha chiesto

al Pretore di sospendere la procedura di fallimento per mancanza di attivi.

C. Statuendo

con decisione 4 giugno 2014 il Pretore ha ordinato la sospensione della

procedura di fallimento, fatta salva la facoltà per i creditori di chiederne la

continuazione, previa anticipazione delle spese. L’UF ha pubblicato tale sentenza

sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. 112 del 13 giugno

2014.

D. Con

ricorso del 24 [recte: 23] giugno 2014 RI 1 si aggrava contro l’operato

dell’UF, postulando, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

della decisione di sospensione della procedura di fallimento, nonché la

retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché proceda a ulteriori

accertamenti ed emani una nuova decisione.

E. Con

ordinanza 24 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto

sospensivo al ricorso.

F. Con

osservazioni del 20 agosto 2014 l’UF si è rimesso al giudizio di questa Camera.

Replicando il 28 agosto 2014, il ricorrente ha ribadito la propria posizione.

Considerato

in diritto: 1. Nel

ricorso, l’insorgente rimprovera all’UF di aver chiesto al Pretore di

sospendere la procedura di fallimento senza aver proceduto agli opportuni e

necessari accertamenti sulla situazione finanziaria della società fallita. Egli

sostiene in particolare che l’organo dei fallimenti si è limitato a interrogare

il signor __________, già amministratore unico di PI 1, il quale ha prodotto

Considerandi

soltanto i bilanci e il conto economico relativi al 2012, ma non quelli degli ultimi

anni. L’insorgente è dunque del parere che, procedendo in tal modo, l’UF non ha

appurato correttamente la fattispecie, sicché i creditori della fallita non

sono in grado di determinarsi con sufficiente cognizione di causa sull’eventualità

di chiedere la continuazione della procedura, anticipando le relative spese.

Nella replica, il ricorrente rileva inoltre che l’UF avrebbe dovuto chiedere un

bilancio aggiornato e i rapporti di revisione, nonché interrogare l’ufficio di

revisione della fallita per verificare i motivi del mancato deposito dei bilanci.

2.

Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza è ammissibile

unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata,

ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una

procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno

(sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid.

1.

; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c; sentenza della CEF

15.2014.62

del 31 luglio 2014, consid. 3.1). L’istanza dell’ufficio dei

fallimenti volta alla sospensione della procedura di fallimento giusta l’art.

230.

cpv. 1 LEF non costituisce secondo tale definizione provvedimento

impugnabile mediante ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (v. decisione

dell’Autorità di vigilanza lucernese dell’8 aprile 1997, BlSchK 1999 pag. 13; Schober, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 10 ad art. 230 LEF; Lustenberger,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 230 LEF;

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. III, 2001, n. 12 ad art. 230 LEF). Trattasi invero di

una mera richiesta presentata al giudice del fallimento, il quale decide autonomamente

se sono dati i presupposti di legge per sospendere la procedura di fallimento (BlSchK

1999.

citata sopra, pag. 14), e in particolare se gli accertamenti dell’ufficio

dei fallimenti sono sufficienti e affidabili.

3.

Ora,

nel caso in rassegna, il ricorrente si aggrava proprio contro l’istanza dell’UF

volta alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi, chiedendone l’annullamento.

Non costituendo quest’ultima una decisione ai sensi dell’art. 17 LEF (sopra, consid.

2), il ricorso si rivela irricevibile.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio fallimenti di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria.