15.2014.69
Cancellazione dell’annotazione di restrizioni della facoltà di disporre su fondi sequestrati in seguito al pagamento del credito posto in esecuzione
1 luglio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.69
Lugano
1° luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 25 giugno 2014 di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione 16
giugno 2014 di cancellare le restrizioni annotate su diversi fondi nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente a convalida del sequestro n. __________
nei confronti di
PI 1
(patrocinato dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Il
25 ottobre 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio stipulata da PI 1 e RI
1, in cui il marito s’impegnava a restituire alla moglie un mutuo di fr. 140'000.–
in due tranche, di cui la prima di fr. 40'000.– doveva essere restituita
non appena il marito avrebbe venduto l’attico di cui alle quote di comproprietà
per piani n. __________, __________ e __________ della particella n. __________
RFD __________, ma in ogni caso entro il 30 giugno 2013 (doc. B, ad 6.2).
Fatti
B. Su
istanza di RI 1 fondata sulla predetta convenzione il 24 febbraio 2014 il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato nei confronti di PI 1 a concorrenza di fr. 40'000.– il sequestro delle quote di comproprietà per piani da n. __________
a n. __________ del fondo base n. __________ e della particella n. __________
RFD __________ (doc. C). L’indomani l’CO 1 procedeva all’esecuzione del sequestro
(doc. D) e all’annotazione a registro fondiario delle rispettive restrizioni
della facoltà di disporre (doc. E). Il 28 febbraio 2014 __________ SA ha
esercitato il proprio diritto di compera sulle quote di comproprietà sequestrate.
C. A
convalida del sequestro RI 1 otteneva dall’UEF, il 27 febbraio 2014, l’emissione
del precetto esecutivo n. __________ per fr. 40'000.– oltre interessi del
5% dal 1° luglio 2013 (doc. E). L’opposizione interposta dall’ex marito veniva
rigettata in via definitiva con sentenza 11 giugno 2014 del Pretore del
Distretto di Bellinzona (doc. F).
D. Il
16 giugno 2014, in risposta a una richiesta dell’ex marito l’UEF ha comunicato
alle parti che in applicazione dell’art. 277 LEF esso avrebbe proceduto a far
cancellare tutte le restrizioni annotate sui fondi sequestrati dopo che il
debitore avrebbe depositato fr. 50'000.– in contanti e la decisione sarebbe
passata in giudicato.
E. Il
20 giugno 2014, RI 1 ha fatto girare sul conto dell’UEF fr. 42'706.75
corrispondenti al saldo dell’esecuzione, comunicatogli due giorni prima. Lo
stesso 20 giugno l’UEF ha richiesto all’Ufficio del registro fondiario la
cancellazione delle restrizioni, che è stata eseguita immediatamente. Il 23 giugno
il fondo n. 5673 RFD di Bellinzona è stato trapassato da PI 1 al figlio __________
(doc. G).
F. Con
ricorso del 25 giugno 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento della decisione del 16 giugno e in subordine la sua
riforma, nel senso che la cancellazione delle restrizioni sia subordinata alla
“doppia condizione cumulativa” del deposito di fr. 200'000.– e del
passaggio in giudicato della decisione. Il ricorso non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerato
Considerandi
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente si duole che l’UEF abbia proceduto a cancellare le restrizioni ancor
prima che la decisione impugnata fosse passata in giudicato. Fa inoltre valere
che l’obbligo di restituzione della seconda tranche del mutuo, di fr. 100'000.–,
sta per scadere, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio prevedendo
un termine ultimo al 30 giugno 2014. La cancellazione delle restrizioni –
afferma la reclamante – le impedirebbe di garantirsi tale credito, ciò che è
“intollerabile ed è contrario anche ai più blandi principi di buona fede
processuale”. RI 1 ammette però, in subordine, la cancellazione delle restrizioni,
a patto però che sia subordinata al deposito di fr. 200'000.–.
3.
Non
si disconosce che nella decisione impugnata l’UEF aveva posticipato gli effetti
della stessa fino al suo passaggio in giudicato. Che fosse corretto tale modo
di procedere – che nell’esito giunge a conferire effetto sospensivo a un eventuale
ricorso anticipando una decisione che spetta all’autorità di vigilanza (art. 36
LEF) – può rimanere indeciso nella fattispecie. È infatti intervenuto
successivamente un fatto nuovo che ha reso la decisione impugnata senza oggetto,
ovvero l’estinzione dell’esecuzione e del sequestro. Come risulta dall’incarto
dell’Ufficio (e dalla sua comunicazione 25 giugno 2014 alla ricorrente), il 20
giugno 2014 l’escusso ha bonificato fr. 42'706.75 sul conto dell’UEF a saldo dell’esecuzione n. __________ (v.
dettagli della registrazione 3N10-140619-80-03228), estinguendo così con
effetto immediato (DTF 127 III 185, consid. 2b; 116 III 58, consid. 2b) e
automatico sia l’esecuzione (cfr. art. 12 cpv. 2 LEF e DTF 32 I 720) sia
il sequestro, la cui convalida è venuta meno con l’estinzione dell’esecuzione (cfr. art.
280.
LEF). Giusta, dunque, la richiesta dell’UEF all’Ufficio del registro
fondiario di cancellare le restrizioni della facoltà di disporre (art. 6 lett.
a n. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
Che
poi il comportamento dell’ex marito leda la buona fede processuale è tutto da
dimostrare, ma ad ogni modo tale circostanza non avrebbe effetti concreti nella
procedura esecutiva, le restrizioni della facoltà di disporre essendo state
annotate a garanzia unicamente del credito ormai estinto e non anche del
credito residuo di fr. 100'000.–. L’UEF era tenuto ad accettare il pagamento
effettuato dall’escusso (art. 12 cpv. 1 LEF) e a provvedere affinché l’esecuzione
non continuasse (DTF 73 III 69 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.94/2006
del 28 giugno 2006, consid. 4). Il ricorso va pertanto respinto. La domanda di
concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. ll
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.