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Decisione

15.2014.69

Cancellazione dell’annotazione di restrizioni della facoltà di disporre su fondi sequestrati in seguito al pagamento del credito posto in esecuzione

1 luglio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Su

istanza di RI 1 fondata sulla predetta convenzione il 24 febbraio 2014 il

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato nei confronti di PI 1 a concorrenza di fr. 40'000.– il sequestro delle quote di comproprietà per piani da n. __________

a n. __________ del fondo base n. __________ e della particella n. __________

RFD __________ (doc. C). L’indomani l’CO 1 procedeva all’esecuzione del sequestro

(doc. D) e all’annotazione a registro fondiario delle rispettive restrizioni

della facoltà di disporre (doc. E). Il 28 febbraio 2014 __________ SA ha

esercitato il proprio diritto di compera sulle quote di comproprietà sequestrate.

C. A

convalida del sequestro RI 1 otteneva dall’UEF, il 27 febbraio 2014, l’emissione

del precetto esecutivo n. __________ per fr. 40'000.– oltre interessi del

5% dal 1° luglio 2013 (doc. E). L’opposizione interposta dall’ex marito veniva

rigettata in via definitiva con sentenza 11 giugno 2014 del Pretore del

Distretto di Bellinzona (doc. F).

D. Il

16 giugno 2014, in risposta a una richiesta dell’ex marito l’UEF ha comunicato

alle parti che in applicazione dell’art. 277 LEF esso avrebbe proceduto a far

cancellare tutte le restrizioni annotate sui fondi sequestrati dopo che il

debitore avrebbe depositato fr. 50'000.– in contanti e la decisione sarebbe

passata in giudicato.

E. Il

20 giugno 2014, RI 1 ha fatto girare sul conto dell’UEF fr. 42'706.75

corrispondenti al saldo dell’esecuzione, comunicatogli due giorni prima. Lo

stesso 20 giugno l’UEF ha richiesto all’Ufficio del registro fondiario la

cancellazione delle restrizioni, che è stata eseguita immediatamente. Il 23 giugno

il fondo n. 5673 RFD di Bellinzona è stato trapassato da PI 1 al figlio __________

(doc. G).

F. Con

ricorso del 25 giugno 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento della decisione del 16 giugno e in subordine la sua

riforma, nel senso che la cancellazione delle restrizioni sia subordinata alla

“doppia condizione cumulativa” del deposito di fr. 200'000.– e del

passaggio in giudicato della decisione. Il ricorso non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerato

Considerandi

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente si duole che l’UEF abbia proceduto a cancellare le restrizioni ancor

prima che la decisione impugnata fosse passata in giudicato. Fa inoltre valere

che l’obbligo di restituzione della seconda tranche del mutuo, di fr. 100'000.–,

sta per scadere, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio prevedendo

un termine ultimo al 30 giugno 2014. La cancellazione delle restrizioni –

afferma la reclamante – le impedirebbe di garantirsi tale credito, ciò che è

“intollerabile ed è contrario anche ai più blandi principi di buona fede

processuale”. RI 1 ammette però, in subordine, la cancellazione delle restrizioni,

a patto però che sia subordinata al deposito di fr. 200'000.–.

3.

Non

si disconosce che nella decisione impugnata l’UEF aveva posticipato gli effetti

della stessa fino al suo passaggio in giudicato. Che fosse corretto tale modo

di procedere – che nell’esito giunge a conferire effetto sospensivo a un eventuale

ricorso anticipando una decisione che spetta all’autorità di vigilanza (art. 36

LEF) – può rimanere indeciso nella fattispecie. È infatti intervenuto

successivamente un fatto nuovo che ha reso la decisione impugnata senza oggetto,

ovvero l’estinzione dell’esecuzione e del sequestro. Come risulta dall’incarto

dell’Ufficio (e dalla sua comunicazione 25 giugno 2014 alla ricorrente), il 20

giugno 2014 l’escusso ha bonificato fr. 42'706.75 sul conto dell’UEF a saldo del­l’esecuzione n. __________ (v.

dettagli della registrazione 3N10-140619-80-03228), estinguendo così con

effetto immediato (DTF 127 III 185, consid. 2b; 116 III 58, consid. 2b) e

automatico sia l’esecuzione (cfr. art. 12 cpv. 2 LEF e DTF 32 I 720) sia

il sequestro, la cui convalida è venuta meno con l’estinzione dell’esecuzione (cfr. art.

280.

LEF). Giusta, dunque, la richiesta del­l’UEF all’Ufficio del registro

fondiario di cancellare le restrizioni della facoltà di disporre (art. 6 lett.

a n. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

Che

poi il comportamento dell’ex marito leda la buona fede processuale è tutto da

dimostrare, ma ad ogni modo tale circostanza non avrebbe effetti concreti nella

procedura esecutiva, le restrizioni della facoltà di disporre essendo state

annotate a garanzia unicamente del credito ormai estinto e non anche del

credito residuo di fr. 100'000.–. L’UEF era tenuto ad accettare il pagamento

effettuato dall’escusso (art. 12 cpv. 1 LEF) e a provvedere affinché l’esecuzione

non continuasse (DTF 73 III 69 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.94/2006

del 28 giugno 2006, consid. 4). Il ricorso va pertanto respinto. La domanda di

concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. ll

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.