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Decisione

15.2014.7

Ricorso giusta l'art. 17 LEF. Provvedimenti impugnabili. Contestazioni tra la massa fallimentare e chi pretende di esserne creditore

3 febbraio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.7

Lugano

3 febbraio 2014

CJ/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

giudice delegato

vicecancelliera:

Baur

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 22 gennaio 2014 di

RI

1

patrocinata

dall’ PA 1

contro

l’operato

dell’CO 1 nell’ambito della liquidazione in via fallimentare dell’

PI 1

o

meglio contro lo scritto 17 gennaio 2014 con cui l’Ufficio ha comunicato alla

ricorrente che le pretese da lei vantate non sarebbero state considerate debiti

di massa;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 1° luglio 1999 si è aperta

la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1;

che il 24 marzo 2005, la

Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate

il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della massa fallimentare

tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a

favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la

retrocessione alla massa __________ e __________ RFD di __________ e n. __________

RFD di __________;

che la decisione è definitiva (v.

Considerandi

II CCA, sentenza inc. 12.2005.90/91 del 18 agosto 2006 e sentenza del Tribunale

federale 5C.231 e 323/2006 del 16 maggio 2007);

che il 14 novembre 2007,

l’Ufficio ha affidato alla fiduciaria PI 2, che gestiva i fondi di __________

per conto di RI 1, l’incarico di provvedere da quel momento all’amministrazi­one

degli immobili in questione a favore della massa fallimentare;

che il 6 dicembre 2013 l’Ufficio

ha pubblicato l’avviso di vendita forzata dei tre noti fondi oltre alla part.

n. __________ RFD __________, prevista per l’11 febbraio 2014;

che il 13 gennaio 2014 (doc. E) RI

1, richiamato un suo precedente scritto del 7 giugno 2013 (doc. F), ha ribadito

di vantare contro la massa fallimentare tre pretese per un totale di quasi due

milioni di franchi, derivanti a suo dire la prima (di fr. 890'000.– oltre

interessi) dal riscatto da parte sua di una cartella ipotecaria gravante la

part. __________ RFD di __________, poi consegnata all’Ufficio il 7 giugno

2013, la seconda (di fr. 401'646.– oltre interessi) da migliorie ai fondi

part. __________ e __________ RFD di __________ pagate dall’Ufficio con il

provento della locazione degli appartamenti e spazi commerciali situati su

questi immobili e la terza (di fr. 638'586.46 oltre interessi) dal saldo

attuale del conto affitti;

che RI 1 ha chiesto all’Ufficio

di confermarle entro il 17 gennaio 2014 che dette pretese sarebbero state da

subito inserite tra i debiti della massa, così da consentirle “di potersi determinare

al meglio in vista di una sua partecipazione” all’asta dell’11 febbraio 2014;

che il 17 gennaio 2014 l’Ufficio

ha comunicato a RI 1 che le sue pretese “non saranno inserit[e] quali debiti di

massa”, riservandosi “di presentare ulteriori osservazioni in merito presso le

autorità competenti in caso di reclamo”;

che con il ricorso in esame

l’interessata chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo inteso nel

senso di un rinvio dell’asta sino a decisione definitiva sul ricorso – di

ordinare all’Ufficio di riconoscere quali debiti della massa fallimentare le

tre note sue pretese;

che salvo i casi nei quali la

legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di

vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio

dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento

(art. 17 cpv. 1 LEF);

che sono impugnabili con ricorso

solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e non semplici dichiarazioni

d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF 113 III 29; CEF, sentenza

inc. 15.2009.113 del 20 novembre 2009, consid. 2; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., n. 22 ad art. 17);

che nel caso specifico la

comunicazione contestata dalla ricorrente costituisce una mera dichiarazione

d’intenzione dell’Ufficio, come risulta dal verbo e dal tempo futuro usati

(“non saranno inseriti quali debiti di massa”), che evocano una decisione da

adottare dopo la realizzazione di tutti gli attivi, al momento

dell’allestimento dello stato di riparto e del conto finale (cfr. art. 261, 262

LEF e 85 RUF);

che a prescindere da ciò, il

ricorso è irricevibile anche per un altro motivo;

che spetta infatti al giudice

civile – e dunque non all’autorità di vigilanza, vista la sussidiarietà del

ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – statuire sulle contestazioni sorte tra la massa

e chi pretende di esserne il creditore, in merito non solo all’esistenza e

all’importo dell’asserita pretesa ma anche alla sua qualificazione quale debito

di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125 III 293 consid. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de

la LP, 2005, n. 12 ad art. 262);

che vista l’irricevibilità del

ricorso la richiesta di effetto sospensivo – peraltro inammissibilmente diretta

non contro la “decisione” dell’Uffi­cio bensì contro l’asta – diventa senza

oggetto;

che al partecipante ad un’asta

pubblica – e quindi a maggior ragion al terzo potenzialmente interessato

all’acquisto di un oggetto posto all’asta – difetta peraltro ogni interesse

degno di protezione per opporsi alle condizioni d’asta (DTF 60 III 34 consid.

2; Cometta/Mö­ckli, op. cit., n.

43.

ad art. 17), in particolare in merito alla data prevista per la sua tenuta;

che non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che non è necessario notificare

ai partecipanti alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente

decisione, visto l’esito di quest’ultima (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

3. Notificazione

all’.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.