15.2014.7
Ricorso giusta l'art. 17 LEF. Provvedimenti impugnabili. Contestazioni tra la massa fallimentare e chi pretende di esserne creditore
3 febbraio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.7
Lugano
3 febbraio 2014
CJ/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
giudice delegato
vicecancelliera:
Baur
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 22 gennaio 2014 di
RI
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 nell’ambito della liquidazione in via fallimentare dell’
PI 1
o
meglio contro lo scritto 17 gennaio 2014 con cui l’Ufficio ha comunicato alla
ricorrente che le pretese da lei vantate non sarebbero state considerate debiti
di massa;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 1° luglio 1999 si è aperta
la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1;
che il 24 marzo 2005, la
Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate
il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della massa fallimentare
tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a
favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la
retrocessione alla massa __________ e __________ RFD di __________ e n. __________
RFD di __________;
che la decisione è definitiva (v.
Considerandi
II CCA, sentenza inc. 12.2005.90/91 del 18 agosto 2006 e sentenza del Tribunale
federale 5C.231 e 323/2006 del 16 maggio 2007);
che il 14 novembre 2007,
l’Ufficio ha affidato alla fiduciaria PI 2, che gestiva i fondi di __________
per conto di RI 1, l’incarico di provvedere da quel momento all’amministrazione
degli immobili in questione a favore della massa fallimentare;
che il 6 dicembre 2013 l’Ufficio
ha pubblicato l’avviso di vendita forzata dei tre noti fondi oltre alla part.
n. __________ RFD __________, prevista per l’11 febbraio 2014;
che il 13 gennaio 2014 (doc. E) RI
1, richiamato un suo precedente scritto del 7 giugno 2013 (doc. F), ha ribadito
di vantare contro la massa fallimentare tre pretese per un totale di quasi due
milioni di franchi, derivanti a suo dire la prima (di fr. 890'000.– oltre
interessi) dal riscatto da parte sua di una cartella ipotecaria gravante la
part. __________ RFD di __________, poi consegnata all’Ufficio il 7 giugno
2013, la seconda (di fr. 401'646.– oltre interessi) da migliorie ai fondi
part. __________ e __________ RFD di __________ pagate dall’Ufficio con il
provento della locazione degli appartamenti e spazi commerciali situati su
questi immobili e la terza (di fr. 638'586.46 oltre interessi) dal saldo
attuale del conto affitti;
che RI 1 ha chiesto all’Ufficio
di confermarle entro il 17 gennaio 2014 che dette pretese sarebbero state da
subito inserite tra i debiti della massa, così da consentirle “di potersi determinare
al meglio in vista di una sua partecipazione” all’asta dell’11 febbraio 2014;
che il 17 gennaio 2014 l’Ufficio
ha comunicato a RI 1 che le sue pretese “non saranno inserit[e] quali debiti di
massa”, riservandosi “di presentare ulteriori osservazioni in merito presso le
autorità competenti in caso di reclamo”;
che con il ricorso in esame
l’interessata chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo inteso nel
senso di un rinvio dell’asta sino a decisione definitiva sul ricorso – di
ordinare all’Ufficio di riconoscere quali debiti della massa fallimentare le
tre note sue pretese;
che salvo i casi nei quali la
legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di
vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio
dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento
(art. 17 cpv. 1 LEF);
che sono impugnabili con ricorso
solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e non semplici dichiarazioni
d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF 113 III 29; CEF, sentenza
inc. 15.2009.113 del 20 novembre 2009, consid. 2; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., n. 22 ad art. 17);
che nel caso specifico la
comunicazione contestata dalla ricorrente costituisce una mera dichiarazione
d’intenzione dell’Ufficio, come risulta dal verbo e dal tempo futuro usati
(“non saranno inseriti quali debiti di massa”), che evocano una decisione da
adottare dopo la realizzazione di tutti gli attivi, al momento
dell’allestimento dello stato di riparto e del conto finale (cfr. art. 261, 262
LEF e 85 RUF);
che a prescindere da ciò, il
ricorso è irricevibile anche per un altro motivo;
che spetta infatti al giudice
civile – e dunque non all’autorità di vigilanza, vista la sussidiarietà del
ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – statuire sulle contestazioni sorte tra la massa
e chi pretende di esserne il creditore, in merito non solo all’esistenza e
all’importo dell’asserita pretesa ma anche alla sua qualificazione quale debito
di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125 III 293 consid. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de
la LP, 2005, n. 12 ad art. 262);
che vista l’irricevibilità del
ricorso la richiesta di effetto sospensivo – peraltro inammissibilmente diretta
non contro la “decisione” dell’Ufficio bensì contro l’asta – diventa senza
oggetto;
che al partecipante ad un’asta
pubblica – e quindi a maggior ragion al terzo potenzialmente interessato
all’acquisto di un oggetto posto all’asta – difetta peraltro ogni interesse
degno di protezione per opporsi alle condizioni d’asta (DTF 60 III 34 consid.
2; Cometta/Möckli, op. cit., n.
43.
ad art. 17), in particolare in merito alla data prevista per la sua tenuta;
che non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che non è necessario notificare
ai partecipanti alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente
decisione, visto l’esito di quest’ultima (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Notificazione
all’.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice delegato La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.