15.2014.70
Istanza di sospensione provvisoria dell’esecuzione. Incompetenza della Camera. Ricorso inammissibile
4 settembre 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.70
Lugano
4 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 4 luglio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 26 giugno
2014 su incarico rogatorio (n. __________) dell’Ufficio di esecuzione di Mesocco
nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dell’incarico rogatorio (n. __________) dell’Ufficio di esecuzione di
Mesocco nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 nei confronti di RI 1,
il 26 giugno 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha
emesso un avviso di pignoramento per l’incasso di fr. 1'998.30 oltre
interessi e spese.
Fatti
B. Contro
tale provvedimento RI 1 è insorto a questa Camera con un atto del 4 luglio 2014
denominato “sospensione provvisoria dell’esecuzione Art. 85a”, chiedendo la
sospensione del pignoramento, l’accertamento dell’esigibilità del credito posto
in esecuzione e la convocazione delle parti “per sentire la loro versione dei
fatti”, protestate spese e ripetibili. Tale atto non è stato intimato alla
procedente per osservazioni.
C. Appurato
che il rappresentante del ricorrente non è iscritto né nell’albo degli avvocati
né in quello dei fiduciari, con ordinanza del 7 luglio 2014 il giudice delegato
della Camera gli ha impartito un termine per trasmettere all’UEF di Bellinzona
un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo
l’art. 15 LPR (con la relativa procura) o da lui personalmente, avvertendolo
Considerandi
che qualora non avesse tempestivamente dato seguito all’ingiunzione il ricorso
sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il 14 luglio 2014 RI 1 ha spedito
direttamente alla Camera un esemplare del ricorso da lui sottoscritto personalmente.
Esso non è stato intimato né all’UEF né alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. L’istanza
di sospensione dell’esecuzione fondata sull’art. 85a LEF, come pure la
richiesta di sospensione provvisoria durante la causa (art. 85a cpv. 2
LEF), rientrano nella competenza del giudice, che nel Ticino è in prima
istanza, a dipendenza del valore litigioso, il Giudice di pace per valori fino
a fr. 5'000.– o il Pretore (aggiunto) per valori superiori (art. 31 cpv. 1
lett. c e 37 cpv. 1 LOG). La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello non è, per contro, mai competente, neppure in seconda istanza (art.
48.
lett. e n. 1 LOG). L’atto presentato il 4 luglio 2014 da RI 1 è pertanto irricevibile.
2.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’atto presentato il 14 luglio 2014 da RI 1 è
inammissibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
–.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.