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Decisione

15.2014.70

Istanza di sospensione provvisoria dell’esecuzione. Incompetenza della Camera. Ricorso inammissibile

4 settembre 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro

tale provvedimento RI 1 è insorto a questa Camera con un atto del 4 luglio 2014

denominato “sospensione provvisoria dell’esecuzione Art. 85a”, chiedendo la

sospensione del pignoramento, l’accertamento dell’esigibilità del credito posto

in esecuzione e la convocazione delle parti “per sentire la loro versione dei

fatti”, protestate spese e ripetibili. Tale atto non è stato intimato alla

procedente per osservazioni.

C. Appurato

che il rappresentante del ricorrente non è iscritto né nell’albo degli avvocati

né in quello dei fiduciari, con ordinanza del 7 luglio 2014 il giudice delegato

della Camera gli ha impartito un termine per trasmettere all’UEF di Bellinzona

un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo

l’art. 15 LPR (con la relativa procura) o da lui personalmente, avvertendolo

Considerandi

che qualora non avesse tempestivamente dato seguito all’ingiunzione il ricorso

sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il 14 luglio 2014 RI 1 ha spedito

direttamente alla Camera un esemplare del ricorso da lui sottoscritto personalmente.

Esso non è stato intimato né all’UEF né alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. L’istanza

di sospensione dell’esecuzione fondata sull’art. 85a LEF, come pure la

richiesta di sospensione provvisoria durante la causa (art. 85a cpv. 2

LEF), rientrano nella competenza del giudice, che nel Ticino è in prima

istanza, a dipendenza del valore litigioso, il Giudice di pace per valori fino

a fr. 5'000.– o il Pretore (aggiunto) per valori superiori (art. 31 cpv. 1

lett. c e 37 cpv. 1 LOG). La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello non è, per contro, mai competente, neppure in seconda istanza (art.

48.

lett. e n. 1 LOG). L’atto presentato il 4 luglio 2014 da RI 1 è pertanto irricevibile.

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’atto presentato il 14 luglio 2014 da RI 1 è

inammissibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

–.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.