15.2014.71
Comminatoria di fallimento. Richiesta di sospensione. Incompetenza materiale dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza. Ricorso inammissibile
4 agosto 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.71
Lugano
4 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 9 luglio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 27 giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'583.10
oltre accessori, il 30 giugno 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Bellinzona, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha
notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
scritto del 9 luglio 2014, RI 1 ha chiesto alla Camera di “sospendere la
comminatoria di fallimento”, almeno fino a quando non avrebbe ricevuto una
risposta da PI 1 in merito ai problemi riscontrati con il silicone da essa
fornito.
C. Con
osservazioni 18 luglio 2014 PI 1 ha dichiarato che la ricorrente non aveva mai
pagato la merce da essa acquistata, mentre l’UEF ha postulato la reiezione del
ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il
ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un
ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o
un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento
può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160
LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
Considerandi
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2.
Nel
caso specifico, RI 1 chiede di “sospendere” la comminatoria di fallimento fino
a quando PI 1 non avrà risposto al suo scritto 14 febbraio 2014, in cui la invitava a prendere posizione sui problemi riscontrati con il silicone fornito durante
gli anni dal 2011 al 2013. La legge, tuttavia, non consente all’UEF (né
all’autorità di vigilanza) di concedere una simile sospensione per motivi di merito.
Se l’escussa avesse inteso contestare il credito vantato da PI 1 avrebbe dovuto
interporre opposizione tempestivamente, entro dieci giorni dalla notifica del
precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che avrebbe per legge sospeso
l’esecuzione (art. 78 LEF). Allo stadio attuale della procedura esecutiva, solo
il giudice del foro dell’esecuzione potrebbe fermarla (art. 85 o 85a
LEF). Il ricorso si rivela quindi inammissibile.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria.