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Decisione

15.2014.71

Comminatoria di fallimento. Richiesta di sospensione. Incompetenza materiale dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza. Ricorso inammissibile

4 agosto 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto del 9 luglio 2014, RI 1 ha chiesto alla Camera di “sospendere la

comminatoria di fallimento”, almeno fi­no a quando non avrebbe ricevuto una

risposta da PI 1 in merito ai problemi riscontrati con il silicone da essa

fornito.

C. Con

osservazioni 18 luglio 2014 PI 1 ha dichiarato che la ricorrente non aveva mai

pagato la merce da essa acquistata, mentre l’UEF ha postulato la reiezione del

ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta

l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il

ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un

ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o

un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento

può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160

LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

Considerandi

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel

caso specifico, RI 1 chiede di “sospendere” la comminatoria di fallimento fino

a quando PI 1 non avrà risposto al suo scritto 14 febbraio 2014, in cui la invitava a prendere posizione sui problemi riscontrati con il silicone fornito durante

gli anni dal 2011 al 2013. La legge, tuttavia, non consente all’UEF (né

all’autorità di vigilanza) di concedere una simile sospensione per motivi di merito.

Se l’escussa avesse inteso contestare il credito vantato da PI 1 avrebbe dovuto

interporre opposizione tempestivamente, entro dieci giorni dalla notifica del

precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che avrebbe per legge sospeso

l’esecuzione (art. 78 LEF). Allo stadio attuale della procedura esecutiva, solo

il giudice del foro dell’esecuzione potrebbe fermarla (art. 85 o 85a

LEF). Il ricorso si rivela quindi inammissibile.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria.