Lexipedia

Decisione

15.2014.72

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Spese di alloggio. Premi di cassa malati. Trasferte. Mantenimento di un figlio maggiorenne agli studi

16 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I creditori sono invece rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112

III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3. Il

ricorrente contesta anzitutto all’UEF di aver considerato nel calcolo del

minimo esistenziale soltanto il canone di locazione di fr. 1'200.– dell’appartamento

di N__________ (ZH), ove svolge la propria attività lavorativa, ma non quello

di fr. 2'750.– dell’ap­partamento che condivide con “una persona invalida

al 100%” al proprio domicilio di A__________. Egli rileva al riguardo di aver

affittato tale appartamento non per esigenze personali ma per poter aiutare la

“persona invalida” di cui si occupa nelle faccende quotidiane (corrispondenza,

spesa, accompagnamento, ecc.). Nelle osservazioni al ricorso, l’organo

esecutivo rileva in proposito che appare insolito che l’escusso abbia mantenuto

il proprio domicilio ad A__________, ove, in realtà, condivide l’abitazione con

sua moglie, pur avendo stipulato con essa una convenzione di separazione. L’UEF

si chiede pertanto se in tale ipotesi debba essere ancora ritenuta valida la

predetta convenzione oppure se le parti di fatto non debbano considerarsi ricongiunte

con la conseguenza che ai fini del calcolo del minimo esistenziale andrebbe

aumentato l’importo di base, ammesso un canone di locazione adeguato alle circostanze

e dedotto l’importo riconosciuto a titolo di contributi alimentari a favore

della moglie.

4. Prima

di esaminare le censure sollevata dal ricorrente, occorre soffermarsi sulle

osservazioni dell’UEF, ritenuto che le ipotesi prospettate da quest’ultimo

possono condurre a risultati assai diversi.

4.1 Dagli

atti emerge che il 22 aprile 2014 l’escusso ha dichiarato all’organo esecutivo

di lavorare e soggiornare nel Canton Zurigo dal lunedì al venerdì e di

rientrare al proprio domicilio di A__________ durante i fine settimana (cfr. verbale

interno delle operazioni di pignoramento del 22 aprile 2014, pag. 2). Sentito

nuovamente dall’UEF il 10 giugno 2014, RI 1 ha specificato che, pur essendo

separato dalla moglie, continua ad abitare nell’appartamento di A__________ con

quest’ultima, la quale percepisce una rendita d’invalidità di fr. 485.– mensili.

Egli ha proposto di considerare nel minimo di esistenza solo il costo di

locazione dell’alloggio di A__________ e non quello di N__________ (v. verbale

interno delle operazioni di pignoramento del 10 giugno 2014, pag. 2).

4.2 Alla

luce di tali circostanze, ai fini del calcolo del minimo esistenziale, che deve

tenere conto delle circostanze concrete del caso al momento dell’esecuzione del

pignoramento, RI 1 non può essere assimilato a un debitore che vive da solo, bensì

a uno che forma una comunione domestica con sua moglie. Ne consegue che il

computo effettuato dall’organo esecutivo dev’es­sere rettificato. L’importo di base applicabile nel caso in rassegna

è invero di fr. 1'700.– anziché di fr. 1'200.– (v. punti II/1.2

e II/1.3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF

n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto

2009 [detta in seguito “Tabella”]). Neppure possono essere computati i

contributi di mantenimento di fr. 1'500.– mensili (cfr. ricevute di

pagamento agli atti), che RI 1 versa alla moglie in base alla convenzione di

separazione stipulata con lei il 18 luglio 2011 (v. il documento denominato “Trennungsvereinbarung”),

i coniugi vivendo attualmente nella stessa economia domestica (v. punto II/5

della Tabella). Occorre inoltre computare, oltre al canone di locazione per l’appartamen­to

di N__________, quello per l’abitazione coniugale, ancorché non nella misura

auspicata dal debitore (v. sotto consid. 5). Ai fini della determinazione dell’eccedenza

pignorabile, dev’es­sere infine considerata anche la rendita d’invalidità di fr. 485.–

mensili percepita dalla moglie.

5. Secondo

la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone

locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere

che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità. L’importo del canone

va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza

della CEF 15.2013.58 del 29 luglio

2013, consid. 4.1a). Il debitore non può essere costretto dalle autorità

di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia

il canone deve essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF

114 III 12 e 16 consid. 2a e 4; sentenza della CEF

15.2014.25 del 22 giugno 2014, consid. 4.1). La

decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel

rispetto dei termini contrattuali (DTF

128 III 337 consid. 3b; 119 III 73 consid. 3c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che

l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di

reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 seg.; Ochsner in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art. 93 LEF).

5.1 Nel

caso in esame, dagli atti emerge che il ricorrente abita con sua moglie ad A__________

in un appartamento di 4,5 locali e 106 mq, il cui canone locatizio ammonta a fr. 2'300.–

mensili, cui si aggiungono fr. 300.– di spese accessorie e fr. 150.–

per la locazione di un parcheggio per l’auto (cfr. contratti di locazione

26 settembre 2013). Tenuto conto delle necessità e delle possibilità dell’escusso

e della moglie, di cui egli non ha addotto né comprovato particolari esigenze

di tipo logistico, non v’è dubbio che il canone locatizio sia eccessivo e debba

essere ridotto a una misura normale per una coppia.

5.2 Come

testé ricordato, la riduzione deve in linea di massima applicarsi nel rispetto

dei termini contrattuali. Al riguardo il contratto stipulato dall’insorgente il

Considerandi

26.

settembre 2013 prevede che la locazione può essere disdetta “con un

preavviso di 3 mesi, per il 31 ottobre di ogni anno, la prima volta per il 31

ottobre 2018” (cfr. contratto di locazione 26 settembre 2013). Sta però di

fatto che al momento della sottoscrizione del contratto di locazione contro il

ricorrente erano già stati rilasciati 7 attestati di beni ed erano in corso

diverse procedure di pignoramento, che a breve sarebbero anch’esse sfociate in

ulteriori attestati di carenza beni. Non avendo, quindi, il ricorrente

osservato l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione

adeguata alle sue necessità e possibilità (cfr. DTF 109 III 52 seg.), l’UEF,

a cui l’incarto va comunque rinviato su altri punti (sotto consid. 8), computerà

da subito nel minimo esistenziale le spese di locazione corrispondenti a un

canone locatizio normale adeguato alla situazione personale dell’escusso e

della moglie.

6.

L’insorgente

si duole inoltre che l’UEF non abbia tenuto conto del premio di cassa malati di

fr. 382.05.

6.1

Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo

vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF

121.

III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione

malattie di base obbligatoria (sentenza CEF 15.2014.5 del 25

febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati; punto II/3 della

Tabella).

6.2

Nel

caso presente, l’UEF non ha incluso nel minimo vitale del ricorrente il premio

di cassa malati, poiché quest’ultimo non ne aveva dimostrato l’effettivo

pagamento al momento del pignoramento, per tacere del fatto che è proprio il

mancato pagamento dei premi di cassa malati che ha, tra l’altro, condotto al

pignoramento di salario. Sennonché, a complemento del ricorso, con scritto 30

giugno 2014 l’insorgente ha trasmesso all’organo esecutivo copia dell’estratto

bancario che attesta il bonifico di fr. 382.05 a favore di __________ in data

27.

giugno 2014. Se ne può dedurre che l’escusso ha manifestato per atti

concludenti l’intenzione di ricominciare a pagare i premi della cassa malati.

Ritenuto, tuttavia, che il pagamento di un solo premio ancora non significa che

il debitore provvederà a pagare anche i premi futuri, per garantire gli

interessi di tutte le parti si offrono due soluzioni: o l’UEF, con l’esplicito

accordo dell’escusso, paga i premi direttamente alla cassa malati con il

provento della trattenuta, oppure il calcolo del minimo esistenziale viene modificato

in modo da consentire all’escusso di pagare i premi di persona, con l’obbligo

di far pervenire all’organo d’esecuzione, ogni mese, la prova dell’avvenuto

pagamento, pena il ristabilimento dell’originario pignoramento senza computazione

del premio di cassa malati (sentenza della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010,

consid. 4.2). L’UEF sceglierà l’opzione più opportuna quando procederà a

ricalcolare il minimo esistenziale del ricorrente (v. sotto consid. 8).

7.

RI

1.

lamenta infine che l’UEF non ha computato le spese di trasferta di fr. 600.–

per il tragitto dal domicilio di A__________ all’abitazione di N__________, ove

soggiorna per motivi lavorativi.

7.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio

della sua professione (cfr. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid.

2).

7.2

Nel

caso di specie, con il ricorso è stata versata agli atti una dichiarazione

scritta della datrice di lavoro dell’escusso, secondo cui quest’ultimo

necessita di un veicolo privato per esercitare la sua professione, ragione per

cui l’azienda gli rimborsa le spese occasionate dagli spostamenti professionali,

ma non quelle per recarsi al lavoro. Tale documento, però, dimostra tutt’al più

che l’insorgente ha bisogno dell’autovettura privata per assolvere le sue

mansioni lavorative, ma non necessariamente per effettuare le trasferte tra A__________

e N__________. Qualora possa lasciare il

veicolo privato nei pressi della sua residenza zurighese, RI 1 potrebbe invero

servirsi dei trasporti pubblici per spostarsi tra le sue due residenze nei fine

settimana. Orbene, in tale evenienza, quattro biglietti di 2a classe

validi per autobus e treno di andata e ritorno da A__________ a N__________

ammontano a complessivi di fr. 560.– (www.ffs.ch/ticketshop/b2c/angebotReisende.do). L’abbonamento generale annuale delle FFS

di 2a classe, che consentirebbe di effettuare gli stessi

spostamenti, costa invece fr. 3'550.–, ovvero fr. 295.85 al mese,

pari all’incirca alla metà dei fr. 600.– pretesi dal ricorrente. A fronte di

tali circostanze, anche su tale aspetto occorrono ulteriori accertamenti da

parte dell’UEF alfine di determinare le spese indispensabili di trasferta che

possano essere riconosciute all’escusso (sotto consid. 8.1)

8.

Alla

luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, l’incarto dev’essere

rinviato all’UEF, affinché proceda a ulteriori accertamenti e a un nuovo

calcolo del minimo esistenziale, il riparto degli importi già incassati essendo

nel frattempo sospeso.

8.1

A

tal uopo, ai fini del computo l’organo di esecuzione terrà conto della rendita d’invalidità di fr. 485.– mensili

percepita dalla moglie dell’escusso, verificando – ciò che non pare aver fatto

finora – se la stessa non riscuote altri redditi (prestazioni complementari, indennità

di assicurazione privata, ecc.), e computerà l’importo di base per coniugi di fr. 1'700.–,

tralasciando i contributi alimentari di fr. 1'500.– mensili che RI 1 versa

alla moglie. L’UEF aggiungerà inoltre il costo normale per la locazione di un appartamento

ad A__________ o nei dintorni, adeguato alla situazione dell’escusso e della

moglie (sopra consid. 5.2). Gli incombe ancora determinare, con il concorso

dell’escusso, le modalità di pagamento dei futuri premi di cassa malati e di

accertare le sue spese di trasferta da A__________ a N__________ secondo le indicazioni

esposte da questa Camera (sopra consid. 6 e 7).

8.2

Oltre

a quanto ordinato sopra, l’UEF è invitato a verificare se il canone di

locazione di fr. 1'200.– dell’appartamento di N__________, da qualificare

come costo per l’ottenimento del reddito di cui è chiesto il pignoramento, sia

adeguato per una persona sola alla luce del mercato locativo in quella regione,

l’incarto essendo silente su tale questione.

8.3

L’organo

esecutivo è chiamato infine a determinare altresì la congruenza dell’importo di

fr. 1'250.– che l’escusso versa mensilmente alla figlia maggiorenne __________

a titolo di contributo di mantenimento. In particolare, dagli atti non è dato

di sapere se la figlia maggiorenne vive al di fuori dell’economia domestica del

debitore, quale attività formativa o professionale stia svolgendo e quali siano

i suoi redditi e le sue spese correnti mensili. Va ricordato in proposito che

il figlio maggiorenne, ove stia svolgendo una prima formazione scolastica o

professionale (p. es. apprendistato), resta in linea di massima a carico del genitore

escusso qualora ciò possa ragionevolmente essergli imposto dato l’insieme

delle circostanze (art. 277 cpv. 2 CC; DTF 111 II 410,

consid. 2a), ma il figlio, nella misura in cui sia compatibile con la

sua formazione, deve dedicare tutte le sue risorse e possibilità al proprio

mantenimento (sentenza del Tribunale

federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1). Nel minimo

esistenziale del debitore si può computare al massimo la quota scoperta delle

spese indispensabili di mantenimento del figlio (sentenza CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014,

consid. 3.1/b). Ne consegue che l’UEF

dovrà accertare la situazione finanziaria della figlia maggiorenne dell’escusso

alfine di stabilire se dal profilo del diritto esecutivo l’importo di fr. 1'250.–

versato da que­st’ul­timo possa essere considerato una spesa indispensabile nel

senso dell’art. 93 LEF.

9.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di

conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di

Locarno, affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente

sul pignoramento del salario di RI 1 nel senso del considerando 8.

1.2 La

ripartizione delle quote di salario finora incassate dall’Ufficio è sospesa

fino all’adozione della decisione di cui al dispositivo n. 1.1.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.