15.2014.72
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Spese di alloggio. Premi di cassa malati. Trasferte. Mantenimento di un figlio maggiorenne agli studi
16 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.72
Lugano
16 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 22 maggio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________
e __________ (gruppo n. __________)
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
PI 2
PI 3
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni soprammenzionate promosse nei confronti di RI 1, il 13 maggio 2014 l’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a suo carico:
Guadagno
debitore fr. 7'660.55
coniuge fr. 0.00
Totale fr 7'660.55
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Canone
di locazione fr. 1'200.00
Contributi
alimentari fr. 2'750.00
Cassa
malati fr. 0.00
Trasferte
auto privata fr. 0.00
Totale fr 5'150.00
B. Accertata
la pignorabilità del reddito, con scritto 13 maggio 2014 l’UEF ha diffidato la __________,
datrice di lavoro dell’escusso, a versargli l’importo mensile eccedente il minimo
esistenziale di quest’ultimo. Lo stesso giorno l’organo esecutivo ha notificato
copia di tale scritto al debitore, unitamente al calcolo del suo minimo di
esistenza.
C. Con
ricorso del 22 maggio 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo il riesame del calcolo del minimo d’esistenza e la revoca della
notificazione di pignoramento di salario alla datrice di lavoro.
D. Con
osservazioni del 16 luglio 2014 l’UEF si rimette al giudizio di questa Camera.
Fatti
I creditori sono invece rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112
III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. Il
ricorrente contesta anzitutto all’UEF di aver considerato nel calcolo del
minimo esistenziale soltanto il canone di locazione di fr. 1'200.– dell’appartamento
di N__________ (ZH), ove svolge la propria attività lavorativa, ma non quello
di fr. 2'750.– dell’appartamento che condivide con “una persona invalida
al 100%” al proprio domicilio di A__________. Egli rileva al riguardo di aver
affittato tale appartamento non per esigenze personali ma per poter aiutare la
“persona invalida” di cui si occupa nelle faccende quotidiane (corrispondenza,
spesa, accompagnamento, ecc.). Nelle osservazioni al ricorso, l’organo
esecutivo rileva in proposito che appare insolito che l’escusso abbia mantenuto
il proprio domicilio ad A__________, ove, in realtà, condivide l’abitazione con
sua moglie, pur avendo stipulato con essa una convenzione di separazione. L’UEF
si chiede pertanto se in tale ipotesi debba essere ancora ritenuta valida la
predetta convenzione oppure se le parti di fatto non debbano considerarsi ricongiunte
con la conseguenza che ai fini del calcolo del minimo esistenziale andrebbe
aumentato l’importo di base, ammesso un canone di locazione adeguato alle circostanze
e dedotto l’importo riconosciuto a titolo di contributi alimentari a favore
della moglie.
4. Prima
di esaminare le censure sollevata dal ricorrente, occorre soffermarsi sulle
osservazioni dell’UEF, ritenuto che le ipotesi prospettate da quest’ultimo
possono condurre a risultati assai diversi.
4.1 Dagli
atti emerge che il 22 aprile 2014 l’escusso ha dichiarato all’organo esecutivo
di lavorare e soggiornare nel Canton Zurigo dal lunedì al venerdì e di
rientrare al proprio domicilio di A__________ durante i fine settimana (cfr. verbale
interno delle operazioni di pignoramento del 22 aprile 2014, pag. 2). Sentito
nuovamente dall’UEF il 10 giugno 2014, RI 1 ha specificato che, pur essendo
separato dalla moglie, continua ad abitare nell’appartamento di A__________ con
quest’ultima, la quale percepisce una rendita d’invalidità di fr. 485.– mensili.
Egli ha proposto di considerare nel minimo di esistenza solo il costo di
locazione dell’alloggio di A__________ e non quello di N__________ (v. verbale
interno delle operazioni di pignoramento del 10 giugno 2014, pag. 2).
4.2 Alla
luce di tali circostanze, ai fini del calcolo del minimo esistenziale, che deve
tenere conto delle circostanze concrete del caso al momento dell’esecuzione del
pignoramento, RI 1 non può essere assimilato a un debitore che vive da solo, bensì
a uno che forma una comunione domestica con sua moglie. Ne consegue che il
computo effettuato dall’organo esecutivo dev’essere rettificato. L’importo di base applicabile nel caso in rassegna
è invero di fr. 1'700.– anziché di fr. 1'200.– (v. punti II/1.2
e II/1.3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF
n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto
2009 [detta in seguito “Tabella”]). Neppure possono essere computati i
contributi di mantenimento di fr. 1'500.– mensili (cfr. ricevute di
pagamento agli atti), che RI 1 versa alla moglie in base alla convenzione di
separazione stipulata con lei il 18 luglio 2011 (v. il documento denominato “Trennungsvereinbarung”),
i coniugi vivendo attualmente nella stessa economia domestica (v. punto II/5
della Tabella). Occorre inoltre computare, oltre al canone di locazione per l’appartamento
di N__________, quello per l’abitazione coniugale, ancorché non nella misura
auspicata dal debitore (v. sotto consid. 5). Ai fini della determinazione dell’eccedenza
pignorabile, dev’essere infine considerata anche la rendita d’invalidità di fr. 485.–
mensili percepita dalla moglie.
5. Secondo
la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone
va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza
della CEF 15.2013.58 del 29 luglio
2013, consid. 4.1a). Il debitore non può essere costretto dalle autorità
di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia
il canone deve essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF
114 III 12 e 16 consid. 2a e 4; sentenza della CEF
15.2014.25 del 22 giugno 2014, consid. 4.1). La
decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel
rispetto dei termini contrattuali (DTF
128 III 337 consid. 3b; 119 III 73 consid. 3c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che
l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di
reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 seg.; Ochsner in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art. 93 LEF).
5.1 Nel
caso in esame, dagli atti emerge che il ricorrente abita con sua moglie ad A__________
in un appartamento di 4,5 locali e 106 mq, il cui canone locatizio ammonta a fr. 2'300.–
mensili, cui si aggiungono fr. 300.– di spese accessorie e fr. 150.–
per la locazione di un parcheggio per l’auto (cfr. contratti di locazione
26 settembre 2013). Tenuto conto delle necessità e delle possibilità dell’escusso
e della moglie, di cui egli non ha addotto né comprovato particolari esigenze
di tipo logistico, non v’è dubbio che il canone locatizio sia eccessivo e debba
essere ridotto a una misura normale per una coppia.
5.2 Come
testé ricordato, la riduzione deve in linea di massima applicarsi nel rispetto
dei termini contrattuali. Al riguardo il contratto stipulato dall’insorgente il
Considerandi
26.
settembre 2013 prevede che la locazione può essere disdetta “con un
preavviso di 3 mesi, per il 31 ottobre di ogni anno, la prima volta per il 31
ottobre 2018” (cfr. contratto di locazione 26 settembre 2013). Sta però di
fatto che al momento della sottoscrizione del contratto di locazione contro il
ricorrente erano già stati rilasciati 7 attestati di beni ed erano in corso
diverse procedure di pignoramento, che a breve sarebbero anch’esse sfociate in
ulteriori attestati di carenza beni. Non avendo, quindi, il ricorrente
osservato l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione
adeguata alle sue necessità e possibilità (cfr. DTF 109 III 52 seg.), l’UEF,
a cui l’incarto va comunque rinviato su altri punti (sotto consid. 8), computerà
da subito nel minimo esistenziale le spese di locazione corrispondenti a un
canone locatizio normale adeguato alla situazione personale dell’escusso e
della moglie.
6.
L’insorgente
si duole inoltre che l’UEF non abbia tenuto conto del premio di cassa malati di
fr. 382.05.
6.1
Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo
vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF
121.
III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione
malattie di base obbligatoria (sentenza CEF 15.2014.5 del 25
febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati; punto II/3 della
Tabella).
6.2
Nel
caso presente, l’UEF non ha incluso nel minimo vitale del ricorrente il premio
di cassa malati, poiché quest’ultimo non ne aveva dimostrato l’effettivo
pagamento al momento del pignoramento, per tacere del fatto che è proprio il
mancato pagamento dei premi di cassa malati che ha, tra l’altro, condotto al
pignoramento di salario. Sennonché, a complemento del ricorso, con scritto 30
giugno 2014 l’insorgente ha trasmesso all’organo esecutivo copia dell’estratto
bancario che attesta il bonifico di fr. 382.05 a favore di __________ in data
27.
giugno 2014. Se ne può dedurre che l’escusso ha manifestato per atti
concludenti l’intenzione di ricominciare a pagare i premi della cassa malati.
Ritenuto, tuttavia, che il pagamento di un solo premio ancora non significa che
il debitore provvederà a pagare anche i premi futuri, per garantire gli
interessi di tutte le parti si offrono due soluzioni: o l’UEF, con l’esplicito
accordo dell’escusso, paga i premi direttamente alla cassa malati con il
provento della trattenuta, oppure il calcolo del minimo esistenziale viene modificato
in modo da consentire all’escusso di pagare i premi di persona, con l’obbligo
di far pervenire all’organo d’esecuzione, ogni mese, la prova dell’avvenuto
pagamento, pena il ristabilimento dell’originario pignoramento senza computazione
del premio di cassa malati (sentenza della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010,
consid. 4.2). L’UEF sceglierà l’opzione più opportuna quando procederà a
ricalcolare il minimo esistenziale del ricorrente (v. sotto consid. 8).
7.
RI
1.
lamenta infine che l’UEF non ha computato le spese di trasferta di fr. 600.–
per il tragitto dal domicilio di A__________ all’abitazione di N__________, ove
soggiorna per motivi lavorativi.
7.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (cfr. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid.
2).
7.2
Nel
caso di specie, con il ricorso è stata versata agli atti una dichiarazione
scritta della datrice di lavoro dell’escusso, secondo cui quest’ultimo
necessita di un veicolo privato per esercitare la sua professione, ragione per
cui l’azienda gli rimborsa le spese occasionate dagli spostamenti professionali,
ma non quelle per recarsi al lavoro. Tale documento, però, dimostra tutt’al più
che l’insorgente ha bisogno dell’autovettura privata per assolvere le sue
mansioni lavorative, ma non necessariamente per effettuare le trasferte tra A__________
e N__________. Qualora possa lasciare il
veicolo privato nei pressi della sua residenza zurighese, RI 1 potrebbe invero
servirsi dei trasporti pubblici per spostarsi tra le sue due residenze nei fine
settimana. Orbene, in tale evenienza, quattro biglietti di 2a classe
validi per autobus e treno di andata e ritorno da A__________ a N__________
ammontano a complessivi di fr. 560.– (www.ffs.ch/ticketshop/b2c/angebotReisende.do). L’abbonamento generale annuale delle FFS
di 2a classe, che consentirebbe di effettuare gli stessi
spostamenti, costa invece fr. 3'550.–, ovvero fr. 295.85 al mese,
pari all’incirca alla metà dei fr. 600.– pretesi dal ricorrente. A fronte di
tali circostanze, anche su tale aspetto occorrono ulteriori accertamenti da
parte dell’UEF alfine di determinare le spese indispensabili di trasferta che
possano essere riconosciute all’escusso (sotto consid. 8.1)
8.
Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, l’incarto dev’essere
rinviato all’UEF, affinché proceda a ulteriori accertamenti e a un nuovo
calcolo del minimo esistenziale, il riparto degli importi già incassati essendo
nel frattempo sospeso.
8.1
A
tal uopo, ai fini del computo l’organo di esecuzione terrà conto della rendita d’invalidità di fr. 485.– mensili
percepita dalla moglie dell’escusso, verificando – ciò che non pare aver fatto
finora – se la stessa non riscuote altri redditi (prestazioni complementari, indennità
di assicurazione privata, ecc.), e computerà l’importo di base per coniugi di fr. 1'700.–,
tralasciando i contributi alimentari di fr. 1'500.– mensili che RI 1 versa
alla moglie. L’UEF aggiungerà inoltre il costo normale per la locazione di un appartamento
ad A__________ o nei dintorni, adeguato alla situazione dell’escusso e della
moglie (sopra consid. 5.2). Gli incombe ancora determinare, con il concorso
dell’escusso, le modalità di pagamento dei futuri premi di cassa malati e di
accertare le sue spese di trasferta da A__________ a N__________ secondo le indicazioni
esposte da questa Camera (sopra consid. 6 e 7).
8.2
Oltre
a quanto ordinato sopra, l’UEF è invitato a verificare se il canone di
locazione di fr. 1'200.– dell’appartamento di N__________, da qualificare
come costo per l’ottenimento del reddito di cui è chiesto il pignoramento, sia
adeguato per una persona sola alla luce del mercato locativo in quella regione,
l’incarto essendo silente su tale questione.
8.3
L’organo
esecutivo è chiamato infine a determinare altresì la congruenza dell’importo di
fr. 1'250.– che l’escusso versa mensilmente alla figlia maggiorenne __________
a titolo di contributo di mantenimento. In particolare, dagli atti non è dato
di sapere se la figlia maggiorenne vive al di fuori dell’economia domestica del
debitore, quale attività formativa o professionale stia svolgendo e quali siano
i suoi redditi e le sue spese correnti mensili. Va ricordato in proposito che
il figlio maggiorenne, ove stia svolgendo una prima formazione scolastica o
professionale (p. es. apprendistato), resta in linea di massima a carico del genitore
escusso qualora ciò possa ragionevolmente essergli imposto dato l’insieme
delle circostanze (art. 277 cpv. 2 CC; DTF 111 II 410,
consid. 2a), ma il figlio, nella misura in cui sia compatibile con la
sua formazione, deve dedicare tutte le sue risorse e possibilità al proprio
mantenimento (sentenza del Tribunale
federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1). Nel minimo
esistenziale del debitore si può computare al massimo la quota scoperta delle
spese indispensabili di mantenimento del figlio (sentenza CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014,
consid. 3.1/b). Ne consegue che l’UEF
dovrà accertare la situazione finanziaria della figlia maggiorenne dell’escusso
alfine di stabilire se dal profilo del diritto esecutivo l’importo di fr. 1'250.–
versato da quest’ultimo possa essere considerato una spesa indispensabile nel
senso dell’art. 93 LEF.
9.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno, affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente
sul pignoramento del salario di RI 1 nel senso del considerando 8.
1.2 La
ripartizione delle quote di salario finora incassate dall’Ufficio è sospesa
fino all’adozione della decisione di cui al dispositivo n. 1.1.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–
;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.