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Decisione

15.2014.74

Ricorso contro la decisione che accerta la perenzione dell’esecuzione in seguito al mancato anticipo delle spese di realizzazione. Tempestività. Richiesta di accertamento dell’illiceità dell’operato d

12 settembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

20 settembre 2009, RI 1 ha chiesto la realizzazione del fondo pignorato. L’UEF,

con diffida 21 febbraio 2011, le ha chiesto di anticipare fr. 3'000.– per

le presunte spese di realizzazione, avvertendola che l’esecuzione sarebbe stata

dichiarata perenta se essa non avesse

versato tale importo entro 10 giorni. Con un’“ultima diffida di pagamento” dell’8

marzo 2011, l’UEF ha diffidato l’escutente a pagare fr. 2'470.–

“per l’aggiornamento delle vostre pratiche esecutive”, citando oltre all’esecuzione

in esame anche quella n. __________ promossa dallo Stato del Canton Ticino, successivamente

sfociata in un attestato di carenza di beni il 31 marzo 2011. I creditori sono

stati inoltre informati che “in caso contrario” l’UEF avrebbe avviato

immediatamente la realizzazione del fondo pignorato “procedendo a far allestire

la relativa perizia immobiliare”, salvo chiedere di nuovo a RI 1 il 5 maggio

2011 un anticipo di fr. 3'000.– con la medesima comminatoria contenuta

nella precedente richiesta del 21 febbraio.

C. Il

4 giugno 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF “di riprendere in mano senza indugio l’esecuzione

in epigrafe e di procedere con altrettanto solerzia alla realizzazione dell’immobile”.

Il successivo 27 giugno l’UEF ha risposto di considerare l’esecuzione perenta

giusta l’art. 121 LEF, non avendo l’escutente versato l’anticipo richiesto.

D. Con

ricorso 10 luglio 2014 per “denegata giustizia”, RI 1 chiede alla Camera di

accertare l’illiceità dell’operato dell’UEF nell’esecuzione in oggetto, di

dichiarare nulla la decisione di perenzione del 27 giugno 2014, di ordinare la

riapertura dell’incarto e la sua trasmissione all’UEF affinché proceda nelle

proprie incombenze, ossia alla realizzazione senza indugio della particella n. __________

RFP __________, eventuali spese peritali essendo da coprire con il provento

della vendita del bene pignorato.

E. Con

osservazioni del 20 luglio 2014 l’UEF ha concluso per la reiezione del ricorso,

mentre l’indomani PI 1 si è associata a tale conclusione, proponendo la

reiezione del ricorso in ordine e nel merito.

Considerato

in diritto: 1. Relativamente

alla domanda della ricorrente, con cui chiede di dichiarare nulla “la decisione

di perenzione 27 giugno 2014”, l’UEF sostiene, nelle osservazioni al ricorso,

che non si tratterebbe di una decisione negativa bensì della ricapitolazione

della decisione (diffida) del 5 maggio 2011, sicché, tardivo, il ricorso

sarebbe irricevibile.

1.1 La

perenzione dell’esecuzione nella quale la domanda di realizzazione non è stata

presentata nel termine legale stabilito dall’art. 116 LEF o, dopo il suo

ritiro, non è stata tempestivamente rinnovata avviene per legge (art. 121 LEF),

ovvero senza necessità di una decisione costitutiva dell’ufficio d’esecuzione.

Esso è però obbligato ad accertarne la caducità d’ufficio e in ogni

Considerandi

tempo in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 69 III 50; sentenza del Tribunale federale

7B.250/2003 del 29 gennaio 2004, consid. 3.1; Frey in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad

art. 121 LEF; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 121; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 12

ad art. 121 LEF). Orbene, la comunicazione del 27 giugno 2014

costituisce materialmente una decisione che accerta la perenzione dell’esecuzione

in oggetto. Non risulta dagli atti che l’UEF ne abbia emessa un’altra in

precedenza. Non è in particolare il caso della decisione (diffida) del 5 maggio

2011.

(doc. J), siccome precede la perenzione. In queste circostanze, inoltrato

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento

del 27 giugno 2014 (cfr. ricorso ad 2.5), il ricorso è tempestivo (art. 17

cpv. 2 LEF) e pertanto ricevibile.

1.2

Nel

merito, si evince dal verbale complementare del 26 settembre 2007 (doc. E

accluso al ricorso) che la realizzazione del fondo pignorato poteva essere

chiesta dal 26 marzo 2008 al 26 settembre 2009. La ricorrente l’ha postulata tempestivamente

il 19 settembre 2009 (cfr. la domanda figurante nell’incarto dell’UEF, che

differisce di un giorno rispetto al doc. F). Sennonché, non avendo anticipato

le spese di realizzazione richieste dall’UEF entro il termine impartito (l’ultima

volta nella diffida del 5 maggio 2011), la ricorrente si reputa aver ritirato

la domanda di realizzazione e, poiché non ne ha ripresentata una nuova entro il

termine dell’art. 116 LEF – che comunque era già scaduto da oltre un anno –, l’esecuzione

si è estinta per perenzione giusta l’art. 121 LEF

conformemente all’avvertenza contenuta nelle note diffide (doc. G e J), alla modulistica ufficiale (v. spie­gazione n. 3

del modulo n. 27 “domanda di realizzazione”, e un esempio nel doc. F) e alla dottrina (Frey,

op. cit., n. 23 ad art. 116; Bet­tschart,

op. cit., n. 15 ad art. 116; Gilliéron,

op. cit., n. 27 ad art. 116). Anzi, l’estinzione si è verosimilmente

verificata, per legge, già nel marzo del 2011, ossia dieci giorni dopo la

comunicazione della diffida del 21 febbraio 2011 (doc. G). Il ricorso si avvera

così infondato.

2.

Per

quanto attiene alla domanda della ricorrente tendente all’accertamento dell’illiceità

dell’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________, occorre

ricordare che il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF deve

servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile

in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato

comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva

azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (pro multi Gilliéron, op. cit., vol. I, n. 65 ad

art. 17, con rif.). Nel caso specifico, l’esecuzione è perenta e quindi non

sussiste alcun interesse legittimo a verificare la correttezza dell’operato

dell’Ufficio prima della perenzione, fatte salve eventuali decisioni nulle nel

senso dell’art. 22 LEF. Al riguardo non si disconosce, invero, che i

provvedimenti emessi dall’UEF dopo la diffida del 21 febbraio 2011 (doc. H-J)

non sono ineccepibili quanto a chiarezza e coerenza, ma ad ogni modo non si

possono ritenere nulli – né la ricorrente lo pretende –, perché non violano

prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte

del procedimento (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF). RI 1, infatti, ha avuto modo

di contestare con ricorso ognuno di essi ma non l’ha fatto. Ora è troppo tardi.

Del resto, alla ricorrente non poteva sfuggire, a ricezione della diffida del

21.

febbraio 2011, che la propria inazione avrebbe comportato la perenzione dell’esecuzione.

Anche su questo punto la sorte del ricorso è segnata, e ciò si estende alle

domande connesse di riapertura dell’incarto e di realizzazione del noto fondo,

come pure all’accennata – ma inesistente – denegata giustizia.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In

quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.