15.2014.74
Ricorso contro la decisione che accerta la perenzione dell’esecuzione in seguito al mancato anticipo delle spese di realizzazione. Tempestività. Richiesta di accertamento dell’illiceità dell’operato d
12 settembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.74
Lugano
12 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso del 10 luglio 2014 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. __________ e dal MLaw __________PA
1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, rispettivamente per denegata
giustizia, nell’esecuzione n. __________
da lei promossa nei confronti di
PI 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2005 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso
di fr. 905.–. Rigettata l’opposizione interposta dall’escussa, l’8 gennaio
2007 l’UEF ha pignorato un letto antico di lei, la cui asta, tenutasi il 26
settembre 2007, è risultata deserta. Lo stesso giorno l’UEF ha quindi proceduto
al pignoramento complementare di un fondo dell’escussa (particella n. __________
RFP __________, stimata ufficialmente in fr. 4'585.–), a favore sia di RI
1 che del Comune di __________ (es. n. __________). Il 14 ottobre 2008 l’UEF ha
chiesto ai creditori pignoranti un anticipo spese di fr. 2'000.– per l’allestimento
della perizia del fondo, che il Comune __________ ha versato il successivo 20
ottobre. Avendo l’escussa poi saldato il credito del Comune il 19 novembre
2008, l’anticipo gli è stato restituito.
Fatti
B. Il
20 settembre 2009, RI 1 ha chiesto la realizzazione del fondo pignorato. L’UEF,
con diffida 21 febbraio 2011, le ha chiesto di anticipare fr. 3'000.– per
le presunte spese di realizzazione, avvertendola che l’esecuzione sarebbe stata
dichiarata perenta se essa non avesse
versato tale importo entro 10 giorni. Con un’“ultima diffida di pagamento” dell’8
marzo 2011, l’UEF ha diffidato l’escutente a pagare fr. 2'470.–
“per l’aggiornamento delle vostre pratiche esecutive”, citando oltre all’esecuzione
in esame anche quella n. __________ promossa dallo Stato del Canton Ticino, successivamente
sfociata in un attestato di carenza di beni il 31 marzo 2011. I creditori sono
stati inoltre informati che “in caso contrario” l’UEF avrebbe avviato
immediatamente la realizzazione del fondo pignorato “procedendo a far allestire
la relativa perizia immobiliare”, salvo chiedere di nuovo a RI 1 il 5 maggio
2011 un anticipo di fr. 3'000.– con la medesima comminatoria contenuta
nella precedente richiesta del 21 febbraio.
C. Il
4 giugno 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF “di riprendere in mano senza indugio l’esecuzione
in epigrafe e di procedere con altrettanto solerzia alla realizzazione dell’immobile”.
Il successivo 27 giugno l’UEF ha risposto di considerare l’esecuzione perenta
giusta l’art. 121 LEF, non avendo l’escutente versato l’anticipo richiesto.
D. Con
ricorso 10 luglio 2014 per “denegata giustizia”, RI 1 chiede alla Camera di
accertare l’illiceità dell’operato dell’UEF nell’esecuzione in oggetto, di
dichiarare nulla la decisione di perenzione del 27 giugno 2014, di ordinare la
riapertura dell’incarto e la sua trasmissione all’UEF affinché proceda nelle
proprie incombenze, ossia alla realizzazione senza indugio della particella n. __________
RFP __________, eventuali spese peritali essendo da coprire con il provento
della vendita del bene pignorato.
E. Con
osservazioni del 20 luglio 2014 l’UEF ha concluso per la reiezione del ricorso,
mentre l’indomani PI 1 si è associata a tale conclusione, proponendo la
reiezione del ricorso in ordine e nel merito.
Considerato
in diritto: 1. Relativamente
alla domanda della ricorrente, con cui chiede di dichiarare nulla “la decisione
di perenzione 27 giugno 2014”, l’UEF sostiene, nelle osservazioni al ricorso,
che non si tratterebbe di una decisione negativa bensì della ricapitolazione
della decisione (diffida) del 5 maggio 2011, sicché, tardivo, il ricorso
sarebbe irricevibile.
1.1 La
perenzione dell’esecuzione nella quale la domanda di realizzazione non è stata
presentata nel termine legale stabilito dall’art. 116 LEF o, dopo il suo
ritiro, non è stata tempestivamente rinnovata avviene per legge (art. 121 LEF),
ovvero senza necessità di una decisione costitutiva dell’ufficio d’esecuzione.
Esso è però obbligato ad accertarne la caducità d’ufficio e in ogni
Considerandi
tempo in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 69 III 50; sentenza del Tribunale federale
7B.250/2003 del 29 gennaio 2004, consid. 3.1; Frey in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad
art. 121 LEF; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 121; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 12
ad art. 121 LEF). Orbene, la comunicazione del 27 giugno 2014
costituisce materialmente una decisione che accerta la perenzione dell’esecuzione
in oggetto. Non risulta dagli atti che l’UEF ne abbia emessa un’altra in
precedenza. Non è in particolare il caso della decisione (diffida) del 5 maggio
2011.
(doc. J), siccome precede la perenzione. In queste circostanze, inoltrato
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento
del 27 giugno 2014 (cfr. ricorso ad 2.5), il ricorso è tempestivo (art. 17
cpv. 2 LEF) e pertanto ricevibile.
1.2
Nel
merito, si evince dal verbale complementare del 26 settembre 2007 (doc. E
accluso al ricorso) che la realizzazione del fondo pignorato poteva essere
chiesta dal 26 marzo 2008 al 26 settembre 2009. La ricorrente l’ha postulata tempestivamente
il 19 settembre 2009 (cfr. la domanda figurante nell’incarto dell’UEF, che
differisce di un giorno rispetto al doc. F). Sennonché, non avendo anticipato
le spese di realizzazione richieste dall’UEF entro il termine impartito (l’ultima
volta nella diffida del 5 maggio 2011), la ricorrente si reputa aver ritirato
la domanda di realizzazione e, poiché non ne ha ripresentata una nuova entro il
termine dell’art. 116 LEF – che comunque era già scaduto da oltre un anno –, l’esecuzione
si è estinta per perenzione giusta l’art. 121 LEF
conformemente all’avvertenza contenuta nelle note diffide (doc. G e J), alla modulistica ufficiale (v. spiegazione n. 3
del modulo n. 27 “domanda di realizzazione”, e un esempio nel doc. F) e alla dottrina (Frey,
op. cit., n. 23 ad art. 116; Bettschart,
op. cit., n. 15 ad art. 116; Gilliéron,
op. cit., n. 27 ad art. 116). Anzi, l’estinzione si è verosimilmente
verificata, per legge, già nel marzo del 2011, ossia dieci giorni dopo la
comunicazione della diffida del 21 febbraio 2011 (doc. G). Il ricorso si avvera
così infondato.
2.
Per
quanto attiene alla domanda della ricorrente tendente all’accertamento dell’illiceità
dell’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________, occorre
ricordare che il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF deve
servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile
in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato
comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva
azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (pro multi Gilliéron, op. cit., vol. I, n. 65 ad
art. 17, con rif.). Nel caso specifico, l’esecuzione è perenta e quindi non
sussiste alcun interesse legittimo a verificare la correttezza dell’operato
dell’Ufficio prima della perenzione, fatte salve eventuali decisioni nulle nel
senso dell’art. 22 LEF. Al riguardo non si disconosce, invero, che i
provvedimenti emessi dall’UEF dopo la diffida del 21 febbraio 2011 (doc. H-J)
non sono ineccepibili quanto a chiarezza e coerenza, ma ad ogni modo non si
possono ritenere nulli – né la ricorrente lo pretende –, perché non violano
prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte
del procedimento (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF). RI 1, infatti, ha avuto modo
di contestare con ricorso ognuno di essi ma non l’ha fatto. Ora è troppo tardi.
Del resto, alla ricorrente non poteva sfuggire, a ricezione della diffida del
21.
febbraio 2011, che la propria inazione avrebbe comportato la perenzione dell’esecuzione.
Anche su questo punto la sorte del ricorso è segnata, e ciò si estende alle
domande connesse di riapertura dell’incarto e di realizzazione del noto fondo,
come pure all’accennata – ma inesistente – denegata giustizia.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.