Lexipedia

Decisione

15.2014.75

Esecuzione del sequestro di un credito contestato. Irricevibilità delle censure rivolte contro i presupposti materiali del sequestro

30 settembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

25 luglio 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Locarno

ha proceduto al predetto sequestro, avvertendo la società M__________, mediante

l’apposito formulario (mod. 9), di eseguire ogni futuro pagamento del credito

di Indro Greppi nei suoi confronti “a titolo di prestazioni eseguite” all’organo

esecutivo sino a concorrenza di fr. 4'018.30 oltre interessi e spese. Lo

stesso giorno l’UEF ha pure emesso il verbale di sequestro, ove è tra l’altro

specificato quanto segue:

“Presso la Ditta M__________, si procede al sequestro

di:

1. crediti

attuali e futuri vantati dalla debitrice nei confronti della vostra ditta,

limitatamente all’importo di fr. 4'018.30 + interessi e spese”.

C. Preso

atto del sequestro, con scritto 29 luglio 2014 M__________ ha comunicato all’organo

esecutivo di non avere alcun debito nei confronti di RI 1.

D. Con

ricorso del 29 luglio 2014, inoltrato alla Pretura di Locarno-Campagna il 2

agosto 2014 e in seguito trasmesso a questa Camera, RI 1 si aggrava contro il

decreto e il verbale di sequestro, chiedendo di verificarne la correttezza.

E. Con

ordinanza 5 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha trasmesso d’ufficio

il ricorso all’UEF, avvertendo il ricorrente che “se intende contestare il

decreto di sequestro deve inoltrare opposizione motivata allo stesso giudice

che l’ha emanato”.

F. Con

osservazioni del 13 agosto 2014 lo PI 1 si oppone al gravame, così come l’UEF

con osservazioni del 22 agosto 2014.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Il

ricorrente si duole che il decreto di sequestro verta su un suo presunto

credito, a suo dire in realtà inesistente, e che l’UEF ha ingiunto al suo

datore di lavoro di non versargli nulla, sicché non è (più) in grado di

provvedere alle spese correnti della propria famiglia. L’insorgente mette

altresì in dubbio il fatto che l’organo esecutivo potesse sequestrare, oltre ai

“finti crediti inesistenti”, anche il suo conto corrente e il suo

stipendio, che non sono menzionati nel verbale di sequestro.

Nelle

osservazioni al ricorso, lo PI 1 specifica di aver promosso due procedure di

sequestro nei confronti di RI 1, una a L_____ vertente sui crediti di quest’ultimo

nei confronti della società M__________, l’altra a B____ vertente sul suo conto

corrente postale presso P_______ AG. Per quanto attiene alle censure contro il

blocco del conto corrente postale, il resistente ritiene non essere data la

competenza dell’UEF, rispettivamente di questa Camera. Egli ribadisce inoltre

che non è stato pignorato il reddito di RI 1, bensì l’eventuale credito che

costui vanta nei confronti della M__________ a titolo di prestazioni eseguite.

A tal riguardo, è del parere che la società non avrà difficoltà a dimostrare,

se del caso, che al momento del sequestro non vi era alcun credito vantato da RI

1.

per prestazioni eseguite (fatturate o no).

2.1

In

materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione forzata sono

limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e

alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91

a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF. Le censure che toccano i presupposti

materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la

titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclusiva

competenza del giudice dell’op­posizione (art. 278 LEF). Contro l’esecuzione di

un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17

LEF unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione

del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si

riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 136 III 382

consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3; sentenza della CEF

15.2010.59

del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 49 ad § 51).

2.2

Nel caso in rassegna, occorre anzitutto

rilevare che questa Camera è competente a esaminare soltanto le censure

sollevate contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione del sequestro

decretato il 24 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Gambarogno, ma

non le contestazioni che il ricorrente muove contro l’esecuzione del sequestro

del proprio conto postale, eseguito da un ufficio d’esecuzione bernese non

sottoposto alla vigilanza della Camera. D’altronde, nella misura in cui si

limita a contestare l’esistenza del credito posto sotto sequestro, l’insorgente

censura a ben vedere uno dei tre presupposti materiali necessari a decretare un

sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ciò che però poteva far valere dinanzi al

giudice del sequestro mediante opposizione giusta l’art. 278 LEF (anziché all’autorità

di vigilanza con ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF). Ad ogni modo, anche un

credito contestato può essere oggetto di un sequestro, ritenuto che la sua

esistenza e consistenza andranno semmai appurate in fase di realizzazione, dopo

cessione (nel senso dell’art. 131 LEF) del credito al sequestrante o a un altro

procedente oppure aggiudicazione all’asta a favore di un creditore o di un

terzo, i quali intraprenderanno poi i passi necessari per incassare dal

presunto terzo debitore il credito contestato (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5C.16/2003 del 16 maggio 2003, consid. 1; Stoffel/Chabloz in:

Commentaire romand, Pour­suite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 275 LEF). Per tali ragioni, non si scorge nelle censure del

ricorrente alcun motivo di nullità del decreto di sequestro. Sotto questo

profilo, il ricorso si rivela dunque irricevibile.

3.

Il

ricorrente rileva invece a ragione che il sequestro non si estende al suo

salario. Nelle osservazioni al ricorso, il resistente ammette del resto che,

ove parrebbe rivolgersi anche ai crediti futuri, la formulazione adottata dall’UEF

nel verbale di sequestro è del tutto fuori luogo. A sua detta, si tratta

comunque di un mero errore redazionale che non trova conferma nella notifica a

M__________ della misura cautelativa avvenuta il 25 luglio 2014.

3.1

Secondo

giurisprudenza e dottrina, l’ufficio richiesto non può sequestrare oggetti non

indicati nel decreto di sequestro o che non risultino designati dal medesimo e

se nondimeno vi procede, il sequestro di tali beni è nullo e dev’essere

annullato anche se nessun ricorso è stato presentato entro il termine di cui

all’art. 17 LEF (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90

III 49 consid. 1; sentenza della CEF 15.2013.120 del 27 febbraio 2014, consid. 2;

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. IV, 2003, n. 9 ad art. 275 LEF; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 19 ad art. 275

LEF; Reiser in: Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010,

n. 44 ad art. 275 LEF), ragione per cui, da questo punto di vista, occorre

esaminare d’ufficio la validità del verbale di sequestro.

3.2

Nel

caso specifico, nel verbale di sequestro l’UEF ha indicato di aver sequestrato

in particolare “i crediti attuali e futuri della debitrice [recte:

del debitore] nei confronti […]” della società M__________.

Sennonché il giudice del sequestro aveva decretato il sequestro di un solo

credito, ovvero quello “vantato dal debitore nei confronti della società M__________

[…] a titolo di prestazioni eseguite” (decreto di sequestro 24 luglio 2014).

Di primo acchito sembra quindi che l’organo esecutivo abbia sequestrato beni

non indicati nel decreto di sequestro, cioè i crediti di RI 1 futuri (e non

solo per prestazioni già eseguite) nei confronti della terza debitrice.

Trattasi verosimilmente di un errore di formulazione, l’UEF avendo invero

correttamente comunicato alla terza debitrice, mediante l’apposito formulario,

di aver sequestrato proprio quanto decretato dal Giudice di pace. Ciò

nonostante, a scanso di equivoci, il verbale di sequestro dev’essere

rettificato e trasmesso nuovamente alle parti interessate. Menzionerà

unicamente il credito vantato da RI 1 nei confronti di M__________ a titolo di

prestazioni da lui già eseguite. L’organo esecutivo avrà inoltre cura di

specificare nel verbale, sotto la rubrica “osservazioni”, che il credito

sequestrato è contestato dalla terza debitrice, come da scritto 29 luglio 2014.

3.3

Visto

quanto precede, la censura con cui il ricorrente afferma di non essere (più) in

grado di provvedere alle spese correnti della sua famiglia diventa senza

oggetto. In effetti, egli non pretende che il credito sequestrato sia

necessario al proprio minimo esistenziale. Anzi, asserendone l’inesistenza egli

manifesta di non contarci per il sostentamento suo e della famiglia.

4.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso va quindi parzialmente accolto nel

senso del considerando 3.2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza,

è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno di emettere un

nuovo verbale di sequestro nel senso del considerando 3.2.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.