15.2014.75
Esecuzione del sequestro di un credito contestato. Irricevibilità delle censure rivolte contro i presupposti materiali del sequestro
30 settembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.75
Lugano
30 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 29 luglio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Locarno nell’esecuzione del
sequestro n. __________ decretato il 24 luglio 2014 dal Giudice di pace del
circolo di Gambarogno nei confronti del ricorrente su istanza dello
PI 1
(rappresentato dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza dello PI 1, il 24 luglio 2014 il Giudice di pace del circolo di
Gambarogno ha emanato un decreto di sequestro nei confronti di RI 1 a garanzia
del credito di complessivi fr. 3'746.60 oltre interessi e spese fatto
valere dall’istante. Quale oggetto da sequestrare il decreto menziona quanto
segue:
“il credito vantato dal debitore nei confronti
della società M__________ a titolo di prestazioni eseguite. Indicativamente a
bilancio è allibrato un credito di fr. 17'844.00, inoltre nel 2012 il
nostro debitore ha eseguito prestazioni per l’importo di franchi 21'600.00. Il
tutto sino a concorrenza del credito”.
Fatti
B. Il
25 luglio 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Locarno
ha proceduto al predetto sequestro, avvertendo la società M__________, mediante
l’apposito formulario (mod. 9), di eseguire ogni futuro pagamento del credito
di Indro Greppi nei suoi confronti “a titolo di prestazioni eseguite” all’organo
esecutivo sino a concorrenza di fr. 4'018.30 oltre interessi e spese. Lo
stesso giorno l’UEF ha pure emesso il verbale di sequestro, ove è tra l’altro
specificato quanto segue:
“Presso la Ditta M__________, si procede al sequestro
di:
1. crediti
attuali e futuri vantati dalla debitrice nei confronti della vostra ditta,
limitatamente all’importo di fr. 4'018.30 + interessi e spese”.
C. Preso
atto del sequestro, con scritto 29 luglio 2014 M__________ ha comunicato all’organo
esecutivo di non avere alcun debito nei confronti di RI 1.
D. Con
ricorso del 29 luglio 2014, inoltrato alla Pretura di Locarno-Campagna il 2
agosto 2014 e in seguito trasmesso a questa Camera, RI 1 si aggrava contro il
decreto e il verbale di sequestro, chiedendo di verificarne la correttezza.
E. Con
ordinanza 5 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha trasmesso d’ufficio
il ricorso all’UEF, avvertendo il ricorrente che “se intende contestare il
decreto di sequestro deve inoltrare opposizione motivata allo stesso giudice
che l’ha emanato”.
F. Con
osservazioni del 13 agosto 2014 lo PI 1 si oppone al gravame, così come l’UEF
con osservazioni del 22 agosto 2014.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Il
ricorrente si duole che il decreto di sequestro verta su un suo presunto
credito, a suo dire in realtà inesistente, e che l’UEF ha ingiunto al suo
datore di lavoro di non versargli nulla, sicché non è (più) in grado di
provvedere alle spese correnti della propria famiglia. L’insorgente mette
altresì in dubbio il fatto che l’organo esecutivo potesse sequestrare, oltre ai
“finti crediti inesistenti”, anche il suo conto corrente e il suo
stipendio, che non sono menzionati nel verbale di sequestro.
Nelle
osservazioni al ricorso, lo PI 1 specifica di aver promosso due procedure di
sequestro nei confronti di RI 1, una a L_____ vertente sui crediti di quest’ultimo
nei confronti della società M__________, l’altra a B____ vertente sul suo conto
corrente postale presso P_______ AG. Per quanto attiene alle censure contro il
blocco del conto corrente postale, il resistente ritiene non essere data la
competenza dell’UEF, rispettivamente di questa Camera. Egli ribadisce inoltre
che non è stato pignorato il reddito di RI 1, bensì l’eventuale credito che
costui vanta nei confronti della M__________ a titolo di prestazioni eseguite.
A tal riguardo, è del parere che la società non avrà difficoltà a dimostrare,
se del caso, che al momento del sequestro non vi era alcun credito vantato da RI
1.
per prestazioni eseguite (fatturate o no).
2.1
In
materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione forzata sono
limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e
alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91
a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF. Le censure che toccano i presupposti
materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la
titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclusiva
competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF). Contro l’esecuzione di
un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17
LEF unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione
del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si
riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 136 III 382
consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3; sentenza della CEF
15.2010.59
del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 49 ad § 51).
2.2
Nel caso in rassegna, occorre anzitutto
rilevare che questa Camera è competente a esaminare soltanto le censure
sollevate contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione del sequestro
decretato il 24 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Gambarogno, ma
non le contestazioni che il ricorrente muove contro l’esecuzione del sequestro
del proprio conto postale, eseguito da un ufficio d’esecuzione bernese non
sottoposto alla vigilanza della Camera. D’altronde, nella misura in cui si
limita a contestare l’esistenza del credito posto sotto sequestro, l’insorgente
censura a ben vedere uno dei tre presupposti materiali necessari a decretare un
sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ciò che però poteva far valere dinanzi al
giudice del sequestro mediante opposizione giusta l’art. 278 LEF (anziché all’autorità
di vigilanza con ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF). Ad ogni modo, anche un
credito contestato può essere oggetto di un sequestro, ritenuto che la sua
esistenza e consistenza andranno semmai appurate in fase di realizzazione, dopo
cessione (nel senso dell’art. 131 LEF) del credito al sequestrante o a un altro
procedente oppure aggiudicazione all’asta a favore di un creditore o di un
terzo, i quali intraprenderanno poi i passi necessari per incassare dal
presunto terzo debitore il credito contestato (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5C.16/2003 del 16 maggio 2003, consid. 1; Stoffel/Chabloz in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 275 LEF). Per tali ragioni, non si scorge nelle censure del
ricorrente alcun motivo di nullità del decreto di sequestro. Sotto questo
profilo, il ricorso si rivela dunque irricevibile.
3.
Il
ricorrente rileva invece a ragione che il sequestro non si estende al suo
salario. Nelle osservazioni al ricorso, il resistente ammette del resto che,
ove parrebbe rivolgersi anche ai crediti futuri, la formulazione adottata dall’UEF
nel verbale di sequestro è del tutto fuori luogo. A sua detta, si tratta
comunque di un mero errore redazionale che non trova conferma nella notifica a
M__________ della misura cautelativa avvenuta il 25 luglio 2014.
3.1
Secondo
giurisprudenza e dottrina, l’ufficio richiesto non può sequestrare oggetti non
indicati nel decreto di sequestro o che non risultino designati dal medesimo e
se nondimeno vi procede, il sequestro di tali beni è nullo e dev’essere
annullato anche se nessun ricorso è stato presentato entro il termine di cui
all’art. 17 LEF (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90
III 49 consid. 1; sentenza della CEF 15.2013.120 del 27 febbraio 2014, consid. 2;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. IV, 2003, n. 9 ad art. 275 LEF; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 19 ad art. 275
LEF; Reiser in: Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010,
n. 44 ad art. 275 LEF), ragione per cui, da questo punto di vista, occorre
esaminare d’ufficio la validità del verbale di sequestro.
3.2
Nel
caso specifico, nel verbale di sequestro l’UEF ha indicato di aver sequestrato
in particolare “i crediti attuali e futuri della debitrice [recte:
del debitore] nei confronti […]” della società M__________.
Sennonché il giudice del sequestro aveva decretato il sequestro di un solo
credito, ovvero quello “vantato dal debitore nei confronti della società M__________
[…] a titolo di prestazioni eseguite” (decreto di sequestro 24 luglio 2014).
Di primo acchito sembra quindi che l’organo esecutivo abbia sequestrato beni
non indicati nel decreto di sequestro, cioè i crediti di RI 1 futuri (e non
solo per prestazioni già eseguite) nei confronti della terza debitrice.
Trattasi verosimilmente di un errore di formulazione, l’UEF avendo invero
correttamente comunicato alla terza debitrice, mediante l’apposito formulario,
di aver sequestrato proprio quanto decretato dal Giudice di pace. Ciò
nonostante, a scanso di equivoci, il verbale di sequestro dev’essere
rettificato e trasmesso nuovamente alle parti interessate. Menzionerà
unicamente il credito vantato da RI 1 nei confronti di M__________ a titolo di
prestazioni da lui già eseguite. L’organo esecutivo avrà inoltre cura di
specificare nel verbale, sotto la rubrica “osservazioni”, che il credito
sequestrato è contestato dalla terza debitrice, come da scritto 29 luglio 2014.
3.3
Visto
quanto precede, la censura con cui il ricorrente afferma di non essere (più) in
grado di provvedere alle spese correnti della sua famiglia diventa senza
oggetto. In effetti, egli non pretende che il credito sequestrato sia
necessario al proprio minimo esistenziale. Anzi, asserendone l’inesistenza egli
manifesta di non contarci per il sostentamento suo e della famiglia.
4.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso va quindi parzialmente accolto nel
senso del considerando 3.2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza,
è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno di emettere un
nuovo verbale di sequestro nel senso del considerando 3.2.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.