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Decisione

15.2014.76

Pignoramento di rendita. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi non connessi con l’operato dell’ufficio d’esecuzione

13 ottobre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.76

Lugano

13 ottobre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul ricorso 23 luglio 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,

o meglio contro il pignoramento di rendita emesso il 10 luglio 2014

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 10

luglio 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita di previdenza

professionale di quest’ultimo, diffidando l’istituto previdenziale, la C__________,

a versargli mensilmente fr. 573.–;

che

con ricorso del 23 luglio 2014, RI 1 si aggrava contro il pignoramento,

spiegando che una settimana prima di venirne a conoscenza, a causa delle sue

difficoltà economiche egli aveva preso contatto con la procedente per proporle

Considerandi

di diminuire la quota mensile di fr. 500.– che le aveva versato per un

certo lasso di tempo (riducendola poi a fr. 200.– dal mese di maggio del

2014), ma egli aveva incassato un secco rifiuto;

che

con scritto 19 agosto 2014 la PI 1 ha comunicato all’UE di essere disposta ad

“accettare il versamento di fr. 200.00 mensili da parte del signor RI 1”;

che il

20.

agosto 2014 l’organo esecutivo ha quindi ridotto a fr. 200.– la quota

di rendita pignorata a carico di RI 1, notificando alla C__________ una nuova

diffida in tal senso;

che

con osservazioni del 25 agosto 2014 l’UE postula la reiezione del ricorso,

rilevando che l’insorgente non contesta le singole posizioni del calcolo del

minimo di esistenza, ma si limita a sollevare generiche opposizioni in merito

all’importo oggetto del pignoramento;

che

giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via

giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che

nel caso in rassegna il ricorrente non censura l’operato dell’UE in sé, ma si limita

a dolersi del rifiuto della procedente di concedergli un “versamento inferiore”

(cfr. ricorso, pag. 2);

che il

ricorso si rivela dunque irricevibile, questa Camera non potendo invero

sindacare i rapporti tra le parti;

che,

comunque sia, l’escutente è poi venuta incontro alle richieste del debitore,

accettando di ridurre a fr. 200.– la quota di rendita pignorata, sicché il

ricorso potrebbe finanche essere considerato senza oggetto (art. 24b

cpv. 1 LPR);

che

non rientra nei compiti istituzionali della Camera fornire consulenza al

ricorrente sul modo di comportarsi nei confronti dei creditori della sua

defunta madre, potendo egli al proposito rivolgersi ad esempio al servizio di

consulenza giuridica dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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PROPOSTA

DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Pignoramento di

rendita. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi non connessi con

l’operato dell’ufficio d’esecuzione.

Articoli citati

LEF 17; LPR 24b

cpv. 1

Tipo sentenza

Conferma

Riassunto

È irricevibile

il ricorso contro il pignoramento di una rendita fondato su motivi non

connessi all’operato dell’ufficio d’esecuzione. L’autorità di vigilanza non è

in particolare competente a sindacare i rapporti tra le parti.