15.2014.76
Pignoramento di rendita. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi non connessi con l’operato dell’ufficio d’esecuzione
13 ottobre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.76
Lugano
13 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 23 luglio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro il pignoramento di rendita emesso il 10 luglio 2014
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 10
luglio 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita di previdenza
professionale di quest’ultimo, diffidando l’istituto previdenziale, la C__________,
a versargli mensilmente fr. 573.–;
che
con ricorso del 23 luglio 2014, RI 1 si aggrava contro il pignoramento,
spiegando che una settimana prima di venirne a conoscenza, a causa delle sue
difficoltà economiche egli aveva preso contatto con la procedente per proporle
Considerandi
di diminuire la quota mensile di fr. 500.– che le aveva versato per un
certo lasso di tempo (riducendola poi a fr. 200.– dal mese di maggio del
2014), ma egli aveva incassato un secco rifiuto;
che
con scritto 19 agosto 2014 la PI 1 ha comunicato all’UE di essere disposta ad
“accettare il versamento di fr. 200.00 mensili da parte del signor RI 1”;
che il
20.
agosto 2014 l’organo esecutivo ha quindi ridotto a fr. 200.– la quota
di rendita pignorata a carico di RI 1, notificando alla C__________ una nuova
diffida in tal senso;
che
con osservazioni del 25 agosto 2014 l’UE postula la reiezione del ricorso,
rilevando che l’insorgente non contesta le singole posizioni del calcolo del
minimo di esistenza, ma si limita a sollevare generiche opposizioni in merito
all’importo oggetto del pignoramento;
che
giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via
giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che
nel caso in rassegna il ricorrente non censura l’operato dell’UE in sé, ma si limita
a dolersi del rifiuto della procedente di concedergli un “versamento inferiore”
(cfr. ricorso, pag. 2);
che il
ricorso si rivela dunque irricevibile, questa Camera non potendo invero
sindacare i rapporti tra le parti;
che,
comunque sia, l’escutente è poi venuta incontro alle richieste del debitore,
accettando di ridurre a fr. 200.– la quota di rendita pignorata, sicché il
ricorso potrebbe finanche essere considerato senza oggetto (art. 24b
cpv. 1 LPR);
che
non rientra nei compiti istituzionali della Camera fornire consulenza al
ricorrente sul modo di comportarsi nei confronti dei creditori della sua
defunta madre, potendo egli al proposito rivolgersi ad esempio al servizio di
consulenza giuridica dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
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PROPOSTA
DI SCHEDA FINDINFO
Titolo
Pignoramento di
rendita. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi non connessi con
l’operato dell’ufficio d’esecuzione.
Articoli citati
LEF 17; LPR 24b
cpv. 1
Tipo sentenza
Conferma
Riassunto
È irricevibile
il ricorso contro il pignoramento di una rendita fondato su motivi non
connessi all’operato dell’ufficio d’esecuzione. L’autorità di vigilanza non è
in particolare competente a sindacare i rapporti tra le parti.