15.2014.77
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale. Importo di base, in caso di convivenza senza figli in comune. Convivente asseritamente bisognoso di cure costanti
22 gennaio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.77
Lugano
22 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 6 agosto 2014 di
RI
1
(patrocinato
dall’ PR 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1,
PI 2,
(rappresentata da RA 1,)
PI 3,
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________
e __________ promosse dal PI 1, da PI
2 e da PI 3 nei confronti di RI 1, il 6 giugno 2014 l’Ufficio esecuzione
e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno
Debitore fr. 4'465.00
Coniuge fr. 0.00
Totale fr 4'465.00
Minimo
d’esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Affitto
/ interessi ipotecari fr. 1'400.00
Spese
accessorie fr. 200.00
Trasferte fr. 217.50
Pasti
fuori domicilio fr. 105.50
Lavori
faticosi fr. 0.00
Medicamenti fr. 100.00
Totale fr 3'223.00
Accertata
la pignorabilità del reddito, il 4 agosto 2014 l’UEF ha trasmesso a RI 1 il
relativo verbale.
Fatti
B. Con
ricorso del 6 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendone la riforma nel senso di fissare il suo minimo d’esistenza in
almeno fr. 4'165.–, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
C. Con
decreto dell’11 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo al ricorso.
D. Con
provvedimento del 28 novembre 2014 l’UEF ha riconsiderato la decisione impugnata,
stabilendo in fr. 3'723.– il minimo esistenziale di RI 1. Quest’ultimo non
ha impugnato il nuovo provvedimento, mentre i procedenti sono rimasti silenti
sia sul ricorso che sulla decisione di riconsiderazione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato avvenuta il 5 agosto 2014, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia
al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19
consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Facendo riferimento al precedente calcolo
del minimo esistenziale che l’UEF aveva allestito il 21 novembre 2013, il ricorrente
gli contesta in sostanza di aver arbitrariamente ridotto con il provvedimento
impugnato l’importo di base da fr. 1'700.– a fr. 1'200.–, le spese di trasferta da fr. 435.– a fr. 217.50, le spese
per pasti fuori domicilio da fr. 211.– a fr. 105.50 e le spese per
lavori faticosi da fr. 119.– a fr. 0.–. Tenuto conto delle
motivazioni del ricorso, che saranno esposte, ove necessario, nel prosieguo,
con decisione del 28 novembre 2014 l’organo esecutivo ha riconsiderato il provvedimento
impugnato, stabilendo in fr. 3'723.– il minimo esistenziale dell’escusso
sulla scorta del seguente nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile:
Guadagno
Debitore fr. 4'465.00
Coniuge fr. 0.00
Totale fr 4'465.00
Minimo d’esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Affitto
/ interessi ipotecari fr. 1'400.00
Spese
accessorie fr. 200.00
Trasferte fr. 512.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Lavori
faticosi fr. 0.00
Vestiario
professionale fr. 50.00
Lavori
faticosi fr. 150.00
Totale fr 3'723.00
A ben
vedere, in tale computo la voce “Lavori faticosi” figura due volte. Si tratta
tuttavia di una svista dell’UEF, ritenuto che nel verbale interno delle
operazioni di pignoramento la predetta voce è menzionata una sola volta per fr. 150.–,
mentre è stata stralciata la posizione relativa ai “Medicamenti” di fr. 100.–,
non più ripresa nel calcolo. L’importo di fr. 0.– non può dunque che far riferimento
a quest’ultima posta.
3.1 In
caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’autorità di
vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte
dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in
siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi
sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di
Considerandi
riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2011.83 del
17.
ottobre 2011).
3.2
Nel
caso in rassegna l’UEF ha accolto tutte le richieste ricorsuali, salvo quella
concernente l’importo di base. Questa Camera deve dunque pronunciarsi unicamente
su tale censura, le altre essendo divenute ormai prive d’oggetto. Per dovizia
di precisione, va altresì rilevato che per quanto riguarda lo stralcio delle
spese per “Medicamenti” di fr. 100.– (v. consid. 3 i.f.) nella
decisione di riconsiderazione, comunque non contestata dall’escusso, il modo di
procedere dell’UEF non costituisce una violazione del divieto (detto della
reformatio in peius) di modificare la decisione a detrimento del
ricorrente (art. 22 LPR), che si applica invero soltanto all’esito finale della
decisione (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 9 e
riferimenti citati), ritenuto che nel risultato la posizione complessiva del
ricorrente non è aggravata – anzi migliora – rispetto a quanto deciso
originariamente dall’organo esecutivo.
4.
In
merito alla censura concernente l’importo di base, il ricorrente sostiene di
vivere con la propria convivente S__________, la quale – a sua detta – equivale
a una persona a carico, siccome necessita di continue cure anche medicamentose
a seguito di una patologia di epilessia che le impedisce di poter svolgere
qualsiasi attività lucrativa ed è quindi completamente dipendente da lui. Per
tale ragione, l’insorgente ritiene che l’importo di base debba essere aumentato
da fr. 1'200.– a fr. 1'700.–.
4.1
Secondo
la giurisprudenza, l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in
concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di
regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765 consid. 2;
sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2), ovvero fr. 850.–
(cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF
n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto
2009.
[detta in seguito “Tabella”]). Ciò è tuttavia ammissibile soltanto nella
misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra
metà delle spese comuni. In caso contrario, il contributo da porre a carico
dell’escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, fermo restando che
il minimo di base del debitore non potrà superare in ogni caso l’importo
riconosciuto per una persona sola, vale a dire fr. 1'200.– o fr. 1'350.–
qualora abbia un figlio a carico, nato fuori dall’unione con il convivente (cfr. sentenza
della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014, consid. 3.1).
4.2
Nel
caso di specie, dagli atti emerge che al momento dell’esecuzione del
pignoramento l’escusso conviveva con una dona, tale S__________,
e che i due non avevano figli in comune. Appurato che la convivente non
percepisce alcun reddito e che il debitore non ha figli a carico che vivono
nella sua stessa economia domestica (cfr. verbale
interno delle operazione di pignoramento del 13 agosto 2014, pag. 2), l’importo
di base computabile nel suo minimo d’esistenza non può che essere pari a fr. 1'200.–.
Il minimo di base di fr. 1'700.– è infatti applicabile soltanto a coniugi,
a due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o a coppie
(concubinati) con figli in comune (cfr. punto I/3 della Tabella). Neppure
giova al ricorrente l’argomentazione secondo cui la convivente avrebbe
bisogno di continue cure a carico di lui, giacché l’escusso non dimostra (e
invero nemmeno allega) di essere tenuto ad occuparsi di lei per motivi
giuridici (cfr. punto II/5 della Tabella e vonder
Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 29 ad
art. 93 LEF) e comunque si limita in proposito a una mera affermazione senza suffragarla
con alcuna prova. Ne discende che l’importo di base di fr. 1'200.–
stabilito dall’UEF in sede di riconsiderazione è corretto, ciò che giustifica
la reiezione del ricorso sull’unico punto non ancora diventato senza oggetto.
5.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è
respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.