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Decisione

15.2014.77

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale. Importo di base, in caso di convivenza senza figli in comune. Convivente asseritamente bisognoso di cure costanti

22 gennaio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 6 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendone la riforma nel senso di fissare il suo minimo d’esistenza in

almeno fr. 4'165.–, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

C. Con

decreto dell’11 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto

sospensivo al ricorso.

D. Con

provvedimento del 28 novembre 2014 l’UEF ha riconsiderato la decisione impugnata,

stabilendo in fr. 3'723.– il minimo esistenziale di RI 1. Quest’ultimo non

ha impugnato il nuovo provvedimento, mentre i procedenti sono rimasti silenti

sia sul ricorso che sulla decisione di riconsiderazione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica

dell’atto impugnato avvenuta il 5 agosto 2014, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia

al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19

consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. Facendo riferimento al precedente calcolo

del minimo esistenziale che l’UEF aveva allestito il 21 novembre 2013, il ricorrente

gli contesta in sostanza di aver arbitrariamente ridotto con il provvedimento

impugnato l’importo di base da fr. 1'700.– a fr. 1'200.–, le spese di trasferta da fr. 435.– a fr. 217.50, le spese

per pasti fuori domicilio da fr. 211.– a fr. 105.50 e le spese per

lavori faticosi da fr. 119.– a fr. 0.–. Tenuto conto delle

motivazioni del ricorso, che saranno esposte, ove necessario, nel prosieguo,

con decisione del 28 novembre 2014 l’organo esecutivo ha riconsiderato il provvedimento

impugnato, stabilendo in fr. 3'723.– il minimo esistenziale dell’escusso

sulla scorta del seguente nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile:

Guadagno

Debitore fr. 4'465.00

Coniuge fr. 0.00

Totale fr 4'465.00

Minimo d’esistenza

Importo

di base fr. 1'200.00

Affitto

/ interessi ipotecari fr. 1'400.00

Spese

accessorie fr. 200.00

Trasferte fr. 512.00

Pasti

fuori domicilio fr. 211.00

Lavori

faticosi fr. 0.00

Vestiario

professionale fr. 50.00

Lavori

faticosi fr. 150.00

Totale fr 3'723.00

A ben

vedere, in tale computo la voce “Lavori faticosi” figura due volte. Si tratta

tuttavia di una svista dell’UEF, ritenuto che nel verbale interno delle

operazioni di pignoramento la predetta voce è menzionata una sola volta per fr. 150.–,

mentre è stata stralciata la posizione relativa ai “Medicamenti” di fr. 100.–,

non più ripresa nel calcolo. L’importo di fr. 0.– non può dunque che far riferimento

a quest’ultima posta.

3.1 In

caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’au­­torità di

vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte

dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in

siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi

sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di

Considerandi

riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2011.83 del

17.

ottobre 2011).

3.2

Nel

caso in rassegna l’UEF ha accolto tutte le richieste ricorsuali, salvo quella

concernente l’importo di base. Questa Camera deve dunque pronunciarsi unicamente

su tale censura, le altre essendo divenute ormai prive d’oggetto. Per dovizia

di precisione, va altresì rilevato che per quanto riguarda lo stralcio delle

spese per “Medicamenti” di fr. 100.– (v. consid. 3 i.f.) nella

decisione di riconsiderazione, comunque non contestata dall’escusso, il modo di

procedere dell’UEF non costituisce una violazione del divieto (detto della

reformatio in peius) di modificare la decisione a detrimento del

ricorrente (art. 22 LPR), che si applica invero soltanto all’esito finale della

decisione (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 9 e

riferimenti citati), ritenuto che nel risultato la posizione complessiva del

ricorrente non è aggravata – anzi migliora – rispetto a quanto deciso

originariamente dall’organo esecutivo.

4.

In

merito alla censura concernente l’importo di base, il ricorrente sostiene di

vivere con la propria convivente S__________, la quale – a sua detta – equivale

a una persona a carico, siccome necessita di continue cure anche medicamentose

a seguito di una patologia di epilessia che le impedisce di poter svolgere

qualsiasi attività lucrativa ed è quindi completamente dipendente da lui. Per

tale ragione, l’insorgente ritiene che l’importo di base debba essere aumentato

da fr. 1'200.– a fr. 1'700.–.

4.1

Secondo

la giurisprudenza, l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in

concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di

regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765 consid. 2;

sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2), ovvero fr. 850.–

(cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF

n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto

2009.

[detta in seguito “Tabella”]). Ciò è tuttavia ammissibile soltanto nella

misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra

metà delle spese comuni. In caso contrario, il contributo da porre a carico

dell’escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, fermo restando che

il minimo di base del debitore non potrà superare in ogni caso l’importo

riconosciuto per una persona sola, vale a dire fr. 1'200.– o fr. 1'350.–

qualora abbia un figlio a carico, nato fuori dall’unione con il convivente (cfr. sentenza

della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014, consid. 3.1).

4.2

Nel

caso di specie, dagli atti emerge che al momento del­l’esecuzione del

pignoramento l’escusso conviveva con una dona, tale S__________,

e che i due non avevano figli in comune. Appurato che la convivente non

percepisce alcun reddito e che il debitore non ha figli a carico che vivono

nella sua stessa economia domestica (cfr. verbale

interno delle operazione di pignoramento del 13 agosto 2014, pag. 2), l’importo

di base computabile nel suo minimo d’esistenza non può che essere pari a fr. 1'200.–.

Il minimo di base di fr. 1'700.– è infatti applicabile soltanto a coniugi,

a due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o a coppie

(concubinati) con figli in comune (cfr. punto I/3 della Tabella). Neppure

giova al ricorrente l’argo­­mentazione secondo cui la convivente avrebbe

bisogno di continue cure a carico di lui, giacché l’escusso non dimostra (e

invero nemmeno allega) di essere tenuto ad occuparsi di lei per motivi

giuridici (cfr. punto II/5 della Tabella e vonder

Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 29 ad

art. 93 LEF) e comunque si limita in proposito a una mera affermazione senza suffragarla

con alcuna prova. Ne discende che l’importo di base di fr. 1'200.–

stabilito dall’UEF in sede di riconsiderazione è corretto, ciò che giustifica

la reiezione del ricorso sull’unico punto non ancora diventato senza oggetto.

5.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è

respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.