15.2014.79
Fallimento chiuso per mancanza di attivo. Richiesta di consegna di beni detenuti dalla fallita a titolo fiduciario. Ricorso tardivo
6 ottobre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.79
Lugano
6 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 11 agosto 2014 di
RI 1
RI 2
(entrambi
patrocinati dall’avv. PA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti (UF) di
Lugano, o meglio contro il rifiuto di restituire beni inventariati nel
fallimento n. __________ aperto nei confronti di
PI 1 già
in __________
ritenuto
in fatto: A. Il
18 febbraio 2014, il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato lo
scioglimento di PI 1, che risultava senza amministratori e senza domicilio legale
dal 26 settembre 2009, e ordinato la sua liquidazione in via di fallimento in
virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, affidandone l’esecuzione all’UF di
Lugano.
Fatti
B. Il
30 aprile 2014, l’UF ha diffidato RI 1 di versare sul suo conto fr. 103'766.91
corrispondente al credito correntista iscritto nei suoi confronti nel bilancio
2011 della fallita (doc. E accluso al ricorso).
C. Sul
Foglio ufficiale cantonale del 20 giugno 2014 è stata pubblicata la sospensione
del fallimento di PI 1 per mancanza di
attivo, con l’avvertenza che se nessun creditore avesse chiesto la continuazione
della liquidazione entro dieci giorni, anticipando le spese presumibili di
liquidazione fissate in fr. 3'000.–, il fallimento sarebbe stato
chiuso, ciò che effettivamente è avvenuto il 30 giugno 2014.
D. Il 18 luglio 2014, RI 1, dopo che il suo
patrocinatore aveva esaminato l’incarto il giorno prima, ha chiesto all’UF di
acquisire la copia del rapporto fiduciario in base al quale la fallita deteneva
una partecipazione di € 29'400.– e un finanziamento di € 912'450.–
verso la __________ (doc. H). Il 21 luglio, l’UF ha comunicato a RI 1 di non
poter dare seguito alla sua richiesta, il fallimento essendo stato sospeso (recte:
chiuso ) per mancanza di attivo il 30 giugno 2014 (doc. I). In risposta ad una
nuova richiesta di decisione formale (del 28 luglio, doc. J), il 30 luglio l’UF
ha ribadito quanto già comunicato in precedenza (doc. A).
E. Con
ricorso 11 agosto 2014, RI 1 e il padre di lui RI 2 chiedono anzitutto l’annullamento
della procedura a carico di PI 1 e “una nuova pubblicazione nel FUSC”.
Postulano inoltre che l’UF, a richiesta motivata e documentata di uno di loro o
di entrambi, dia seguito alla restituzione a favore loro o di terza persona da
loro indicata, dei beni – o di parte di essi – detenuti da PI 1 a titolo fiduciario,
dando loro facoltà di rivendicare le cose mobili acquistate dalla società “in
nome proprio ma per conto del/i mandante/i”.
F. Con osservazioni del 20 agosto 2014, l’UEF si è
rimesso al giudizio della Camera, pur contestando la ricevibilità del ricorso,
Considerandi
inoltrato ben oltre la data di chiusura della liquidazione.
Considerato
in diritto: 1. Come
rettamente osservato dall’UF, la sua comunicazione del 30 luglio 2014 (doc. A)
non è un provvedimento impugnabile con ricorso (art. 17 LEF), nella misura in
cui si limita a ribadire la decisione già significata il 21 luglio (doc. I) (sentenza
della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). Tardivo, il
ricorso è quindi irricevibile.
2.
Nella
misura in cui la richiesta di annullamento della procedura a carico di PI 1 sia
rivolta contro la decisione di sospendere la liquidazione per mancanza di
attivo, essa è d’altronde irricevibile per un altro motivo, solo la decisione
del giudice del fallimento essendo impugnabile con reclamo, e non la proposta
di sospensione dell’ufficio dei fallimenti (sentenza della CEF 15.2014.67 del
29.
settembre 2014, consid. 2 con rimandi).
3.
Per
abbondanza, e a prescindere dai problemi formali relativi alle procure prodotte
dai ricorrenti (che si riferiscono a un altro fallimento, v. doc. B e C) e d’indeterminazione
delle loro conclusioni (il o i fiducianti non sono designati), sta di fatto che
il ricorso sarebbe anche infondato nel merito. Con la chiusura del fallimento l’UF
ha infatti perso il diritto di disporre dei diritti patrimoniali della società
(DTF 120 III 36 consid. 3; 127 III 527 consid. 3), dovendoli tenere a
disposizione dei suoi amministratori (o liquidatori se saranno nominati) o
degli azionisti, perlomeno fino alla cancellazione della società, i libri di
commercio e le carte d’affari dovendo poi essere conservati presso l’ufficio
fino a che l’autorità preposta al registro di commercio, agendo in conformità
dell’articolo 747 CO, abbia determinato un altro luogo sicuro ove debbano
essere conservati per la durata di dieci anni (art. 15 n. 2 lett. c RUF). La
chiusura del fallimento impedisce inoltre la contestazione dei provvedimenti
adottati dall’UF prima della chiusura (v. Jeandin
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 268 LEF).
Senza contare che non spettava di certo all’UF informare d’ufficio i ricorrenti
sulla situazione patrimoniale della fallita bensì agli stessi difendere
tempestivamente i propri interessi nella procedura di fallimento.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
all’avv..
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.