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Decisione

15.2014.79

Fallimento chiuso per mancanza di attivo. Richiesta di consegna di beni detenuti dalla fallita a titolo fiduciario. Ricorso tardivo

6 ottobre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

30 aprile 2014, l’UF ha diffidato RI 1 di versare sul suo conto fr. 103'766.91

corrispondente al credito correntista iscritto nei suoi confronti nel bilancio

2011 della fallita (doc. E accluso al ricorso).

C. Sul

Foglio ufficiale cantonale del 20 giugno 2014 è stata pubblicata la sospensione

del fallimento di PI 1 per mancanza di

attivo, con l’avvertenza che se nessun creditore avesse chiesto la continuazione

della liquidazione entro dieci giorni, anticipando le spese presumibili di

liquidazione fissate in fr. 3'000.–, il fallimento sarebbe stato

chiuso, ciò che effettivamente è avvenuto il 30 giugno 2014.

D. Il 18 luglio 2014, RI 1, dopo che il suo

patrocinatore aveva esaminato l’incarto il giorno prima, ha chiesto all’UF di

acquisire la copia del rapporto fiduciario in base al quale la fallita deteneva

una partecipazione di € 29'400.– e un finanziamento di € 912'450.–

verso la __________ (doc. H). Il 21 luglio, l’UF ha comunicato a RI 1 di non

poter dare seguito alla sua richiesta, il fallimento essendo stato sospeso (recte:

chiuso ) per mancanza di attivo il 30 giugno 2014 (doc. I). In risposta ad una

nuova richiesta di decisione formale (del 28 luglio, doc. J), il 30 luglio l’UF

ha ribadito quanto già comunicato in precedenza (doc. A).

E. Con

ricorso 11 agosto 2014, RI 1 e il padre di lui RI 2 chiedono anzitutto l’annullamento

della procedura a carico di PI 1 e “una nuova pubblicazione nel FUSC”.

Postulano inoltre che l’UF, a richiesta motivata e documentata di uno di loro o

di entrambi, dia seguito alla restituzione a favore loro o di terza persona da

loro indicata, dei beni – o di parte di essi – detenuti da PI 1 a titolo fiduciario,

dando loro facoltà di rivendicare le cose mobili acquistate dalla società “in

nome proprio ma per conto del/i mandante/i”.

F. Con osservazioni del 20 agosto 2014, l’UEF si è

rimesso al giudizio della Camera, pur contestando la ricevibilità del ricorso,

Considerandi

inoltrato ben oltre la data di chiusura della liquidazione.

Considerato

in diritto: 1. Come

rettamente osservato dall’UF, la sua comunicazione del 30 luglio 2014 (doc. A)

non è un provvedimento impugnabile con ricorso (art. 17 LEF), nella misura in

cui si limita a ribadire la decisione già significata il 21 luglio (doc. I) (sentenza

della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). Tardivo, il

ricorso è quindi irricevibile.

2.

Nella

misura in cui la richiesta di annullamento della procedura a carico di PI 1 sia

rivolta contro la decisione di sospendere la liquidazione per mancanza di

attivo, essa è d’altronde irricevibile per un altro motivo, solo la decisione

del giudice del fallimento essendo impugnabile con reclamo, e non la proposta

di sospensione dell’ufficio dei fallimenti (sentenza della CEF 15.2014.67 del

29.

settembre 2014, consid. 2 con rimandi).

3.

Per

abbondanza, e a prescindere dai problemi formali relativi alle procure prodotte

dai ricorrenti (che si riferiscono a un altro fallimento, v. doc. B e C) e d’indeterminazione

delle loro conclusioni (il o i fiducianti non sono designati), sta di fatto che

il ricorso sarebbe anche infondato nel merito. Con la chiusura del fallimento l’UF

ha infatti perso il diritto di disporre dei diritti patrimoniali della società

(DTF 120 III 36 consid. 3; 127 III 527 consid. 3), dovendoli tenere a

disposizione dei suoi amministratori (o liquidatori se saranno nominati) o

degli azionisti, perlomeno fino alla cancellazione della società, i libri di

commercio e le carte d’affari dovendo poi essere conservati presso l’ufficio

fino a che l’autorità preposta al registro di commercio, agendo in conformità

dell’articolo 747 CO, abbia determinato un altro luogo sicuro ove debbano

essere conservati per la durata di dieci anni (art. 15 n. 2 lett. c RUF). La

chiusura del fallimento impedisce inoltre la contestazione dei provvedimenti

adottati dall’UF prima della chiusura (v. Jeandin

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 268 LEF).

Senza contare che non spettava di certo all’UF informare d’ufficio i ricorrenti

sulla situazione patrimoniale della fallita bensì agli stessi difendere

tempestivamente i propri interessi nella procedura di fallimento.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

all’avv..

Comunicazione

all’Ufficio fallimenti di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.