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Decisione

15.2014.8

Ricorso contro lo stato di ripartizione definitivo

18 gennaio 2016Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

20 maggio 2014, il presidente della Camera ha impartito al­l’amministrazione

speciale un termine di venti giorni per completare le sue osservazioni ai

ricorsi, determinandosi in modo conciso su alcune censure specificate,

producendo il dettaglio di alcuni costi e indicando l’ubicazione di alcuni giustificativi.

L. Visto

il carattere incompleto delle risposte fatte pervenire dal­l’amministrazione

speciale il 20 giugno 2014, con ordinanza del 3 luglio 2014 il presidente della

Camera le ha assegnato un ultimo termine di

dieci giorni per produrre il dettaglio

dei costi per "trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini"

(fr. 30'270.–), pena l’esclusione di quei costi dallo stato di riparto.

M. Notificata

ai ricorrenti la risposta dell’intimata, il presidente della Camera ha sentito all’udienza

del 18 dicembre 2014 le parti, che si sono riconfermate nelle rispettive

conclusioni. Un nuovo termine è stato impartito all’organo esecutivo per

produrre una distinta dettagliata relativa alle poste “affitti magazzini” e

“assicurazioni diverse” con l’indicazione delle pezze giustificative

(contratti, fatture dei premi, ecc.), allegando la copia di quei documenti.

N. Avendo

l’amministrazione speciale prodotto, il 23 gennaio 2015, unicamente i

bollettini di pagamento delle pigioni corrisposte dalla massa, il 3 febbraio

2015 il presidente della Camera le ha ordinato di esibire entro dieci giorni i

contratti d’assicurazione in base ai quali sono stati pagati i premi compresi

nella voce “assicurazioni diverse” dello stato di riparto e una conferma

scritta di __________ e __________ dei contratti di locazione conclusi con la

massa, con l’indicazione delle condizioni di locazione (pigione, indirizzo dell’edificio,

numero di vani e superficie).

O. In

seguito alla produzione dei due contratti di locazione nel frattempo ritrovati

e di alcuni contratti di assicurazione (o delle conferme degli assicuratori),

il 12 marzo 2015 è stato conferito ai ricorrenti un termine di venti giorni,

poi prorogato al 20 aprile 2015, per esprimersi sulla risposta dell’organo

esecutivo e su tutti gli atti e documenti assunti dalla Camera.

P. Nelle

sue osservazioni di replica del 20 aprile 2015, il RI 1 ha confermato la sua

richiesta di accertamento della nullità e in subordine di annullamento dello

stato di riparto e del conto finale.

Q. Nella

sua replica del 20 aprile 2015, l’avv. RI 2 ha sostanzialmente confermato il

ricorso, se non per quanto concerne i costi per trasporti, salari e spese per

la liquidazione del magazzino di B__________, di fr. 30'270.–, e la posta

“assicurazioni diverse”, di fr. 67'869.–, che ha ammesso di essere stati

assodati in sede istruttoria, lasciando tuttavia al giudizio della Camera la questione

di sapere se decurtare la seconda posta delle somme di fr. 5'615.79 e fr. 1'719.10

che l’amministrazione speciale non è riuscita a comprovare.

R. L’avv.

RI 3 è rimasto silente e pure l’amministra­­zione speciale non ha ritenuto

necessario duplicare.

S. Il

25 agosto 2015, l’amministrazione speciale ha trasmesso alla Camera la sentenza

11 agosto 2015 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha

respinto la petizione presentata dal RI 1 l’11 novembre 2009, intesa a condannare

il Canton Ticino a risarcire fr. 967'032.15 oltre accessori in virtù dell’art.

5 LEF per il preteso danno causatogli dall’amministra­­zione speciale nella

procedura di allestimento della graduatoria della liquidazione dell’eredità

giacente fu CO 1.

T. Con

ordinanza 25 settembre 2015, il presidente della Camera ha comunicato alle

parti l’esito di alcuni accertamenti relativi alla distinta “assicurazioni

diverse” e alla posta “cause Banche”, impartendo all’amministrazione speciale

un termine per produrre gli incarti relativi agli incarichi da essa affidati

all’avv. RA 1 nelle cause promosse contro le banche __________, __________, __________

e __________ così come la distinta delle singole posizioni che compongono la

voce “incasso cause banche”, con particolare riferimento alle ripetibili

incassate dalla massa, e per formulare eventuali osservazioni sui predetti

accertamenti.

U. Preso

atto della risposta 28 ottobre 2015 dell’amministrazione speciale, che si è

Considerandi

limitata a trasmettere gli incarti richiesti e quattro estratti del conto

postale relativi agli importi incassati al termine delle relative cause giudiziarie,

con ordinanza del 6 novembre 2015 il presidente della Camera ha riassunto sotto

forma di tabella gli accertamenti eseguiti in base ai documenti contenuti negli

incarti trasmessi in merito al dettaglio delle somme versate all’avv. RA 1 nell’ambito

del patrocinio della massa nelle cause contro le banche, e ha impartito ai

ricorrenti un termine per formulare eventuali osservazioni sulla documentazione

prodotta dall’amministrazione speciale.

V. Con

osservazioni del 30 novembre 2015, l’avv. RI 2 ha confermato la sua domanda di

annullamento dello stato di riparto definitivo e del conto tasse e spese e un

nuovo deposito di tali atti, e in via subordinata ha ribadito la richiesta di modifica

dello stato di riparto definitivo sulla base di tutti i propri allegati e delle

risultanze istruttorie.

W. Lo

stesso giorno, anche il RI 1 si è confermato nelle richieste contenute nei suoi

precedenti allegati, chiedendo in particolare lo stralcio di tutte le poste per

cui l’amministra­­zione speciale non ha prodotto i documenti richiesti dalla

Camera con l’ordinanza del 20 maggio 2014.

Considerato

in diritto: 1. Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell’organo

di esecuzione forzata possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5

cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in

diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nella fattispecie

i tre ricorsi, in quanto diretti contro il medesimo stato di ripartizione, sono

già stati congiunti in sede d’istruttoria. Il giudizio di congiunzione, che

determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio

del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere

pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro

individualità nel senso che i dispositivi possono essere impugnati anche

singolarmente (v. fra tante la sentenza della CEF 15.98.225/231 del 16 febbraio

1999, consid. 1a).

2.

Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato depositato

dal 3 al 13 gennaio 2014, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art.

17.

LEF e 2 OTLEF [ordinanza sulle tasse riscosse in

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.35]).

3.

Occorre

preliminarmente sgombrare il campo dalle censure formali sollevate dall’amministrazione

del fallimento con le osservazioni del 27 gennaio 2014.

3.1

Che

i ricorrenti facciano ora valere critiche che non avevano mosso in precedenza

contro il precedente stato di riparto definitivo (inclusivo di conto finale) è

vero, ma è solo in parte di rilievo.

a) Va

anzitutto da sé che i creditori sono legittimati a proporre censure relative

alle circostanze del nuovo deposito, come la mancata comunicazione degli

estratti individuali (sotto consid. 4.2), pretesi vizi di forma nell’avviso ai

creditori (consid. 4.3) o l’as­­senza degli stati di riparto provvisori tra i

documenti depositati con lo stato di riparto definitivo (consid. 4.5). Inoltre,

i creditori sono abilitati a contestare l’importo, la composizione e la qualifica

come spese generali di quegli esborsi che non erano stati menzionati nel

precedente stato di riparto definitivo (spese per “affitti magazzini” di fr. 260'276.–,

per “assicurazioni diverse” di fr. 67'869.– e per “trasporti, salari e

spese per liquidazione magazzini” di fr. 30'270.15), o non in modo

distinto (“fatture e prestazioni di terzi”

per fr. 545'652.–), giacché l’annullamento di quel­l’atto è dovuto

proprio al suo difetto di chiarezza in merito a tali spese (v. sentenza della

CEF 15.2013.74/78 del 24 settembre 2013, consid. 4 e 4.1). Non può dunque

considerarsi scorretto il comportamento dei ricorrenti laddove chiedono, invero

nuovamente (v. ricorso 3 luglio 2013 dell’avv. RI 2, da 4.1 a 4.3), lumi sulle

spese esposte dall’amministrazione speciale, per importi per vero non

indifferenti (v. sotto consid. 5-6). Non può nemmeno essere seriamente

rimproverato ai ricorrenti di non avere consultato la documentazione del

fallimento prima d’impu­­gnare il secondo deposito. L’istruttoria eseguita

dalla Camera ha infatti evidenziato l’organizzazione a dir poco approssimativa

della documentazione contabile, le serie difficoltà – se non l’impos­­sibilità

– incontrate per reperire i giustificativi delle spese esposte per sommi capi

nel conto finale e le reticenze degli amministratori speciali nel giustificare

il proprio operato.

b) Va

per contro dato ragione all’amministrazione speciale per quanto riguarda la

critica generale formulata per la prima volta in questa sede dall’avv. RI 2,

secondo cui lo stato di riparto definitivo, in spregio degli art. 262 cpv. 2

LEF e 85 RUF, non distingue le spese di realizzazione dei pegni dalle spese

generali, favorendo così i creditori pignoratizi a scapito dei chirografari

(ricorso, pag. 5 ad 3.1). La creditrice avrebbe infatti potuto – e dovuto –

proporla già in occasione del primo ricorso, dal momento che il primo stato di

ripartizione definitivo era strutturalmente identico al secondo, nel senso che

l’importo da ripartire tra i creditori era già allora stato calcolato deducendo

dal­l’attivo lordo (compreso il ricavo dei beni gravati da pegno) il totale

degli onorari e spese, togliendo dal riparto a favore dei creditori ipotecari

unicamente gli interessi bancari, le spese di realizzazione (per complessivi fr. 324'880.59)

e le tasse (in totale fr. 192'999.46), ma non gli onorari per la

realizzazione dei fondi gravati da pegno né gli onorari e i costi per il loro inventario

e amministrazione. Del resto, a prescindere dalla formulazione imprecisa dei

Dispositivo

dispositivi I/1 e II/1, la Camera ha annullato il deposito del primo stato di

ripartizione unicamente per permettere ai creditori di esaminare ed eventualmente

contestare le modifiche introdotte dall’amministrazione speciale durante la

procedura di ricorso (sentenza della CEF 15.2013.74/78 consid. 4 4.1 e dispositivo

III) e non per rimetterlo integralmente in discussione.

Ne

discende che la censura dell’avv. RI 2, nella misura in cui riguarda tipologie

di spese già esposte nel primo stato di riparto (come le “tasse e spese” di fr. 358'548.–),

si avvera tardiva e perciò irricevibile. Essa è invece ammissibile per le voci

aggiunte nel secondo stato di riparto, in particolare per la voce “assicurazioni

diverse”, specificamente contestata nel ricorso (pagg. 5 ad 3.1 e 7 ad 3.2)

anche per il medesimo motivo (v. sotto consid. 5.2).

3.2 Non

viene invece in soccorso dell’amministrazione speciale neppure l’avallo della

seconda assemblea dei creditori al suo operato (verbale 15 ottobre 1999 ad 3,

v. doc. C accluso alle osservazioni 27 gennaio 2015), dal momento che il

rapporto intermedio sulla liquidazione al 15 settembre 1999 trasmesso ai

creditori non conteneva indicazioni sulle spese di liquidazione (v. doc. D, in

particolare a pag. 17). Quanto all’attestazione 20 settembre 2010 del delegato

dei creditori E__________ (doc. E), è giocoforza constatare come non menzioni

neppure essa le spese di liquidazione (e l’allegata tabella non è stata

prodotta), ma soprattutto non risulta che tale documento sia stato comunicato

ai creditori. Senza contare che appare alquanto dubbio che quello scritto possa

costituire un provvedimento impugnabile nel senso del­l’art. 17 LEF, il cui

passaggio in giudicato vieterebbe ai creditori di (ri)mettere in discussione la

questione delle spese di liquidazione. In definitiva, i ricorsi si rivelano

quindi ricevibili con i limiti esposti sub 3.1/b.

3.3 Risulta

infine inutile notificare i tre ricorsi agli altri 422 creditori, dal momento

che l’accoglimento del ricorso potrebbe portare loro solo benefici, ricordato

che al creditore ricorrente non viene riconosciuto alcun privilegio sul

dividendo supplementare risultante dalla modifica dello stato di riparto in

caso di accoglimento del suo ricorso (Jeandin/Casonato

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 263

LEF). D’altronde, neppure la sospensione della liquidazione durante la

procedura di ricorso può essere loro di nocumento siccome hanno già ricevuto l’intero

dividendo spettante loro secondo lo stato di riparto che non hanno contestato.

4. Nei

rispettivi ricorsi il RI 1 e l’avv. RI 2 fanno valere diverse censure formali

in merito al deposito del nuovo stato di riparto.

4.1 Anzitutto

sia l’uno (ad 3) che l’altra (ad 5, pag. 24-25) rimproverano all’amministrazione

speciale di non avere spedito, tranne a loro stessi, l’avviso circa il deposito

dello stato di riparto per raccomandata, come invece prescritto dall’art. 87

cpv. 1 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti

(RUF, RS 281.32). La doglianza è irricevibile. I ricorrenti, infatti, non sono

legittimati a far valere gli interessi di terzi e per quanto concerne i propri

crediti ammettono che la notifica sia avvenuta regolarmente. Ad ogni modo la

norma che prevede la notifica delle comunicazioni per raccomandata o consegna

contro ricevuta (art. 34 LEF) è una prescrizione d’ordine, la cui violazione

non determina la nullità della comunicazione (cfr. DTF 121 III 11).

4.2 Entrambi

i ricorrenti lamentano pure il fatto che agli avvisi di deposito dello stato di

riparto non siano stati allegati gli estratti individuali relativi ai singoli

riparti previsti all’art. 263 cpv. 2 LEF. Sennonché nel nuovo stato di

ripartizione l’amministrazione speciale ha precisato che il conteggio “con la

relativa perdita” era stato inviato ai creditori di terza classe nel giugno del

2013 (con l’avviso circa il deposito del primo stato di riparto del 20 giugno

2013) e veniva confermato non essendo intervenute modifiche. I ricorrenti non

negano di avere ricevuto tale documento, tanto che hanno prodotto ognuno il suo

con il rispettivo ricorso (doc. 27 di RI 2 e doc. E e F del RI 1). Che i

conteggi siano giunti loro dopo il deposito del primo stato di riparto, come

affermano, non è di rilievo in questa (nuova) procedura, determinante essendo

invece che essi abbiano avuto la facoltà di contestare con cognizione di causa

il proprio riparto. I ricorrenti, d’altronde, neppure contestano, pur dolendosene,

che rispetto al precedente stato di riparto il nuovo non cambia nulla per

quanto attiene al riparto a favore dei creditori di terza classe e la relativa

perdita, come risulta dall’avviso di deposito del 10 dicembre 2013 (“per i creditori di III classe non vi è stato alcun

cambiamento, in modo che gli attestati di perdita già trasmessi il 24.06.2013

sono confermati”). Nelle circostanze descritte imporre all’amministrazione

speciale di emettere e spedire nuovamente estratti individuali di contenuto

identico a quelli già trasmessi nel 2013 costituirebbe uno spreco inutile e un

eccessivo formalismo. D’altra parte la modifica dello stato di ripartizione

impugnato che stabilirà la Camera in questa sede non necessita un nuovo

deposito né il rilascio di estratti individuali aggiornati (cfr. art. 87

cpv. 2 RUF e sotto consid. 5.2/d).

4.3 Il

RI 1, inoltre, fa carico all’amministrazione speciale di non avere redatto l’avviso

di deposito dello stato di riparto e il correlato conteggio definitivo sull’apposito

modulo (n. 10F) editto dall’autorità federale di vigilanza, il cui uso è a suo

modo di vedere obbligatorio. In realtà, l’art. 2 cpv. 2 del Regolamento sui

formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla

contabilità (Rform, RS 281.31) dispone che i formulari confezionati dagli

uffici d’esecuzione e dei fallimenti devono corrispondere, “per quanto riguarda

il contenuto”, a quelli della raccolta. Ciò vale per ovvi motivi anche per gli

altri organi dell’esecuzione forzata come le amministrazioni speciali. E l’art.

2 n. 9 RUF non pone esigenze supplementari. La giurisprudenza e la dottrina

ammettono del resto altri tipi di comunicazione del deposito come ad esempio la

trasmissione dello stato di riparto completo (DTF 86 III 35; M. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG II,

2a ed. 2010, n. 79 ad art. 263 LEF; Stöckli/Possa

in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n.

7 ad art. 263 LEF). Nel caso specifico, pur non rivestendo la forma del modulo

n. 10F la comunicazione criticata nel suo complesso ne rispecchia il contenuto.

Leggendo l’avviso di deposito, il riassunto del conteggio delle spese e il

conteggio individuale (v. doc. E accluso al ricorso del RI 1) il creditore ne

ricava tutte le informazioni contenute nel noto modulo, tranne, per evidenti

motivi, la menzione se il fallito ha riconosciuto o no il credito e l’indicazione

dei rimedi giuridici, che il Tribunale federale, autore del modulo, considera

però facoltativa (già citata DTF 86 III 35). Anche su questo punto, di conseguenza,

il ricorso si rivela infondato.

4.4 Sempre

il RI 1 si duole che il conteggio definitivo relativo al credito di fr. 266'920.60

insinuato originariamente dalla __________ (n. 282), poi cedutogli, non sia

stato intestato al proprio nome (doc. F). A parte il fatto che si potrebbe discutere

dell’interesse di un’attestazione di perdita rilasciata in una procedura di

liquidazione in via di fallimento di un’e­redità giacente – fatti salvi i casi

in cui del credito risponda anche un terzo – è pacifica l’inutilità di un

ulteriore deposito dello stato di ripartizione per correggere l’intestazione

del conteggio in questione. Essendo la cessione del credito pacifica (v.

sentenza della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, in particolare consid. C),

basta che l’amministrazione speciale rilasci al ricorrente un conteggio intestato

a suo nome. Su questo punto il ricorso può pertanto essere parzialmente accolto,

nel senso che il nuovo estratto individuale andrà rilasciato a nome del Fondo

di garanzia LPP (v. sotto dispositivo n. 1.6).

4.5 L’assenza

dello stato di riparto provvisorio del 2005 tra gli atti depositati presso l’Ufficio

di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera unitamente allo stato di

riparto definitivo non è, a differenza di quanto sostiene il RI 1 (ad 5), un

motivo di annullamento. L’autore citato dal ricorrente (M. Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 263),

infatti, non sostiene che lo stato di ripartizione definitivo e gli stati di

riparto provvisori debbano essere depositati insieme, bensì unicamente, a

ragione, che anche gli stati di riparto provvisori devono essere depositati,

logicamente prima del riparto definitivo e non solo alla fine della procedura

al momento del deposito dello stato definitivo. Depositarli nuovamente a quel

momento non avrebbe senso. Essendo passati in giudicato, difatti gli stati di

riparto provvisori non possono più essere contestati. Per tacere del fatto che

nel caso di specie il ricorrente non spiega quale pregiudizio gli avrebbe

causato la pretesa irregolarità formale. La censura appare dunque pretestuosa e

in quanto tale non degna di protezione.

4.6 Rimanendo

nel tema delle censure formali, il ricorrente avv. RI 3 contesta la nota d’onorario

di fr. 330'318.– esposta dall’amministratore speciale avv. RA 1 quale

patrocinatore della massa nelle cause giudiziarie promosse dalla massa contro

le banche __________, __________, __________ e __________, lamentando in

particolare che il mandato affidatogli non sia stato preventivamente sottoposto

all’assemblea dei creditori. In realtà, incombe in linea di principio alla

delegazione dei creditori di autorizzare l’amministrazione del fallimento a

stare in giudizio per conto della massa (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF), riservata

una decisione contraria dell’assemblea dei creditori (art. 237 cpv. 3 principium).

Non si esprime in senso divergente l’autore citato dal ricorrente (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, 2001, n. 22 ad art. 240 LEF). Ora, nella fattispecie non risulta né dagli

atti né dalle allegazioni del ricorrente che tale incombenza sia stata tolta

alla delegazione dei creditori, la quale ha approvato – o perlo­meno ratificato

– l’operato dell’avv. RA 1 quale patrocinatore della massa approvando i conti

(cfr. dichiarazioni 20 settembre 2010 di __________, doc. E allegato alle

osservazioni 27 gennaio 2014 dell’amministrazione speciale). Sotto questo

profilo il ricorso dell’avv. RI 3 si rivela perciò infondato.

5. Sul

piano sostanziale, l’avv. RI 2 contesta le spese indicate alla posta “tasse e

spese” (in fr. 358'548.–), nella misura in cui non ne è stata specificata

la parte a carico dei creditori pignoratizi, così come i costi inseriti nelle

poste “assicurazioni diverse” (per fr. 67'869.–), “affitti magazzini di __________,

__________ e __________” (per fr. 260'276.–) e “trasporti, salari e spese

per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), lamentando l’assenza di

documenti giustificativi atti a consentirne una verifica (ricorso ad 3.2).

Anche il RI 1 si duole dell’assenza di “qualsiasi riscontro documentale” in

merito alle suddette ultime due posizioni (ricorso ad 6).

5.1 Nella

sua replica del 20 aprile 2015 (ad 3), l’avv. RI 2 ha precisato che i costi per

“trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” erano stati assodati nel

corso dell’istruttoria eseguita dalla Camera e non erano quindi più da

considerarsi contestati. E il RI 1, nelle sue osservazioni di stessa data non

pone più in discussione la posizione in questione. La censura può quindi ritenersi

diventata senza oggetto. È d’altronde evidente che i costi in questione non

sono spese a carico dei creditori pignoratizi poiché riguardano beni mobili depositati

presso il magazzino di __________ che non erano accessori dei fondi realizzati

(v. la dichiarazione di RA 2 nel verbale del 18 dicembre 2014, pag. 2 a metà).

5.2 Sempre

nella replica, l’avv. RI 2 ammette che in seguito all’intervento della Camera l’amministrazione

speciale è riuscita a comprovare in gran parte le spese registrate alla voce

“assicurazioni diverse”, lasciando al prudente giudizio dell’autorità di vigilanza

la questione di sapere se decurtare la somma totale di fr. 67'869.– degli

importi di fr. 5'615.79 e fr. 1'719.10 per cui l’am­­ministrazione

speciale non è riuscita a ottenere una conferma dalle compagnie di

assicurazioni interessate. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2015 (ad 1),

ad ogni modo, la ricorrente ribadisce che, come già sostenuto nel ricorso, la

voce “assicurazioni diverse” danneggia i creditori non pignoratizi, perché le

spese che include sarebbero in gran parte dovute essere dedotte dal provento

delle realizzazioni dei pegni. Da parte sua, il RI 1 chiede che tutte le spese

non documentate, o non integralmente, siano stralciate dallo stato di riparto

(osservazioni del 30 novembre 2015).

a) Nell’ordinanza

del 12 marzo 2015, il presidente di questa Camera ha constatato che mancavano

riscontri circa le polizze n. __________ e __________ della Helvetia Assicurazioni

(v. fascicolo “C” accluso allo scritto 5 marzo 2015 dell’amministrazione

speciale) e che per alcune assicurazioni sono stati prodotti soltanto avvisi di

premio (fascicoli “C” e “E”), i relativi contratti essendo stati eliminati

anche dagli archivi dell’assicuratore. Tali accertamenti non sono contestati né

dall’amministrazione speciale né dai ricorrenti. Non si disconosce, invero, che

l’incomple­­tezza e la disorganizzazione della contabilità dell’amministrazio­­ne

speciale costituisca una violazione della normativa fallimentare (cfr. art.

1 n. 2, 15, 16, 21 e 97 RUF), ancorché tale disordine già preesistesse prima

del fallimento nella gestione della ditta individuale del defunto, sicché era

verosimilmente difficile porvi rimedio senza un impegno che sarebbe anche

potuto essere giudicato sproporzionato. Comunque sia, annullare lo stato di riparto

e farlo depositare una terza volta non risolverebbe la questione ora in esame,

la quale si rivela del resto, a ben vedere, senza oggetto, poiché la censura

dell’avv. RI 2 dev’essere parzialmente accolta per il primo motivo da lei

addotto, per i seguenti motivi.

b) Per

quanto possibile accertare in base alla documentazione giustificativa lacunosa fornita

dall’amministrazione speciale, la Camera ha appurato che soltanto sei voci per

totali fr. 7'373.95 (03.09.1998 Winterthur

Ass., 23.12.1998 Oertli, casco totale e 23.12.1998 / 21.12.1999 / 01.02.2000 / 23.02.2001

Zurigo Ass.) della distinta “assicurazioni diverse” presentata il 23 gennaio

2015 non risultano riferirsi alla gerenza dei fondi della massa gravati da

pegno (v. ordinanza 25 settembre 2015, sopra consid. T). Tale accertamento non

è stato contestato (ordinanza 6 novembre 2015, sopra consid. U). Orbene, le

spese di amministrazione del pegno si devono prelevare sulla somma ricavata

dall’oggetto costituito in pegno (art. 262 cpv. 2 LEF). La voce “assicurazioni

diverse” deve di conseguenza essere ridotta da fr. 67'869.– a fr. 7'373.95.

c) Che

la differenza, di fr. 60'495.95, possa tuttora essere posta a carico dei

creditori ipotecari non consta. Il carattere lacunoso della documentazione agli

atti, infatti, non permette di determinare in modo univoco se i premi che

compongono tale differenza si riferiscono a fondi la cui realizzazione ha

lasciato un’eccedenza, nel qual caso essi potrebbero ancora essere dedotti dal

“residuo da ripartire” a favore dei creditori chirografari (di fr. 2'709'732.95

secondo lo stato di riparto impugnato), oppure a fondi la cui realizzazione si

è invece chiusa con uno “scoperto riportato in III classe” (di complessivi fr. 5'072'642.30

secondo lo stesso stato di riparto), ipotesi in cui i premi in questione

sarebbero dovuti essere prelevati dal ricavo lordo prima del riparto (parziale)

a favore dei creditori ipotecari, ciò che ora non è più possibile, se non con

richieste di rimborso, questione che esula dalla competenza di questa Camera.

Sarebbe comunque spettato all’amministrazi­­one speciale allegare e dimostrare

che tali spese potevano legittimamente essere poste a carico dei creditori

chirografari. In assenza di una tale prova la Camera può limitarsi a depennare fr. 60'495.95

dalla voce “assicurazioni diverse” senza ulteriore esame.

d) Tale

somma andrà ripartita fra tutti i creditori chirografari senza deposito di un

nuovo stato di riparto né il rilascio di estratti individuali relativi ai

singoli riparti (cfr. art. 87 cpv. 2 RUF), ma l’ammi­­nistrazione speciale

allestirà la lista dei singoli riparti a favore dei crediti chirografari con l’indicazione

per ognuno di essi dell’im­­porto ammesso in graduatoria, del dividendo

risultante dallo stato di riparto modificato e della differenza tra il

dividendo nuovo e quello stabilito in base allo stato di riparto impugnato

(sotto dispositivo n. 1.3). Tale lista sarà tenuta a disposizione dei creditori

presso la sede dell’amministrazione speciale e verrà comunicata alla Camera. I

creditori chirografari saranno informati della presente decisione e del

dividendo complementare spettante loro, pari allo 0.2596% (fr. 60'495.95 /

23'306'143.26), con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio, in cui verrà precisato, in virtù del principio

di proporzionalità, che i dividendi inferiori a fr. 20.– (ovvero per crediti

di meno di fr. 7'700.–) saranno pagati a contanti presso la sede dell’amministrazione

speciale entro dieci giorni dalla pubblicazione, mentre i dividendi di almeno fr. 20.–

saranno versati sul conto postale o bancario che il creditore indicherà all’ammini­­strazione

speciale nel medesimo termine (dispositivo n. 1.4). Salvo nei casi in cui essa

sarà in grado di versare subito il dividendo complementare sul conto del

creditore (con riferimento alla pubblicazione ufficiale quale causale) poiché

gli estremi le sono già noti, una copia della pubblicazione sarà spedita personalmente

a tutti i creditori il cui dividendo supplementare è di almeno fr. 20.–.

In questa misura i ricorsi dell’avv. RI 2 e del RI 1 meritano accoglimento.

5.3 Per

quanto attiene alla voce “affitti magazzini di __________, __________ e __________”

(per fr. 260'276.–), la ricorrente RI 2 rileva in sede di replica (ad 3.2)

che la distinta delle pigioni corrisposte per l’appartamento preso in locazione

dall’amministrazio­­ne speciale a __________, il cui proprietario, R__________,

è la moglie dell’amministratore speciale RA 1, non corrisponde al contratto

esibito in questa sede. Come il RI 1 (replica del 20 aprile 2015 ad 5.2/b) la ricorrente

ritiene inoltre che il contratto di locazione pattuito con R__________ sia

nullo poiché lesivo del divieto dei negozi conclusi per proprio conto sancito

all’art. 11 LEF.

a) I

funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei

fallimenti così come i membri dell’autorità di vigilanza devono ricusarsi

segnatamente “negli affari propri” e “negli affari del coniuge” (art. 10 cpv. 1

n. 1 e 2 LEF). Alle stesse persone, tranne ai membri dell’autorità di

vigilanza, è inoltre vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al

credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di

realizzare, pena la nullità dell’atto (art. 11 LEF). Entrambe le norme sono altresì

applicabili ai membri dell’amministrazione speciale del fallimento (art. 241

LEF).

Nel

caso specifico ci si potrebbe anzitutto chiedere se i negozi conclusi non per

conto proprio ma per quello della moglie o di parenti siano vietati giusta l’art.

11 LEF, la norma, a differenza dell’art. 10 LEF, non escludendo esplicitamente

gli “affari” conclusi per conto di terzi. I campi di applicazione delle due

disposizioni, infatti, non necessariamente coincidono (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 12 ad art. 11 LEF), i mem­bri della delegazione dei creditori (art.

237 cpv. 3 e 320 cpv. 1 LEF) o delle autorità di vigilanza essendo ad esempio

sottoposti alla prima ma non alla seconda (Gilliéron,

op. cit., n. 22-24 ad art. 10 e n. 7 ad art. 11). Nel caso specifico, per i

motivi che seguono la questione può però essere lasciata indecisa, come quella

di sapere se l’art. 11 LEF si estende anche ai negozi giuridici conclusi dall’amministrazione

del fallimento con terzi per le necessità della gestione del fallimento e non

solo, come risulta dal suo testo, ai negozi “riguardo al credito per il quale l’ufficio

procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare”.

In

effetti, il contratto di locazione non è stato concluso dal solo RA 1 ma anche

dagli altri due membri dell’amministra­­zione speciale, RA 2 avendolo d’altronde

anche firmato accanto all’avv. RA 1. La fattispecie in esame si distingue

quindi dai casi in cui l’amministratore speciale s’impegna da solo,

aggiudicandosi un attivo della massa o facendosi cedere un credito insinuato

nella graduatoria. Non si disconosce, invero, che l’avv. RA 1 avrebbe dovuto

astenersi dal partecipare alla conclusione del contratto di locazione in

questione, perlomeno dal profilo dell’opportunità (a maggior ragione ove si

ponga mente al fatto ch’egli è menzionato nel contratto anche in qualità di

rappresentante della moglie, sebbene, a dire il vero, essa l’abbia sottoscritto

di proprio pugno), ma sta di fatto che gli altri due membri avrebbero potuto

concluderlo – e l’hanno anche fatto – senza il terzo membro escluso. Non

occorre poi dimenticare che il negozio è stato ratificato, perlomeno

tacitamente, dalla delegazione dei creditori, che in sede di controllo dei

conti non ha obiettato nulla in merito. Ricordato che la ratio legis

dell’art. 11 LEF è quella di escludere che le persone investite di funzioni

pubbliche nelle procedure di esecuzione forzata abbiano la possibilità di

commettere eventuali abusi, utilizzando per scopi propri le competenze a loro

attribuite e di garantirne in questo modo l’imparzi­­alità (DTF 122 III 337

consid. 2/c e i rinvii), nel caso specifico non si scorge alcuna violazione del

divieto di concludere negozi per conto proprio, perciò il contratto di locazione

non può essere considerato nullo. E non è contestato che l’amministrazione

speciale aveva in ogni caso necessità di disporre di locali agevolmente

accessibili per centralizzare e depositare tutta la documentazione contabile

del defunto.

b) Circa

la discrepanza tra la distinta delle pigioni corrisposte per l’appartamento di __________

(acclusa con i giustificativi di pagamento allo scritto 23 gennaio 2015 dell’amministrazione

speciale) e il contratto esibito in questa sede, si constata in effetti come le

pigioni, di fr. 1'800.– mensili (compreso l’acconto per le spese

accessorie), non siano state pagate regolarmente, tranne per la metà dell’anno

1998 e per gli anni dal 2000 al 2002, e che per taluni anni (2005 e 2008) l’amministrazione

speciale ha pagato più del dovuto per quegli specifici anni, mentre per altri

(2004 e 2006) non ha versato nulla. Fatto sta, tuttavia, che per il periodo dal

1998 al 2009 quanto corrisposto a favore di R__________ (fr. 235'996.–)

risulta dalla documentazione prodotta in questa sede, che i ricorrenti non

contestano specificamente, ed è inferiore al dovuto

(fr. 248'400.–, ossia 11,5 x 12 x fr. 1'800.–) e a quanto computato

nello stato di riparto (fr. 208'576.–, v. la distinta contenuta, in

versione riassuntiva, nel fascicolo denominato “Affitti magazzini __________

(R__________ -__________) + diritto sup.” depositata con lo stato di

riparto), senza contare che l’ammini­­strazione

speciale non ha esposto costi per la conservazione della documentazione del

fallimento, ora parzialmente depositata in un archivio, fino alla sua consegna

all’Ufficio dei fallimenti di Biasca (art. 98 cpv. 2 RUF).

c) Per

quanto riguarda invece la locazione del “deposito/archivio” di __________,

borgo in cui il defunto aveva la sede della ditta individuale, i ricorrenti non

formulano censure puntuali né chiedono accertamenti particolari. Il costo di fr. 44'000.–

inserito nei debiti di massa a questo titolo deve pertanto ritenersi

incontestato. Quanto alla menzione del magazzino di __________ alla voce

“affitti” dello stato di riparto impugnato, si tratta manifestamente di un

errore, siccome nel totale di fr. 260'276.– non è stato computato alcuna

pigione per __________ (v. la “distinta affitti pagati” acclusa con i

giustificativi di pagamento allo scritto 23 gennaio 2015).

6. Tutti

e tre i ricorrenti contestano la posta “Fatture e prestazioni di terzi” (di fr. 545'652.–).

6.1 Il

RI 1 asserisce che le spese in questione risultano documentate solo in parte e

limitatamente a fr. 427'735.– (ricorso ad 6), senza spiegare però come

giunge a quest’ultimo importo né a quali posizioni della distinta depositata

con l’atto impugnato si riferisce la differenza (di fr. 117'917.–) a suo dire

non documentata. La censura si avvera dunque irricevibile, per tacere del fatto

che il ricorrente non ha più riproposto la questione né all’udienza del 18 dicembre

2014 né nella sua replica del 20 aprile 2015 e non pare essersi accorto che

rispetto alla distinta prodotta in occasione del primo deposito dello stato di

riparto (inc. 15.2013.74/78) quella acclusa allo stato di riparto in esame

specifica ora il dettaglio delle schede contabili di cui in precedenza era

stato indicato solo il totale.

6.2 Gli

avv. RI 2 e RI 3 contestano in particolar modo la nota d’onorario di fr. 330'318.–

presentata dall’avv. RA 1 per il patrocinio della massa nelle cause giudiziarie

promosse contro le banche __________, __________, __________ e __________

intese all’accertamento dell’illiceità di compensazioni effettuate dagli

istituti finanziari durante la procedura di beneficio d’inventario (art. 580

segg. CC) e di restituzione alla massa degli importi compensati. I ricorrenti

sostengono che l’attività di patrocinio in cause semplici rientrava nella

funzione dell’avv. RA 1 quale amministratore speciale, per cui egli è già stato

remunerato. D’altronde la delega della rappresentanza della massa a un membro

dell’amministrazione speciale non sarebbe ammissibile “per una questione di

conflitto d’interessi” (ricorso RI 3, pag. 2 ad 2). I ricorrenti criticano poi

il modo in cui l’amministratore speciale ha calcolato i propri onorari,

applicando, nelle sedi cantonali, la percentuale massima consentita dall’art. 9

della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) allora in vigore, aumentata senza

giustificazione del 40% in virtù dell’art. 12 lett. a TOA, mentre nella sede

federale ha preteso un importo forfettario di fr. 5'000.– in ciascuna

causa, tranne in quella diretta contro la __________, in cui egli ha fissato

una remunerazione forfettaria unica di fr. 20'000.– senza dedurne, però,

le ripetibili di fr. 8'600.– riconosciute dal Tribunale d’appello (ricorso

RI 2, n. 3-4 pagg. 18-23; ricorso RI 3, ad 3-4).

Nell’ipotesi

in cui la TOA fosse applicabile, i ricorrenti chiedono inoltre alla Camera una

verifica della remunerazione pretesa dal­l’avv. RA 1, facendo notare che nelle

cause contro l’__________ e la __________ egli è subentrato al posto degli

amministratori della successione dopo la presentazione della petizione, ha redatto

una pagina d’osservazioni in sede di appello, per cui gli sono state

riconosciute ripetibili per fr. 500.– in ognuna delle cause, e non ha

dovuto esprimersi in sede federale, mentre la procedura contro __________ è

stata stralciata in prima istanza per acquiescenza della massa e quella contro

la __________ si è conclusa già in seconda sede, con l’accoglimento del­l’appello

presentato dalla massa e l’attribuzione in suo favore di fr. 12'900.– tra

ripetibili di prima e seconda istanza.

6.3 La

OTLEF regola tasse e indennità riscosse dagli organi dell’e­­secuzione forzata

sia tipici che atipici (Adam in:

Gebührenverord­nung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 1 OTLEF), ossia dagli

uffici, autorità e altri organi incaricati di gestire una procedura coatta

disciplinata dalla LEF o dalla normativa di applicazione (DTF 138 III 136

consid. 3.1) e dai loro ausiliari (sentenza della CEF 15.1998.153 dell’8 novembre

1999, Rep. 1999, pag. 290 n. 95, consid. 1).

a) Per

ausiliari (Hilfspersonen) s’intendono le persone subordinate al titolare

della funzione nel senso dell’art. 5 cpv. 1 LEF (così:

Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art.

5), quali i periti incaricati di stimare gli oggetti pignorati o inventariati, il

terzo incaricato del­l’amministrazione coatta di un fondo pignorato (DTF 129

III 401 consid. 1.2 e 1.3), la casa d’asta designata dall’assemblea dei

creditori per vendere a trattative private appartamenti del fallito (DTF 103

III 45 seg.), la polizia, la posta o l’ufficio del registro fondiario o di

commercio (Gasser in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 segg. ad art. 5 LEF), purché

la loro rimunerazione non sia stabilita da norme specifiche.

b) Può

essere considerato un ausiliario, però, solo chi esegue mansioni tipiche dell’esecuzione

forzata sotto la direzione del titolare della funzione. Non è il caso dell’avvocato

cui l’ammini­­strazione del fallimento ha affidato la difesa degli interessi

della massa in una procedura giudiziaria. I suoi onorari non sono dunque

indennità nel senso della OTLEF bensì debiti della massa (DTF 138 III 447

consid. 2.4, con rinvii; M. Staehelin,

op. cit., n. 11 ad art. 262 LEF). Non soggiacciono all’art. 47 OTLEF

possono essere contestati con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 2

OTLEF a contrario). Controversie sull’esistenza o la qualità di debiti

di massa sono di competenza del giudice ordinario, non dell’autorità di

vigilanza (DTF 125 III 293; M. Staehelin,

op. cit., n. 33 ad art. 262). Nella misura in cui vertono direttamente sulla rimunerazione

dell’avv. RA 1 per prestazioni di rappresentanza della massa in procedure

giudiziarie i ricorsi sono dunque irricevibili.

6.4 I

ricorrenti sostengono che l’attività di patrocinio in cause semplici rientrava

nella funzione dell’avv. RA 1 quale amministratore speciale e dev’essere tassata

secondo i criteri della OTLEF.

a) Ora,

che l’amministratore speciale possa concepire la sua missione ufficiale in modo

ampio, annoverandoci la rappresentazione giudiziaria della massa fallimentare,

è possibile (a titolo di esempio v. la sentenza della CEF 15.2010.97 del 18

ottobre 2010, consid. 4.1), ma non può presumersi (v. sentenza del Tribunale

federale del 5 novembre 1980 in SJ 1981, pag. 143 consid. 5a), a meno che sia

stato esplicitamente deciso all’atto della nomina o convenuto specialmente in

seguito, ciò che nella fattispecie non consta.

b) Ci

si potrebbe invero chiedere se, nell’ipotesi in cui il patrocinio della massa è

stato affidato a un amministratore speciale senza che sia stata decisa o

pattuita l’applicazione della OTLEF alla sua rimunerazione, spetti comunque all’autorità

di vigilanza determinarla in virtù dell’art. 47 OTLEF, pur con riferimento a

criteri esterni a quelli “sociali” stabiliti dalla OTLEF, ad esempio alla tariffa

cantonale in materia di assistenza giudiziaria (in tal senso: DTF 130 III 616

consid. 3.1) o alla tariffa applicabile a un patrocinatore esterno (sentenza

del Tribunale federale del 5 novembre 1980 già citata, SJ 1981, pag. 141 consid.

2). La risposta non può che essere negativa, ove si ponga mente al fatto che

non essendo una mansione tipica dell’esecuzione forzata l’attivi­­tà di

patrocinio della massa non ricade sotto la OTLEF (sopra consid. 6.3/b) e

neppure del suo articolo 47. Motivo per cui la nota d’onorario in questione non

è stata controllata dalla Camera nella sua decisione relativa alla

determinazione degli onorari del­l’amministrazione speciale (15.2011.87 del 15

marzo 2012, consid. 5.2). E contrariamente a quanto afferma l’avv. RI 2, escludere

l’applicazione della OTLEF a quello specifico tipo di prestazione non significa

svuotarla di ogni significato, ma unicamente limitarne l’estensione al suo vero

campo d’attuazione, ovvero le mansioni tipiche della procedura d’esecuzione forzata.

In queste circostanze, neppure i creditori potevano credere in buona fede che

gli onorari dell’avv. RA 1 sarebbero stati preventivamente verificati e

avallati dall’autorità di vigilanza. Anche sotto questo profilo i ricorsi si

rivelano infondati.

6.5 Per

quanto attiene alla censura fondata su un preteso conflitto d’interessi tra l’avv.

RA 1 e la massa, basta ricordare che la conclusione di un contratto di diritto

privato concluso dall’ammi­­nistrazione fallimentare (come un semplice mandato)

non è un provvedimento impugnabile con un ricorso all’autorità di vigilanza

(sentenza del Tribunale federale 5A_142/2008 del 3 novembre 2008, consid. 4,

che cita segnatamente la DTF 129 III 401 consid. 1.2 già citata; sentenza della

CEF 15.2012.6 del 19 dicembre 2011, RtiD 2012 II 893 n. 51c [massima]). La

censura è dunque irricevibile, per tacere del fatto che in linea di massima gli

interessi del patrocinatore e della parte rappresentata non sono contrastanti.

6.6 Ciò

posto, l’inclusione di una pretesa tra i debiti di massa per l’in­­tero importo

rivendicato dal terzo è un provvedimento impugnabile in virtù dell’art. 17 LEF.

A salvaguardia degli interessi della massa di cui ha la cura (art. 240 LEF), l’amministrazione

del fallimento, come pure la delegazione dei creditori e in caso di ricorso l’autorità

di vigilanza, sono tenuti a rifiutare la tacitazione di pretesi debiti di massa

inesistenti o esagerati. In particolare, l’au­­torità di vigilanza chiamata a

verificare l’entità del dividendo previsto dallo stato di riparto deve

controllare, ove sia contestato, se l’amministrazione del fallimento ha pagato a

terzi in modo indebito somme non dovute (cfr. sentenza della CEF

15.2005.58 del 25 ottobre 2005 consid. 3.2/a).

a) Sotto

questo profilo, la Camera è pertanto abilitata a verificare la nota d’onorario

pagata all’avv. RA 1. La decisione dell’ammi­­nistrazione speciale e

(implicitamente) della delegazione dei cre­ditori di ammetterla senza

restrizioni non vincola la Camera perché è stata tempestivamente impugnata dai

ricorrenti. Non compete invece né all’amministrazione del fallimento né all’autorità

di vigilanza di statuire sull’esistenza o sull’importo dei debiti di mas­sa

(DTF 56 III 116 segg. e sopra consid. 6.3/b). Possono solo impartire un termine

al terzo che pretende il pagamento del preteso debito di massa per adire il

giudice civile (o amministrativo a dipendenza dei casi) onde far accertare la

propria pretesa, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine il

riparto avverrà senza tenere conto di quel debito (DTF 56 III 119). Il riparto

rimane sospeso fino alla scadenza del termine o alla fine dell’eventuale

procedura giudiziaria e, a dipendenza dell’esito, il debito di massa viene

cancellato o registrato per l’importo stabilito dal giudice senza che i

creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo

(art. 63 cpv. 2-3 RUF per analogia).

b) Nel

caso concreto, l’istruttoria eseguita in questa sede ha fatto emergere seri

dubbi sulla congruità della nota d’onorario pagata all’avv. RA 1 (di

fr. 330'318.–). A prescindere dal fatto ch’egli ha probabilmente invertito

l’onorario prelevato per la causa contro la __________ e quello relativo alle

cause contro __________, la prima essendosi conclusa in seconda istanza, mentre

le altre non hanno superato lo stadio dell’udienza preliminare in prima sede, non

si evincono dagli incarti da lui trasmessi né dalle sue allegazioni elementi

che possano apparentemente giustificare la maggiorazione massima del 40%

applicata all’ono­­rario ad valorem in base all’art. 12 lett. a TOA

(applicabile ai procedimenti aperti prima di tale data) peraltro calcolato sulla

scorta di valori litigiosi più elevati di quelli reali (v. ordinanza del 6

novembre 2015), ricordato che tali valori non comprendono gli interessi non

capitalizzati (art. 5 cpv. 2 CPC-TI, 9 cpv. 2 d TOA e 51 cpv. 3 LTF). Anzi, il

fatto che tutte le petizioni siano state preparate e inoltrate dagli

amministratori della successione fu CO 1 (__________e __________) prima della

designazione dell’avv. RA 1, e il fatto che la questione giuridica in

discussione era la medesima in tutti i procedimenti, giustificavano piuttosto

una riduzione dell’onorario normale. Tanto più che in diverse cause, seppure la

procedura sia stata stralciata prima di giungere al suo termine, sono stati

fatturati onorari pieni per prestazioni minime, come la risposta in seconda

istanza nelle cause __________ e __________ della Pretura di Bellinzona, mentre

in sede federale l’avv. RA 1 non ha neppure dovuto redigere osservazioni.

c) Come

visto, tuttavia, non spetta a questa Camera di statuire sul valore corretto

delle prestazioni fornite dall’avv. RA 1. Di per sé la decisione su questo

punto dello stato di riparto andrebbe annullata e l’incarto retrocesso all’amministrazione

speciale perché tenti una transazione extragiudiziaria con l’avv. RA 1 e in

caso d’insuccesso gli impartisca un termine per far accertare giudizialmente la

sua pretesa, decidendo poi se stare in lite a nome della massa o cedere il suo

diritto ai creditori in virtù dell’art. 260 LEF. Vista l’opposizione manifestata

dall’avv. RA 1 ai ricorsi, pare però inutile tentare la via di un accordo

transattivo, che presupporrebbe inoltre la sua sostituzione in seno all’amministrazione

speciale visto il suo dovere d’astensione (art. 10-11 LEF). D’altronde, la

massa non ha i mezzi finanziari per stare in lite e a parte i tre ricorrenti

gli altri creditori hanno già manifestato il proprio disinteresse per la

questione non impugnando lo stato di riparto. In queste circostanze, è

opportuno che la Camera sospenda la decisione impugnata in merito all’onora­­rio

di fr. 330'318.– e impartisca essa stessa (art. 21 LEF) un termine all’avv.

RA 1 per promuovere causa contro i tre ricorrenti, cui va ceduto il diritto della

massa di resistere all’azione (art. 260 LEF), onde far accertare l’importo del

proprio onorario, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine il

suo credito verrà depennato dallo stato di riparto e suddiviso tra tutti i

creditori chirografari. Ove egli dovesse invece adire tempestivamente il

giudice, la parte eventualmente ridotta del suo onorario verrà attribuita

prioritariamente alla copertura delle spese giudiziarie e dei crediti dei tre

ricorrenti in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF. Vista l’entità dei crediti dei

tre ricorrenti (sopra ad C e G), è sin d’ora escluso il versamento di un’eccedenza

a favore della massa, motivo per cui il fallimento potrà essere chiuso senz’a­­spettare

l’esito della lite non appena distribuito il dividendo supplementare (art. 95

RUF per il rinvio dell’art. 97 RUF e sotto dispositivo n. 1.5).

6.7 Quanto

appena esposto vale anche per le altre prestazioni di patrocinio fornite dall’avv.

RA 1 (azioni di contestazione della graduatoria e di rettifica del registro fondiario).

Non incombe alla Camera di sindacare la decisione dell’amministrazione speciale

di affidare all’avv. RA 1 la difesa giudiziaria degli interessi della massa in

quelle vertenze né di stabilire il valore delle sue prestazioni, le quali, a

differenza di quelle fornite nell’ambito delle cause contro le banche, non

appaiono insostenibili dal profilo della TOA, ciò che l’avv. RI 2 d’altronde

neppure sostiene (pagg. 10 segg. ad 4). Nella misura in cui sono ricevibili, le

sue censure vanno quindi respinte, fatta salva un’eventuale azione di responsabilità

contro l’amministrazione speciale (art. 5 LEF).

7. L’avv.

RI 2 (pagg. 23 seg. ad 4) e il RI 1 (pag. 7 ad 6) rilevano ancora che nel

rapporto intermedio al 30 novembre 2007 l’amministrazione speciale aveva

scritto che dopo il versamento del dividendo provvisorio del 5% ai creditori di

terza classe era “in

previsione il versamento di un’ulteriore quota del 2%”

(doc. 24 accluso al primo ricorso, pag. 2 in basso). Salvo poi indicare nell’avviso

di deposito dello stato di riparto definitivo del 10 dicembre 2013 che “purtroppo i mezzi a disposizione dopo diversi

pagamenti, sono stati esauriti”. I ricorrenti

sostengono che i costi in questione non sono stati comprovati e dopo il 31 dicembre

2009, data in cui l’attivo ammontava ancora a fr. 540'882.10, non risultano

dalla documentazione messa a disposizione dal­l’amministrazione speciale costi

o incombenze particolari così ingenti da spiegare una spesa di oltre mezzo milione

di franchi.

A

parte il fatto che l’incauta osservazione formulata dall’ammini­­strazione

speciale nel 2007 non costituisce un impegno giuridico, non si deve perdere di

vista che né la “situazione patrimoniale” esposta nel rapporto del 2007, in cui

l’attivo era indicato in fr. 580'780.36 (doc. 24, pag. 4), né il rapporto

20 settembre 2010 del membro della delegazione dei creditori __________, che attesta

un saldo disponibile di fr. 540'882.01 al 31 dicembre 2009 (doc. 25),

menzionano le spese, i debiti della massa e gli onorari dell’amministrazione

speciale, i quali non figurano neppure nello stato di riparto provvisorio

depositato all’inizio del 2006. Orbene, complice il decesso del membro __________

che curava la contabilità del fallimento, l’amministrazione speciale non ha

prelevato tutti gli onorari e le spese maturati prima del riparto provvisorio

e, solo in termini di onorari, le sono poi stati riconosciuti per il periodo intercorrente

tra il 2006 e il 2010 fr. 190'830.– (anziché fr. 354'520.– richiesti,

v. sentenza della CEF 15.2011.87 citata, consid. 5.3/b) oltre a fr. 20'000.–

forfetari per le operazioni conclusive (consid. 5.3/c), di modo che, tenuto

conto delle spese e onorari non ancora fatturati in precedenza, il saldo

(apparentemente) disponibile di fr. 540'882.01 risulta essere stato interamente

assorbito. Fatte salve le modifiche stabilite in questa sede, lo stato di

ripartizione impugnato conferma del resto contabilmente tale conclusione.

8. Per

quanto riguarda infine la censura dell’avv. RI 3 circa l’inammissibile

lievitazione dei costi di oltre fr. 500'000.– tra il primo e il secondo

stato di riparto definitivo, ci si può limitare a rinviare alla spiegazione

contenuta nella sentenza 15.2013.74/78 emessa il 27 settembre 2013 dalla Camera

in merito ai (primi) ricorsi dell’avv. RI 2 e del RI 1, che figura tra i

documenti depositati con il secondo stato di riparto: nel primo stato di

riparto, infatti, l’amministrazione speciale aveva dimenticato di esporre le spese

per “affitti magazzini di __________, __________ e __________” (fr. 260'276.–),

per “assicurazioni diverse” (fr. 67'869.–) e per “trasporti, salari e

spese per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), per un totale di fr. 358'415.15,

mentre nel secondo stato le ha correttamente indicate, rettificando poi l’indi­­cazione

errata del dividendo provvisorio effettivamente distribuito ai creditori di

terza classe, che non era di fr. 1'585'054.25 bensì – dedotte le spese

omesse (fr. 358'415.15) – di fr. 1'226'639.10.

9. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibili i tre ricorsi sono parzialmente accolti e di

conseguenza lo stato di riparto e conteggio finale sono così riformati:

1.1 La posta “Assicurazioni

diverse”, registrata per fr. 67'869.–, è ridotta a fr. 7'373.95.

1.2 La posta “Fatture e prestazioni di terzi” dello stato

di riparto è sospesa limitatamente all’onorario di fr. 330'318.– pagato all’avv. RA 1. È impartito a

quest’ultimo un termine di 20 giorni per promuovere causa contro i tre

ricorrenti – esplicitamente autorizzati dalla Camera a stare in lite

congiuntamente per proprio conto e a loro rischio e pericolo in sostituzione

della massa (art. 260 LEF) – onde far accertare l’importo di detto onorario.

Egli è reso attento che in caso d’inosservanza del termine il suo credito verrà

depennato dallo stato di riparto e l’importo di fr. 330'318.– verrà ripartito

tra i creditori di terza classe in proporzione dei rispettivi crediti. Nell’ipotesi

inversa, l’importo stabilito giudizialmente in via definitiva farà stato per il

riparto senza necessità di depositare nuovamente lo stato di riparto definitivo

né il conteggio finale e senza possibilità per i creditori di contestarlo. La

parte eventualmente ridotta del suo

onorario verrà attribuita

prioritariamente alla copertura delle spese giudiziarie e dei crediti dei tre

ricorrenti in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF.

1.3 Passato

in giudicato il dispositivo n. 1.1 del presente giudizio, l’amministrazione

speciale adatterà lo stato di ripartizione definitivo alla modifica stabilita

in quel dispositivo – e a quella statuita al dispositivo n. 1.2 ove l’avv. RA 1

non abbia promosso azione entro il termine impartitogli – e allestirà la lista

dei singoli riparti a favore dei crediti chirografari con l’indicazione per

ognuno di essi dell’importo ammesso in graduatoria, del dividendo risultante dallo

stato di riparto modificato e della differenza tra il dividendo nuovo e quello

stabilito in base allo stato di riparto impugnato. Ne trasmetterà una copia

alla Camera.

1.4 Ciò

fatto, e dopo avere trasmesso a questa Camera la prova che l’avv. RA 1 ha dato

tempestivamente seguito al termine stabilito al dispositivo n. 1.2, l’amministrazione

speciale pubblicherà sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio nella rubrica dei fallimenti un avviso del seguente

contenuto: “Come stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello nella sentenza 15.2015.8/9/10 del 18 gennaio 2016, lo stato di

riparto definitivo depositato dal 3 al 13 gennaio 2014 nella liquidazione fallimentare

dell’eredità giacente fu CO 1 è stato modificato. Lo stato di riparto

definitivo rettificato è consultabile presso la sede dell’amministrazione

speciale (c/o avv. RA 1, __________, __________, tel. __________) entro dieci

giorni dalla ricezione della presente. Prevede a favore dei creditori di terza

classe un dividendo supplementare dello 0.2596%. I dividendi di meno di fr. 20.–

(ovvero per crediti di meno di fr. 7'700.–) saranno versati a contanti dal­l’amministrazione

speciale alla sua sede entro dieci giorni dalla ricezione dalla pubblicazione,

mentre i dividendi di almeno fr. 20.– saranno versati sul conto postale o

bancario che il creditore indicherà all’amministrazione speciale nel medesimo

termine”.

Salvo nei casi in cui l’amministrazione speciale sarà

in grado di versare subito il dividendo complementare sul conto del creditore

(con riferimento alla pubblicazione ufficiale quale causale), poiché gli

estremi le sono già noti, una copia della pubblicazione sarà spedita

personalmente a tutti i creditori il cui dividendo supplementare è di almeno fr. 20.–.

1.5 Dopo

aver pagato i dividendi supplementari, l’amministrazione speciale chiederà alla

Pretura del Distretto di Riviera di chiudere il fallimento senz’aspettare l’esito

della causa promossa dall’avv. RA 1.

1.6 Passata

in giudicato l’eventuale sentenza nella causa promossa dall’avv. RA 1 in virtù

del dispositivo n. 1.2, l’amministrazione speciale ripartirà l’eventuale

differenza tra l’onorario esposto nello stato di riparto impugnato e quello

stabilito giudizialmente tra i ricorrenti in proporzione dei rispettivi crediti

e rilascerà loro un estratto individuale indicante il dividendo complessivo e

la perdita. L’estratto relativo al credito di fr. 266'920.60 insinuato

originariamente dalla __________ (n. 282) verrà rilasciato a nome del RI 1.

Per il

resto lo stato di riparto e conteggio finale sono confermati.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

avv. RI 2, __________;

avv. RI 3, __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1, c/o avv. RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.