15.2014.81
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Opposizione non comprovata. Domanda di restituzione del termine d’opposizione non motivata e quindi irricevibile
6 ottobre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.81
Lugano
6 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 7 agosto 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 relativo
all’emissione il 4 agosto 2014 dell’avviso di pignoramento n. __________ emesso
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Mendrisio promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
Mendrisio
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 giugno 2013 dall’UEF di
Mendrisio, l’associazione PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 690.–
oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2008. Contro il precetto esecutivo non è
stata interposta opposizione.
Fatti
B. Avendo
l’escussa nel frattempo traslocato a Lugano, l’associazione escutente, dopo
essersi vista rifiutare il 23 giugno 2014 il proseguimento dell’esecuzione dall’UEF
di Mendrisio, ha rinnovato la domanda all’UE di Lugano il 3 luglio 2014, il
quale ha notificato l’indomani all’escussa l’avviso di pignoramento (con il
proprio n. __________) per il 6 ottobre 2014.
C. Con
ricorso del 7 agosto 2014, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto
sospensivo, la restituzione del termine di opposizione. Il 19 agosto il
presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
D. Con
osservazioni dell’8 settembre 2014 l’UE di Lugano si è rimesso al giudizio
della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente, mentre l’UEF di
Mendrisio ha specificato di non avere ricevuto l’opposizione scritta del 14
giugno 2014 citata da RI 1 nel ricorso. L’escutente non si è espressa.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
il 7 agosto 2014 all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso
di pignoramento impugnato emesso il 4 agosto dall’UE di Lugano, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente ammette che il precetto esecutivo è stato notificato a suo padre (il
6 giugno 2013, come risulta sull’atto medesimo), ma sostiene di avere inoltrato
opposizione per iscritto il 14 giugno. Ad ogni modo la ricorrente chiede la restituzione
del termine di opposizione nel senso dell’art. 33 cpv. 3 (recte: 4) LEF.
3. Giusta
l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua
famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo
fisico e psichico dà l’impressione della maturità, ove viva nella stessa
economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica
(fra tante: sentenza della CEF 15.2006.17 del 6
aprile 2006, consid. 1/d). Nel caso di specie, il precetto esecutivo in
questione è stato notificato il 6 giugno 2013 al padre dell’escussa, presso il
Considerandi
domicilio dei suoi genitori, __________ e __________ (in via __________), dove
ella è stata registrata come domiciliata fino al 13 giugno 2013 (secondo la
banca dati sui movimenti della popolazione MovPop). La notifica risulta quindi corretta
e del resto la ricorrente non ne contesta esplicitamente la validità. Dell’opposizione
scritta del 14 giugno 2014 RI 1 non fornisce peraltro alcuna prova e non se ne
trova traccia nella documentazione dell’UEF di Mendrisio. Ricordato che l’onere
della prova dell’opposizione incombe all’escusso (fra tante: sentenza della CEF
15.2012.84
del 6 settembre 2012), nel caso di specie l’UE di Lugano a ragione
ha considerato che nessuna opposizione impedisse la notifica dell’avviso di pignoramento.
Il ricorso è dunque infondato.
4.
In
virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità
di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine.
Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto
omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del
termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità
oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da
colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti
ivi citati).
4.1
Nel
caso concreto, la ricorrente non ha motivato la richiesta di restituzione del
termine di opposizione, che si avvera così irricevibile.
4.2
Si
ammettesse pure che l’opposizione da lei allegata non è pervenuta all’organo
esecutivo, l’istanza di restituzione sarebbe nondimeno da respingere poiché RI
1.
non ha né allegato né dimostrato che ciò non sia da ricondurre a una sua
colpa. Neppure l’eventuale mancata trasmissione del precetto esecutivo dal padre
alla figlia muterebbe l’esito del giudizio, l’esistenza stessa dell’istituto
della notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica
(art. 64 cpv. 1 LEF) escludendo che si possa considerare l’assenza di
comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo di restituzione
del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde infatti
della colpa del membro della propria economia domestica o del suo impiegato che
avesse omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di
interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul
comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 15.2006.17 già citata, consid. 3, con rimandi). In
definitiva, la richiesta sarebbe comunque dovuta essere respinta nel merito.
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine d’opposizione
è irricevibile.
2. Il
ricorso è respinto.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano e all’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.