Lexipedia

Decisione

15.2014.81

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Opposizione non comprovata. Domanda di restituzione del termine d’opposizione non motivata e quindi irricevibile

6 ottobre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’escussa nel frattempo traslocato a Lugano, l’associazione escutente, dopo

essersi vista rifiutare il 23 giugno 2014 il proseguimento dell’esecuzione dall’UEF

di Mendrisio, ha rinnovato la domanda all’UE di Lugano il 3 luglio 2014, il

quale ha notificato l’indomani all’escussa l’avviso di pignoramento (con il

proprio n. __________) per il 6 ottobre 2014.

C. Con

ricorso del 7 agosto 2014, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto

sospensivo, la restituzione del termine di opposizione. Il 19 agosto il

presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

D. Con

osservazioni dell’8 settembre 2014 l’UE di Lugano si è rimesso al giudizio

della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente, mentre l’UEF di

Mendrisio ha specificato di non avere ricevuto l’opposizione scritta del 14

giugno 2014 citata da RI 1 nel ricorso. L’escutente non si è espressa.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

il 7 agosto 2014 all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso

di pignoramento impugnato emesso il 4 agosto dall’UE di Lugano, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente ammette che il precetto esecutivo è stato notificato a suo padre (il

6 giugno 2013, come risulta sull’atto medesimo), ma sostiene di avere inoltrato

opposizione per iscritto il 14 giugno. Ad ogni modo la ricorrente chiede la restituzione

del termine di opposizione nel senso dell’art. 33 cpv. 3 (recte: 4) LEF.

3. Giusta

l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua

abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non

vi si trovi, la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua

famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo

fisico e psichico dà l’impressione della maturità, ove viva nella stessa

economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica

(fra tante: sentenza della CEF 15.2006.17 del 6

aprile 2006, consid. 1/d). Nel caso di specie, il precetto esecutivo in

questione è stato notificato il 6 giugno 2013 al padre dell’escussa, presso il

Considerandi

domicilio dei suoi genitori, __________ e __________ (in via __________), dove

ella è stata registrata come domiciliata fino al 13 giugno 2013 (secondo la

banca dati sui movimenti della popolazione MovPop). La notifica risulta quindi corretta

e del resto la ricorrente non ne contesta esplicitamente la validità. Dell’opposizione

scritta del 14 giugno 2014 RI 1 non fornisce peraltro alcuna prova e non se ne

trova traccia nella documentazione dell’UEF di Mendrisio. Ricordato che l’onere

della prova dell’opposizione incombe all’escusso (fra tante: sentenza della CEF

15.2012.84

del 6 settembre 2012), nel caso di specie l’UE di Lugano a ragione

ha considerato che nessuna opposizione impedisse la notifica dell’avviso di pignoramento.

Il ricorso è dunque infondato.

4.

In

virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine

stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità

di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine.

Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,

inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto

omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del

termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità

oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da

colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti

ivi citati).

4.1

Nel

caso concreto, la ricorrente non ha motivato la richiesta di restituzione del

termine di opposizione, che si avvera così irricevibile.

4.2

Si

ammettesse pure che l’opposizione da lei allegata non è pervenuta all’organo

esecutivo, l’istanza di restituzione sarebbe nondimeno da respingere poiché RI

1.

non ha né allegato né dimostrato che ciò non sia da ricondurre a una sua

colpa. Neppure l’eventuale mancata trasmissione del precetto esecutivo dal padre

alla figlia muterebbe l’esito del giudizio, l’esistenza stessa dell’istituto

della notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica

(art. 64 cpv. 1 LEF) escludendo che si possa considerare l’assenza di

comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo di restituzione

del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde infatti

della colpa del membro della propria economia domestica o del suo impiegato che

avesse omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di

interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul

comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 15.2006.17 già citata, consid. 3, con rimandi). In

definitiva, la richiesta sarebbe comunque dovuta essere respinta nel merito.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine d’opposizione

è irricevibile.

2. Il

ricorso è respinto.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano e all’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.