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Decisione

15.2014.83

Ricorso contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta. Assenza di motivazione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione per grave malattia del rappresentante degli escussi e di un creditore. Irricevibi

27 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 3 luglio 2014 (n. 3-4/2014) redatto in lingua tedesca, PI 4, a nome

del figlio RI 1 e della sorellastra RI 2, ha interposto “opposizione” (“Einsprache”)

contro i predetti elenchi oneri e le modalità dell’asta (“Versteigerungsart”),

allegando di essere degente in ospedale “a causa di gravi lesioni procuratemi

dalla Polizia tre giorni fa”, di non essere in grado di motivare il ricorso e

di non potere far capo ad alcun sostituto a conoscenza della causa né ad un

avvocato. PI 4 ha chiesto inoltre di sospendere le esecuzioni per grave malattia

ai sensi dell’art. 61 LEF, concedendo effetto sospensivo per l’intera procedura

esecutiva.

C. Sempre

il 3 luglio 2014 (n. 5/2014), PI 4 ha presentato un altro ricorso identico a

quello appena descritto, se non che l’ha formulato come presidente dell’associazione

PI 5, iscritta nell’elenco oneri (con il n. 21) come portatrice di una cartella

ipotecaria di fr. 50'000.– in IX. grado sulla particella n. __________

RFD di __________.

D. Come

richiesto dall’Ufficio, il 24 luglio 2014 PI 4 ha prodotto la traduzione di

entrambi i ricorsi in italiano.

E. Con

scritto del 7 agosto 2014, l’avv. PI 1 ha comunicato di non intendere

presentare osservazioni a due ricorsi ”assolutamente non motivati e come tali

infondati e strumentali” mentre PI 2 e PI 3, con osservazioni dell’8 agosto, si

sono opposti ai ricorsi, chiedendo di dichiararli irricevibili, rispettivamente

di respingere sia i ricorsi che le richieste di effetto sospensivo. Anche l’UEF

ne ha postulato la reiezione.

Considerato

in diritto: 1. Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell’organo d’esecuzione

forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o

incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti

in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino

allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino

tesi divergenti. Nel caso di specie entrambi i ricorsi sono diretti contro i

medesimi elenchi oneri e hanno lo stesso contenuto. Le due vertenze possono

pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una

sola sentenza.

RI

1 ha ritirato l’invio dell’elenco oneri venerdì 20 giugno 2014 mentre RI 2 e PI

5 l’hanno ritirato il successivo lunedì 23 giugno. Il ricorso di RI 1 e RI 2,

interposto giovedì 3 luglio 2014 più di 10 giorni dopo che RI 1 ne aveva avuto

conoscenza, è quindi irricevibile poiché tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv.

1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ricordato che è valida la notifica degli

atti destinati a una successione indivisa a uno solo degli eredi (art. 65 cpv.

3 LEF), specie nel caso concreto, nei precedenti ricorsi RI 1 avendo sempre indicato

il proprio domicilio quale indirizzo di comunicazione. Il ricorso di PI 5 è

invece tempestivo, e sotto questo profilo ricevibile, essendo stato inoltrato l’ultimo

giorno utile, ossia il 3 luglio 2014.

Considerandi

2.

La

rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art.

17.

LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene

una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della

professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone

fisiche) con l’autorizzazione cantonale (art. 15 Legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]; sentenza

della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1). Nel caso specifico, PI 4

non risultando iscritto all’albo degli avvocati o dei fiduciari, il ricorso

formulato a nome di RI 1 e RI 2 è irricevibile. Egli, d’altronde, non dimostra

di essere rappresentante legale di PI 5. Giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR andrebbe assegnato

ai ricorrenti un termine per rimediare a tali mancanze. Ce se ne può però

dispensare, perché i ricorsi sono comunque irricevibili per un altro motivo,

non sanabile.

3.

I

ricorsi sono infatti privi di motivazione e in quanto tali inammissibili (cfr. art.

7.

cpv. 3 lett. b LPR). PI 4 allega sì di non essere stato in grado di motivare

tempestivamente i ricorsi a causa della sua degenza in ospedale e di non potere

far capo ad alcun sostituto a conoscenza della causa né ad un avvocato, ma a

parte il fatto ch’egli non ha fornito, né con i ricorsi né successivamente,

alcun elemento concreto e oggettivo che renda verosimili le sue allegazioni –

in particolare non ha prodotto il certificato medico preannunciato nei ricorsi –

non ha neppure spiegato come mai i suoi mandanti (che finora hanno sempre agito

da soli in giudizio, cfr. CEF 15.2012.17 e 40, 15.2013.18, 43 e 115, e

15.2014

), rispettivamente gli altri soci non sarebbero stati in grado d’inoltrare

il ricorso essi medesimi o con l’assistenza di un avvocato o di un fiduciario,

non da ultimo perché gli atti impugnati sono stati inviati dall’UEF al

domicilio privato degli escussi, rispettivamente alla sede dell’associazione, e

non al domicilio di PI 4.

4.

Anche

la richiesta di sospensione della realizzazione dei fondi per grave malattia a

norma dell’art. 61 LEF è irricevibile in questa sede, perché essa va sottoposta

in prima istanza all’ufficiale di esecuzione. Ad ogni modo, solo la malattia

grave della parte escussa o coescussa o di un suo rappresentante legale può giustificare

la sospensione dell’esecuzione, ove le impedisca la designazione di un (altro)

rappresentante (cfr. Foëx/Jeandin

in: Commentaire ro­mand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 61 LEF). È

quindi d’acchito esclusa nella fattispecie, sia che si consideri PI 4 quale

rappresentante convenzionale degli escussi sia nella sua asserita funzione di

organo dell’associazione creditrice. Senza contare ch’egli non ha minimamente

reso verosimili i presupposti stabiliti dall’art. 61 LEF.

5.

Da

quanto precede discende che entrambi i ricorsi sono inammissibili. Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le

procedure dipendenti dai ricorsi di RI 1 e RI 2 (inc. 15.2014.83) e di PI 5

(inc. 15.2014.84) sono congiunte.

2. Il

ricorso di RI 1 e RI 2 è irricevibile.

3. Il

ricorso di PI 5 è irricevibile.

4. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione

a:

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio tramite l’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.