15.2014.83
Ricorso contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta. Assenza di motivazione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione per grave malattia del rappresentante degli escussi e di un creditore. Irricevibi
27 agosto 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.83
15.2014.84
Lugano
27 agosto 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso (n. 3-4/2014, inc. 15.2014.83) 3 luglio 2014 di
RI 1
RI 2
e sul ricorso (n. 5/2014, inc. 15.2014.84) di stessa
data inoltrato da
PI 5,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di Blenio, o meglio contro l’elenco oneri comunicato alle parti
il 13 giugno 2014 e “il modo dell’incanto” riferiti a dieci fondi già di
proprietà di
PI 1, già
in
nell’ambito delle esecuzioni alle quali partecipano i
seguenti creditori
PI 2
PI 3
PI 6
(rappr. dal RA 1
,
PI 7
(rappr. dalla RA 2
)
PI 6
PI 7
PI 8
PI 1,
(gli ultimi quattro patrocinati dall’ PA
1)
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti della comunione ereditaria fu __________
(deceduta il 31 gennaio 2011), composta dei figli RI 1 e RI 2 (v. sentenza
della CEF 15.2014.23 del 15 maggio 2014, consid. A-D). Il 13 giugno 2014,
l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio ha comunicato ai creditori e
ai debitori tre elenchi oneri relativi a dodici fondi appartenenti alla comunione
ereditaria escussa, fissando le tre aste per il 12 settembre 2014, la prima per
dieci fondi (n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________
RFD di __________, n. __________ RFD di __________ -__________ __________, n. __________
RFD di ____________________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________),
la seconda per la particella n. __________ RFD di __________ e la terza
per la n. __________ RFD di __________.
Fatti
B. Con
ricorso del 3 luglio 2014 (n. 3-4/2014) redatto in lingua tedesca, PI 4, a nome
del figlio RI 1 e della sorellastra RI 2, ha interposto “opposizione” (“Einsprache”)
contro i predetti elenchi oneri e le modalità dell’asta (“Versteigerungsart”),
allegando di essere degente in ospedale “a causa di gravi lesioni procuratemi
dalla Polizia tre giorni fa”, di non essere in grado di motivare il ricorso e
di non potere far capo ad alcun sostituto a conoscenza della causa né ad un
avvocato. PI 4 ha chiesto inoltre di sospendere le esecuzioni per grave malattia
ai sensi dell’art. 61 LEF, concedendo effetto sospensivo per l’intera procedura
esecutiva.
C. Sempre
il 3 luglio 2014 (n. 5/2014), PI 4 ha presentato un altro ricorso identico a
quello appena descritto, se non che l’ha formulato come presidente dell’associazione
PI 5, iscritta nell’elenco oneri (con il n. 21) come portatrice di una cartella
ipotecaria di fr. 50'000.– in IX. grado sulla particella n. __________
RFD di __________.
D. Come
richiesto dall’Ufficio, il 24 luglio 2014 PI 4 ha prodotto la traduzione di
entrambi i ricorsi in italiano.
E. Con
scritto del 7 agosto 2014, l’avv. PI 1 ha comunicato di non intendere
presentare osservazioni a due ricorsi ”assolutamente non motivati e come tali
infondati e strumentali” mentre PI 2 e PI 3, con osservazioni dell’8 agosto, si
sono opposti ai ricorsi, chiedendo di dichiararli irricevibili, rispettivamente
di respingere sia i ricorsi che le richieste di effetto sospensivo. Anche l’UEF
ne ha postulato la reiezione.
Considerato
in diritto: 1. Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell’organo d’esecuzione
forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti
in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino
allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino
tesi divergenti. Nel caso di specie entrambi i ricorsi sono diretti contro i
medesimi elenchi oneri e hanno lo stesso contenuto. Le due vertenze possono
pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una
sola sentenza.
RI
1 ha ritirato l’invio dell’elenco oneri venerdì 20 giugno 2014 mentre RI 2 e PI
5 l’hanno ritirato il successivo lunedì 23 giugno. Il ricorso di RI 1 e RI 2,
interposto giovedì 3 luglio 2014 più di 10 giorni dopo che RI 1 ne aveva avuto
conoscenza, è quindi irricevibile poiché tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv.
1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ricordato che è valida la notifica degli
atti destinati a una successione indivisa a uno solo degli eredi (art. 65 cpv.
3 LEF), specie nel caso concreto, nei precedenti ricorsi RI 1 avendo sempre indicato
il proprio domicilio quale indirizzo di comunicazione. Il ricorso di PI 5 è
invece tempestivo, e sotto questo profilo ricevibile, essendo stato inoltrato l’ultimo
giorno utile, ossia il 3 luglio 2014.
Considerandi
2.
La
rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art.
17.
LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene
una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della
professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone
fisiche) con l’autorizzazione cantonale (art. 15 Legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]; sentenza
della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1). Nel caso specifico, PI 4
non risultando iscritto all’albo degli avvocati o dei fiduciari, il ricorso
formulato a nome di RI 1 e RI 2 è irricevibile. Egli, d’altronde, non dimostra
di essere rappresentante legale di PI 5. Giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR andrebbe assegnato
ai ricorrenti un termine per rimediare a tali mancanze. Ce se ne può però
dispensare, perché i ricorsi sono comunque irricevibili per un altro motivo,
non sanabile.
3.
I
ricorsi sono infatti privi di motivazione e in quanto tali inammissibili (cfr. art.
7.
cpv. 3 lett. b LPR). PI 4 allega sì di non essere stato in grado di motivare
tempestivamente i ricorsi a causa della sua degenza in ospedale e di non potere
far capo ad alcun sostituto a conoscenza della causa né ad un avvocato, ma a
parte il fatto ch’egli non ha fornito, né con i ricorsi né successivamente,
alcun elemento concreto e oggettivo che renda verosimili le sue allegazioni –
in particolare non ha prodotto il certificato medico preannunciato nei ricorsi –
non ha neppure spiegato come mai i suoi mandanti (che finora hanno sempre agito
da soli in giudizio, cfr. CEF 15.2012.17 e 40, 15.2013.18, 43 e 115, e
15.2014
), rispettivamente gli altri soci non sarebbero stati in grado d’inoltrare
il ricorso essi medesimi o con l’assistenza di un avvocato o di un fiduciario,
non da ultimo perché gli atti impugnati sono stati inviati dall’UEF al
domicilio privato degli escussi, rispettivamente alla sede dell’associazione, e
non al domicilio di PI 4.
4.
Anche
la richiesta di sospensione della realizzazione dei fondi per grave malattia a
norma dell’art. 61 LEF è irricevibile in questa sede, perché essa va sottoposta
in prima istanza all’ufficiale di esecuzione. Ad ogni modo, solo la malattia
grave della parte escussa o coescussa o di un suo rappresentante legale può giustificare
la sospensione dell’esecuzione, ove le impedisca la designazione di un (altro)
rappresentante (cfr. Foëx/Jeandin
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 61 LEF). È
quindi d’acchito esclusa nella fattispecie, sia che si consideri PI 4 quale
rappresentante convenzionale degli escussi sia nella sua asserita funzione di
organo dell’associazione creditrice. Senza contare ch’egli non ha minimamente
reso verosimili i presupposti stabiliti dall’art. 61 LEF.
5.
Da
quanto precede discende che entrambi i ricorsi sono inammissibili. Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le
procedure dipendenti dai ricorsi di RI 1 e RI 2 (inc. 15.2014.83) e di PI 5
(inc. 15.2014.84) sono congiunte.
2. Il
ricorso di RI 1 e RI 2 è irricevibile.
3. Il
ricorso di PI 5 è irricevibile.
4. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione
a:
–;
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–;
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–;
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio tramite l’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.