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Decisione

15.2014.85

Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente. Premio di cassa malati. Gratuito patrocinio

5 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i libri contabili e i documenti concernenti l'azienda del debitore, il quale è

tenuto a fornire le indicazioni richieste (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF). In assenza

di elementi sicuri, risultanti in particolare da una contabilità tenuta

regolarmente, la determinazione del reddito è effettuata sulla base degli

indizi a disposizione per raffronto tra attività similari e, se ciò non fosse

possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale

5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF 126 III 91

consid. 3a; sentenza dell'autorità di vigilanza di Basilea-Città

del 4 luglio 2006, BlSchK 2006, 141, consid. 3; Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26-28 ad art. 93 LEF).

3.2 Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che, al fine di determinare il reddito

dell'attività lucrativa indipendente dell'escusso, l'UEF si è basato in un

primo tempo unicamente sulle dichiarazioni dell'escusso, il quale ha valutato i

propri redditi in fr. 4'000.– mensili netti, mentre in occasione del suo

nuovo interrogatorio del 20 agosto 2014 l'escusso, pur confermando le sue precedenti dichiarazioni, ha prodotto l'ultima decisione di tassazione emanata il

29 gennaio 2014 in merito al periodo fiscale 2012, che accerta il suo reddito

annuo netto in fr. 51'000.–, ovvero fr. 4'250.– mensili. Nelle sue

osservazioni al reclamo l'Ufficio rileva come l'importo appurato fiscalmente

sia comunque inferiore al minimo d'esistenza dell'escusso, pari a fr. 4'309.–.

3.3 La

ricorrente, da parte sua, sostiene che l'UEF non avrebbe dovuto scostarsi dalla

sentenza di divorzio del 30 maggio 2012, nella quale il Pretore, con

riferimento al Contratto collettivo di lavoro nel settore edilizio, ha imputato

a PI 1 un reddito ipotetico di fr. 4'700.– mensili per la sua attività di

muratore indipendente (doc. C, pag. 27). Sennonché la giurisprudenza relativa

al diritto del divorzio su cui si è fondato il Pretore non si applica in ambito

esecutivo, il pignoramento di redditi meramente ipotetici essendo materialmente

impossibile (sentenza CEF 15.2011.3 del 10 ottobre 2011 consid. 4). Orbene, la

ricorrente non pretende che l'ex marito sia stato assunto come muratore

dipendente e guadagni ora fr. 4'700.– mensili. Su questo punto il ricorso

non merita accoglimento.

3.4 Ciò

posto, non si evince né dai verbali relativi ai due interrogatori dell'escusso

né dalle osservazioni al ricorso che l'UEF abbia indagato sull'asserita diminuzione

del reddito di lui, facendosi consegnare i libri contabili e i documenti

concernenti la sua azienda o almeno gli estratti dei suoi conti bancari e/o

postali. Ora, una verifica delle dichiarazioni dell'escusso s'imponeva nella

fattispecie, dal momento che, ancora nel maggio del 2014, egli aveva girato all'Ufficio

l'ultima rata di fr. 375.– stabilita nel precedente pignoramento di

reddito n. __________ (in media di fr. 407.– mensili) calcolato sulla

base di un reddito di fr. 4'700.– mensili (doc. B accluso al ricorso). E

Considerandi

la tassazione fiscale del 2012 non consente di prescindere da un simile

(ri)esame, non solo perché si riferisce a dati inattuali, ma anche perché in

tempi più recenti (fino al maggio del 2014) l'escusso ha pagato regolarmente

per un anno trattenute calcolate su un reddito di fr. 4'700.–.

3.5

In

siffatte circostanze occorre accogliere parzialmente il ricorso, annullando l'attestato

di carenza di beni e rinviando l'incarto all'Ufficio affinché proceda a un

nuovo interrogatorio dell'escusso, ingiungendogli di portare i libri contabili

e i documenti concernenti la sua azienda (fatture, scontrini per le forniture,

ecc.) nonché gli estratti dei suoi conti bancari e/o postali relativi al 2014. In assenza di elementi sicuri, l'UEF determinerà il reddito dell'escusso sulla base degli

indizi a disposizione per raffronto tra attività similari e, se ciò non fosse

possibile, mediante valutazione per stima (sopra consid. 3.1). Verificherà

anche presso l'autorità competente se l'escusso non ha chiesto un sussidio per

il pagamento del premio di assicurazione malattie obbligatoria, ciò che egli nega

(verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 luglio 2014), ritenuto

che se l'avesse già ottenuto sarebbe già dedotto dal premio pagato alla cassa

malattia.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

5.

La

ricorrente postula l'ammissione al beneficio dell'assi­­­stenza giudiziaria,

con l'esenzione dalle spese giudiziarie e il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2,

rilevando di essere a beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità

che non le permette di sopperire alle spese di procedura.

5.1

Visto

il principio della gratuità della procedura di ricorso giusta l'art. 17 LEF

(sopra consid. 4), l'assistenza giudiziaria può essere concessa solo nella

forma del gratuito patrocinio, ragione per cui la richiesta della ricorrente di

essere esentata dalle spese giudiziarie si rivela priva d'oggetto. Per quanto

attiene invece al gratuito patrocinio, la sua ammissione è disciplinata dagli

art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull'assi­­­stenza giudiziaria e

sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Giusta l'art. 117 CPC, ha diritto

al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e

la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo

la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso

nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest'ulti­­ma

dominata dal principio dell'ufficialità, l'assi­­­stenza di un avvocato non è

in generale necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando

il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di

scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_919/2012 dell'11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122

III 392 consid. 3).

5.2

Nel

caso di specie, la ricorrente non ha reso verosimile (e invero non ha neppure

allegato) la necessità oggettiva di patrocinio, che non è data. Il caso non

poneva infatti questioni giuridiche complesse, che non avrebbero consentito all'interessata

di procedere con atto proprio, con cui avrebbe potuto limitarsi a far notare l'incongruenza

tra il reddito dichiarato dall'escusso nel nuovo pignoramento e quello

accertato in quello immediatamente precedente. Alla luce di tali considerazioni,

la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dev'essere dunque

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso che è annullato l'atte­stato di

carenza di beni emesso dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno il 2

luglio 2014 nell'esecuzione n. __________ e l'in­carto gli è retrocesso per

nuovi accertamenti in conformità con le indicazioni contenute nel considerando

3.5 e nuova decisione.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. La

domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione

a:

–;

– ,.

Comunicazione

all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.