15.2014.85
Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente. Premio di cassa malati. Gratuito patrocinio
5 novembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.85
Lugano
5 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 10 luglio 2014 di
RI 1
(patrocinata dall'avv. PA 2,)
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti
di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione
n. __________ promossa da RI 1 nei confronti dell'ex marito PI 1 per l'incasso
di fr. 61'391.–, l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno aveva
allestito il seguente calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico dell'escusso:
Guadagno
Attività
indipendente fr. 4'700.00
Totale fr 4'700.00
Minimo d'esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Affitto
/ interessi ipotecari fr. 994.00
Cassa
malati fr. 384.00
Alimenti fr. 1'715.00
Totale fr 4'293.00
B. Trascorso
un anno dal giorno dell'esecuzione del pignoramento, il 15 maggio 2014 l'UEF ha emesso nei confronti dell'escusso un attestato di carenza beni per l'importo scoperto
di fr. 69'293.75. Sulla scorta di tale attestato, con domanda 20 maggio
2014 RI 1 ha chiesto all'organo esecutivo di proseguire l'esecuzione senza l'emissione
di un nuovo precetto.
C. Dando
seguito alla predetta richiesta, alla quale è stato assegnato il nuovo numero
di esecuzione __________, dopo aver interrogato un'altra volta il debitore, il
2 luglio 2014 l'UEF ne ha determinato nuovamente reddito e minimo d'esistenza
nel seguente modo:
Guadagno
Attività
indipendente fr. 4'000.00
Totale fr 4'000.00
Minimo d'esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Affitto
/ interessi ipotecari fr. 994.00
Cassa
malati fr. 400.00
Alimenti fr. 1'715.00
Totale fr 4'309.00
D. Accertata
l'impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 3 luglio 2014 l'organo esecutivo ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l'attestato di carenza
beni, che ha trasmesso alla procedente unitamente al calcolo del minimo esistenziale
di PI 1.
E. Con
ricorso del 10 luglio 2014, RI 1 si aggrava contro il suddetto provvedimento,
chiedendone l'annullamento con emissione di un nuovo verbale di pignoramento
che tenga conto di un'eccedenza mensile pignorabile sugli introiti del debitore
di oltre fr. 407.–. Ella postula inoltre l'ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, con l'esenzione dalle spese giudiziarie e il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 2.
F. A
complemento della domanda di gratuito patrocinio, con scritto 17 agosto 2014 RI
1 ha trasmesso la relativa documentazione giustificativa.
G. Con
osservazioni del 27 agosto 2014 l'UEF, pur non opponendosi a un adeguamento del
verbale impugnato tenuto conto del reddito di fr. 4'200.– dichiarato dall'escusso
in occasione di un suo nuovo interrogatorio il 20 agosto 2014, ritiene che
anche in funzione di questo nuovo dato il pignoramento risulterebbe infruttuoso.
PI 1, dal canto suo, è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d'ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112
III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. La
ricorrente rimprovera anzitutto all'UEF di aver computato al debitore,
indebitamente e contrariamente a quanto stabilito in precedenza, un guadagno mensile
di soli fr. 4'000.–, scostandosi senza motivo dalla sentenza di divorzio
del 30 maggio 2012 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, in base
alla quale l'organo esecutivo aveva precedentemente fissato in fr. 4'700.–
il guadagno mensile di PI 1 quale muratore indipendente.
3.1 Se
il debitore esercita un'attività lucrativa indipendente, l'ufficio d'esecuzione
lo interroga sul genere di attività che svolge, così come sulla natura e il
volume dei suoi affari; stima il reddito, ordinando d'ufficio le indagini
necessarie e assumendo le informazioni che ritiene utili; può inoltre farsi consegnare
Fatti
i libri contabili e i documenti concernenti l'azienda del debitore, il quale è
tenuto a fornire le indicazioni richieste (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF). In assenza
di elementi sicuri, risultanti in particolare da una contabilità tenuta
regolarmente, la determinazione del reddito è effettuata sulla base degli
indizi a disposizione per raffronto tra attività similari e, se ciò non fosse
possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale
5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF 126 III 91
consid. 3a; sentenza dell'autorità di vigilanza di Basilea-Città
del 4 luglio 2006, BlSchK 2006, 141, consid. 3; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26-28 ad art. 93 LEF).
3.2 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che, al fine di determinare il reddito
dell'attività lucrativa indipendente dell'escusso, l'UEF si è basato in un
primo tempo unicamente sulle dichiarazioni dell'escusso, il quale ha valutato i
propri redditi in fr. 4'000.– mensili netti, mentre in occasione del suo
nuovo interrogatorio del 20 agosto 2014 l'escusso, pur confermando le sue precedenti dichiarazioni, ha prodotto l'ultima decisione di tassazione emanata il
29 gennaio 2014 in merito al periodo fiscale 2012, che accerta il suo reddito
annuo netto in fr. 51'000.–, ovvero fr. 4'250.– mensili. Nelle sue
osservazioni al reclamo l'Ufficio rileva come l'importo appurato fiscalmente
sia comunque inferiore al minimo d'esistenza dell'escusso, pari a fr. 4'309.–.
3.3 La
ricorrente, da parte sua, sostiene che l'UEF non avrebbe dovuto scostarsi dalla
sentenza di divorzio del 30 maggio 2012, nella quale il Pretore, con
riferimento al Contratto collettivo di lavoro nel settore edilizio, ha imputato
a PI 1 un reddito ipotetico di fr. 4'700.– mensili per la sua attività di
muratore indipendente (doc. C, pag. 27). Sennonché la giurisprudenza relativa
al diritto del divorzio su cui si è fondato il Pretore non si applica in ambito
esecutivo, il pignoramento di redditi meramente ipotetici essendo materialmente
impossibile (sentenza CEF 15.2011.3 del 10 ottobre 2011 consid. 4). Orbene, la
ricorrente non pretende che l'ex marito sia stato assunto come muratore
dipendente e guadagni ora fr. 4'700.– mensili. Su questo punto il ricorso
non merita accoglimento.
3.4 Ciò
posto, non si evince né dai verbali relativi ai due interrogatori dell'escusso
né dalle osservazioni al ricorso che l'UEF abbia indagato sull'asserita diminuzione
del reddito di lui, facendosi consegnare i libri contabili e i documenti
concernenti la sua azienda o almeno gli estratti dei suoi conti bancari e/o
postali. Ora, una verifica delle dichiarazioni dell'escusso s'imponeva nella
fattispecie, dal momento che, ancora nel maggio del 2014, egli aveva girato all'Ufficio
l'ultima rata di fr. 375.– stabilita nel precedente pignoramento di
reddito n. __________ (in media di fr. 407.– mensili) calcolato sulla
base di un reddito di fr. 4'700.– mensili (doc. B accluso al ricorso). E
Considerandi
la tassazione fiscale del 2012 non consente di prescindere da un simile
(ri)esame, non solo perché si riferisce a dati inattuali, ma anche perché in
tempi più recenti (fino al maggio del 2014) l'escusso ha pagato regolarmente
per un anno trattenute calcolate su un reddito di fr. 4'700.–.
3.5
In
siffatte circostanze occorre accogliere parzialmente il ricorso, annullando l'attestato
di carenza di beni e rinviando l'incarto all'Ufficio affinché proceda a un
nuovo interrogatorio dell'escusso, ingiungendogli di portare i libri contabili
e i documenti concernenti la sua azienda (fatture, scontrini per le forniture,
ecc.) nonché gli estratti dei suoi conti bancari e/o postali relativi al 2014. In assenza di elementi sicuri, l'UEF determinerà il reddito dell'escusso sulla base degli
indizi a disposizione per raffronto tra attività similari e, se ciò non fosse
possibile, mediante valutazione per stima (sopra consid. 3.1). Verificherà
anche presso l'autorità competente se l'escusso non ha chiesto un sussidio per
il pagamento del premio di assicurazione malattie obbligatoria, ciò che egli nega
(verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 luglio 2014), ritenuto
che se l'avesse già ottenuto sarebbe già dedotto dal premio pagato alla cassa
malattia.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
5.
La
ricorrente postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
con l'esenzione dalle spese giudiziarie e il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2,
rilevando di essere a beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità
che non le permette di sopperire alle spese di procedura.
5.1
Visto
il principio della gratuità della procedura di ricorso giusta l'art. 17 LEF
(sopra consid. 4), l'assistenza giudiziaria può essere concessa solo nella
forma del gratuito patrocinio, ragione per cui la richiesta della ricorrente di
essere esentata dalle spese giudiziarie si rivela priva d'oggetto. Per quanto
attiene invece al gratuito patrocinio, la sua ammissione è disciplinata dagli
art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Giusta l'art. 117 CPC, ha diritto
al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo
la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso
nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest'ultima
dominata dal principio dell'ufficialità, l'assistenza di un avvocato non è
in generale necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando
il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di
scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_919/2012 dell'11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122
III 392 consid. 3).
5.2
Nel
caso di specie, la ricorrente non ha reso verosimile (e invero non ha neppure
allegato) la necessità oggettiva di patrocinio, che non è data. Il caso non
poneva infatti questioni giuridiche complesse, che non avrebbero consentito all'interessata
di procedere con atto proprio, con cui avrebbe potuto limitarsi a far notare l'incongruenza
tra il reddito dichiarato dall'escusso nel nuovo pignoramento e quello
accertato in quello immediatamente precedente. Alla luce di tali considerazioni,
la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dev'essere dunque
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso che è annullato l'attestato di
carenza di beni emesso dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno il 2
luglio 2014 nell'esecuzione n. __________ e l'incarto gli è retrocesso per
nuovi accertamenti in conformità con le indicazioni contenute nel considerando
3.5 e nuova decisione.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. La
domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione
a:
–;
– ,.
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.