15.2014.86
Ricorso contro il pignoramento di un fondo. Ordine di pignoramento
30 ottobre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.86
Lugano
30 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 21 agosto 2014 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Riviera, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24
giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
da
PI 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Riviera, PI 1 procede contro l’ex marito RI 1
per l’incasso di fr. 30'718.75 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014
per pretese derivanti dalla sentenza di divorzio dell’8 marzo 2013.
Fatti
B. Rigettata
in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso con sentenza del 12
maggio 2014, il successivo 24 giugno l’UEF ha pignorato il fondo n. __________1
RFD di __________ di proprietà dell’escusso, sul quale gravano ipoteche per
complessivi fr. 200'000.– e un diritto di usufrutto e di abitazione vita
natural durante a favore della madre del medesimo, __________ (1928). L’Ufficio
ha d’altronde accertato che il reddito dell’escusso da attività lucrativa
(istruttore indipendente di scuola guida), di fr. 5'000.– mensili netti, è
impignorabile siccome inferiore al suo minimo di esistenza, pari a fr. 5'680.–
mensili (di cui fr. 2'460.– per alimenti).
C. Con
ricorso del 21 agosto 2014, RI 1 ha chiesto la rettifica del verbale di
pignoramento, nel senso di sostituirvi il fondo n. __________1 RFD di __________
con la quota di un mezzo spettantegli sulla particella n. __________0 RFD di __________.
Il 28 agosto 2014 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale, sospendendo la realizzazione del fondo pignorato fino alla
decisione sul gravame.
D. Con
osservazioni dell’8 settembre 2014 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso e
la revoca dell’effetto sospensivo e l’UEF ha proposto la stessa prima
conclusione nelle proprie osservazioni dell’11 settembre.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
all’escusso avvenuta l’11 agosto 2014, il ricorso, inoltrato il 21 agosto, è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole che l’UEF non abbia pignorato la propria quota di un mezzo
della particella n. __________0 RFD di __________, di cui egli è
comproprietario con la moglie. Afferma che la quota di comproprietà è
strettamente connessa al credito posto in esecuzione, il cui pagamento è per
accordo tra le parti condizionato alla vendita di tale fondo, sul quale sorgeva
l’abitazione familiare. Secondo lui il pignoramento di un immobile – la
particella n. __________1 RFD di __________ – “estraneo alla causale del credito
in esecuzione” avvantaggerebbe doppiamente l’escutente, che così può continuare
a vivere nell’ex abitazione coniugale senza corrispondere pigione alcuna, mentre
il provvedimento impugnato colpisce in modo iniquo una particella gravata da un
diritto di usufrutto e di abitazione a favore di sua madre. Il ricorrente
postula inoltre che venga appurata “la globalità del suo stato patrimoniale
(compresi beni mobili, crediti, ecc.)” e chiede di essere sentito dalla Camera
in merito. Sostiene per finire che l’UEF ha disatteso i principi della buona
fede e della proporzionalità pignorando un fondo il cui valore eccede in
“larghissima” misura l’importo del credito posto in esecuzione, mentre poteva
raggiungere lo stesso scopo con il pignoramento dell’altro fondo.
3. PI
1 si oppone al ricorso ricordando che secondo la convenzione di divorzio il
credito posto in esecuzione, risultante dalla liquidazione di due polizze d’assicurazione,
non è vincolato alla vendita dell’abitazione coniugale; lo è semmai il credito
di fr. 18'029.75 connesso alla liquidazione di un’altra polizza. Del resto
– essa soggiunge – il ricorrente ha già sollevato tale obiezione in sede di
rigetto dell’opposizione ed è stata respinta. Secondo lei l’UEF ha rinunciato a
pignorare il fondo di __________ perché non è di facile realizzo, trattandosi
di una quota di comproprietà, e perché costituisce la sua abitazione primaria
attuale, per cui essa paga la metà degli oneri ipotecari e del premio dell’assicurazione
stabili. D’altronde gli ex coniugi hanno pattuito un prezzo di vendita minimo
di fr. 520'000.– per quell’immobile, che a mente dell’escutente una
vendita all’asta non permetterebbe di raggiungere. Quanto al diritto di
abitazione a favore della madre dell’escusso – essa precisa – esso verte solo
su un appartamento e non pregiudica dunque la realizzazione del fondo
pignorato. PI 1, infine, si oppone al completamento del pignoramento e alla
citazione del ricorrente per essere sentito.
4. L’art.
95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art.
93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno
necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili possono
essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il
credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da
sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli
Considerandi
rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). La parte spettante al debitore in
comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in
mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta
per coprire il credito che forma oggetto dell’esecuzione (art. 3 Regolamento
del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di
diritti in comunione [RDC, RS 281.41]). Tale ordine di pignoramento è stabilito
anche nell’interesse del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano
pignorati prima degli altri (DTF 117 III 63). L’ufficiale può scostarsi da
quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se il creditore o
il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 41 ad § 22; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 60-62 ad art. 95 LEF). Deve però esercitare il proprio potere d’apprezzamento
con cautela (Foëx, op. cit. n. 61
ad art. 95). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve in ogni
caso permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art.
95.
cpv. 5 LEF). Nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore
collidano prevalgono questi ultimi (sentenza della CEF 15.2009.29 del 27 aprile
2009.
consid. 6.1).
4.1
Nella
fattispecie, dalla richiesta di completare il pignoramento citando il
ricorrente va subito sgombrato il campo: sommato in sede di pignoramento, il 20
giugno 2014, d’indicare tutti i suoi beni con la comminatoria di sanzioni
penali segnatamente in caso di dissimulazione o d’incompleta indicazione dei
propri beni, RI 1 ha menzionato il suo reddito da attività professionale (come
visto dichiarato impignorabile), la particella n. __________1 RFD di __________
e la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________0 RFD di __________.
Si deve pertanto presumere ch’egli non possiede altri beni, ciò che del resto
neppure pretende nell’allegato di ricorso. Inutile, quindi, la sua (reiterata)
citazione.
4.2
Secondo
l’ordine stabilito dalla legge, i beni immobili (cfr. art. 95 cpv. 2 LEF)
devono essere pignorati prima dei diritti in comunione (art. 3 RDC). Sotto
questo profilo il provvedimento impugnato è ineccepibile, tanto più ove si
pensi che le parti non hanno concordato un’altra soluzione.
4.3
Il
ricorrente rimprovera nondimeno all’UEF di avere disatteso i principi della
buona fede e della proporzionalità pignorando un fondo il cui valore eccede in
“larghissima” misura l’importo del credito posto in esecuzione, mentre avrebbe
potuto pignorare la quota di comproprietà, il cui valore secondo lui copre pure
l’importo in questione. D’altronde, il primo è gravato da un diritto di
abitazione, mentre il secondo sarebbe la “naturale controprestazione” del
credito posto in esecuzione, nella misura in cui il contratto di divorzio
vincolerebbe tale credito alla vendita del fondo. Tali circostanze – egli
sembra implicitamente sostenere – giustificano che l’UEF si scosti dall’ordine
di pignoramento prescritto dalla legge (art. 95 cpv. 4bis LEF).
a) Ai
due ultimi argomenti difetta ogni rilevanza per quanto attiene alla questione
in esame: il diritto d’abitazione e d’usufrutto della madre dell’escusso grava
infatti solo su un appartamento (quello al primo piano, v. doc. D allegato alle
osservazioni al ricorso) e sussisterebbe anche in caso di vendita forzata del
fondo; nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio (doc. C allegato
alle osservazioni al ricorso), l’escusso si è impegnato a pagare l’importo
posto in esecuzione (fr. 30'718.75) entro il 31 dicembre 2013 senza riserva
alcuna (art. 4.2, primo paragrafo), a differenza di quanto pattuito per l’altra
somma di fr. 18'029.75 (art. 4.2, secondo paragrafo), la cui esigibilità è
connessa alla vendita dell’abitazione coniugale.
b) Il
fatto poi che l’ex moglie viva nella casa che era coniugale senza pagare nulla
(tranne una partecipazione agli oneri ipotecari e al premio dell’assicurazione
stabili) è circostanza che il giudice del divorzio avrà valutato tenendo
calcolo del complesso delle relazioni patrimoniali tra coniugi. La Camera non
può (e non vuole) sindacare tale questione. Non avendo motivo di dubitare che
la regolamentazione del divorzio sia equilibrata, siffatta circostanza deve
ritenersi neutra per quanto attiene alla questione da risolvere in questa sede.
c) E
quanto al valore dei fondi suscettivi di pignoramento, il ricorrente non
fornisce alcun elemento oggettivo né sulle stime né sui carichi ipotecari. La
resistente, invece, ha reso verosimile che il fondo di __________ è
pesantemente ipotecato, l’onere ipotecario raggiungendo quasi fr. 370'000.–
(doc. F allegato alle osservazioni al ricorso, avviso di addebito del 28
gennaio 2014) a fronte di un valore di stima che varia tra fr. 330'000.– e
fr. 360'000.– a dipendenza delle perizie (doc. G). È d’altronde noto che
per le quote di comproprietà il rischio di realizzazione a vil prezzo è
piuttosto elevato (motivo, appunto, per cui l’art. 3 RDC prescrive il loro
pignoramento in ultimo luogo). Sull’altra sponda, il fatto che il valore del
fondo di __________, a detta del ricorrente, ecceda in “larghissima” misura l’importo del credito posto in esecuzione non
ostacola il suo pignoramento, anzi in queste circostanze non dovrebbe essere
difficile per il ricorrente, aumentando l’onere ipotecario, ottenere un
prestito dei circa fr. 30'000.– necessari a tacitare l’escutente. La
corretta ponderazione delle circostanze rilevanti nel caso di specie conduce
quindi a confermare il provvedimento impugnato, ricordato, ad ogni modo, che gli
interessi del creditore prevalgono su quelli del debitore (sopra consid. 4).
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera per il tramite dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.