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Decisione

15.2014.86

Ricorso contro il pignoramento di un fondo. Ordine di pignoramento

30 ottobre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Rigettata

in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso con sentenza del 12

maggio 2014, il successivo 24 giugno l’UEF ha pignorato il fondo n. __________1

RFD di __________ di proprietà dell’escusso, sul quale gravano ipoteche per

complessivi fr. 200'000.– e un diritto di usufrutto e di abitazione vita

natural durante a favore della madre del medesimo, __________ (1928). L’Ufficio

ha d’altronde accertato che il reddito dell’escusso da attività lucrativa

(istruttore indipendente di scuola guida), di fr. 5'000.– mensili netti, è

impignorabile siccome inferiore al suo minimo di esistenza, pari a fr. 5'680.–

mensili (di cui fr. 2'460.– per alimenti).

C. Con

ricorso del 21 agosto 2014, RI 1 ha chiesto la rettifica del verbale di

pignoramento, nel senso di sostituirvi il fondo n. __________1 RFD di __________

con la quota di un mezzo spettantegli sulla particella n. __________0 RFD di __________.

Il 28 agosto 2014 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale, sospendendo la realizzazione del fondo pignorato fino alla

decisione sul gravame.

D. Con

osservazioni dell’8 settembre 2014 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso e

la revoca dell’effetto sospensivo e l’UEF ha proposto la stessa prima

conclusione nelle proprie osservazioni dell’11 settembre.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

all’escusso avvenuta l’11 agosto 2014, il ricorso, inoltrato il 21 agosto, è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole che l’UEF non abbia pignorato la propria quota di un mezzo

della particella n. __________0 RFD di __________, di cui egli è

comproprietario con la moglie. Afferma che la quota di comproprietà è

strettamente connessa al credito posto in esecuzione, il cui pagamento è per

accordo tra le parti condizionato alla vendita di tale fondo, sul quale sorgeva

l’abitazione familiare. Secondo lui il pignoramento di un immobile – la

particella n. __________1 RFD di __________ – “estraneo alla causale del credito

in esecuzione” avvantaggerebbe doppiamente l’escutente, che così può continuare

a vivere nell’ex abitazione coniugale senza corrispondere pigione alcuna, mentre

il provvedimento impugnato colpisce in modo iniquo una particella gravata da un

diritto di usufrutto e di abitazione a favore di sua madre. Il ricorrente

postula inoltre che venga appurata “la globalità del suo stato patrimoniale

(compresi beni mobili, crediti, ecc.)” e chiede di essere sentito dalla Camera

in merito. Sostiene per finire che l’UEF ha disatteso i principi della buona

fede e della proporzionalità pignorando un fondo il cui valore eccede in

“larghissima” misura l’importo del credito posto in esecuzione, mentre poteva

raggiungere lo stesso scopo con il pignoramento dell’altro fondo.

3. PI

1 si oppone al ricorso ricordando che secondo la convenzione di divorzio il

credito posto in esecuzione, risultante dalla liquidazione di due polizze d’assicurazione,

non è vincolato alla vendita dell’abitazione coniugale; lo è semmai il credito

di fr. 18'029.75 connesso alla liquidazione di un’altra polizza. Del resto

– essa soggiunge – il ricorrente ha già sollevato tale obiezione in sede di

rigetto dell’opposizione ed è stata respinta. Secondo lei l’UEF ha rinunciato a

pignorare il fondo di __________ perché non è di facile realizzo, trattandosi

di una quota di comproprietà, e perché costituisce la sua abitazione primaria

attuale, per cui essa paga la metà degli oneri ipotecari e del premio dell’assicurazione

stabili. D’altronde gli ex coniugi hanno pattuito un prezzo di vendita minimo

di fr. 520'000.– per quell’immobile, che a mente dell’escutente una

vendita all’asta non permetterebbe di raggiungere. Quanto al diritto di

abitazione a favore della madre dell’escusso – essa precisa – esso verte solo

su un appartamento e non pregiudica dunque la realizzazione del fondo

pignorato. PI 1, infine, si oppone al completamento del pignoramento e alla

citazione del ricorrente per essere sentito.

4. L’art.

95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,

compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art.

93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno

necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili possono

essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il

credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da

sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli

Considerandi

rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). La parte spettante al debitore in

comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in

mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta

per coprire il credito che forma oggetto dell’esecuzione (art. 3 Regolamento

del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di

diritti in comunione [RDC, RS 281.41]). Tale ordine di pignoramento è stabilito

anche nell’interesse del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano

pignorati prima degli altri (DTF 117 III 63). L’ufficiale può scostarsi da

quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se il creditore o

il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 41 ad § 22; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 60-62 ad art. 95 LEF). Deve però esercitare il proprio potere d’apprezzamento

con cautela (Foëx, op. cit. n. 61

ad art. 95). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve in ogni

caso permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art.

95.

cpv. 5 LEF). Nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore

collidano prevalgono questi ultimi (sentenza della CEF 15.2009.29 del 27 aprile

2009.

consid. 6.1).

4.1

Nella

fattispecie, dalla richiesta di completare il pignoramento citando il

ricorrente va subito sgombrato il campo: sommato in sede di pignoramento, il 20

giugno 2014, d’indicare tutti i suoi beni con la comminatoria di sanzioni

penali segnatamente in caso di dissimulazione o d’incompleta indicazione dei

propri beni, RI 1 ha menzionato il suo reddito da attività professionale (come

visto dichiarato impignorabile), la particella n. __________1 RFD di __________

e la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________0 RFD di __________.

Si deve pertanto presumere ch’egli non possiede altri beni, ciò che del resto

neppure pretende nell’allegato di ricorso. Inutile, quindi, la sua (reiterata)

citazione.

4.2

Secondo

l’ordine stabilito dalla legge, i beni immobili (cfr. art. 95 cpv. 2 LEF)

devono essere pignorati prima dei diritti in comunione (art. 3 RDC). Sotto

questo profilo il provvedimento impugnato è ineccepibile, tanto più ove si

pensi che le parti non hanno concordato un’altra soluzione.

4.3

Il

ricorrente rimprovera nondimeno all’UEF di avere disatteso i principi della

buona fede e della proporzionalità pignorando un fondo il cui valore eccede in

“larghissima” misura l’importo del credito posto in esecuzione, mentre avrebbe

potuto pignorare la quota di comproprietà, il cui valore secondo lui copre pure

l’importo in questione. D’altronde, il primo è gravato da un diritto di

abitazione, mentre il secondo sarebbe la “naturale controprestazione” del

credito posto in esecuzione, nella misura in cui il contratto di divorzio

vincolerebbe tale credito alla vendita del fondo. Tali circostanze – egli

sembra implicitamente sostenere – giustificano che l’UEF si scosti dall’ordine

di pignoramento prescritto dalla legge (art. 95 cpv. 4bis LEF).

a) Ai

due ultimi argomenti difetta ogni rilevanza per quanto attiene alla questione

in esame: il diritto d’abitazione e d’usufrutto della madre dell’escusso grava

infatti solo su un appartamento (quello al primo piano, v. doc. D allegato alle

osservazioni al ricorso) e sussisterebbe anche in caso di vendita forzata del

fondo; nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio (doc. C allegato

alle osservazioni al ricorso), l’escusso si è impegnato a pagare l’importo

posto in esecuzione (fr. 30'718.75) entro il 31 dicembre 2013 senza riserva

alcuna (art. 4.2, primo paragrafo), a differenza di quanto pattuito per l’altra

somma di fr. 18'029.75 (art. 4.2, secondo paragrafo), la cui esigibilità è

connessa alla vendita del­l’a­bitazione coniugale.

b) Il

fatto poi che l’ex moglie viva nella casa che era coniugale senza pagare nulla

(tranne una partecipazione agli oneri ipotecari e al premio dell’assicurazione

stabili) è circostanza che il giudice del divorzio avrà valutato tenendo

calcolo del complesso delle relazioni patrimoniali tra coniugi. La Camera non

può (e non vuole) sindacare tale questione. Non avendo motivo di dubitare che

la regolamentazione del divorzio sia equilibrata, siffatta circostanza deve

ritenersi neutra per quanto attiene alla questione da risolvere in questa sede.

c) E

quanto al valore dei fondi suscettivi di pignoramento, il ricorrente non

fornisce alcun elemento oggettivo né sulle stime né sui carichi ipotecari. La

resistente, invece, ha reso verosimile che il fondo di __________ è

pesantemente ipotecato, l’onere ipotecario raggiungendo quasi fr. 370'000.–

(doc. F allegato alle osservazioni al ricorso, avviso di addebito del 28

gennaio 2014) a fronte di un valore di stima che varia tra fr. 330'000.– e

fr. 360'000.– a dipendenza delle perizie (doc. G). È d’altronde noto che

per le quote di comproprietà il rischio di realizzazione a vil prezzo è

piuttosto elevato (motivo, appunto, per cui l’art. 3 RDC prescrive il loro

pignoramento in ultimo luogo). Sull’altra sponda, il fatto che il valore del

fondo di __________, a detta del ricorrente, ecceda in “larghissima” misura l’importo del credito posto in esecuzione non

ostacola il suo pignoramento, anzi in queste circostanze non dovrebbe essere

difficile per il ricorrente, aumentando l’onere ipotecario, ottenere un

prestito dei circa fr. 30'000.– necessari a tacitare l’escutente. La

corretta ponderazione delle circostanze rilevanti nel caso di specie conduce

quindi a confermare il provvedimento impugnato, ricordato, ad ogni modo, che gli

interessi del creditore prevalgono su quelli del debitore (sopra consid. 4).

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera per il tramite dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.