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Decisione

15.2014.87

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premio dell'assicurazione malattie complementare. Spese accessorie e di riscaldamento dell'abitazione. Pasti fuori casa. Trasferte. Vestiario e lavoro fat

12 novembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con ricorso del 14 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro

il verbale di pignoramento, chiedendone la riforma nel senso di fissare il

minimo d'esistenza di PI 1 in fr. 4'470.–.

C. Con

osservazioni del 29 agosto 2014 PI 1 postula la reiezione del gravame. L'UE,

dal canto suo, con osservazioni del 1° settembre 2014 ritiene che il ricorso

merita accoglimento limitatamente alla censura concernente il premio di cassa malati,

mentre si rimette al giudizio della Camera per quanto attiene alle altre

censure sollevate dalla ricorrente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d'ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia

al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19

consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3. L'insorgente

contesta, in primo luogo, l'entità del premio di cassa malati riconosciuto all'escusso,

sostenendo che lo stesso comprende anche una quota di fr. 113.20 per l'assicurazione

complementare, la quale non è però obbligatoria e come tale non è computabile

nel minimo d'esistenza. Nelle osservazioni al ricorso, l'UE ammette in

proposito di essere incorso in un errore.

3.1 Secondo

la giurisprudenza, solo i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria

possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad

esclusione dei premi dell'assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325

consid. 3; punto II/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF

n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).

3.2 Nel caso concreto, si evince dagli atti che l'UE

ha effettivamente computato nel minimo esistenziale sia l'importo complessivo

di fr. 382.95 concernente i premi dell'assicurazione obbligatoria

dell'escusso e della sua famiglia attuale – composta dei figli __________

(2002) e __________ (2007) e della moglie __________ (doc. D e verbale interno

13 giugno 2014, pag. 1) –, sia l'importo complessivo di fr. 180.35

relativo ai premi d'assicu­razione malattie complementare. Conformemente alla

giurisprudenza e come ammesso dall'organo esecutivo, la quota di

fr. 180.35 dev'essere dunque stralciata dal calcolo.

4. La

ricorrente si oppone inoltre al riconoscimento di fr. 200.– per spese

accessorie di locazione. Essa rileva al riguardo che a comprova del pagamento

del predetto importo l'e­scusso ha prodotto degli estratti bancari da cui

risulta un ordine di pagamento permanente di fr. 200.– a suo favore. Alla

luce di tale circostanza, l'insorgente ritiene impossibile che tale versamento,

verosimilmente depositato su un conto di risparmio del debitore, serva al

pagamento delle spese accessorie.

4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale

entrano in considerazione soltanto le spese per l'alloggio effettivamente pagate

(cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid.

4). A tal uopo, l'ufficio d'esecuzione non può attenersi

unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve esigere da quest'ultimo la

produzione dei giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i costi di

riscaldamento dell'abita­zione e le altre spese accessorie (Tabella,

punto II/2).

4.2 Nel

caso in rassegna, al fine di giustificare le spese accessorie a suo carico,

l'escusso si è limitato a produrre all'UE gli estratti del suo conto bancario

relativi al periodo da luglio 2013 a giugno 2014, dai quali risulta

effettivamente un ordine permanente di pagamento di fr. 200.– mensili a

suo favore. Non è però indicata alcuna causale, né si evince se gli importi

versati siano stati in seguito bonificati a favore di terzi. Del resto, agli

atti neppure è presente il contratto di locazione, sicché è impossibile determinare

se le spese accessorie siano eventualmente già comprese nel canone di locazione.

A fronte di tali circostanze, l'UE non poteva attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell'escusso (v. ver­bale interno 13.6.2014, pag. 2), ma

avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti. L'incarto dev'essere

pertanto retrocesso all'organo esecutivo affinché proceda in tal senso, secondo

le istruzioni di questa Camera (sotto consid. 8).

5. La

ricorrente lamenta pure che l'UE abbia computato un importo di fr. 100.– a

titolo di spese per pasti fuori casa. A suo parere non vi sono elementi agli

atti per concludere che il debitore è impossibilitato a recarsi a casa per

pranzo, ritenuto che la distanza tra il domicilio (__________) e il luogo di

lavoro (__________) è di soli 4,5 km e il tempo di percorrenza di 8 minuti.

5.1 Secondo

il punto II/4/c della Tabella, sono in particolare riconosciute nel minimo

vitale le spese per pasti fuori casa per chi dimostra oneri accresciuti

connessi all'esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano

già a carico del datore di lavoro. Anche in tal caso, l'ufficio d'esecuzione

Considerandi

non può tuttavia attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve

effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (cfr. sopra

consid. 4.1).

5.2

Nella

fattispecie, come rilevato dalla ricorrente, non risultano agli atti elementi

che dimostrano che l'escusso necessita di consumare i pasti fuori casa. Nel

verbale interno delle operazioni di pignoramento figura unicamente

l'indicazione “1 pfd (saltuario) fr. 100.–”, ciò che da solo non

può giustificare il computo di un simile importo nel minimo d'esistenza dell'escusso,

a maggior ragione se si considera che l'escusso abita a soli 4,5 km dal luogo di lavoro (doc. D, estratto del sito internet www.viamichelin.fr) e che l'Ufficio ha

computato nel suo calcolo quattro volte tale distanza (a fr. 0.50/km) per

21.7

giorni di lavoro ogni mese. Non si possono però riconoscere allo stesso

tempo le spese di trasferta per tornare a casa sul mezzogiorno e le spese per

pasti fuori domicilio. L'incarto dev'essere dunque retrocesso all'organo esecutivo

anche per riesaminare la questione alla luce dei nuovi accertamenti, non senza

ricordare che secondo la giurisprudenza della Camera i giorni lavorativi,

tenuto conto dei giorni festivi, in Ticino sono in media di 230 all’anno (CEF,

sentenza 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 835, consid. 2.2/c).

6.

La

ricorrente si duole altresì del fatto che l'UE abbia ammesso nel minimo

d'esistenza dell'escusso fr. 196.– per i costi delle trasferte da casa (__________)

al lavoro (__________) con il suo veicolo privato, affermando che in realtà

l'escusso si reca al lavoro in scooter, come emerge dalla dichiarazione

rilasciata da tale __________ prodotta con il ricorso (doc. E). È inoltre per

lei escluso che PI 1 necessiti di un veicolo privato per svolgere la sua

attività lavorativa di operaio comunale, ritenuto che ha a disposizione un

veicolo del Comune, lavora negli orari d'ufficio e la distanza tra il luogo di

lavoro e la sua abitazione è minima. Per tali motivi, secondo lei può essergli

riconosciuta la spesa massima di fr. 30.– al mese, corrispondente a quanto

previsto dalla Tabella per l'utilizzo di uno scooter.

6.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio

della sua professione (v. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2).

Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l'uso

dei mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella,

punto II/4/d).

6.2

Nel

caso concreto, si potrebbe discutere se, come sostiene la reclamante, l'escusso

non potrebbe recarsi al lavoro con i mezzi di trasporto pubblici, giacché nelle

sue osservazioni egli non ha contestato il ricorso su questo punto. Ma prima è

opportuno verificare se PI 1 si reca al lavoro in scooter, come sembra risultare

dalla dichiarazione scritta prodotta dalla ricorrente (doc. E), perché in tal

caso il costo riconosciuto dalla Tabella (fr. 30.– mensili) sarebbe

verosimilmente inferiore a quello per l'uso dei trasporti pubblici. Anche su

questa questione si giustifica quindi la retrocessione dell'incarto all'UE

affinché svolga ulteriori accertamenti.

7.

La

ricorrente contesta, infine, le spese riconosciute per la locazione di un

parcheggio (fr. 150.–) e per vestiario e lavori faticosi (fr. 57.–).

Sul primo punto, essa rileva che il debitore si è limitato a produrre

l'estratto bancario dal quale risulta un ordine permanente di fr. 150.–

mensili, senza indicazione della causale, sicché – a suo dire – non è possibile

concludere che tale pagamento sia riconducibile alla locazione di un

parcheggio; sul secondo punto, l'insorgente ritiene che per la sua attività

quale operaio comunale l'escusso non necessita di vestiario particolare, che,

se del caso, viene fornito direttamente dal Comune.

7.1

Per

quanto attiene al canone di locazione del parcheggio, basti dire che siffatta

spesa può essere computata nel minimo esistenziale soltanto ove sia connessa

all'uso di un'automobile dichiarata impignorabile giusta l'art. 92 cpv. 1 n. 3

LEF (sopra consid. 6.2), ciò che allo stato attuale non emerge dalla documentazione

versata agli atti. L'UE dovrà dunque effettuare ulteriori accertamenti e

determinarsi nuovamente anche su tale circostanza (sotto consid. 8).

7.2

Per

quanto concerne invece le spese per vestiario e lavori faticosi, neppure in tal

caso figurano agli atti elementi da cui sia possibile dedurre che il debitore

ha bisogno di un vestiario particolare o ha esigenze accresciute di vitto

dovute a lavori pesanti, a turni o di notte (cfr. Tabella, punto II/4/a),

per tacere del fatto ch'egli non deve comunque compiere lunghi tragitti per

raggiungere il posto di lavoro (cfr. CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2012).

Pure tali circostanze andranno pertanto accertate dall'UE (sotto consid. 8).

8.

Alla

luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, l'incarto

dev'essere rinviato all'UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti e a un

nuovo calcolo del minimo esistenziale.

8.1

A

tal uopo, l'organo esecutivo dovrà anzitutto tener conto unicamente dei premi

dell'assicurazione malattie obbligatoria, escludendo quindi i premi

dell'assicurazione malattie complementare dell'escusso o della sua famiglia.

L'organo esecutivo è invitato inoltre a svolgere ulteriori accertamenti,

interrogando nuovamente l'escusso e chiedendogli di produrre in particolare la

documentazione comprovante l'effettivo pagamento a favore del locatore delle

spese accessorie, la necessità di recarsi al lavoro mediante un veicolo privato

e di disporre di conseguenza di un parcheggio, come pure l'esigenza di

consumare pasti fuori casa, di usare un particolare abbigliamento i cui costi

sono a suo carico e/o di effettuare lavori pesanti, a turni o di notte. In

mancanza di documenti o altri elementi giustificativi, le spese accessorie e di

riscaldamento, i costi di trasferta e di parcheggio, le spese per pasti fuori

casa e le spese accresciute di abbigliamento e/o di vitto non potranno essere riconosciute.

8.2

Va infine rilevato che, fondandosi sul conteggio

di stipendio del mese di maggio 2014 prodotto dall'escusso, l'UE ha stabilito

in fr. 5'336.– il suo reddito mensile netto. Sennonché dallo stesso

documento risulta che lo stipendio di fr. 5'326.40 – e non

fr. 5'336.40, come erroneamente computato dall'organo esecutivo – è pure

comprensivo degli assegni famigliari per i figli di fr. 200.– (doc. D),

importo che però non dev'essere considerato parte del reddito del debitore, ma

risorse dei figli da dedurre dai rispettivi supplementi per il loro

mantenimento (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 68 ad art. 93 LEF e riferimenti

citati). Ai fini della nuova determinazione del minimo esistenziale

dell'escusso, l'UE dovrà dunque tener conto anche di tali considerazioni.

9.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'incarto è rinviato all'Ufficio

di esecuzione di Lugano affinché proceda agli accertamenti indicati nel

considerando 8 e, a dipendenza dell’e­si­to, modifichi il provvedimento

impugnato.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

–.

Comunicazione

all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.