15.2014.87
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premio dell'assicurazione malattie complementare. Spese accessorie e di riscaldamento dell'abitazione. Pasti fuori casa. Trasferte. Vestiario e lavoro fat
12 novembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.87
Lugano
12 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 14 agosto 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1,)
contro
l'operato
dell'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
(patrocinato dall'avv. PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, il 23 giugno
2014 l'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente
calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico dell'escusso:
Guadagno
Debitore fr. 5'336.00 88%
Coniuge fr. 700.00 12%
Totale fr 6'036.00 100%
Minimo
d'esistenza
Minimo
base fr. 1'700.00
Suppl.
figli minorenni fr. 1'000.00
Affitto fr. 1'400.00
Spese
accessorie fr. 200.00
Cassa
malattia fr. 563.00
Alimenti fr. 500.00
Costi
di trasferta fr. 196.00
Pasti
fuori domicilio fr. 100.00
Vestiario/lavori
faticosi fr. 57.00
Posteggio fr. 150.00
Totale fr. 5'866.00 100%
Quota
del debitore fr. 5'163.00 88%
Accertata
la pignorabilità del reddito, il 4 agosto 2014 l'UE ha quindi trasmesso alle parti il relativo verbale.
Fatti
B. Con ricorso del 14 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro
il verbale di pignoramento, chiedendone la riforma nel senso di fissare il
minimo d'esistenza di PI 1 in fr. 4'470.–.
C. Con
osservazioni del 29 agosto 2014 PI 1 postula la reiezione del gravame. L'UE,
dal canto suo, con osservazioni del 1° settembre 2014 ritiene che il ricorso
merita accoglimento limitatamente alla censura concernente il premio di cassa malati,
mentre si rimette al giudizio della Camera per quanto attiene alle altre
censure sollevate dalla ricorrente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d'ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia
al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19
consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. L'insorgente
contesta, in primo luogo, l'entità del premio di cassa malati riconosciuto all'escusso,
sostenendo che lo stesso comprende anche una quota di fr. 113.20 per l'assicurazione
complementare, la quale non è però obbligatoria e come tale non è computabile
nel minimo d'esistenza. Nelle osservazioni al ricorso, l'UE ammette in
proposito di essere incorso in un errore.
3.1 Secondo
la giurisprudenza, solo i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria
possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad
esclusione dei premi dell'assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325
consid. 3; punto II/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF
n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).
3.2 Nel caso concreto, si evince dagli atti che l'UE
ha effettivamente computato nel minimo esistenziale sia l'importo complessivo
di fr. 382.95 concernente i premi dell'assicurazione obbligatoria
dell'escusso e della sua famiglia attuale – composta dei figli __________
(2002) e __________ (2007) e della moglie __________ (doc. D e verbale interno
13 giugno 2014, pag. 1) –, sia l'importo complessivo di fr. 180.35
relativo ai premi d'assicurazione malattie complementare. Conformemente alla
giurisprudenza e come ammesso dall'organo esecutivo, la quota di
fr. 180.35 dev'essere dunque stralciata dal calcolo.
4. La
ricorrente si oppone inoltre al riconoscimento di fr. 200.– per spese
accessorie di locazione. Essa rileva al riguardo che a comprova del pagamento
del predetto importo l'escusso ha prodotto degli estratti bancari da cui
risulta un ordine di pagamento permanente di fr. 200.– a suo favore. Alla
luce di tale circostanza, l'insorgente ritiene impossibile che tale versamento,
verosimilmente depositato su un conto di risparmio del debitore, serva al
pagamento delle spese accessorie.
4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale
entrano in considerazione soltanto le spese per l'alloggio effettivamente pagate
(cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid.
4). A tal uopo, l'ufficio d'esecuzione non può attenersi
unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve esigere da quest'ultimo la
produzione dei giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i costi di
riscaldamento dell'abitazione e le altre spese accessorie (Tabella,
punto II/2).
4.2 Nel
caso in rassegna, al fine di giustificare le spese accessorie a suo carico,
l'escusso si è limitato a produrre all'UE gli estratti del suo conto bancario
relativi al periodo da luglio 2013 a giugno 2014, dai quali risulta
effettivamente un ordine permanente di pagamento di fr. 200.– mensili a
suo favore. Non è però indicata alcuna causale, né si evince se gli importi
versati siano stati in seguito bonificati a favore di terzi. Del resto, agli
atti neppure è presente il contratto di locazione, sicché è impossibile determinare
se le spese accessorie siano eventualmente già comprese nel canone di locazione.
A fronte di tali circostanze, l'UE non poteva attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell'escusso (v. verbale interno 13.6.2014, pag. 2), ma
avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti. L'incarto dev'essere
pertanto retrocesso all'organo esecutivo affinché proceda in tal senso, secondo
le istruzioni di questa Camera (sotto consid. 8).
5. La
ricorrente lamenta pure che l'UE abbia computato un importo di fr. 100.– a
titolo di spese per pasti fuori casa. A suo parere non vi sono elementi agli
atti per concludere che il debitore è impossibilitato a recarsi a casa per
pranzo, ritenuto che la distanza tra il domicilio (__________) e il luogo di
lavoro (__________) è di soli 4,5 km e il tempo di percorrenza di 8 minuti.
5.1 Secondo
il punto II/4/c della Tabella, sono in particolare riconosciute nel minimo
vitale le spese per pasti fuori casa per chi dimostra oneri accresciuti
connessi all'esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano
già a carico del datore di lavoro. Anche in tal caso, l'ufficio d'esecuzione
Considerandi
non può tuttavia attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve
effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (cfr. sopra
consid. 4.1).
5.2
Nella
fattispecie, come rilevato dalla ricorrente, non risultano agli atti elementi
che dimostrano che l'escusso necessita di consumare i pasti fuori casa. Nel
verbale interno delle operazioni di pignoramento figura unicamente
l'indicazione “1 pfd (saltuario) fr. 100.–”, ciò che da solo non
può giustificare il computo di un simile importo nel minimo d'esistenza dell'escusso,
a maggior ragione se si considera che l'escusso abita a soli 4,5 km dal luogo di lavoro (doc. D, estratto del sito internet www.viamichelin.fr) e che l'Ufficio ha
computato nel suo calcolo quattro volte tale distanza (a fr. 0.50/km) per
21.7
giorni di lavoro ogni mese. Non si possono però riconoscere allo stesso
tempo le spese di trasferta per tornare a casa sul mezzogiorno e le spese per
pasti fuori domicilio. L'incarto dev'essere dunque retrocesso all'organo esecutivo
anche per riesaminare la questione alla luce dei nuovi accertamenti, non senza
ricordare che secondo la giurisprudenza della Camera i giorni lavorativi,
tenuto conto dei giorni festivi, in Ticino sono in media di 230 all’anno (CEF,
sentenza 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 835, consid. 2.2/c).
6.
La
ricorrente si duole altresì del fatto che l'UE abbia ammesso nel minimo
d'esistenza dell'escusso fr. 196.– per i costi delle trasferte da casa (__________)
al lavoro (__________) con il suo veicolo privato, affermando che in realtà
l'escusso si reca al lavoro in scooter, come emerge dalla dichiarazione
rilasciata da tale __________ prodotta con il ricorso (doc. E). È inoltre per
lei escluso che PI 1 necessiti di un veicolo privato per svolgere la sua
attività lavorativa di operaio comunale, ritenuto che ha a disposizione un
veicolo del Comune, lavora negli orari d'ufficio e la distanza tra il luogo di
lavoro e la sua abitazione è minima. Per tali motivi, secondo lei può essergli
riconosciuta la spesa massima di fr. 30.– al mese, corrispondente a quanto
previsto dalla Tabella per l'utilizzo di uno scooter.
6.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio
della sua professione (v. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2).
Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l'uso
dei mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella,
punto II/4/d).
6.2
Nel
caso concreto, si potrebbe discutere se, come sostiene la reclamante, l'escusso
non potrebbe recarsi al lavoro con i mezzi di trasporto pubblici, giacché nelle
sue osservazioni egli non ha contestato il ricorso su questo punto. Ma prima è
opportuno verificare se PI 1 si reca al lavoro in scooter, come sembra risultare
dalla dichiarazione scritta prodotta dalla ricorrente (doc. E), perché in tal
caso il costo riconosciuto dalla Tabella (fr. 30.– mensili) sarebbe
verosimilmente inferiore a quello per l'uso dei trasporti pubblici. Anche su
questa questione si giustifica quindi la retrocessione dell'incarto all'UE
affinché svolga ulteriori accertamenti.
7.
La
ricorrente contesta, infine, le spese riconosciute per la locazione di un
parcheggio (fr. 150.–) e per vestiario e lavori faticosi (fr. 57.–).
Sul primo punto, essa rileva che il debitore si è limitato a produrre
l'estratto bancario dal quale risulta un ordine permanente di fr. 150.–
mensili, senza indicazione della causale, sicché – a suo dire – non è possibile
concludere che tale pagamento sia riconducibile alla locazione di un
parcheggio; sul secondo punto, l'insorgente ritiene che per la sua attività
quale operaio comunale l'escusso non necessita di vestiario particolare, che,
se del caso, viene fornito direttamente dal Comune.
7.1
Per
quanto attiene al canone di locazione del parcheggio, basti dire che siffatta
spesa può essere computata nel minimo esistenziale soltanto ove sia connessa
all'uso di un'automobile dichiarata impignorabile giusta l'art. 92 cpv. 1 n. 3
LEF (sopra consid. 6.2), ciò che allo stato attuale non emerge dalla documentazione
versata agli atti. L'UE dovrà dunque effettuare ulteriori accertamenti e
determinarsi nuovamente anche su tale circostanza (sotto consid. 8).
7.2
Per
quanto concerne invece le spese per vestiario e lavori faticosi, neppure in tal
caso figurano agli atti elementi da cui sia possibile dedurre che il debitore
ha bisogno di un vestiario particolare o ha esigenze accresciute di vitto
dovute a lavori pesanti, a turni o di notte (cfr. Tabella, punto II/4/a),
per tacere del fatto ch'egli non deve comunque compiere lunghi tragitti per
raggiungere il posto di lavoro (cfr. CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2012).
Pure tali circostanze andranno pertanto accertate dall'UE (sotto consid. 8).
8.
Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, l'incarto
dev'essere rinviato all'UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti e a un
nuovo calcolo del minimo esistenziale.
8.1
A
tal uopo, l'organo esecutivo dovrà anzitutto tener conto unicamente dei premi
dell'assicurazione malattie obbligatoria, escludendo quindi i premi
dell'assicurazione malattie complementare dell'escusso o della sua famiglia.
L'organo esecutivo è invitato inoltre a svolgere ulteriori accertamenti,
interrogando nuovamente l'escusso e chiedendogli di produrre in particolare la
documentazione comprovante l'effettivo pagamento a favore del locatore delle
spese accessorie, la necessità di recarsi al lavoro mediante un veicolo privato
e di disporre di conseguenza di un parcheggio, come pure l'esigenza di
consumare pasti fuori casa, di usare un particolare abbigliamento i cui costi
sono a suo carico e/o di effettuare lavori pesanti, a turni o di notte. In
mancanza di documenti o altri elementi giustificativi, le spese accessorie e di
riscaldamento, i costi di trasferta e di parcheggio, le spese per pasti fuori
casa e le spese accresciute di abbigliamento e/o di vitto non potranno essere riconosciute.
8.2
Va infine rilevato che, fondandosi sul conteggio
di stipendio del mese di maggio 2014 prodotto dall'escusso, l'UE ha stabilito
in fr. 5'336.– il suo reddito mensile netto. Sennonché dallo stesso
documento risulta che lo stipendio di fr. 5'326.40 – e non
fr. 5'336.40, come erroneamente computato dall'organo esecutivo – è pure
comprensivo degli assegni famigliari per i figli di fr. 200.– (doc. D),
importo che però non dev'essere considerato parte del reddito del debitore, ma
risorse dei figli da dedurre dai rispettivi supplementi per il loro
mantenimento (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 68 ad art. 93 LEF e riferimenti
citati). Ai fini della nuova determinazione del minimo esistenziale
dell'escusso, l'UE dovrà dunque tener conto anche di tali considerazioni.
9.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'incarto è rinviato all'Ufficio
di esecuzione di Lugano affinché proceda agli accertamenti indicati nel
considerando 8 e, a dipendenza dell’esito, modifichi il provvedimento
impugnato.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–.
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.