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Decisione

15.2014.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, il ricorso dev’essere accolto e i provvedimenti

impugnati annullati, con l’invito all’UE di dar immediatamente seguito alle

domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________ e __________. Non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso contro il provvedimento adottato il 22 agosto 2014

nel­l’e­­secuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza la decisione

impugnata è annullata e l’Ufficio di esecuzione è invitato a dar

immediatamente seguito alla domanda di proseguimento dell’e­­secuzione.

2. Il

ricorso contro il provvedimento adottato il 22 agosto 2014 nel­l’e­­secuzione

n. __________ è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e

l’Ufficio di esecuzione è invitato a dar immediatamente seguito

Considerandi

alla domanda di proseguimento dell’e­­secuzione.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione

a:

– ;

– PI 2 per il

tramite del curatore .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.