15.2014.88
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2 febbraio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.88
15.2014.89
Lugano
2 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 4 settembre 2014 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto
di Lugano, o meglio contro i provvedimenti del 22 agosto 2014 con cui sono
state annullate le esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente
nei confronti di
PI 1
PI 3,
(rappresentati dalla madre PI 2, ,
a sua volta rappresentata dal curatore RA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Il
25 marzo 2014 la RI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) del Distretto
di Lugano due esecuzioni nei confronti rispettivamente di PI 1 (2002) e PI 3
(2000), quali debitori solidali, per l’incasso di fr. 48'293.10, indicando
quale titolo di credito la “Decisione risarcimento dei danni (art. 52 LAVS)
in relazione alla ditta __________ a carico del defunto __________ G__________”,
padre degli escussi. La procedente ha altresì menzionato nelle domande di esecuzione
che la rappresentante legale degli escussi è la madre MPI 2.
B. Dando
seguito a quanto precede, l’UE ha emesso i precetti esecutivi n. __________
contro PI 1 e n. __________ contro PI 3 e li ha notificati a L__________,
curatore della madre dei minori.
C. Non
essendo stata interposta alcuna opposizione, il 18 luglio 2014 la RI 1 ha chiesto il proseguimento delle esecuzioni. Con due separati provvedimenti del 22 agosto 2014
l’UE ha tuttavia annullato d’ufficio le esecuzioni in questione.
D. Con
ricorsi del 4 settembre 2014 la RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti,
chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
E. Con
decreti dell’11 novembre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso
effetto sospensivo ai ricorsi.
F. Accertato
che PI 1 e PI 3 sono assistiti dal curatore C__________, l’UE ha invitato
quest’ultimo a esprimersi sui gravami. Con osservazioni del 21 novembre 2014
egli si è limitato a osservare di essere il curatore educativo degli escussi e
di non essersi mai occupato di ciò che riguarda l’aspetto finanziario della famiglia
__________, in quanto detentrice dell’autorità parentale è la madre MPI 2.
L’organo esecutivo, pur ritenendo di aver agito correttamente, si è rimesso al
giudizio di questa Camera con osservazioni del 1° dicembre 2014.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) e 76 cpv. 1
LPAmm, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il
cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la
congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione
delle altre. Nel caso di specie, l’insorgente ha presentato due
ricorsi contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però il
medesimo, così come sono identiche, del resto, le motivazioni a sostegno delle
decisioni impugnate. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola
sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Interposti
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta
il 25 agosto 2014, entrambi i ricorsi sono in linea di principio ricevibili
(art. 17 LEF).
3. Con
le decisioni impugnate l’UE ha annullato le esecuzioni n. __________ e
__________, rilevando, anzitutto, che la pretesa fatta valere dalla RI 1 riguardava
il defunto padre di PI 1 e PI 3, sicché – a sua detta – le esecuzioni in
questione andavano promosse nei confronti della Comunione ereditaria fu G__________ anziché contro gli eredi PI 1 e PI 3. L’organo esecutivo
è inoltre del parere che i precetti sono stati intimati “secondo una
modalità di notifica assai carente”, ritenuto che MPI 2 è stata indicata
erroneamente come rappresentante legale degli escussi in luogo del curatore degli
stessi, CRA 1.
4. In
merito alla prima argomentazione dell’UE a sostegno dell’annullamento delle
esecuzioni, l’insorgente reputa che, secondo giurisprudenza e dottrina, il
creditore può scegliere se agire nei confronti della comunione ereditaria o
contro i singoli eredi, oppure ancora se avviare procedure parallele. Per tale
ragione, ritiene che la decisione dell’UE sia destituita di fondamento.
4.1 L’art.
603 cpv. 1 CC sancisce il principio secondo cui gli eredi sono solidalmente
responsabili per i debiti della successione. Ciò significa che, per il
pagamento dell’intero credito, i creditori della successione non sono tenuti a
procedere nei confronti di una pluralità di debitori (i membri della comunione
ereditaria), ma possono anche agire a loro scelta contro uno o più eredi (DTF
101 II 219-220, consid. 2; Rouiller
in: Commentaire du droit des successions, 2012, n. 61 ad art. 602 CC; Schmid in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 49 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad
art. 49 LEF).
4.2 Nel
caso in rassegna, la RI 1 ha scelto di escutere singolarmente due membri della
Comunione ereditaria fu G__________ anziché la Comunione stessa. Ritenuto che i
creditori della successione non sono obbligati a procedere nei confronti di
tutti gli eredi che compongono la comunione ereditaria, i provvedimenti impugnati
si rivelano contrari alla legge laddove l’UE pretende invece che la procedente
avrebbe dovuto escutere la Comunione ereditaria fu G__________.
Per
abbondanza, va altresì rilevato che non è compito dell’ufficio di esecuzione
stabilire se la persona indicata quale debitrice nella domanda di esecuzione
sia effettivamente tenuta al pagamento della pretesa fatta valere dal creditore
o contro chi costui deve procedere, come pare aver voluto fare l’UE nel caso
presente. Ricevuta la domanda d’esecuzione conforme ai requisiti posti dall’art. 67
LEF, in linea di massima l’ufficio d’esecuzione è invero tenuto a darvi seguito
notificando il precetto esecutivo al debitore (art. 71 cpv. 1 LEF), senza
curarsi dell’esistenza o dell’esigibilità del credito indicato nella domanda
(cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1).
5. In
merito alla seconda argomentazione fatta valere dall’UE nei provvedimenti
impugnati, la ricorrente sostiene che, per quanto le era dato di sapere, alla
morte di G__________ la rappresentante legale degli escussi era la madre, a sua
volta rappresentata dal curatore RA 2. Essa rileva altresì che quest’ultimo non
l’ha mai informata che anche i figli PI 1 e PI 3avevano un curatore. Preso ora
atto di tale circostanza, l’insorgente rimane comunque del parere di aver
indicato correttamente e in buona fede il nominativo della madre degli escussi
quale loro rappresentante legale nelle domande di esecuzione e di
proseguimento, sicché un’eventuale carenza nella notifica dei precetti non può
esserle imputata.
5.1 Secondo
l’art. 68c cpv. 1 LEF, se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si
notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo
l’articolo 325 CC, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai
detentori dell’autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata
comunicata all’ufficio d’esecuzione. Per “rappresentante legale” ai sensi di
tale norma s’intendono i genitori del minore, qualora detengano l’autorità
parentale, o il tutore, ove il minore non sia sotto autorità parentale (art.
304 cpv. 1, 327a e 327c cpv. 1 CC; Kofmel Ehrenzeller in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, pag. 519-520, n. 39 e 43 ad
art. 68c LEF).
5.2 Nel
caso di specie, come risulta dal suo scritto del 21 novembre 2014, C__________
è invero un mero curatore educativo, il cui compito, salvo conferimento di
speciali poteri da parte dell’autorità di protezione dei minori (art. 308 cpv.
2 CC) – ciò che però non è il caso nella fattispecie –, consiste a consigliare
e aiutare i genitori nella cura dei figli (art. 308 cpv. 1 CC). Egli non può
quindi essere considerato quale rappresentante legale degli escussi giusta
l’art. 68c LEF né tantomeno curatore amministrativo ai sensi dell’art.
325 CC. Essendo MPI 2 la rappresentante legale dei figli PI 1 e PI 3, ne discende
che la notifica dei precetti esecutivi a quest’ultima, per il tramite del suo
curatore amministrativo L__________, è avvenuta in conformità dell’art. 68c
cpv. 1 LEF. Le decisioni impugnate sono dunque errate anche sotto questo
profilo.
6. Per
Fatti
i motivi che precedono, il ricorso dev’essere accolto e i provvedimenti
impugnati annullati, con l’invito all’UE di dar immediatamente seguito alle
domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________ e __________. Non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro il provvedimento adottato il 22 agosto 2014
nell’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza la decisione
impugnata è annullata e l’Ufficio di esecuzione è invitato a dar
immediatamente seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione.
2. Il
ricorso contro il provvedimento adottato il 22 agosto 2014 nell’esecuzione
n. __________ è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e
l’Ufficio di esecuzione è invitato a dar immediatamente seguito
Considerandi
alla domanda di proseguimento dell’esecuzione.
3.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione
a:
– ;
– PI 2 per il
tramite del curatore .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.