15.2014.90
Contestazione della tempestività dell’opposizione al precetto esecutivo. Tardività del ricorso. Proroga del termine che scade durante le ferie
23 ottobre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.90
Lugano
23 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 18 agosto 2014 di
RI 1
(rappresentata dall’amministratore unico L)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Locarno, o meglio contro la decisione 5 agosto 2014 che accerta la
tempestività dell’opposizione interposta il 16 luglio 2014 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1)
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
il 3 luglio 2014, a domanda di RI 1, l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Locarno ha emesso il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di PI 1 per
l’incasso di fr. 133'236.– oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2014;
che il
precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 5 luglio 2014 nelle mani
del suo precedente amministratore unico L__________ (nonché amministratore
unico della procedente);
che l’escussa,
rappresentata dalla nuova amministratrice unica R__________, ha interposto
opposizione con scritto del 16 luglio 2014, affermando di avere ricevuto il
precetto esecutivo dal precedente amministratore unico quello stesso giorno e
chiedendo all’UEF, in via subordinata, di annullarne l’intimazione, in quanto
avvenuta nelle mani di una persona che non era più abilitata a rappresentare l’escussa;
che il
30 luglio 2014, l’UEF ha comunicato all’escutente di non poter dare seguito
alla sua domanda di proseguimento dell’esecuzione stante l’opposizione
interposta dall’escussa;
che il
31 luglio, l’escutente ha contestato la tempestività dell’opposizione,
Considerandi
allegando che il termine per formularla era scaduto il 15 luglio 2014, e ha
invitato l’ufficio a dare immediato seguito alla sua domanda di proseguimento
dell’esecuzione;
che il
5.
agosto 2014 l’UEF ha confermato la sua decisione di ammissione dell’opposizione,
osservando come il termine di opposizione, scaduto durante le ferie estive, era
stato prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime in virtù dell’art.
63.
LEF;
che l’11
agosto 2014 l’escutente ha contestato tale comunicazione sostenendo – in quell’occasione
– che il termine d’opposizione era scaduto il 14 luglio 2014;
che il
12.
agosto l’UEF ha confermato il suo scritto del 5 agosto 2014;
che il
18.
agosto, RI 1 ha interposto il ricorso in esame ribadendo la tardività dell’opposizione;
che la
decisione dell’Ufficio di considerare l’opposizione tempestiva è venuta a
conoscenza della ricorrente al più tardi il 31 luglio 2014;
che il
ricorso, inoltrato solo il 18 agosto 2014, è pertanto tardivo (art. 17 cpv. 2
LEF);
che ad
ogni modo il ricorso è anche infondato nel merito, per ben due motivi;
che in
primo luogo la notifica del precetto esecutivo, il 5 luglio 2014, nelle mani di
L__________, il quale non era più amministratore dell’escussa dal 17 giugno
2014.
(FUSC n. 114 di stessa data), non era valida, sicché l’atto va considerato
notificato al più presto al momento in cui la nuova amministratrice unica ne è
venuta a conoscenza, ossia il 16 luglio 2014 (cfr. lettera 15 luglio 2014
dell’escutente all’escussa, acclusa allo scritto di stessa data dell’avv. PA 1
all’UEF);
che l’opposizione
interposta dall’escusso quello stesso 16 luglio era quindi del tutto
tempestiva;
che,
in secondo luogo, anche volendo considerare il 5 luglio 2014 quale data di
notifica del precetto esecutivo, il termine di opposizione, di 10 giorni (art.
74.
cpv. 1 LEF), ha comunque iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142
cpv. 1 CPC a cui rinvia l’art. 31 LEF), ovvero il 6 luglio, ed è così scaduto
martedì 15 luglio 2014 (e non il 14 come erroneamente sostenuto dalla ricorrente);
che
siccome il 15 luglio corrisponde al primo giorno delle ferie estive (art. 56 n.
2.
LEF), il termine di opposizione è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49 segg. con rinvii), ossia mercoledì 6 agosto 2014 (il
1° agosto essendo festivo e il 2 agosto 2014 un sabato, cfr. art. 142 cpv.
3.
CPC);
che anche
in questa ipotesi l’opposizione interposta dall’escusso con scritto del 16 luglio
2014.
si rivela così tempestiva;
che,
in definitiva, in entrambe le ipotesi il ricorso avrebbe comunque dovuto essere
respinto;
che,
sebbene la ricorrente abbia agito in modo molto vicino alla mala fede o alla
temerarietà (nel senso dell’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF), non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo
periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– avv..
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.