Lexipedia

Decisione

15.2014.90

Contestazione della tempestività dell’opposizione al precetto esecutivo. Tardività del ricorso. Proroga del termine che scade durante le ferie

23 ottobre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.90

Lugano

23 ottobre 2014/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 18 agosto 2014 di

RI 1

(rappresentata dall’amministratore unico L)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

(UEF) di Locarno, o meglio contro la decisione 5 agosto 2014 che accerta la

tempestività dell’opposizione interposta il 16 luglio 2014 nell’esecuzione n. __________

promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1)

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

il 3 luglio 2014, a domanda di RI 1, l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di

Locarno ha emesso il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di PI 1 per

l’incasso di fr. 133'236.– oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2014;

che il

precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 5 luglio 2014 nelle mani

del suo precedente amministratore unico L__________ (nonché amministratore

unico della procedente);

che l’escussa,

rappresentata dalla nuova amministratrice unica R__________, ha interposto

opposizione con scritto del 16 luglio 2014, affermando di avere ricevuto il

precetto esecutivo dal precedente amministratore unico quello stesso giorno e

chiedendo all’UEF, in via subordinata, di annullarne l’intimazione, in quanto

avvenuta nelle mani di una persona che non era più abilitata a rappresentare l’escussa;

che il

30 luglio 2014, l’UEF ha comunicato all’escutente di non poter dare seguito

alla sua domanda di proseguimento del­l’ese­cuzione stante l’opposizione

interposta dall’escussa;

che il

31 luglio, l’escutente ha contestato la tempestività dell’opposizione,

Considerandi

allegando che il termine per formularla era scaduto il 15 luglio 2014, e ha

invitato l’ufficio a dare immediato seguito alla sua domanda di proseguimento

dell’esecuzione;

che il

5.

agosto 2014 l’UEF ha confermato la sua decisione di ammissione dell’opposizione,

osservando come il termine di opposizione, scaduto durante le ferie estive, era

stato prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime in virtù dell’art.

63.

LEF;

che l’11

agosto 2014 l’escutente ha contestato tale comunicazione sostenendo – in quell’occasione

– che il termine d’opposi­zione era scaduto il 14 luglio 2014;

che il

12.

agosto l’UEF ha confermato il suo scritto del 5 agosto 2014;

che il

18.

agosto, RI 1 ha interposto il ricorso in esame ribadendo la tardività dell’opposizione;

che la

decisione dell’Ufficio di considerare l’opposizione tempestiva è venuta a

conoscenza della ricorrente al più tardi il 31 luglio 2014;

che il

ricorso, inoltrato solo il 18 agosto 2014, è pertanto tardivo (art. 17 cpv. 2

LEF);

che ad

ogni modo il ricorso è anche infondato nel merito, per ben due motivi;

che in

primo luogo la notifica del precetto esecutivo, il 5 luglio 2014, nelle mani di

L__________, il quale non era più amministratore dell’escussa dal 17 giugno

2014.

(FUSC n. 114 di stessa data), non era valida, sicché l’atto va considerato

notificato al più presto al momento in cui la nuova amministratrice unica ne è

venuta a conoscenza, ossia il 16 luglio 2014 (cfr. lettera 15 luglio 2014

dell’escutente all’escussa, acclusa allo scritto di stessa data dell’avv. PA 1

all’UEF);

che l’opposizione

interposta dall’escusso quello stesso 16 luglio era quindi del tutto

tempestiva;

che,

in secondo luogo, anche volendo considerare il 5 luglio 2014 quale data di

notifica del precetto esecutivo, il termine di opposizione, di 10 giorni (art.

74.

cpv. 1 LEF), ha comunque iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142

cpv. 1 CPC a cui rinvia l’art. 31 LEF), ovvero il 6 luglio, ed è così scaduto

martedì 15 luglio 2014 (e non il 14 come erroneamente sostenuto dalla ricorrente);

che

siccome il 15 luglio corrisponde al primo giorno delle ferie estive (art. 56 n.

2.

LEF), il termine di opposizione è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49 segg. con rinvii), ossia mercoledì 6 agosto 2014 (il

1° agosto essendo festivo e il 2 agosto 2014 un sabato, cfr. art. 142 cpv.

3.

CPC);

che anche

in questa ipotesi l’opposizione interposta dall’escusso con scritto del 16 luglio

2014.

si rivela così tempestiva;

che,

in definitiva, in entrambe le ipotesi il ricorso avrebbe comunque dovuto essere

respinto;

che,

sebbene la ricorrente abbia agito in modo molto vicino alla mala fede o alla

temerarietà (nel senso dell’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF), non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo

periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– avv..

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.