15.2014.91
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione della sentenza di rigetto dell’opposizione a questo stadio irricevibile. Pagamento asseritamente fatto all’escutente dopo il rigetto dell’opposiz
8 ottobre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.91
Lugano
8 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 22 agosto 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Blenio, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 12
agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
da
PI 1 (Italia)
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2012 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, PI 1 procede contro l’ex marito RI 1
per l’incasso di fr. 130'379.– oltre interessi del 5% dal 9 aprile 2008 e
spese per pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.
Fatti
B. L’opposizione
essendo stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 giugno 2014 del
Pretore del Distretto di Leventina (inc. SO.2013.187), ora passata in
giudicato, il 12 agosto 2014 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30
ottobre.
C. Con
scritto del 22 agosto 2014 indirizzato al Pretore del Distretto di Blenio, RI 1
contesta “il pignoramento”, ritenendolo “non giustificato”. Il 1° settembre
2014 egli ha d’altronde scritto all’UEF di ritenere la vertenza chiusa e il
ricorso privo di contenuto, giacché “finanziariamente le parti sono a pareggio”.
D. Con
osservazioni dell’8 settembre 2014, PI 1 chiede la reiezione del ricorso,
conclusione cui giunge anche l’UEF nelle proprie osservazioni del 9 settembre.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso
dall’UEF di Blenio il 12 agosto 2014, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF). Lo scritto del 1° settembre 2014 è invece tardivo e
nemmeno può essere considerato come un ritiro del ricorso, anche perché RI 1
continua ad opporsi all’avviso di pignoramento, secondo lui “espulso dal suo
ruolo pratico”.
2. Nel
ricorso l’insorgente si duole che il Pretore del Distretto di Blenio abbia
Considerandi
“confermato il P.E. n° __________” malgrado la documentazione trasmessagli il
20.
agosto 2014 (“atto __________”) certificasse un suo versamento di fr. 100'000.–
a favore dell’escutente. Egli reputa così il pignoramento ingiustificato, il
“consuntivo RI 1/PI 1 in esame” costituendo a suo parere “un’oggettiva proposta
che può chiudere, in modo ragionevole, la vertenza che si protrae da 12 anni”.
Da parte sua, invece, PI 1 contesta il bonifico allegato dal ricorrente e
osserva come l’importo posto in esecuzione sia comunque ampiamente superiore a fr. 100'000.–,
concludendo per la reiezione del ricorso.
3.
Il
ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (nel senso dell’art. 17 LEF) può
avere per oggetto unicamente il provvedimento di un organo esecutivo,
segnatamente di un ufficio d’esecuzione, e mai la decisione di un’autorità
giudiziaria. Orbene, con il suo ricorso RI 1 sembra tentare di rimettere in
discussione la sentenza di rigetto dell’opposizione, ciò che, come visto, non
può fare con un ricorso all’autorità di vigilanza, ma avrebbe semmai dovuto intraprendere
proponendo un reclamo contro la sentenza di rigetto dell’opposizione entro 10
giorni dalla sua notificazione (combinati art. 309 lett. b n. 3, 319 lett. a e
321.
cpv. 2 CPC). Ora è troppo tardi, la sentenza essendo passata in giudicato.
Il pagamento di fr. 100'000.–, comunque non dimostrato in questa sede (né
in sede di rigetto dell’opposizione, giacché il Pretore ha statuito prima del
20.
agosto 2014), potrebbe tutt’al più giustificare un annullamento parziale
dell’esecuzione, ma spetterebbe al giudice civile pronunciarlo (art. 85 o 85a
LEF), non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Al momento attuale,
ad ogni modo, l’esecuzione non è sospesa e va quindi proseguita con l’esecuzione
del pignoramento previsto per il 30 ottobre 2014. In queste circostanze, nella misura in cui è ricevibile il ricorso si rivela infondato e va pertanto
respinto.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In
quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.