Lexipedia

Decisione

15.2014.91

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione della sentenza di rigetto dell’opposizione a questo stadio irricevibile. Pagamento asseritamente fatto all’escutente dopo il rigetto dell’opposiz

8 ottobre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’opposizione

essendo stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 giugno 2014 del

Pretore del Distretto di Leventina (inc. SO.2013.187), ora passata in

giudicato, il 12 agosto 2014 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30

ottobre.

C. Con

scritto del 22 agosto 2014 indirizzato al Pretore del Distretto di Blenio, RI 1

contesta “il pignoramento”, ritenendolo “non giustificato”. Il 1° settembre

2014 egli ha d’altronde scritto all’UEF di ritenere la vertenza chiusa e il

ricorso privo di contenuto, giacché “finanziariamente le parti sono a pareggio”.

D. Con

osservazioni dell’8 settembre 2014, PI 1 chiede la reiezione del ricorso,

conclusione cui giunge anche l’UEF nelle proprie osservazioni del 9 settembre.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso

dall’UEF di Blenio il 12 agosto 2014, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF). Lo scritto del 1° settembre 2014 è invece tardivo e

nemmeno può essere considerato come un ritiro del ricorso, anche perché RI 1

continua ad opporsi all’avviso di pignoramento, secondo lui “espulso dal suo

ruolo pratico”.

2. Nel

ricorso l’insorgente si duole che il Pretore del Distretto di Blenio abbia

Considerandi

“confermato il P.E. n° __________” malgrado la documentazione trasmessagli il

20.

agosto 2014 (“atto __________”) certificasse un suo versamento di fr. 100'000.–

a favore del­l’escutente. Egli reputa così il pignoramento ingiustificato, il

“consuntivo RI 1/PI 1 in esame” costituendo a suo parere “un’oggettiva proposta

che può chiudere, in modo ragionevole, la vertenza che si protrae da 12 anni”.

Da parte sua, invece, PI 1 contesta il bonifico allegato dal ricorrente e

osserva come l’importo posto in esecuzione sia comunque ampiamente superiore a fr. 100'000.–,

concludendo per la reiezione del ricorso.

3.

Il

ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (nel senso dell’art. 17 LEF) può

avere per oggetto unicamente il provvedimento di un organo esecutivo,

segnatamente di un ufficio d’esecuzione, e mai la decisione di un’au­torità

giudiziaria. Orbene, con il suo ricorso RI 1 sembra tentare di rimettere in

discussione la sentenza di rigetto dell’opposizione, ciò che, come visto, non

può fare con un ricorso all’autorità di vigilanza, ma avrebbe semmai dovuto intraprendere

proponendo un reclamo contro la sentenza di rigetto dell’opposizione entro 10

giorni dalla sua notificazione (combinati art. 309 lett. b n. 3, 319 lett. a e

321.

cpv. 2 CPC). Ora è troppo tardi, la sentenza essendo passata in giudicato.

Il pagamento di fr. 100'000.–, comunque non dimostrato in questa sede (né

in sede di rigetto dell’opposizione, giacché il Pretore ha statuito prima del

20.

agosto 2014), potrebbe tutt’al più giustificare un annullamento parziale

dell’esecuzione, ma spetterebbe al giudice civile pronunciarlo (art. 85 o 85a

LEF), non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Al momento attuale,

ad ogni modo, l’esecuzione non è sospesa e va quindi proseguita con l’esecuzione

del pignoramento previsto per il 30 ottobre 2014. In queste circostanze, nella misura in cui è ricevibile il ricorso si rivela infondato e va pertanto

respinto.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In

quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.