15.2014.92
Liquidazione del fallimento in via sommaria. Inventario incompleto. Accertamenti dell’ufficio dei fallimenti insufficienti. Sigilli su locali di terzi
2 dicembre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.92
Lugano
2 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 18 agosto 2014 di
RI
1
(rappresentata
dal curatore , )
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Bellinzona nel fallimento aperto nei confronti di
PI 1
procedura che interessa
anche
PI 2, ______
(patrocinato
dall’ , )
ritenuto
in fatto: A. Con
decisione dell’8 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato il fallimento della società PI 1 a far tempo dal 12
maggio 2014. Sospesa il 4 giugno 2014 per mancanza di attivi, la procedura
fallimentare è in seguito proseguita in via sommaria dopo il versamento
dell’anticipo delle spese di liquidazione da parte di un creditore (v. FUSC n.
53 del 4 luglio 2014).
B. Con
scritto del 23 luglio 2014 (fascicolo “insinuazioni”, n. 11), oltre ad
insinuare crediti per complessivi fr. 238'465.– per pigioni, recupero
credito e stipendi vantati dal defunto padre R__________, RI 1, rappresentata
dal curatore PA 1, ha chiesto all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Bellinzona di volere immediatamente mettere in atto le misure cautelari
previste dall’art. 223 LEF, segnatamente mediante l’apposizione dei sigilli sui
locali e il recupero delle chiavi della fallita, ritenendo che quest’ultima
continuasse ad operare per il tramite del suo ex amministratore unico PI 2
(fratello di R__________). RI 1 ha inoltre invitato l’UEF a “ […] prendere
in consegna ogni oggetto di valore che potesse essere facilmente asportato come
pure i libri contabili della società, diffidando nel contempo con le comminatorie
di legge il signor PI 2 dal disporre di altri beni di pertinenza della fallita”.
C. Con
lettera del 23 luglio 2014 l’UEF ha comunicato a RI 1 di aver rinvenuto i
seguenti beni riconducibili alla fallita:
“1. una cucina completa, marca Nov Nova, colore magnolia,
in laminato, stimata fr. 5'000.00;
2.
una cucina
completa, modello NL501, senza maniglie, colore rosso rubino, laccata lucida,
stimata fr. 5'000.00;
3.
una cucina UNIQUE,
modello con mobili isola Karat, laccata opaco e con modello pareti Vancouver
laccato lucido, completa di elettrodomestici marca Miele e diversi accessori,
stimata fr. 15'000.00;
4.
due
precetti esecutivi dal valore complessivo di fr. 465'159.35, entramb[i] con opposizione, stimati fr. 1.00”.
L’organo
dei fallimenti ha altresì precisato che i predetti beni, già sottoposti a
precedenti pignoramenti a carico della fallita, non potevano essere presi in
custodia a causa degli elevati costi legati allo smontaggio e rimontaggio degli
stessi. Ha infine specificato di non poter apporre i sigilli e ritirare le
chiavi dei locali, poiché un’altra società risultava attiva nello stesso
stabile occupato precedentemente dalla fallita.
D. Ritenendo
che PI 2 stesse operando abusivamente nello stabile in cui era ubicata la
fallita, con comunicazione del 28 luglio 2014 RI 1 ha ribadito all’UEF la propria richiesta di procedere con l’apposizione dei sigilli giusta l’art.
223 LEF.
E. In
risposta a tale richiesta, con scritto del 28 luglio 2014 l’UEF ha confermato
la propria decisione di non apporre i sigilli, rilevando che l’immobile non era
intestato alla fallita e nemmeno erano stati sottoscritti contratti di
locazione a nome della stessa, sicché – a suo dire – la questione
dell’eventuale occupazione abusiva dei locali andava risolta tra i
comproprietari dell’immobile.
F. Con
scritto del 29 luglio 2014 RI 1 ha invitato nuovamente l’UEF ad apporre i
sigilli e ha inoltre formulato diverse domande, al fine di sapere concretamente
se la merce presente nei magazzini della fallita fosse stata inventariata, a
quale titolo PI 2 occupava i locali e il magazzino della fallita e se costui
stesse operando sotto la vigilanza dell’amministrazione del fallimento.
G. Con
lettera del 31 luglio 2014 l’UEF ha rilevato che nel verbale d’interrogatorio PI
2 aveva dichiarato che gli unici attivi riconducibili alla fallita e pertanto
inventariati sono quelli precedentemente indicati nello scritto del 23 luglio
2014 (sopra consid. C). L’organo dei fallimenti ha pure ribadito che, in mancanza
di un contratto di locazione sottoscritto a nome della fallita, la questione di
sapere se PI 2 occupa abusivamente i locali della fallita va risolta tra i
comproprietari dello stabile. L’UEF ha, infine, affermato di non aver proceduto
ad apporre i sigilli né autorizzato PI 2 a proseguire l’attività della fallita.
H. Con
ricorso del 18 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto scritto,
chiedendo di far ordine all’UEF di apporre i sigilli giusta l’art. 223 cpv. 1
LEF sugli stabili occupati dalla fallita PI 1 e ubicati sui fondi n. __________
e __________ e di completare l’inventario, segnatamente inventariando tutti i
macchinari e mobili d’ufficio, attrezzi di lavoro, veicoli aziendali, così come
ogni altro attivo di pertinenza della fallita, e ispezionando accuratamente il
negozio ubicato sul fondo n. __________ e il magazzino ubicato sul fondo
n. __________.
Fatti
I. Con
osservazioni del 28 agosto 2014 PI 2 si oppone alla posa dei sigilli, mentre si
rimette al giudizio della Camera per quanto concerne una verifica dettagliata e
approfondita dell’inventario. L’UEF, dal canto suo, postula la reiezione del ricorso
con osservazioni 9 settembre 2014.
L. Con
replica del 1° ottobre 2014 e duplica del 10 ottobre 2014 le parti ribadiscono
in sostanza le proprie posizioni.
Considerato
in diritto: 1. Sulla tempestività del ricorso sarebbe lecito nutrire qualche riserva,
perlomeno per quanto concerne la richiesta di apposizione di sigilli, a cui
l’UEF ha dato una prima risposta negativa già il 23 luglio 2014 (sopra ad C),
ancorché in forma colloquiale. La questione può comunque rimanere aperta, perché
è solo nello scritto del 31 luglio 2014 (notificato alla ricorrente il 9
agosto, tenuto conto del termine di giacenza di 7 giorni [art. 138 cpv. 3 lett.
a CPC], cfr. tracciamento dell’invio 98.46.101801.06062538 accluso al
ricorso) che l’UEF ha manifestato di non intendere completare l’inventario –
peraltro allora non ancora depositato formalmente (lo è stato solo il
successivo 4 settembre unitamente alla graduatoria) – e, come si vedrà, la
decisione sull’apposizione di sigilli si porrà semmai soltanto dopo che l’UEF
avrà acclarato la sorte degli attivi inventariati nell’ultimo bilancio della
fallita. Inoltrato il 18 agosto 2014, il ricorso è dunque tempestivo.
2. A
sostegno della sua richiesta di completare l’inventario la ricorrente fa valere
come sia impensabile che la fallita, ditta attiva da oltre dieci anni con una
quindicina di dipendenti, non avesse scrivanie, mobili d’ufficio, computer e
non disponesse di strumenti di lavoro o veicoli aziendali per il trasporto e il
montaggio della merce. Da parte sua, il resistente non si oppone a che l’organo
dei fallimenti effettui una verifica dell’inventario, ispezionando
accuratamente il negozio e il magazzino della fallita (cfr. osservazioni
28 agosto 2014, pag. 2, ad 2).
2.1 Giusta
l’art. 221 cpv. 1 LEF, appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto
comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione
dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti
opportuni per la loro conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i
diritti patrimoniali in possesso del fallito o che egli rivendica oppure che i
creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento
dell’apertura del fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente
a terzi (Lustenberger in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 e segg. ad
art. 221 LEF; Vouilloz in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e segg. ad art. 221 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). Anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza
alla massa attiva sia contestata devono essere inventariati (DTF 114 III 22
consid. 5a; 104 III 24 consid. 2). L’organo dei fallimenti può dunque
rinunciare a inventariare un diritto patrimoniale litigioso soltanto quando sia
manifesto che non appartiene al fallito (sentenza della CEF 15.2009.24 del 10
marzo 2009, consid. 3).
2.2 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che il 20 maggio 2014 PI 2, ex
amministratore unico della fallita, aveva dichiarato all’UEF che quest’ultima non
possedeva alcun attivo, ad eccezione di un importo di fr. 15.– su un conto
corrente presso la banca __________, (cfr. verbale d’interrogatorio 20
maggio 2014, pag. 3). Il giorno seguente, l’UEF ha tuttavia indicato in un
verbale complementare che le cucine, che aveva pignorato nell’ambito di una
precedente esecuzione a carico della fallita, sono ancora di sua proprietà
(cfr. verbale complementare all’interrogatorio 21 maggio 2014). Il 2 giugno
2014 l’organo dei fallimenti ha quindi emesso l’inventario, in cui figurano
iscritti i beni già menzionati in precedenza (sopra ad C).
Il 22 agosto 2014 l’UEF ha allestito un ulteriore inventario in cui sono
menzionati ancora i predetti beni, oltre all’anticipo di fr. 3'000.–
versato da un creditore per la riattivazione della procedura fallimentare dopo
la sospensione per mancanza di attivi. Ora, a fronte di quanto inventariato
dall’UEF, è lecito chiedersi, come sostiene la ricorrente, in che modo la
fallita, la cui iscrizione al Registro di commercio risale al 31 maggio 1996 e
il cui scopo sociale era la vendita di arredamenti per cucine, elettrodomestici,
arredamenti per bagni e arredamenti in genere (v. estratto RC), abbia potuto
operare senza altri beni al di fuori di quelli inventariati, in particolare
senza gli strumenti e gli oggetti (scrivanie, sedie, computer, fotocopiatrice,
telefoni, ecc.) necessari all’esercizio di un’attività commerciale
corrispondente al suo scopo sociale. Né il verbale d’interrogatorio né
l’inventario forniscono una risposta a tale quesito. Per contro, dai documenti
contabili prodotti dal resistente con le osservazioni al ricorso emerge che
almeno fino al 31 dicembre 2013 la fallita era in possesso di diversi beni
mobili, tra cui “infrastrutture”, mobilio e macchine d’ufficio, nonché
“hardware e software” e un veicolo, nonché crediti verso terzi per più di
fr. 600'000.– (doc. 5, pagg. 1-2). Se ne deduce che l’UEF non ha eseguito
tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso, omettendo in particolare
di prendere in custodia i libri contabili della fallita (art. 223 cpv. 2 LEF) e
di interrogare puntualmente i suoi organi circa il destino dei beni mobili in
suo possesso e dei suoi crediti, la cui esistenza è attestata dal bilancio
almeno fino al 31 dicembre 2013.
3. Alla
luce di quanto precede, l’incarto dev’essere rinviato all’UEF, affinché proceda
a ulteriori accertamenti volti a completare l’inventario, misura cui il
resistente, sia ricordato, non si oppone. A tal uopo, l’organo dei fallimenti
dovrà in particolare prendere in custodia i libri contabili della fallita, interrogare
nuovamente PI 2, segnatamente sui beni mobili e sui crediti appartenenti alla
fallita registrati nei più recenti documenti contabili (cfr. doc. 5), e
quindi iscrivere nell’inventario, con il valore di stima, tutti gli attivi in
possesso della fallita che non appartengono manifestamente a terzi (sopra
consid. 2.1). Giacché l’organo dei fallimenti è tenuto pure ad adottare tutti i
provvedimenti opportuni per la conservazione dei beni rinvenuti (art. 221 cpv.
1 LEF i.f.), al momento è prematuro chinarsi sulla censura della
ricorrente concernente la mancata posa dei sigilli giusta l’art. 223 cpv. 1
LEF, provvedimento che l’UEF potrà invero prendere qualora nel caso di specie
fosse necessario alla custodia dei beni, ricordato che di regola non è permesso
apporre sigilli su locali appartenenti o dati in locazione a terzi, a meno che
per colpa del terzo non sia possibile, senza particolari difficoltà, dividere i
locali del fallito da quelli del terzo (DTF 119 III 78 segg.; Lustenberger, op. cit., n. 7 ad art. 233;
Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art.
233).
4. Per
le ragioni suesposte il ricorso è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è
retrocesso all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per nuovi
accertamenti nel senso del considerando 3.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.