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Decisione

15.2014.92

Liquidazione del fallimento in via sommaria. Inventario incompleto. Accertamenti dell’ufficio dei fallimenti insufficienti. Sigilli su locali di terzi

2 dicembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni del 28 agosto 2014 PI 2 si oppone alla posa dei sigilli, mentre si

rimette al giudizio della Camera per quanto concerne una verifica dettagliata e

approfondita del­l’inventario. L’UEF, dal canto suo, postula la reiezione del ricorso

con osservazioni 9 settembre 2014.

L. Con

replica del 1° ottobre 2014 e duplica del 10 ottobre 2014 le parti ribadiscono

in sostanza le proprie posizioni.

Considerato

in diritto: 1. Sulla tempestività del ricorso sarebbe lecito nutrire qualche riserva,

perlomeno per quanto concerne la richiesta di apposizione di sigilli, a cui

l’UEF ha dato una prima risposta negativa già il 23 luglio 2014 (sopra ad C),

ancorché in forma colloquiale. La questione può comunque rimanere aperta, perché

è solo nello scritto del 31 luglio 2014 (notificato alla ricorrente il 9

agosto, tenuto conto del termine di giacenza di 7 giorni [art. 138 cpv. 3 lett.

a CPC], cfr. tracciamento dell’invio 98.46.101801.06062538 accluso al

ricorso) che l’UEF ha manifestato di non intendere completare l’inventario –

peraltro allora non ancora depositato formalmente (lo è stato solo il

successivo 4 settembre unitamente alla graduatoria) – e, come si vedrà, la

decisione sull’apposizi­o­ne di sigilli si porrà semmai soltanto dopo che l’UEF

avrà acclarato la sorte degli attivi inventariati nell’ultimo bilancio della

fallita. Inoltrato il 18 agosto 2014, il ricorso è dunque tempestivo.

2. A

sostegno della sua richiesta di completare l’inventario la ricorrente fa valere

come sia impensabile che la fallita, ditta attiva da oltre dieci anni con una

quindicina di dipendenti, non avesse scrivanie, mobili d’ufficio, computer e

non disponesse di strumenti di lavoro o veicoli aziendali per il trasporto e il

montaggio della merce. Da parte sua, il resistente non si oppone a che l’organo

dei fallimenti effettui una verifica dell’inventario, ispezionando

accuratamente il negozio e il magazzino della fallita (cfr. osservazioni

28 agosto 2014, pag. 2, ad 2).

2.1 Giusta

l’art. 221 cpv. 1 LEF, appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto

comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione

dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti

opportuni per la loro conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i

diritti patrimoniali in possesso del fallito o che egli rivendica oppure che i

creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento

dell’apertura del fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente

a terzi (Lustenberger in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 e segg. ad

art. 221 LEF; Vouilloz in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e segg. ad art. 221 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). Anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza

alla massa attiva sia contestata devono essere inventariati (DTF 114 III 22

consid. 5a; 104 III 24 consid. 2). L’organo dei fallimenti può dunque

rinunciare a inventariare un diritto patrimoniale litigioso soltanto quando sia

manifesto che non appartiene al fallito (sentenza della CEF 15.2009.24 del 10

marzo 2009, consid. 3).

2.2 Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che il 20 maggio 2014 PI 2, ex

amministratore unico della fallita, aveva dichiarato all’UEF che quest’ultima non

possedeva alcun attivo, ad eccezione di un importo di fr. 15.– su un conto

corrente presso la banca __________, (cfr. verbale d’inter­rogatorio 20

maggio 2014, pag. 3). Il giorno seguente, l’UEF ha tuttavia indicato in un

verbale complementare che le cucine, che aveva pignorato nell’ambito di una

precedente esecuzione a carico della fallita, sono ancora di sua proprietà

(cfr. verbale complementare all’inter­rogatorio 21 maggio 2014). Il 2 giugno

2014 l’organo dei fallimenti ha quindi emesso l’inventario, in cui figurano

iscritti i beni già menzionati in precedenza (sopra ad C).

Il 22 agosto 2014 l’UEF ha allestito un ulteriore inventario in cui sono

menzionati ancora i predetti beni, oltre all’anticipo di fr. 3'000.–

versato da un creditore per la riattivazione della procedura fallimentare dopo

la sospensione per mancanza di attivi. Ora, a fronte di quanto inventariato

dall’UEF, è lecito chiedersi, come sostiene la ricorrente, in che modo la

fallita, la cui iscrizione al Registro di commercio risale al 31 maggio 1996 e

il cui scopo sociale era la vendita di arredamenti per cucine, elettrodomestici,

arredamenti per bagni e arredamenti in genere (v. estratto RC), abbia potuto

operare senza altri beni al di fuori di quelli inventariati, in particolare

senza gli strumenti e gli oggetti (scrivanie, sedie, computer, fotocopiatrice,

telefoni, ecc.) necessari all’esercizio di un’attività commerciale

corrispondente al suo scopo sociale. Né il verbale d’interrogatorio né

l’inventario forniscono una risposta a tale quesito. Per contro, dai documenti

contabili prodotti dal resistente con le osservazioni al ricorso emerge che

almeno fino al 31 dicembre 2013 la fallita era in possesso di diversi beni

mobili, tra cui “infrastrutture”, mobilio e macchine d’ufficio, nonché

“hardware e software” e un veicolo, nonché crediti verso terzi per più di

fr. 600'000.– (doc. 5, pagg. 1-2). Se ne deduce che l’UEF non ha eseguito

tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso, omettendo in particolare

di prendere in custodia i libri contabili della fallita (art. 223 cpv. 2 LEF) e

di interrogare puntualmente i suoi organi circa il destino dei beni mobili in

suo possesso e dei suoi crediti, la cui esistenza è attestata dal bilancio

almeno fino al 31 dicembre 2013.

3. Alla

luce di quanto precede, l’incarto dev’essere rinviato all’UEF, affinché proceda

a ulteriori accertamenti volti a completare l’in­­ventario, misura cui il

resistente, sia ricordato, non si oppone. A tal uopo, l’organo dei fallimenti

dovrà in particolare prendere in custodia i libri contabili della fallita, interrogare

nuovamente PI 2, segnatamente sui beni mobili e sui crediti appartenenti alla

fallita registrati nei più recenti documenti contabili (cfr. doc. 5), e

quindi iscrivere nell’inventario, con il valore di stima, tutti gli attivi in

possesso della fallita che non appartengono manifestamente a terzi (sopra

consid. 2.1). Giacché l’organo dei fallimenti è tenuto pure ad adottare tutti i

provvedimenti opportuni per la conservazione dei beni rinvenuti (art. 221 cpv.

1 LEF i.f.), al momento è prematuro chinarsi sulla censura della

ricorrente concernente la mancata posa dei sigilli giusta l’art. 223 cpv. 1

LEF, provvedimento che l’UEF potrà invero prendere qualora nel caso di specie

fosse necessario alla custodia dei beni, ricordato che di regola non è permesso

apporre sigilli su locali appartenenti o dati in locazione a terzi, a meno che

per colpa del terzo non sia possibile, senza particolari difficoltà, dividere i

locali del fallito da quelli del terzo (DTF 119 III 78 segg.; Lustenberger, op. cit., n. 7 ad art. 233;

Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art.

233).

4. Per

le ragioni suesposte il ricorso è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa

di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è

retrocesso all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per nuovi

accertamenti nel senso del considerando 3.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.