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Decisione

15.2014.93

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza sempre del 21 dicembre 2011, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla

Pretura di Lugano di decretare nei confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 25'902.40,

il sequestro dei crediti e pretese vantati dal convenuto nei confronti della Posta

Svizzera, di C__________ e di B__________. Quale causa dei crediti e del

sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta

federale diretta emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1995 al

2010 (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con decreto

dello stesso giorno, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro secondo le

modalità richieste. L’indomani, l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha

provveduto alla sua esecuzione (sub n. __________9). Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il

Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro

limitatamente a fr. 15'804.70 più interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011

su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05

e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Il reclamo interposto da RI

1 contro questa decisione è stato respinto dalla Camera con sentenza del 26

agosto 2014 (inc. 14.2013.150). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro la decisione

cantonale (inc.5D_159/2014).

C. Preso

atto delle due sentenze della Camera appena citate, RI 1 ha proposto il ricorso

in esame, chiedendo, in via principale, di decretare la nullità dell’esecuzione

di ambedue i sequestri e l’annullamento dei decreti di sequestro e di tutti gli

atti successivi, così come il dissequestro di tutti gli averi colpiti da

sequestro. In via subordinata, egli postula che l’UE sia obbligato a limitare i

sequestri in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, a dis­sequestrare tutte le

somme entrate sui conti sequestrati dopo l’esecuzione dei sequestri e ad

annullare il precetto esecutivo n. __________1, il sequestro n. __________9 e

il relativo decreto di sequestro.

D. Statuendo

con decreto del 25 settembre 2014, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso

che fino alla decisione sul ricorso ha vietato all’UE di procedere a ulteriori

atti e misure esecutivi in relazione con i beni sequestrati, fermo restando che

RI 1, fatte salve eventuali altre misure esecutive ordinate nel frattempo, può

disporre delle entrate in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con

la posta o le banche terze debitrici al momento dell’e­­secuzione dei

sequestri.

E. Con

osservazioni dell’8 ottobre 2014, sia lo Stato del Canton Ticino e la

Confederazione Svizzera che l’UE si sono rimessi al giudizio della Camera.

Invitato con ordinanza processuale del 14 aprile 2015

a produrre gli estratti dettagliati (con lista dei singoli movimenti)

di tutti i conti sequestrati, possibilmente dalla data in cui sono iniziati i

versamenti delle indennità che il ricorrente reputa impignorabili (ma almeno

dal 21 dicembre 2001) fino al 21 dicembre 2011, e a evidenziare tutti gli

accrediti secondo lui impignorabili, allegando laddove necessario la prova

documentale del nesso tra prestazione assicurativa e scrittura contabile, RI 1

è rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. In apertura del ricorso, RI 1 dice di essere venuto a

conoscenza, leggendo le sentenze del 26 agosto 2014 di questa Camera, che i

sequestri dei suoi beni sono stati eseguiti dall’UE in violazione di diverse

norme giuridiche. Rimprovera anche al giudice del sequestro di

non avere rilevato d’ufficio la nullità di quelle misure e chiede che la

Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, intervenga d’ufficio a decretarne

la nullità giusta l’art. 22 LEF. Sta di fatto che il termine di ricorso di 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato prescritto dall’art. 17 cpv. 2 LEF è

nella fattispecie ampiamente scaduto, l’esecuzione dei sequestri in questione

risalendo al 22 dicembre 2011. È però corretto che l’autorità di

vigilanza può constatare d’ufficio e in ogni tempo la nullità di un atto

esecutivo (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF). Per ognuna delle svariate censure

del ricorrente occorre quindi dapprima verificare se è suscettibile di

costituire un caso di nullità, ovvero se riguarda la violazione di prescrizioni

emanate nell’inte­­resse pubblico o nell’interesse di persone che non sono

parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1, 1° periodo LEF).

Considerandi

2.

RI

1, per cominciare, allude al fatto che il Pretore non ha

trattato senza indugio la sua opposizione al decreto di sequestro, ma solo dopo

avere accolto le istanze di rigetto dell’opposizione. A parte il fatto che la

questione esula dal potere di cognizione di questa Camera nella sua veste di

autorità di vigilanza (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF), non è dato di vedere a

quale interesse pubblico o di terzi tale ritardo avrebbe nociuto. Spettava solo

allo stesso debitore intervenire presso il giudice del sequestro perché si

pronunciasse sulla sua opposizione, se necessario con un reclamo per denegata

giustizia. In questa sede la censura si rivela invece irricevibile.

3.

Sotto

il titolo “esecuzioni e verbali dei sequestri”, il ricorrente si diffonde in

modo alquanto contorto sul contenuto di questi verbali, denunciando il fatto

che la menzione di uno scritto 23 dicembre 2011 della banca C__________ sia

riportata sulla pagina relativa al sequestro degli averi postali, e ipotizza che

l’UE glielo abbia tenuto segreto per mascherare un motivo di nullità. Il ricorrente

si lamenta, d’altronde, che la Posta svizzera non abbia atteso, come le banche,

l’esito della procedura di opposizione al sequestro prima di rivelare il saldo

dei suoi conti postali. Egli congettura al riguardo un favoreggiamento dell’autorità

fiscale creditrice da parte dell’UE, che avrebbe fatto pressione sulla Posta

con la minaccia di sanzioni penali. Visto il carattere a suo dire poco

trasparente dei verbali di sequestro e l’impos­sibilità di correggere la

situazione venutasi a creare, in cui il creditore ha ricevuto in modo

anticipato le informazioni sui conti postali, RI 1 ritiene che l’unico

rimedio sia l’annulla­mento dell’e­­secuzione di ambedue i sequestri.

3.1

La

menzione nei verbali di sequestro dello scritto 23 dicembre 2011 di C__________

figura sì sulla prima pagina, ma sotto il titolo evidenziato in grassetto

“Posizione no. 2”, che di tutta evidenza si riferisce al sequestro dei beni del

ricorrente presso C__________ Cosa contenga tale scritto d’inconfessabile

francamente non è dato di capire, visto che la banca si limita a chiedere all’UE

di essere informata quando i decreti di sequestro saranno passati in giudicato,

così da dare seguito al proprio obbligo d’informa­­zione. RI 1 dà del resto

atto di averne avuto conoscenza e ne riporta parte del contenuto nel ricorso.

Era senz’alcun dubbio suo dovere controllare accuratamente il verbale quando l’ha

ricevuto e se del caso impugnarlo con ricorso entro 10 giorni (art. 17 cpv. 2

LEF).

3.2

Non

si disconosce che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125

III 391 segg.), le banche che detengono averi posti sotto sequestro non sono

tenute a darne notizia all’ufficio d’esecuzione prima che un’eventuale

opposizione al sequestro (art. 278 LEF) sia stata ritirata o definitivamente

respinta dall’au­­torità giudiziaria competente. Che tale giurisprudenza si

applichi anche agli averi detenuti dalla Posta Svizzera non va da sé, visto che

la ragione d’essere del principio è l’obbligo di salvaguardare il segreto bancario.

Non è necessario, però, interrogarsi su un’e­­ventuale analogia tra segreto

bancario e segreto postale o tra attività bancaria e attività finanziaria della

Posta. Non è contestabile, infatti, che i soli interessi in gioco sono quelli

del debitore, del creditore e della Posta, ovvero l’interesse di parti nella

procedura (ricordato che i terzi debitori o detentori di averi sequestrati sono

degli “interessati” nel senso dell’art. 278 LEF, legittimati a interporre

opposizione al decreto di sequestro). La violazione di quello che, ad ogni

modo, è unicamente una facoltà di tacere delle banche non rende nulla l’esecuzione

del sequestro. Tardivo, il ricorso è pertanto irricevibile su questo punto.

3.3

Non

può, ad ogni modo, essere passato sotto silenzio il fatto che la reiezione

delle opposizioni ai sequestri sono state quasi integralmente confermate da

questa Camera (sopra consid. A e B). Le rivelazioni della posta non erano

quindi indebite. Di poco pregio, inoltre, l’allegazione per cui l’autorità

fiscale avrebbe forse rinunciato al sequestro se la Posta non avesse subito

informato l’Ufficio sui conti del debitore. Risulta dai decreti di sequestro,

in effetti, che l’autorità fiscale aveva già a quel momento conoscenza del

conto corrente n. __________. Le allegazioni di RI 1 sono quindi lungi dal

dimostrare la nullità dei provvedimenti impugnati.

4.

Alla voce “tardività” il ricorrente chiede che i sequestri siano dichiarati

caduchi per non essere gli stessi, a suo parere, stati ese­guiti immediatamente. In realtà, l’esecuzione di questi provvedimenti risale

al giorno stesso della la loro trasmissione (ossia il 22 dicembre 2011), anche

per quanto riguarda gli averi postali (v. il modulo “notificazione del

sequestro di un credito” anticipato per fax alla Posta proprio il 22 dicembre).

La data del 27 dicembre che figura sui verbali si riferisce verosimilmente alla

data di allestimento del verbale in bella copia. Sia come sia, un sequestro

eseguito tardivamente non è nullo bensì annullabile su ricorso del debitore

(DTF 98 III 78 consid. 3b). In concreto la censura è così manifestamente

tardiva. Un’eventuale violazione dell’art. 276 LEF non compromette poi la

validità del sequestro (Stof­fel/Chabloz

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18

ad art. 276 LEF). Che la causa di sequestro esistesse ancora

a quel momento, del resto, è confermato dalle decisioni emesse da questa Camera

il 26 agosto 2014 sulle opposizioni interposte dal ricorrente (inc.

14.2013

/151), ormai passate in giudicato (sopra consid. B e C). Quanto alle

allegazioni del ricorrente circa la prescrizione assoluta di diritto fiscale,

si tratta di censura relativa all’esistenza del credito che esula dal potere

cognitivo dell’UE e dell’autorità di vigilanza e che per di più è già stata

trattata nella causa di opposizione al sequestro. Anche su questi punti il

ricorso si rivela dunque infondato.

5.

Il ricorrente invoca ancora l’impignorabilità

di tutti i conti sequestrati, sostenendo che su di essi siano state versate

rendite e indennità in capitale elargitegli per lesioni corporali e danni alla

salute o indennità a titolo di riparazione morale a seguito d’inciden­­ti.

5.1

Ora,

l’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF citato nel reclamo rende impignorabili solo le

prestazioni elargite “a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le

spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari”. Vero è che le rendite per

menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica (secondo l’art. 48 della Legge

federale sull’assicurazione militare [LAM, RS 833.1]) sono assolutamente

impignorabili (Von­der Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 34 ad art. 92 LEF; cfr. pure la sentenza della CEF 15.2007.115

del 28 aprile 2008, consid. 2, RtiD 2008 II 727 n. 64c, in merito all’ana­loga

indennità prevista dall’art. 24 LAINF). Ed è pure esatto che la protezione

legale si estende eccezionalmente anche ai beni acquistati in sostituzione –

compresi somme di denaro, averi o valori – d’indennità in capitale, se il nesso

tra indennità e surrogati è liquido (DTF 119 III 15 consid. 1a; 82 III 81

consid. 4; Vonder Mühll, op. cit.,

n. 38 e 59 ad art. 92). L’eccezione non vale per converso per le rendite (Vonder Mühll, op. cit., n. 59 ad art. 92).

5.2

Nel

caso in rassegna, il ricorrente ha dimostrato di essere al beneficio di una

rendita mensile per menomazione dell’integrità fisica dell’assicurazione

militare dal 1° ottobre 1980 (doc. 12 accluso al ricorso), che dal 1° gennaio

1994.

ammonta a fr. 194.65 mensili (doc. 13). Egli ha anche provato che l’indennità

relativa al mese di febbraio del 2007 è stata bonificata sul suo conto postale

n. __________ (doc. 21). Benché gliene sia stata concessa la facoltà con

ordinanza 14 aprile 2015 notificata all’indirizzo da lui indicato sul ricorso, RI

1.

non ha prodotto gli estratti dettagliati (con lista dei singoli

movimenti) di tutti i conti sequestrati dalla data in cui sono iniziati i

versamenti delle indennità ch’egli reputa impignorabili fino al 21 dicembre

2011, sicché la Camera può ritenere non comprovata l’allegazione secondo cui i

saldi dei conti sequestrati sarebbero costituiti esclusivamente di rendite

assicurative impignorabili (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Può

così rimanere indecisa la questione di sapere se le prestazioni versate dalla

Basler Versicherungen (cfr. doc. 14) e dalla Zurigo Assicurazioni (cfr. doc.

15.

e 18) lo sono state esclusivamente a titolo di riparazione morale o

risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari nel senso

dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF. A scanso di equivoci va poi precisato che lo

specchietto riassuntivo prodotto con il ricorso (doc. 19) è un documento

unilaterale che non è atto a dimostrare quanto il ricorrente allega, per tacere

del fatto che dal profilo esecutivo la costituzione privata di “un fondo di

previdenza professionale” non ha alcun effetto.

6.

Nel

capitolo “limite di blocco dei sequestri e decreti del sequestro stragonfiati”,

il ricorrente allega che l’UE ha sequestrato beni per un importo (di circa fr. 250'000.–)

doppio rispetto alla somma dei crediti vantati dai sequestranti (e comunque

superiore al tasso del 120% ammesso come limite massimo dalla dottrina). Egli afferma

inoltre che i creditori o il giudice del sequestro avrebbero dovuto constatare

d’ufficio la prescrizione di alcuni dei crediti da garantire, riducendoli da fr. 111'725.–

a fr. 61'770.70, rispettivamente da fr. 25'902.40

a fr. 15'622.55. Oltre a ciò, il ricorrente critica anche i tassi d’interessi

applicati. Egli, tuttavia, misconosce che la violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF

non è un caso di nullità (sentenza della CEF 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005,

consid. 4), poiché non lede interessi pubblici o di persone che non sono

parti alla procedura (cfr. DTF 129 III 595 ss. a contrario). Pure questa censura si avvera così tardiva.

Se

poi l’estensione del sequestro sarebbe dovuta essere ridotta per adattarsi agli

importi dei crediti accertati in sede di opposizione al sequestro, ossia

rispettivamente fr. 61'770.70 (sopra ad A) e fr. 15'804.70 (sopra ad B) oltre agli

interessi, è una questione che il ricorrente doveva sottoporre in prima luogo

all’UE prima di adire l’autorità di vigilanza, la cui competenza è data solo in

presenza di un provvedimento dell’ufficio o di un diniego di giustizia,

circostanze che il ricorrente non allega siano realizzate nella fattispecie.

Quanto al suo excursus sul preteso sperpero di soldi da parte dei funzionari

statali, non può essere passato sotto silenzio il fatto che se RI 1 avesse

pagato tempestivamente le sue imposte anziché aggrapparsi a motivi formali (prescrizione)

per sottrarsi ai propri obblighi avrebbe evitato procedure e costi inutili alla

collettività. Infine, come da lui stesso rilevato, la questione di un’eventuale

responsabilità dello Stato nel senso dell’art. 5 LEF esula da questa procedura.

7.

Il

ricorrente si lamenta ancora che l’UE ha esteso il sequestro alle somme entrate

sui conti sequestrati dopo il sequestro (ricorso ad v). Orbene, non si

disconosce che il provvedimento del sequestro può colpire solo il saldo del

conto alla data dell’esecu­­zione del sequestro, comprese eventuali operazioni

che al momento del sequestro non erano ancora state allibrate, ma per le quali

già esisteva il fondamento giuridico per un accredito, oltre agli interessi

maturati su saldo dopo l’esecuzione del sequestro. Sono invece escluse dal

sequestro le successive entrate in conto non riconducibili a rapporti già

esistenti con la terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro, di

cui il debitore sequestrato può in linea di massima disporre liberamente (sentenza

della CEF 15.2000.81 del 3 ottobre 2000, Rep. 2000 n. 49).

Nel

caso in esame, tuttavia, i verbali di sequestro impugnati (doc. 5 e 6)

indicano come sequestrate le pretese esistenti di RI 1 nei confronti della

Posta e delle due banche, senza prevedere – ad ogni modo esplicitamente – l’estensione

del sequestro ai bonifici successivi alla sua esecuzione, tanto che quale

valore di stima delle pretese contro la Posta l’UE ha indicato la cifra di fr. 142'681.05

corrispondente al saldo delle relazioni presso la Posta al 23 dicembre 2011. Il

fatto poi che la Posta abbia bloccato anche le somme accreditate dopo l’esecuzione

del sequestro, oltre a non essere comprovato, non riguarda l’o­­pe­rato dell’Ufficio.

Non risulta infatti dagli atti che il ricorrente abbia sollecitato l’intervento

dell’UE per sbloccare tali somme e ad ogni modo la decisione 7 agosto 2013

(doc. 9) citata da lui non tratta la questione, limitandosi a confermare “il

blocco totale su tutti gli averi colpiti dai due sequestri […] come espressamente

indicato nelle nostre diffide di data 22.12.2011”, ovvero, come detto, il saldo

dei conti sequestrati. Anche su questo punto, quindi, il ricorrente non può

essere seguito. Ciò posto, nulla gli impedisce d’intervenire presso l’UE in

ogni tempo per chiedere il dissequestro di somme per ipotesi accreditate e da

accreditare sui conti dopo il 22 dicembre 2011, di cui egli può disporre liberamente

(fatti salvi eventuali provvedimenti esecutivi successivi), facoltà ricordatagli

nell’ordinanza presidenziale del 25 settembre 2014.

8.

Il

ricorrente si duole, infine, di una correzione apportata a mano sul precetto

esecutivo n. __________ (doc. 10 accluso al ricorso) emesso a convalida del

sequestro n. __________9, reputandolo nullo, e chiede perciò anche la revoca

del sequestro, che a suo dire non è così stato convalidato validamente. Sulla possibilità

di presentare una censura in merito al precetto esecutivo oltre due anni e

mezzo dopo la sua notifica, ancora una volta sarebbero legittimi seri dubbi,

l’esistenza di un interesse pubblico nel senso dell’art. 22 LEF essendo più che

discutibile. Sia come sia, dagli atti si evince che l’importo del precetto è

stato modificato manualmente, in quanto dalla somma originale è stata tolta la

posizione n. 11 di fr. 1'668.90 (relativa all’impo­­sta del 2005) su richiesta

dalla procedente (v. dettaglio dei crediti). Visto il carattere manifesto del

disguido, è evidente che la rettifica era possibile (v. Wütrich/Schoch in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 17 ad art. 69 LEF),

a maggior ragione se si pone mente al fatto che è stata eseguita nell’interesse

dell’escusso, il quale ha così visto ridursi l’importo a lui richiesto. Del

resto, la cifra rettificata di fr. 25'902.40 corrisponde esattamente a

quella per cui è stato emesso il sequestro n. __________9. La questione è comunque

superata perché nel frattempo l’UE ha ridotto il capitale a fr. 15'804.70

conformemente alle risultanze della sentenza di rigetto dell’opposizione. Ne

discende che nella limitata misura in cui è ricevibile il ricorso va

integralmente respinto.

9.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– Ufficio esazione

e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.