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Decisione

15.2014.94

Comminatoria di fallimento. Ricorso. Censure di merito irricevibili

24 settembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

19 agosto 2014, l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata

notificata all’escussa il successivo 8 settembre.

C. Con

ricorso del 17 settembre 2014, RI 1 si aggrava contro la comminatoria di

fallimento, chiedendo all’autorità di vigilanza di “fare i dovuti accertamenti

in merito, in ragione della nostra buona fede e delle prove documentali allegate”.

D. Il

ricorso non è stato notificato a PI 1 per osservazioni, mentre l’UE, con

osservazioni del 19 settembre 2014, ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza il 17 settembre 2014, meno di 10 giorni dopo la

notifica dell’atto impugnato avvenuta l’8 settembre, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il

ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un

ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o

un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento

può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160

Considerandi

LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito

(art. 83 cpv. 2 LEF).

3.

Nel

caso specifico la ricorrente sostiene di non essere debitrice dell’importo

posto in esecuzione (di fr. 21’391.80), affermando di essersi accordata

con la ditta escutente per il pagamento di un importo inferiore (di fr. 16’390.–)

e di avere nel frattempo versato un acconto di fr. 5’000.–. Chiede a

questa Camera di “fare i dovuti accertamenti in merito, in ragione della nostra

buona fede e delle prove documentali allegate”.

4.

Ora,

come visto (consid. 2), l’autorità di vigilanza è competente solo per

riesaminare l’operato dell’ufficio di esecuzione ma non la validità del credito

posto in esecuzione, la cui verifica spetta esclusivamente al giudice. Le

censure della ricorrente sono quindi irricevibili in questa sede e l’esecuzione

deve proseguire, non avendo essa interposto tempestiva opposizione né ottenuto da

un giudice la sospensione della stessa (art. 85-85a LEF).

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.