15.2014.94
Comminatoria di fallimento. Ricorso. Censure di merito irricevibili
24 settembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.94
Lugano
24
settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 17 settembre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento
emessa il 19 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
della ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2014 dall’Ufficio
esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 21’391.80
oltre interessi del 5% dal 3 gennaio 2014 e spese.
Fatti
B. Il
19 agosto 2014, l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata
notificata all’escussa il successivo 8 settembre.
C. Con
ricorso del 17 settembre 2014, RI 1 si aggrava contro la comminatoria di
fallimento, chiedendo all’autorità di vigilanza di “fare i dovuti accertamenti
in merito, in ragione della nostra buona fede e delle prove documentali allegate”.
D. Il
ricorso non è stato notificato a PI 1 per osservazioni, mentre l’UE, con
osservazioni del 19 settembre 2014, ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza il 17 settembre 2014, meno di 10 giorni dopo la
notifica dell’atto impugnato avvenuta l’8 settembre, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il
ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un
ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o
un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento
può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160
Considerandi
LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito
(art. 83 cpv. 2 LEF).
3.
Nel
caso specifico la ricorrente sostiene di non essere debitrice dell’importo
posto in esecuzione (di fr. 21’391.80), affermando di essersi accordata
con la ditta escutente per il pagamento di un importo inferiore (di fr. 16’390.–)
e di avere nel frattempo versato un acconto di fr. 5’000.–. Chiede a
questa Camera di “fare i dovuti accertamenti in merito, in ragione della nostra
buona fede e delle prove documentali allegate”.
4.
Ora,
come visto (consid. 2), l’autorità di vigilanza è competente solo per
riesaminare l’operato dell’ufficio di esecuzione ma non la validità del credito
posto in esecuzione, la cui verifica spetta esclusivamente al giudice. Le
censure della ricorrente sono quindi irricevibili in questa sede e l’esecuzione
deve proseguire, non avendo essa interposto tempestiva opposizione né ottenuto da
un giudice la sospensione della stessa (art. 85-85a LEF).
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.