15.2014.96
Ricorso contro la comunicazione della domanda di realizzazione. Tempestività della domanda nel caso di un pignoramento provvisorio. Asserita inopportunità dell’avvio della realizzazione
26 settembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.96
Lugano
26 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 15 settembre 2014 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Mendrisio, o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione
avvenuta il 19 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’avv. Samuele Quattropani, Lugano)
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2012 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
di fr. 85'000.– oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2012 facendo valere
una “pretesa derivante dalla cessione del credito per la vendita delle azioni
della V__________ SA”;
che respinta
l’opposizione interposta dall’escusso in via provvisoria, il 24 luglio 2013 l’UEF
di Mendrisio ha proceduto al pignoramento provvisorio di un certificato
azionario per 20 azioni al portatore di nominali fr. 20'000.– complessivi
della società V__________ SA;
che
sul verbale di pignoramento esplicitamente qualificato come “provvisorio” è
stato per inavvertenza indicato, contrariamente a quanto stabilisce l’art. 118
LEF, che la vendita poteva essere domandata dal 24 agosto 2013 al 24 luglio
2014;
Considerandi
che il
9.
luglio 2014 il procedente ha chiesto la realizzazione del certificato
azionario pignorato;
che il 19 agosto 2014 l’UEF ha comunicato all’escusso
la domanda di realizzazione, indicando per errore quale data di presentazione
della domanda il 19 agosto 2014 anziché il 9 luglio 2014;
che l’escusso,
con il ricorso in esame, insorge contro tale provvedimento, asserendo che la
domanda di realizzazione è tardiva e che l’avvio della procedura di
realizzazione è comunque inopportuno, essendo pendenti un’azione di accertamento
dell’inesistenza del credito posto in esecuzione presso la Pretura di Lugano,
sezione 1, nonché una denuncia penale nei confronti di __________ – ossia l’originario
cedente delle 20 azioni per cui PI 1, in qualità di cessionario, ha promosso l’esecuzione
in oggetto – ed ignoti per titolo di truffa, in relazione al prezzo di vendita
delle azioni, ritenuto da RI 1 sproporzionato rispetto alla situazione
finanziaria della società, che in base ad informazioni ottenute dopo la vendita
risulterebbe sovraindebitata;
che
come già anticipato, il termine per chiedere la realizzazione è iniziato a
decorrere solo dopo che l’azione di disconoscimento di debito è stata dichiarata
tardiva e il pignoramento è diventato definitivo (cfr. art. 25 cpv. 1 RFF),
ovvero dopo il 21 gennaio 2014 (v. ricorso, pag. 4 in alto), sicché esso non scadrà prima della fine del corrente anno (art. 116 cpv. 1 LEF);
che ad
ogni modo la domanda di realizzazione è stata presentata il 9 luglio 2014,
ovvero prima della scadenza massima del 24 luglio 2014 erroneamente indicata
sul verbale di pignoramento, la data del 19 agosto 2014 – come riconosce lo
stesso ricorrente (ricorso, pag. 2 ad 1) – essendo un manifesto refuso;
che
con una semplice verifica presso l’UEF il ricorrente avrebbe potuto
risparmiarsi la presentazione di un ricorso inutile;
che
per quanto riguarda la pretesa inopportunità della realizzazione, un errore di
apprezzamento dell’organo esecutivo può essere sanzionato con il ricorso all’autorità
di vigilanza (art. 17 LEF) solo laddove la legge gli lascia effettivamente un
margine d’apprezzamento;
che
per quanto attiene all’avvio della procedura di realizzazione, l’ufficio d’esecuzione
non dispone di alcun potere d’apprezzamento: deve senza indugio dare seguito
alla domanda di realizzazione presentata tempestivamente in un’esecuzione non
sospesa da opposizione o da un’azione di disconoscimento di debito (art. 119 e
122.
LEF);
che nel
caso concreto nemmeno il ricorrente sostiene che le sue iniziative processuali
(azione di accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione e
denuncia penale) abbiano sospeso l’esecuzione, e ad ogni modo non ne ha portato
la prova;
che il
ricorso va pertanto respinto senza preventiva notifica alla controparte, che
comunque non ne subisce alcun pregiudizio;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–, unitamente a
una copia del ricorso.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.