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Decisione

15.2014.96

Ricorso contro la comunicazione della domanda di realizzazione. Tempestività della domanda nel caso di un pignoramento provvisorio. Asserita inopportunità dell’avvio della realizzazione

26 settembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.96

Lugano

26 settembre 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 15 settembre 2014 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

(UEF) di Mendrisio, o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione

avvenuta il 19 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti

del ricorrente da

PI 1

(patrocinato dall’avv. Samuele Quattropani, Lugano)

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 aprile 2012 dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso

di fr. 85'000.– oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2012 facendo valere

una “pretesa derivante dalla cessione del credito per la vendita delle azioni

della V__________ SA”;

che respinta

l’opposizione interposta dall’escusso in via provvisoria, il 24 luglio 2013 l’UEF

di Mendrisio ha proceduto al pignoramento provvisorio di un certificato

azionario per 20 azioni al portatore di nominali fr. 20'000.– complessivi

della società V__________ SA;

che

sul verbale di pignoramento esplicitamente qualificato come “provvisorio” è

stato per inavvertenza indicato, contrariamente a quanto stabilisce l’art. 118

LEF, che la vendita poteva essere domandata dal 24 agosto 2013 al 24 luglio

2014;

Considerandi

che il

9.

luglio 2014 il procedente ha chiesto la realizzazione del certificato

azionario pignorato;

che il 19 agosto 2014 l’UEF ha comunicato all’escusso

la domanda di realizzazione, indicando per errore quale data di presentazione

della domanda il 19 agosto 2014 anziché il 9 luglio 2014;

che l’escusso,

con il ricorso in esame, insorge contro tale provvedimento, asserendo che la

domanda di realizzazione è tardiva e che l’avvio della procedura di

realizzazione è comunque inopportuno, essendo pendenti un’azione di accertamento

dell’inesistenza del credito posto in esecuzione presso la Pretura di Lugano,

sezione 1, nonché una denuncia penale nei confronti di __________ – ossia l’originario

cedente delle 20 azioni per cui PI 1, in qualità di cessionario, ha promosso l’esecuzione

in oggetto – ed ignoti per titolo di truffa, in relazione al prezzo di vendita

delle azioni, ritenuto da RI 1 sproporzionato rispetto alla situazione

finanziaria della società, che in base ad informazioni ottenute dopo la vendita

risulterebbe sovraindebitata;

che

come già anticipato, il termine per chiedere la realizzazione è iniziato a

decorrere solo dopo che l’azione di disconoscimento di debito è stata dichiarata

tardiva e il pignoramento è diventato definitivo (cfr. art. 25 cpv. 1 RFF),

ovvero dopo il 21 gennaio 2014 (v. ricorso, pag. 4 in alto), sicché esso non scadrà prima della fine del corrente anno (art. 116 cpv. 1 LEF);

che ad

ogni modo la domanda di realizzazione è stata presentata il 9 luglio 2014,

ovvero prima della scadenza massima del 24 luglio 2014 erroneamente indicata

sul verbale di pignoramento, la data del 19 agosto 2014 – come riconosce lo

stesso ricorrente (ricorso, pag. 2 ad 1) – essendo un manifesto refuso;

che

con una semplice verifica presso l’UEF il ricorrente avrebbe potuto

risparmiarsi la presentazione di un ricorso inutile;

che

per quanto riguarda la pretesa inopportunità della realizzazione, un errore di

apprezzamento dell’organo esecutivo può essere sanzionato con il ricorso all’autorità

di vigilanza (art. 17 LEF) solo laddove la legge gli lascia effettivamente un

margine d’apprezzamento;

che

per quanto attiene all’avvio della procedura di realizzazione, l’ufficio d’esecuzione

non dispone di alcun potere d’apprezzamento: deve senza indugio dare seguito

alla domanda di realizzazione presentata tempestivamente in un’esecuzione non

sospesa da opposizione o da un’azione di disconoscimento di debito (art. 119 e

122.

LEF);

che nel

caso concreto nemmeno il ricorrente sostiene che le sue iniziative processuali

(azione di accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione e

denuncia penale) abbiano sospeso l’esecuzione, e ad ogni modo non ne ha portato

la prova;

che il

ricorso va pertanto respinto senza preventiva notifica alla controparte, che

comunque non ne subisce alcun pregiudizio;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–, unitamente a

una copia del ricorso.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.