15.2014.97
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9 dicembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.97
Lugano
9 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 29 settembre 2014 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Blenio, o meglio contro il provvedimento 25 settembre 2014 che
respinge le domande del ricorrente tendente alla modifica del pignoramento di
rendita e alla sospensione della procedura di realizzazione a favore del gruppo
n. __________ composto dei seguenti creditori:
PI 1
PI 2
(rappr. RA 1,)
PI 3
PI 4
ritenuto
in fatto: A. Il
15 gennaio 2014, l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio ha proceduto
a favore del gruppo citato sopra al pignoramento della rendita versata all’escusso
RI 1 dalla __________ a concorrenza di fr. 343.– mensili sulla base del
seguente calcolo eseguito il 17 settembre 2013:
Guadagno
Debitore/debitrice fr. 2'766.00 67% fr. 2'766.00
Coniuge fr. 1'357.00 33%
Totale fr 4'123.00
Minimo d’esistenza
Importo
di base fr. 1'700.00
Affitto fr. 1'175.00
Riscaldamento fr. 200.00
Cassa
malati fr. 100.00
Trasferte fr. 100.00
Spese x alimentazione partic. fr. 200.00
Assicurazioni fr.
41.00
Part.
cure mediche fr. 100.00
Totale fr 3'616.00 100% ./. fr. 2'422.72 67%
Trattenuta fr. 343.00
Tenuto
conto di precedenti pignoramenti, la trattenuta è stata fatta iniziare dal
settembre del 2014.
Fatti
B. Il
19 agosto 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF di pagargli una fattura della B__________
SA dell’11 agosto per la manutenzione e la sostituzione della serratura della
porta destra della sua automobile (una Renault Twingo). Con scritto del 2 settembre
egli ha richiamato la richiesta del 19 agosto e ha chiesto d’interrompere
immediatamente il pignoramento in corso a tempo indeterminato, tenendo in
sospeso i pagamenti a favore dei creditori e lasciando a sua disposizione le
trattenute, onde permettergli di far fronte alle spese impreviste (di
trasporto, pernottamenti, dieta speciale, terapie, ecc.) occasionate da una
probabile operazione a cui sua moglie avrebbe dovuto sottoporsi a breve.
C. Il
4 settembre, l’UEF ha comunicato all’escusso che non avrebbe potuto sospendere
il pignoramento in assenza di un ricorso all’autorità di vigilanza e che
avrebbe proceduto a un riesame del calcolo del minimo esistenziale, già
confermato dalla Camera nel 2011, solo nel caso in cui egli avrebbe trasmesso
“i giustificativi delle spese mediche sostenute”. Replicando l’11 settembre, RI
1 ha sottolineato come la sua situazione fosse fondamentalmente cambiata
rispetto al 2011 e le spese da affrontare a causa dell’intervento a favore della
moglie fossero da pagare in anticipo. Invocando “la protezione dei dati”, egli
ha precisato di rifiutarsi di mettere a disposizione dell’Ufficio informazioni
di medici e ospedali. Ha d’altronde ribadito per la terza volta la sua richiesta
di pagamento della fattura della B__________ SA.
D. Il
22 settembre 2014 RI 1 ha chiesto all’UEF di prendere posizione ancora una
volta sulla fattura della B__________ SA, scaduta il 10 settembre, e sulle
spese ch’egli avrebbe dovuto sostenere per recarsi ad Olten in seguito a una
comunicazione della Direzione della pubblica sicurezza di quella città, secondo
cui la tomba n. 1892 sarebbe stata rimossa nelle prossime settimane. Con
decisione 25 settembre, l’UEF ha comunicato all’escusso che il pignoramento
della rendita rimaneva integralmente in vigore, la fattura della B__________ SA
non potendo essere presa in considerazione nel suo minimo esistenziale.
E. Con
ricorso del 29 settembre 2014, RI 1 ha impugnato la decisione appena citata,
chiedendo l’accoglimento delle sue richieste e nel contempo l’adozione di un
“provvedimento d’urgenza”. Il 3 ottobre, il presidente della Camera ha dichiarato
irricevibile tale domanda, interpretata quale richiesta di effetto sospensivo, avendo
la decisione impugnata carattere negativo (rifiuto di riesame del
pignoramento). Un ricorso di RI 1 al Tribunale federale contro siffatto decreto
è stato a sua volta dichiarato irricevibile con sentenza del 22 ottobre 2014
(inc.5A_810/2014).
F. Con
osservazioni del 20 ottobre 2014 l’UEF ha postulato la reiezione del ricorso. I
creditori sono invece rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica
dei provvedimenti impugnati emessi il 4 e il 29 settembre 2014 dall’UEF di
Blenio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), non
risultando che il primo sia giunto al ricorrente prima dell’11 settembre.
Considerandi
2.
Per quanto riguarda anzitutto la fattura della B__________ SA, giova
ricordare che le spese connesse all’uso di un veicolo privato possono essere
incluse nel minimo esistenziale dell’escusso solo se lo stesso è
impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli
è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (v. DTF
119.
III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non
può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare
un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire
un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il
mondo esterno ed altre persone (decisione del Tribunale federale 7B.161/2004
del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio
2011, RtiD 2012 I 898 n. 56c).
Nel caso specifico, non risulta dagli
atti – né il ricorrente lo sostiene – che il suo veicolo sia stato dichiarato
impignorabile per motivi di ordine medico (eventuali motivi professionali
essendo esclusi, l’escusso non esercendo più alcuna attività lucrativa). Anzi,
in occasione di un precedente ricorso (sentenze della CEF 15.2013.19 del 18
marzo 2013, consid. 4.1), la Camera ha confermato la decisione dell’Ufficio di
non ammettere nel minimo esistenziale dell’escusso spese
di fr. 1'200.– annui per l’uso della propria autovettura, non avendo egli
prodotto le attestazioni dei diversi prestatori di cure sulla frequenza
e i luoghi degli appuntamenti medici né quantificato le sue spese di trasferta
in relazione a questi appuntamenti. Non risulta alla Camera ch’egli abbia nel
frattempo fatto avere all’Ufficio tali giustificativi né li ha acclusi al
ricorso in esame. E contrariamente a quanto RI 1 pare credere, egli non può
trincerarsi dietro alla legislazione in materia di protezione dei dati per non
fornire all’Ufficio informazioni di tipo finanziario sulla necessità e il costo
di determinate prestazioni di cura e di trasporto, di cui egli stesso chiede l’inserimento
nel proprio minimo vitale. La decisione dell’UEF merita pertanto conferma.
3.
Secondo il punto II/8 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009,
pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), l’Ufficio deve riconoscere all’escusso
un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento.
L’escusso deve collaborare all’accertamento di quelle spese, fornendo i
giustificativi a suffragio della sua richiesta, come questa Camera ha già avuto
modo di ricordare a RI 1 in una precedente procedura di ricorso (sentenza della
CEF 15.2011.90 del 14 novembre 2011, consid. 6) e come
ribadito dall’UEF nel provvedimento del 4 settembre 2014 (sopra
ad C).
Le
considerazioni esposte nel precedente considerando valgono dunque pure per la richiesta
del ricorrente intesa a lasciare a sua disposizione le somme pignorate perché
possa fronteggiare le spese impreviste (di trasporto, pernottamenti, dieta
speciale, terapie, ecc.) occasionate da una probabile operazione a cui sua
moglie dovrà (o ha già dovuto) sottoporsi. Fermo restando che egli non è tenuto
a fornire informazioni sulle patologie della moglie, per ottenere quanto richiede
anche in questo caso RI 1 deve perlomeno produrre dichiarazioni dell’ospedale e
della cassa malati che permettano all’UEF di valutare la necessità dell’intervento
proiettato e la quota parte del costo che rimarrà a carico della moglie. La
decisione impugnata va quindi confermata anche su questo punto.
4.
Quanto
alle spese di trasferta alla volta di Olten, esse non rientrano tra le spese
esistenziali nel senso dell’art. 93 LEF. Per sopperirvi, l’escusso deve quindi
far capo all’importo lasciatogli a titolo di minimo vitale di base (ed
eventualmente delle agevolazioni in materia di trasporto pubblico come la carta
giornaliera dei comuni).
5.
Da
quanto precede discende che il ricorso è da respingere.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–
;
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.