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Decisione

15.2014.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

19 agosto 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF di pagargli una fattura della B__________

SA dell’11 agosto per la manutenzione e la sostituzione della serratura della

porta destra della sua automobile (una Renault Twingo). Con scritto del 2 settembre

egli ha richiamato la richiesta del 19 agosto e ha chiesto d’inter­­rompere

immediatamente il pignoramento in corso a tempo indeterminato, tenendo in

sospeso i pagamenti a favore dei creditori e lasciando a sua disposizione le

trattenute, onde permettergli di far fronte alle spese impreviste (di

trasporto, pernottamenti, dieta speciale, terapie, ecc.) occasionate da una

probabile operazione a cui sua moglie avrebbe dovuto sottoporsi a breve.

C. Il

4 settembre, l’UEF ha comunicato all’escusso che non avrebbe potuto sospendere

il pignoramento in assenza di un ricorso all’autorità di vigilanza e che

avrebbe proceduto a un riesame del calcolo del minimo esistenziale, già

confermato dalla Camera nel 2011, solo nel caso in cui egli avrebbe trasmesso

“i giustificativi delle spese mediche sostenute”. Replicando l’11 settembre, RI

1 ha sottolineato come la sua situazione fosse fondamentalmente cambiata

rispetto al 2011 e le spese da affrontare a causa dell’intervento a favore della

moglie fossero da pagare in anticipo. Invocando “la protezione dei dati”, egli

ha precisato di rifiutarsi di mettere a disposizione dell’Ufficio informazioni

di medici e ospedali. Ha d’altronde ribadito per la terza volta la sua richiesta

di pagamento della fattura della B__________ SA.

D. Il

22 settembre 2014 RI 1 ha chiesto all’UEF di prendere posizione ancora una

volta sulla fattura della B__________ SA, scaduta il 10 settembre, e sulle

spese ch’egli avrebbe dovuto sostenere per recarsi ad Olten in seguito a una

comunicazione della Direzione della pubblica sicurezza di quella città, secondo

cui la tomba n. 1892 sarebbe stata rimossa nelle prossime settimane. Con

decisione 25 settembre, l’UEF ha comunicato al­l’escusso che il pignoramento

della rendita rimaneva integralmente in vigore, la fattura della B__________ SA

non potendo essere presa in considerazione nel suo minimo esistenziale.

E. Con

ricorso del 29 settembre 2014, RI 1 ha impugnato la decisione appena citata,

chiedendo l’accoglimento delle sue richieste e nel contempo l’adozione di un

“provvedimento d’ur­­genza”. Il 3 ottobre, il presidente della Camera ha dichiarato

irricevibile tale domanda, interpretata quale richiesta di effetto sospensivo, avendo

la decisione impugnata carattere negativo (rifiuto di riesame del

pignoramento). Un ricorso di RI 1 al Tribunale federale contro siffatto decreto

è stato a sua volta dichiarato irricevibile con sentenza del 22 ottobre 2014

(inc.5A_810/2014).

F. Con

osservazioni del 20 ottobre 2014 l’UEF ha postulato la reiezione del ricorso. I

creditori sono invece rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica

dei provvedimenti impugnati emessi il 4 e il 29 settembre 2014 dal­l’UEF di

Blenio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), non

risultando che il primo sia giunto al ricorrente prima dell’11 settembre.

Considerandi

2.

Per quanto riguarda anzitutto la fattura della B__________ SA, giova

ricordare che le spese connesse all’uso di un veicolo privato possono essere

incluse nel minimo esistenziale dell’escusso solo se lo stesso è

impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli

è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (v. DTF

119.

III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non

può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare

un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire

un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il

mondo esterno ed altre persone (decisione del Tribunale federale 7B.161/2004

del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio

2011, RtiD 2012 I 898 n. 56c).

Nel caso specifico, non risulta dagli

atti – né il ricorrente lo sostiene – che il suo veicolo sia stato dichiarato

impignorabile per motivi di ordine medico (eventuali motivi professionali

essendo esclusi, l’escusso non esercendo più alcuna attività lucrativa). Anzi,

in occasione di un precedente ricorso (sentenze della CEF 15.2013.19 del 18

marzo 2013, consid. 4.1), la Camera ha confermato la decisione dell’Ufficio di

non ammettere nel minimo esistenziale dell’escus­so spese

di fr. 1'200.– annui per l’uso della propria autovettura, non avendo egli

prodotto le attestazioni dei diversi prestatori di cure sulla frequenza

e i luoghi degli appuntamenti medici né quantificato le sue spese di trasferta

in relazione a questi appuntamenti. Non risulta alla Camera ch’egli abbia nel

frattempo fatto avere all’Ufficio tali giustificativi né li ha acclusi al

ricorso in esame. E contrariamente a quanto RI 1 pare credere, egli non può

trincerarsi dietro alla legislazione in materia di protezione dei dati per non

fornire all’Ufficio informazioni di tipo finanziario sulla necessità e il costo

di determinate prestazioni di cura e di trasporto, di cui egli stesso chiede l’inserimento

nel proprio minimo vitale. La decisione dell’UEF merita pertanto conferma.

3.

Secondo il punto II/8 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009,

pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), l’Ufficio deve riconoscere all’e­scusso

un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento.

L’escusso deve collaborare all’accertamento di quelle spese, fornendo i

giustificativi a suffragio della sua richiesta, come questa Camera ha già avuto

modo di ricordare a RI 1 in una precedente procedura di ricorso (sentenza della

CEF 15.2011.90 del 14 novembre 2011, consid. 6) e come

ribadito dall’UEF nel provvedimento del 4 settembre 2014 (sopra

ad C).

Le

considerazioni esposte nel precedente considerando valgono dunque pure per la richiesta

del ricorrente intesa a lasciare a sua disposizione le somme pignorate perché

possa fronteggiare le spese impreviste (di trasporto, pernottamenti, dieta

speciale, terapie, ecc.) occasionate da una probabile operazione a cui sua

moglie dovrà (o ha già dovuto) sottoporsi. Fermo restando che egli non è tenuto

a fornire informazioni sulle patologie della moglie, per ottenere quanto richiede

anche in questo caso RI 1 deve perlomeno produrre dichiarazioni dell’ospedale e

della cassa malati che permettano all’UEF di valutare la necessità dell’intervento

proiettato e la quota parte del costo che rimarrà a carico della moglie. La

decisione impugnata va quindi confermata anche su questo punto.

4.

Quanto

alle spese di trasferta alla volta di Olten, esse non rientrano tra le spese

esistenziali nel senso dell’art. 93 LEF. Per sopperirvi, l’escusso deve quindi

far capo all’importo lasciatogli a titolo di minimo vitale di base (ed

eventualmente delle agevolazioni in materia di trasporto pubblico come la carta

giornaliera dei comuni).

5.

Da

quanto precede discende che il ricorso è da respingere.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

–;

;

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.