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Decisione

15.2014.98

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo. Preteso credito di risarcimento del danno causato da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni. Esecuzione diretta contro il

12 febbraio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i danni causati dai propri magistrati e funzionari. Ad ogni modo tale principio

è richiamato chiaramente nel ricorso dell’escusso. Perché, allora, l’avv. PI 1

abbia scelto di escutere il magistrato personalmente – e di contestare la decisione

di riconsiderazione dell’UE – anziché promuovere azione contro lo Stato, costei

non spiega, pur non contestando che il danno di cui si pretende vittima è stato

a suo dire causato dall’e­­scusso nell’e­­sercizio della sua funzione

inquirente, tanto che nella causale del precetto esecutivo i pretesi danni sono

la conseguenza di “sentenze gravemente abusive”. In queste

circostanze, è evidente che con l’esecuzione in questione l’avv. PI 1 non

mirava a colpire il patrimonio dell’escus­so bensì la sua persona. Del resto,

essa non è nuova a questo genere di abuso, avendo già promosso ulteriori

esecuzioni nei confronti di altri magistrati (ad esempio la n. __________

dell’Uf­­ficio di esecuzione di Lugano, oggetto di un altro ricorso pendente

davanti alla Camera, inc. 15.2014.103).

L’av­vio

dell’esecuzione qui in esame si avvera dunque manifestamente abusivo, ciò che

giustifica la reiezione del ricorso dell’avv. PI 1 e contestualmente lo

stralcio di quello del giudice RI 1, che diventa definitivamente senza oggetto.

Ciò ad eccezione delle due conclusioni che non sono oggetto della decisione di

riconsiderazione, le quali meritano invece di essere accolte, la nullità

dell’esecuzione dovendo di tutta evidenza essere iscritta nel registro delle

esecuzioni affinché i terzi non possano più venirne a conoscenza (art. 8a

cpv. 3 lett. a LEF) e, per il medesimo motivo, occorre ordinare all’avv. PI 1

di ritornare il proprio esemplare del precetto esecutivo all’UE perché proceda

alla sua distruzione.

7. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Considerandi

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso inoltrato da PI 1 (inc. 15.2014.109) è respinto.

2.

Nella misura in cui non è diventato senza

oggetto, il ricorso inoltrato da RI 1 (inc. 15. 2014.98) è accolto e di conseguenza:

2.1

È

fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere alla registrazione

della nullità dell’esecuzione n. __________ nel suo registro.

2.2

All’avv.

PI 1 è impartito un termine di 10 giorni dal ricevimento del giudizio odierno

per consegnare all’Ufficio di esecuzione di Lugano l’esemplare originale per il

creditore del precetto esecutivo n. __________ affinché venga distrutto,

rendendola attenta al fatto che se non dovesse dare tempestivamente seguito

all’in­­giunzione essa potrà essere sanzionata per disobbedienza a ordine dell’autorità

giusta l’art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a

lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto

comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.