15.2014.99
Ricorso contro una circolare di "cessione" (ex art. 260 LEF) di alcune pretese della massa. Descrizione insufficiente delle pretese offerte in cessione. Conseguenze per la validità della circolare. Du
9 gennaio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.99
Lugano
9
gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 29 settembre 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall’PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Bellinzona, o meglio contro la circolare ex art. 260 LEF emessa il
23 settembre 2014 nella procedura di fallimento n. __________ diretta nei
confronti di
PI 1
procedura che interessa
anche i seguenti creditori
__________, __________
__________, __________
__________, __________
avv. R__________, __________
(tutti
patrocinati dallo stesso avv. R__________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il
2 settembre 2013, la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il
fallimento dell’PI 1 e il successivo 14 ottobre ne ha autorizzato la
liquidazione sommaria a norma dell’art. 231 LEF. Tra i creditori ammessi nella
graduatoria, depositata con l’inventario il 28 agosto 2014 e ormai con esso
passata in giudicato, figura la società RI 1 per un credito di fr. 15'052.31
iscritto in terza classe (graduatoria pag. 28, numero d’ordine 111).
B. Il
23 settembre 2014, l’UEF di Bellinzona ha proposto ai creditori di rinunciare a
far valere in nome della massa alcune pretese della fallita, tra cui il
“credito vantato nei confronti di diverse squadre, quale indennità di formazione”,
e ha assegnato loro un termine di 10 giorni per opporsi a tale proposta,
avvertendoli che salvo opposizione della maggioranza dei creditori, la rinuncia
sarebbe stata data per acquisita e ogni creditore avrebbe potuto chiedere la
cessione delle pretese, con domanda scritta da inoltrare all’Ufficio entro 20
giorni dal ricevimento della circolare.
C. Con
ricorso del 29 settembre 2014, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento della circolare.
D. Nelle
loro osservazioni del 20 ottobre 2014, diversi altri creditori della fallita (__________,
__________, __________ e avv. R__________) si oppongono alla fissazione di un
nuovo termine per opporsi alla rinuncia prospettata dall’UEF, ma propongono
invece l’assegnazione di un nuovo termine per chiedere la cessione del credito
che la fallita vanta nei confronti del FC __________ per l’acquisto del
giocatore F__________. Da parte sua, l’UEF postula la reiezione del ricorso
(osservazioni del 30 ottobre 2014). Con decreto 3 ottobre 2014, il presidente
della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato emesso il 23 settembre 2014 dall’UEF di Bellinzona, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole che in merito all’attivo designato come “credito vantato
nei confronti di diverse squadre” l’inventario non elenchi in modo dettagliato
dette squadre, i titoli di credito (con riferimento ai calciatori per il cui
trasferimento l’indennità è dovuta) e l’importo delle singole pretese. Lamenta
inoltre il fatto che la circolare impugnata non menzioni il credito vantato
dalla fallita nei confronti del FC __________ per l’acquisto di F__________.
Infine, la ricorrente qualifica come “eccessivamente breve” il termine di 10
giorni assegnato ai creditori per opporsi alla rinuncia prospettata, con
riguardo al numero di creditori della massa (172) e alla loro allegata
necessità di organizzarsi e consultarsi, e propone di portarlo a 30 giorni. Per
tutti questi motivi, la ricorrente chiede l’annullamento della circolare
impugnata.
3. Relativamente
al credito vantato dalla fallita nei confronti del FC __________ per l’acquisto
del giocatore F__________, nelle sue osservazioni al ricorso l’UEF ha precisato
di non averlo inserito tra i crediti proposti in cessione ai creditori, in
quanto era in atto una trattativa per la cessione definitiva del giocatore, poi
effettivamente concretizzata in un accordo formalizzato con contratto del 14
ottobre 2014, in base al quale la massa si è vista riconoscere dal FC __________
due rate di fr. 10'000.– ognuna, la seconda subordinata a due condizioni,
nonché una percentuale del 20% del ricavato in caso di un’eventuale futura
cessione del giocatore (v. il fascicolo “inventario” nell’incarto dell’UEF). Il
ricorso è dunque su questo punto infondato.
4. La
censura relativa all’inventario, depositato unitamente alla graduatoria già il
28 agosto 2014, è manifestamente tardiva (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) e
quindi irricevibile. Invece, per vero, la dicitura “credito vantato nei
confronti di diverse squadre” è nel quadro di una circolare nel senso dell’art.
260 LEF insufficientemente precisa, specie in vista di una cessione ai singoli
creditori che ne dovessero far richiesta. Si devono infatti evitare incertezze
giuridiche ove i cessionari delle pretese della massa dovessero promuovere
esecuzione o causa creditoria nei confronti dei terzi debitori (nel caso specifico
le squadre di calcio debitrici delle indennità di formazione dovute alla
fallita), oppure in un’eventuale procedura di riapertura del fallimento,
qualora si dovessero scoprire dopo la sua chiusura nuovi beni giusta l’art. 269
LEF, segnatamente contratti di trasferimento di giocatori non resi noti in
precedenza (in tal senso: sentenza della CEF 15.2012.98 del 24 settembre 2012; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 45 ad art. 260 LEF).
5. L’imprecisa
designazione delle pretese cedute, tuttavia, non comporta la nullità della
circolare impugnata. La reclamante è abilitata a far valere solo i propri
interessi e non quelli degli altri creditori, che avendo rinunciato a ricorrere
contro la circolare sono presunti non avere alcun interesse al suo annullamento.
E il termine di 10 giorni impartito per opporsi alla rinuncia – che come tutti
Fatti
i termini fissati in giorni decorre dal giorno successivo a quello della
comunicazione della circolare (cfr. art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF) – è conforme alla prassi in uso nel Canton Ticino e alla massima di
celerità che contraddistingue la liquidazione sommaria (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 260 e
n. 11-12 ad art. 255a). Del resto, il fatto stesso che la legge non
prescriva la tenuta di un’assemblea (art. 231 cpv. 3 n. 1 LEF) sta a indicare
che non è stata ritenuta necessaria una concertazione dei creditori. Non si
disconosce, invero, che il termine in questione, poiché non è fissato dalla
legge (né l’art. 260 né l’art. 255a LEF contengono indicazioni in
proposito), è prorogabile (art. 33 cpv. 1 LEF a contrario; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 255a).
Sennonché, nella fattispecie, la reclamante non ha neppure allegato circostanze
concrete atte a giustificare una proroga del termine, come – per avventura – l’interesse
Considerandi
di qualche altro creditore a disporre di più tempo per decidere la propria
posizione. Ne segue che la decisione dell’Ufficio non è al riguardo né
inopportuna né, quindi, censurabile.
6.
Con
la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso i termini assegnati alla
reclamante nella circolare impugnata hanno cessato di decorrere. Essi devono
pertanto esserle nuovamente impartiti. Vi procederà l’UEF, comunicandole nel contempo
la lista dettagliata dei crediti per indennità di formazione offerti in
cessione, con l’indicazione per ognuno di essi del nome della squadra debitrice
e del giocatore o dei giocatori oggetto di trasferimento, e nella misura del
possibile di una stima dell’importo dell’indennità o perlomeno i riferimenti ai
criteri applicabili al suo calcolo. Tale lista servirà anche di base per poi
allestire gli eventuali atti di cessione giusta l’art. 80 cpv. 1 RUF.
7.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso
che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona impartirà alla ricorrente nuovi
termini per opporsi alla sua proposta di rinuncia ad alcune pretese della massa
e per chiederne la cessione a suo favore, comunicandole nel contempo la lista
dettagliata descritta nel considerando 6.
Per
il resto il ricorso è respinto e la circolare impugnata confermata.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–__________.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di
Bellinzona per il tramite dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.