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Decisione

15.2014.99

Ricorso contro una circolare di "cessione" (ex art. 260 LEF) di alcune pretese della massa. Descrizione insufficiente delle pretese offerte in cessione. Conseguenze per la validità della circolare. Du

9 gennaio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i termini fissati in giorni decorre dal giorno successivo a quello della

comunicazione della circolare (cfr. art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF) – è conforme alla prassi in uso nel Canton Ticino e alla massima di

celerità che contraddistingue la liquidazione sommaria (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 260 e

n. 11-12 ad art. 255a). Del resto, il fatto stesso che la legge non

prescriva la tenuta di un’assemblea (art. 231 cpv. 3 n. 1 LEF) sta a indicare

che non è stata ritenuta necessaria una concertazione dei creditori. Non si

disconosce, invero, che il termine in questione, poiché non è fissato dalla

legge (né l’art. 260 né l’art. 255a LEF contengono indicazioni in

proposito), è prorogabile (art. 33 cpv. 1 LEF a contrario; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 255a).

Sennonché, nella fattispecie, la reclamante non ha neppure allegato circostanze

concrete atte a giustificare una proroga del termine, come – per avventura – l’interesse

Considerandi

di qualche altro creditore a disporre di più tempo per decidere la propria

posizione. Ne segue che la decisione dell’Ufficio non è al riguardo né

inopportuna né, quindi, censurabile.

6.

Con

la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso i termini assegnati alla

reclamante nella circolare impugnata hanno cessato di decorrere. Essi devono

pertanto esserle nuovamente impartiti. Vi procederà l’UEF, comunicandole nel contempo

la lista dettagliata dei crediti per indennità di formazione offerti in

cessione, con l’indicazione per ognuno di essi del nome della squadra debitrice

e del giocatore o dei giocatori oggetto di trasferimento, e nella misura del

possibile di una stima dell’importo dell’indennità o perlomeno i riferimenti ai

criteri applicabili al suo calcolo. Tale lista servirà anche di base per poi

allestire gli eventuali atti di cessione giusta l’art. 80 cpv. 1 RUF.

7.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso

che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona impartirà alla ricorrente nuovi

termini per opporsi alla sua proposta di rinuncia ad alcune pretese della massa

e per chiederne la cessione a suo favore, comunicandole nel contempo la lista

dettagliata descritta nel considerando 6.

Per

il resto il ricorso è respinto e la circolare impugnata confermata.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

–__________.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di

Bellinzona per il tramite dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.