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Decisione

15.2015.1

Ricorso contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Allestimento del verbale. Beni impignorabili

14 aprile 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I beni inventariati sono stati lasciati in custodia della sublocatrice, la quale

li ha fatti depositare presso i magazzini di Bolliger & Tanzi a Viganello,

in conformità del decreto di sfratto. Il verbale per la

formazione dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione è stato inviato all’avv. RI 1 il 12 dicembre 2014.

C. Con

ricorso del 2 gennaio 2015 RI 1 si aggrava contro l’inventario, chiedendo,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertarne la nullità e in

subordine di annullarlo, facendo ordine all’UE di restituire urgentemente i

beni inventariati, in quanto strumenti di lavoro. La ricorrente postula altresì

che i funzionari responsabili dell’erezione dell’inventario siano sanzionati.

D. Il

14 gennaio 2015 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo

parziale al ricorso, ordinando all’UE di autorizzare la ricorrente, su sua

richiesta, a prelevare tutti i beni inventariati a condizione di firmare una

dichiarazione in cui siano indicati l’indirizzo del nuovo luogo di deposito nel

Distretto di Lugano e il divieto fatto a lei, con comminatoria delle sanzioni penali

previste dall’art. 169 CP, di poi allontanarne gli oggetti prima che sia pagato

il credito di fr. 12'000.– più interessi e spese, o siano fornite garanzie

sufficienti.

E. Con

osservazioni del 29 gennaio 2015 PI 1 postula la reiezione del ricorso, nella

misura in cui sia ricevibile.

F. Il

4 febbraio 2015 RI 1 ha chiesto di modificare il decreto di conferimento dell’effetto

sospensivo parziale, nel senso di concederlo in forma totale, reintegrandola

nel possesso di tutti i beni inventariati.

G. Nelle

osservazioni del 9 febbraio 2015 l’UE chiede, anch’esso, di respingere il

gravame, ma non si oppone all’esclusione dall’in­­ventario di una postazione di

lavoro composta di un tavolo, un computer e libri professionali, in quanto

necessari per lo svolgimento della professione di avvocato della ricorrente.

H. A

integrazione dell’istanza di modifica del decreto di effetto sospensivo

parziale, il 13 febbraio 2015 l’avv. RI 1 ha trasmesso copia della replica 10

febbraio 2015 che aveva depositato dinanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, chiedendo che quanto eccepito in quell’atto valga anche per la

procedura avanti a questa Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla

notifica dell’atto impugnato avvenuta il 22 dicembre 2015, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nelle

sue osservazioni, la resistente chiede in ordine di dichiarare l’istanza (recte

il ricorso) irricevibile senza facoltà di emendamento giusta l’art. 7 cpv.

6 LPR, poiché – a sua detta – la ricorrente si esprime in forma sempre più

fastidiosa e sconveniente, persino oltraggiosa e denigratoria, sia nei confronti

del suo patrocinatore sia di magistrati, funzionari e autorità, malgrado sia

stata ripetutamente avvertita e richiamata a un contegno più dignitoso e corretto.

2.1 Secondo

l’art. 7 cpv. 6 LPR, gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono

rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli e con la comminatoria

che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà

dichiarato irricevibile. È sconveniente la sterile critica personale,

finalizzata al dileggio, segnatamente contro magistrati e organi dell’esecuzione

forzata (Flavio

Comet­ta, Commentario alla LPR, 1998, n. 7.1/b ad art. 7 LPR).

2.2 Nel

caso in esame, non si può negare che nel ricorso l’insorgen­­te si è espres­sa

a tratti in modo sconveniente (ad esempio a pag. 1: “atto di squadrismo vile

e ripugnante, decisamente di stampo mafioso, commesso dal presunto avvocato PA

1 & C.”), specialmente tenuto conto degli obblighi di lealtà, di

collegialità e di dignità che connotano la professione di avvocato (cfr. art.

25 e 30 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,

RL 3.2.1.1.4). La Camera, tuttavia, non ha finora richiamato formalmente l’avv.

RI 1 a un contegno dignitoso verso magistrati, autorità, colleghi e

controparti, evitando l’avvio di procedure incidentali fonti di possibili

ulteriori controversie e rallentamenti. Il ricorso in esame non può, in queste

condizioni, essere dichiarato irricevibile d’acchito senza dare alla ricorrente

la facoltà di sanarlo. E sempre per risparmiare tempo, si rinuncia a rimandarlo

al mittente per emendamento. L’avv. RI 1 è però avvertita che in futuro la

Camera farà uso sistematico della facoltà prevista agli art. 7 cpv. 6 della Legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

(LPR, RL 3.5.1.2) e 132 cpv. 1 e 2 CPC.

3. Nell’istanza

4 febbraio 2015 di modifica del decreto di effetto sospensivo e nell’“atto

integrativo” del 13 febbraio, la ricorrente contesta la legittimazione dell’avv.

PA 1 a rappresentare la procedente PI 1, facendo notare ch’egli è in possesso

soltanto di una vecchia procura rilasciata nel 2010, molto probabilmente

firmata da A__________, sorella di PI 1. Per tale ragione, la ricorrente chiede

che l’avv. PA 1 produca una nuova procura rilasciata dalla sola persona che ne

ha titolo, con contestuale copia di un suo documento d’i­­dentità e autentica

della firma. Ora, questa Camera non ha alcun motivo di dubitare dell’autenticità

e dell’attualità della procura del 7 maggio 2010 acclusa alla domanda per la

formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione,

la ricorrente non avendo fornito alcun indizio concreto e oggettivo a sostegno

della propria contestazione, peraltro sollevata solo in un secondo tempo con un

intento manifestamente defatigatorio – come in tutte le altre procedure

pendenti davanti a questa Camera e ad altri tribunali (v. decreto 11 aprile

2013 della presidente della seconda Camera civile, doc. 2 accluso alle

osservazioni al ricorso; controsservazioni 10 febbraio 2015 a cui rinvia l’atto integrativo 13 febbraio 2015). Del resto, l’avv. __________ ha rappresentato

PI 1 nella procedura di sfratto fino alla decisione del Tribunale federale del

15 ottobre 2014 e il suo mandato è stato confermato dalla cliente con dichiarazione

scritta del 20 gennaio 2015 allegata alle osservazioni al ricorso (doc. 3). Nulla

osta quindi alla trattazione del ricorso senza indugio.

4. Nel

merito la ricorrente pretende che il verbale impugnato sia

illegale e arbitrario, poiché secondo lei “non ci sono pigioni scadute”,

“nessun termine [le] è mai stato intimato dall’UE”, l’inventario è stato

allestito in sua assenza e le stime dei beni inventariati non corrispondono

alla realtà. Essa fa valere pure una serie di contestazioni relative all’esecuzione

del decreto pretorile di sfratto, che possono però essere ignorate in questa

procedura, siccome con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, come noto, è

possibile contestare unicamente provvedimenti adottati da organi esecutivi

previsti dalla LEF (e non da autorità giudiziarie). Dal canto suo, la

resistente osserva che l’UE ha agito in maniera assolutamente corretta, trasparente

e che nulla gli è imputabile in merito allo svolgimento delle operazioni di

sfratto. Rileva inoltre che la ricorrente neppure indica quali fra gli oggetti

inventariati siano indispensabili all’eventuale esercizio della sua attività professionale

e dunque impignorabili.

4.1 Giusta

l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di

locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria

tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal

uopo, l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di

ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di

realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è

una procedura unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del

creditore, il quale deve rendere verosimile il diritto di ritenzione; non sono

invece previste altre formalità, in particolare la convocazione del debitore (cfr. Stoffel/Oulevey in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol.

IV, 2003, n. 27 ad art. 283 LEF), l’esecuzione dell’inventario degli oggetti

vincolati al diritto di ritenzione, diversamente da quanto avviene per il

pignoramento (art. 90 LEF), non dovendo invero essere comunicata al debitore

(DTF 93 III 21 consid. 3).

Prima

di dar seguito alla richiesta, l’ufficio deve comunque eseguire un esame

sommario dei suoi presupposti. In particolare, deve verificare, prima facie,

se tra le parti esiste un valido contratto di (sub)locazione di locali

commerciali e se il credito vantato dal (sub)locatore verte su pigioni o prestazioni

analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione anticipata del contratto,

ecc. L’ufficio può, per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l’inventario

degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del (sub)locatore soltanto se

l’inesistenza (o la minore estensione) di questo diritto è manifesta e

inequivocabile. L’esame di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di

ritenzione, così come sull’esistenza e l’ammontare del credito vantato dal (sub)locatore,

è infatti demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto

dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2013.75 dell’8 ottobre 2013, consid. 2

e riferimenti citati).

4.2 Nel caso in rassegna, a sostegno della

sua domanda la procedente ha prodotto il contratto di locazione di un appartamento

di 4½ locali, sottoscritto il 3 dicembre 1997 con la parte locatrice __________

(doc. E), e il contratto di “parziale sub-locazione (in ragione di un mezzo)”,

con cui il 21 giugno 2006 essa ha concesso all’avv. RI 1 l’“uso commerciale”

dei medesimi locali “adibiti a studio legale” per una pigione di fr. 950.–

mensili oltre a spese accessorie pagabili in rate

semestrali anticipate di fr. 300.– (doc. F, specie ad 12.5). Vista la

natura dei contratti e le modalità pattuite, la pretesa di fr. 12'000.–

vantata per il periodo dal dicembre del 2013 al novembre del 2014 (pari a 12 mensilità

di fr. 950.– più fr. 50.– per spese accessorie) pare di per sé

garantita dal diritto di ritenzione fatto valere da PI 1. La ricorrente non ha

indicato ragioni che facciano ritenere l’inesistenza di tale pretesa manifesta

e inequivocabile, e in particolare non ha dimostrato di aver

pagato le pigioni in questione. La sua contestazione si rivela così infondata.

4.3 Per

quanto attiene invece all’esecuzione dell’in­ventario, nulla può essere

rimproverato all’organo esecutivo. Come visto (sopra consid. 4), esso non era

infatti tenuto a convocare RI 1 e allestire l’inventario in sua presenza né ad

assegnarle un termine di pagamento, l’allestimento dell’inventario essendo un provvedimento

conservativo unilaterale e urgente (nel senso dell’art. 56 principium LEF,

DTF 83 III 114), così come il sequestro giusta gli art. 271 e segg. LEF. Anche

su questo punto il ricorso è da respingere.

4.4 Per

quanto concerne infine la stima dei beni inventariati, l’insor­­gente si limita

a mere affermazioni, secondo cui il valore di alcuni beni (poltrone “design Le

Corbusier”, sedie Vitra, quadro “firmato Francesco Vella”) è superiore alle

valutazioni fatte dall’UE, senza tuttavia sostanziarle con indizi o prove

pertinenti. In particolare, non può venire in suo soccorso la copia della

polizza di assicurazione prodotta con l’istanza 4 febbraio 2015 di modifica del

decreto di effetto sospensivo parziale, tale documento menzionando soltanto il

valore assicurato, pattuito dai contraenti, ma non quello di realizzazione dei

beni inventariati. E contrariamente a quanto sembra pensare la ricorrente non

spetta alla Camera ordinare d’ufficio una stima peritale – a supporre l’esistenza

di criteri di stima riconosciuti per gli oggetti in questione (cfr. DTF

101 III 35, consid. 2b) – ma incombeva

semmai all’escussa chiedere all’UE, nel termine di ricorso, una nuova stima a

mezzo di periti, anticipandone le spese (in applicazione analogica dell’art. 9

cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente

la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Il verbale impugnato

resiste dunque alla critica anche sotto questo profilo.

5. Occorre

rilevare, per terminare, che secondo l’art. 268 cpv. 3 CO sono esenti dal

diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori

del (sub)conduttore. Sono dunque sottratti al diritto di ritenzione tutti i

beni impignorabili nel senso dell’art. 92 LEF (DTF 82 III 80 consid. 3), in particolare gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri,

in quanto siano necessari al (sub)conduttore per l’esercizio della professione

(art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF).

5.1 Nel

caso di specie l’UE ha inventariato tutti gli oggetti presenti nei locali

ceduti in sublocazione a RI 1, malgrado in quegli spazi, adibiti a studio

legale (doc. F), quest’ultima svolgesse la professione di avvocato. Ora, è

evidente che una postazione di lavoro, costituita di una scrivania, una sedia,

un computer, una stampante, libri giuridici e materiale di cancelleria, sia

indispensabile per l’esercizio della professione di avvocato. L’or­­gano

esecutivo stesso ha, del resto, affermato nelle osservazioni al ricorso che non

si oppone all’esclusione dall’inventario di una postazione di lavoro composta

di un tavolo, un computer, nonché dei libri professionali, in quanto necessari

per lo svolgimento della professione (osservazioni 9 febbraio 2015, pag. 2 i.f.).

Dal canto suo, la resistente obietta invece che l’insorgente non ha indicato

quali oggetti siano necessari allo svolgimento della sua attività professionale

e che, ad ogni modo, la questione non parrebbe rilevante, ritenuto che – stando

alla stampa (doc. 5) – l’avv. RI 1 risulterebbe attualmente sospesa dall’e­sercizio

della professione. Tali contestazioni non appaiono tuttavia decisive, giacché,

da una parte, l’organo esecutivo è tenuto d’ufficio ad accertare quali beni

siano impignorabili in base all’art. 92 LEF e, dall’altra, la sospensione

dall’esercizio della professione di avvocato di RI 1 risulta temporanea, ovvero

limitata a un periodo di 3 mesi (cfr. doc. 5).

5.2 Alla

luce delle considerazioni che precedono, è necessario menzionare nell’inventario

l’impignorabilità dei beni indispensabili a RI 1 per l’e­­sercizio della sua

professione. Considerato che l’UE ha inventariato diversi beni di stessa

funzionalità, vanno liberati dal diritto di ritenzione quelli di minor valore,

al fine di tutelare gli interessi della creditrice PI 1 (art. 92 cpv. 3 LEF per

analogia). È dunque fatto ordine all’organo esecutivo di aggiungere nell’inventario,

nella colonna delle osservazioni, la menzione dell’impignorabilità (art. 92

cpv. 2 n. 3 LEF) dei seguenti beni:

la scrivania in legno nera, la sedia con rotelle e

la cassettiera con 3 cassetti (posizione 23);

il personal computer marca Apple, con schermo

grande (posizione 24);

la stampante/fotocopiatrice HD Laserjet PRO

(posizione 25);

il fax CANON i-senxys (posizione 26);

il materiale di cancelleria (posizione 13);

i testi, le riviste e i libri giuridici (v.

posizioni 7, 12, 20 e 36, esclusi i libri d’arte e l’enciclopedia).

5.3 Ricordata

l’impignorabilità degli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il

ricavo eccederebbe di così poco la somma da non giustificare la loro

realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF), vanno dichiarati impignorabili anche i vasi

con piante verdi (posizioni 4 e 19).

5.4 I

beni dichiarati impignorabili possono senz’altro essere restituiti alla

reclamante presso i magazzini di Bolliger & Tanzi SA a Viganello. Il deposito ordinato dal giudice dello sfratto “in luogo indicato

dalla sublocatrice” è infatti subordinato alla condizione che la subconduttrice

non provveda a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza o non disponga

altrimenti (decreto 15 novembre 2012, dispositivo n. 5§). L’UE non può invece,

come chiesto nell’istanza 4 febbraio 2015, riportarli nei locali affittati da PI

1, perché su questo punto è vincolato dalla decisione (giudiziaria) di sfratto.

6. L’odierno

giudizio rende senza oggetto sia l’istanza 4 febbraio 2015 di modifica del

decreto di effetto sospensivo parziale sia l’atto integrativo del 13

febbraio. Questi atti erano comunque destinati a reiezione,

poiché la ricorrente non ha allegato nuove circostanze che avrebbero

potuto giustificare la modifica dell’ordi­­nanza del 14 gennaio 2015, ma si è

limitata per lo più a censurare il decreto di sfratto e le modalità della sua

esecuzione, senza rendersi conto che la procedura pendente davanti a questa Camera

nulla ha a che vedere con lo sfratto (sopra consid. 4) – se non la

contemporaneità di esecuzione. A scanso di equivoco, occorre però precisare che

la situazione giuridica accertata nell’ordinan­za 14 gennaio 2015 rimane

immutata. L’UE potrà collocare i beni inventariati in custodia dell’escussa o

in quella di un terzo (compreso l’e­scutente) solo dopo che l’eventuale opposizione

all’esecuzione di convalida sarà stata definitivamente rigettata (DTF 127 III

112 consid. 3). Nel frattempo, e ove la ricorrente lo richieda (ciò che non ha

fatto finora), l’UE la autorizzerà a prelevare dal deposito di Bolliger &

Tanzi SA tutti i beni inventariati (non dichiarati impignorabili) a condizione

di firmare una dichiarazione in cui siano indicati l’indirizzo del nuovo luogo

di deposito nel Distretto di Lugano e il divieto fatto a lei, con comminatoria

delle sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di poi allontanarne gli

oggetti prima che sia pagato il credito di fr. 12'000.– più interessi e

spese, o siano state fornite garanzie sufficienti (v. seconda avvertenza sulla

prima pagina del verbale impugnato).

7. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

di esecuzione di Lugano di completare il verbale d’in­­ventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (procedura n. __________), menzionando nella colonna

delle osservazioni come impignorabili i beni specificati nei considerandi 5.2 e

5.3, e mettendoli a disposizione della ricorrente, dietro sua esplicita

richiesta e previo appuntamento, presso il deposito di Bolliger &

Tanzi SA a Viganello.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.