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Decisione

15.2015.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 marzo 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decisione del 21 novembre 2014 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta

da RI 1 al summenzionato precetto esecutivo. Contro tale sentenza PI 1 ha

interposto reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello,

che con decisione dell’8 giugno 2015 lo ha parzialmente accolto, rigettando l’opposizione

in via provvisoria per fr. 11'240.50 più interessi del 5% dal 6 maggio

2013 (inc. 14.2015.242).

C. Avendo

la creditrice chiesto il proseguimento dell’esecuzione, il

3 novembre 2015 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Contro

tale atto RI 1 ha inoltrato ricorso il 10 novembre 2015, postulandone l’annullamento.

E. Con

osservazioni del 28 novembre 2015 PI 1 si è opposta al ricorso. Pure l’UE ha

chiesto che il gravame venga respinto nelle sue osservazioni del 22 dicembre

2015, cui è seguita la replica spontanea di RI 1 del 1° gennaio 2016.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 3 novembre 2015 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole di aver già pagato il dovuto alla procedente tramite l’ufficio

stipendi della __________, atteso che da aprile 2014 il predetto servizio le versa

direttamente € 450.– mensili. Il ricorrente si lamenta poi di non aver mai ricevuto

la sentenza della CEF dell’8 giugno 2015, malgrado avesse controllato la posta

ogni due giorni. Da parte sua PI 1 contesta le allegazioni del ricorrente,

rilevando in particolare che quanto versato dall’ufficio stipendi del Comune di

Lugano riguarda il mantenimento corrente del figlio __________, mentre l’esecuzione

da lei promossa si riferisce agli alimenti arretrati maturati dal giugno del

2011 all’aprile del 2014.

3. Nella

sua replica spontanea, RI 1 contesta il conteggio dei pagamenti da lui

effettuati eseguito dalla Camera nella sentenza dell’8 giugno 2015

(sopra ad B), fa valere che l’escussa riceverebbe mensilmente da € 50.– a € 70.–

in più del dovuto grazie al “franco forte” e contesta le modalità di notifica

della decisione del Tribunale dei minorenni di Milano del marzo del 2013. Sono

queste tutte allegazioni doppiamente irricevibili: da una parte perché si

riferiscono a fatti verificatisi prima della presentazione del ricorso e a

prove allora già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR) –

detti pseudonova – da ritenersi tardivi poiché formulati dopo la

scadenza del termine di ricorso (v. sopra consid. 1 e sentenza della CEF

15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011 II 767 n. 46c consid. 3.2/a); dall’altra

perché sono censure di merito che esulano dal potere di cognizione delle

autorità esecutive (v. sotto, consid. 5).

4. Prima che si dia seguito a una

domanda di proseguimento dell’e­­secuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione,

e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che

un’eventuale opposizione al precetto

esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata

dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi conformemente all’art.

22 LEF (tra altre:

sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3, 15.2015.32 del 25

agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal

Tribunale federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio,

respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza

di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo

chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) –

tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare

inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (v. la già citata sentenza della

CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016

consid. 3 e i rinvii).

4.1 La notificazione di

citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fat­ta mediante invio postale

Considerandi

raccomandato o in altro modo contro ri­cevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un

invio postale raccoman­dato non

ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte

sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo

carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid.

4).

4.2

Nel caso concreto, non si disconosce che il

reclamante non ha ritirato la busta raccomandata, inviatagli l’11 giugno 2015, contenente

la decisione della CEF, che parzialmente

rigetta l’opposi­­zione da lui interposta, sicché la stessa è stata rispedita al mittente.

Sennonché RI 1 doveva aspettarsene la ricezione nel senso dell’appena

citato art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, siccome egli aveva in precedenza ricevuto

il reclamo presentato da PI 1 il 9 dicembre 2014 contro la decisione 21

novembre 2014 del Pretore, come dimostra il fatto che RI 1 ha presentato le

proprie osservazioni a tale reclamo il 28 gennaio 2015. In conseguenza di ciò, la

decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata dalla CEF deve reputarsi

irrefragabilmente avvenuta in virtù della finzione stabilita dall’art. 138 cpv.

3.

lett. a CPC. Nulla ostava, dunque, all’emissione del­l’avviso di pignoramento

impugnato.

5.

L’Ufficio

di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del

credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale,

ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa,

il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti

emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di

esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il

diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione forzata, ciò che compete

esclusivamente al giudice (tra altre:

sentenze della CEF 15.2009.133 del

19.

gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 1

segg. ad art. 17 LEF; Cometta,

Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c; DTF

109.

III 100 consid. 2).

5.1

L’escusso,

di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione

dell’esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta

domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via definitiva

(tra altre: sentenza della CEF 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2).

5.2

Ora,

la contestazione sollevata da RI 1, secondo cui egli avrebbe già pagato il

dovuto alla procedente tramite l’ufficio stipendi della __________, concerne

una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta

al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. In effetti, soltanto i

pagamenti effettuati direttamente all’ufficio d’esecuzione estinguono automaticamente

l’esecuzione a concorrenza dell’im­­porto versato (art. 12 cpv. 2 LEF), mentre

di quelli eseguiti nelle mani del creditore l’ufficio può tenere conto soltanto

se il creditore li ha riconosciuti e ne ha ammesso l’effetto estintivo – ciò

che in concreto non è il caso di PI 1 – o se glielo ordina un giudice (sentenza

della CEF 15.2010.92 del 10 settembre 2010). Il reclamante avrebbe quindi semmai

dovuto eccepire l’estinzio­­ne del credito posto in esecuzione nella procedura

di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 81 LEF), oppure, ove i pagamenti siano

successivi all’udienza del 18

novembre 2014, con un’azio­ne di annullamento

dell’esecuzione al giudice competente conformemente agli art. 85 o 85a

LEF. Nella presente procedura di ricorso, la censura è invece irricevibile.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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