15.2015.102
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 marzo 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.102
Lugano
4 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 10 novembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 novembre 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2014 dall’CO 1,
PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'240.82 oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2011, invocando quale titolo di credito gli “arretrati alimenti non pagati per il figlio
__________ dal 2011”.
Fatti
B. Con
decisione del 21 novembre 2014 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta
da RI 1 al summenzionato precetto esecutivo. Contro tale sentenza PI 1 ha
interposto reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello,
che con decisione dell’8 giugno 2015 lo ha parzialmente accolto, rigettando l’opposizione
in via provvisoria per fr. 11'240.50 più interessi del 5% dal 6 maggio
2013 (inc. 14.2015.242).
C. Avendo
la creditrice chiesto il proseguimento dell’esecuzione, il
3 novembre 2015 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Contro
tale atto RI 1 ha inoltrato ricorso il 10 novembre 2015, postulandone l’annullamento.
E. Con
osservazioni del 28 novembre 2015 PI 1 si è opposta al ricorso. Pure l’UE ha
chiesto che il gravame venga respinto nelle sue osservazioni del 22 dicembre
2015, cui è seguita la replica spontanea di RI 1 del 1° gennaio 2016.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 3 novembre 2015 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole di aver già pagato il dovuto alla procedente tramite l’ufficio
stipendi della __________, atteso che da aprile 2014 il predetto servizio le versa
direttamente € 450.– mensili. Il ricorrente si lamenta poi di non aver mai ricevuto
la sentenza della CEF dell’8 giugno 2015, malgrado avesse controllato la posta
ogni due giorni. Da parte sua PI 1 contesta le allegazioni del ricorrente,
rilevando in particolare che quanto versato dall’ufficio stipendi del Comune di
Lugano riguarda il mantenimento corrente del figlio __________, mentre l’esecuzione
da lei promossa si riferisce agli alimenti arretrati maturati dal giugno del
2011 all’aprile del 2014.
3. Nella
sua replica spontanea, RI 1 contesta il conteggio dei pagamenti da lui
effettuati eseguito dalla Camera nella sentenza dell’8 giugno 2015
(sopra ad B), fa valere che l’escussa riceverebbe mensilmente da € 50.– a € 70.–
in più del dovuto grazie al “franco forte” e contesta le modalità di notifica
della decisione del Tribunale dei minorenni di Milano del marzo del 2013. Sono
queste tutte allegazioni doppiamente irricevibili: da una parte perché si
riferiscono a fatti verificatisi prima della presentazione del ricorso e a
prove allora già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR) –
detti pseudonova – da ritenersi tardivi poiché formulati dopo la
scadenza del termine di ricorso (v. sopra consid. 1 e sentenza della CEF
15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011 II 767 n. 46c consid. 3.2/a); dall’altra
perché sono censure di merito che esulano dal potere di cognizione delle
autorità esecutive (v. sotto, consid. 5).
4. Prima che si dia seguito a una
domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione,
e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che
un’eventuale opposizione al precetto
esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata
dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi conformemente all’art.
22 LEF (tra altre:
sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3, 15.2015.32 del 25
agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal
Tribunale federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio,
respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza
di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo
chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) –
tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare
inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (v. la già citata sentenza della
CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016
consid. 3 e i rinvii).
4.1 La notificazione di
citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale
Considerandi
raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un
invio postale raccomandato non
ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte
sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo
carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid.
4).
4.2
Nel caso concreto, non si disconosce che il
reclamante non ha ritirato la busta raccomandata, inviatagli l’11 giugno 2015, contenente
la decisione della CEF, che parzialmente
rigetta l’opposizione da lui interposta, sicché la stessa è stata rispedita al mittente.
Sennonché RI 1 doveva aspettarsene la ricezione nel senso dell’appena
citato art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, siccome egli aveva in precedenza ricevuto
il reclamo presentato da PI 1 il 9 dicembre 2014 contro la decisione 21
novembre 2014 del Pretore, come dimostra il fatto che RI 1 ha presentato le
proprie osservazioni a tale reclamo il 28 gennaio 2015. In conseguenza di ciò, la
decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata dalla CEF deve reputarsi
irrefragabilmente avvenuta in virtù della finzione stabilita dall’art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC. Nulla ostava, dunque, all’emissione dell’avviso di pignoramento
impugnato.
5.
L’Ufficio
di esecuzione non è competente a esaminare l’esistenza o l’ammontare del
credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale,
ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti
emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di
esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il
diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione forzata, ciò che compete
esclusivamente al giudice (tra altre:
sentenze della CEF 15.2009.133 del
19.
gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 1
segg. ad art. 17 LEF; Cometta,
Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c; DTF
109.
III 100 consid. 2).
5.1
L’escusso,
di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione
dell’esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via definitiva
(tra altre: sentenza della CEF 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2).
5.2
Ora,
la contestazione sollevata da RI 1, secondo cui egli avrebbe già pagato il
dovuto alla procedente tramite l’ufficio stipendi della __________, concerne
una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta
al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. In effetti, soltanto i
pagamenti effettuati direttamente all’ufficio d’esecuzione estinguono automaticamente
l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2 LEF), mentre
di quelli eseguiti nelle mani del creditore l’ufficio può tenere conto soltanto
se il creditore li ha riconosciuti e ne ha ammesso l’effetto estintivo – ciò
che in concreto non è il caso di PI 1 – o se glielo ordina un giudice (sentenza
della CEF 15.2010.92 del 10 settembre 2010). Il reclamante avrebbe quindi semmai
dovuto eccepire l’estinzione del credito posto in esecuzione nella procedura
di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 81 LEF), oppure, ove i pagamenti siano
successivi all’udienza del 18
novembre 2014, con un’azione di annullamento
dell’esecuzione al giudice competente conformemente agli art. 85 o 85a
LEF. Nella presente procedura di ricorso, la censura è invece irricevibile.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2.
OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
***********************************