15.2015.103
Esecuzione di un sequestro di salario. Minimo esistenziale. Spese di trasferta. Spese per lavori faticosi
9 marzo 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.103
Lugano
9 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 ottobre 2015 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo all’esecuzione del sequestro n. __________
decretato il 9 ottobre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Taverne, su
istanza del ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in
fatto: A. Su istanza di RI 1, con decreto del 9 ottobre 2015 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha ordinato il sequestro del salario
percepito da PI 1 presso la __________, in __________, sino a concorrenza di fr. 3'184.–.
Fatti
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 15 ottobre 2015
l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del
minimo esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitore
fr.
4'050.00
Totale
fr.
4'050.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figli
Affitto
fr.
fr.
360.00
550.00
Riscaldamento
fr.
280.00
Costi di trasferta
fr.
716.00
Pasti fuori domicilio
Lavori faticosi
fr.
fr.
211.00
100.00
Spese convivente
Spese per figlia
fr.
fr.
100.00
378.00
Totale
fr.
4'225.00
C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del
predetto computo, il 15 ottobre 2015
l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.
D. Con
ricorso del 23 ottobre 2015, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo
che venga annullato e che l’incarto sia retrocesso all’UE affinché provveda a
ricalcolare il minimo d’esistenza tenendo conto delle reali spese e condizioni
di PI 1. In subordine, postula che il computo venga riformato, nel senso di
riconoscere al debitore sequestrato un minimo esistenziale di fr. 3'231.–
mensili.
E. Con
osservazioni del 30 dicembre 2015, aderendo parzialmente al ricorso, l’UE ha
proposto di modificare il calcolo nel seguente modo (i cambiamenti sono
evidenziati in corsivo):
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'530.00
Supplemento figlia
Affitto
fr.
fr.
360.00
550.00
Riscaldamento
fr.
280.00
Costi di trasferta
fr.
435.00
Pasti fuori domicilio
Lavori faticosi
fr.
fr.
211.00
100.00
Spese convivente
Spese per figlia
fr.
fr.
100.00
378.00
Totale
fr.
3'820.00
Visto
l’esito del calcolo, l’UE ha concluso all’accoglimento parziale del ricorso,
nel senso di porre sotto sequestro la quota di salario dell’escusso eccedente
il minimo di esistenza determinato in fr. 3'820.– mensili. Da parte sua, PI
1 è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato al
patrocinatore del ricorrente, avvenuta il 16 ottobre 2015, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
Il
ricorrente sostiene anzitutto che l’UE non ha determinato in maniera corretta
lo stipendio mensile di PI 1. Infatti esso avrebbe calcolato il salario netto
mensile di fr. 4'050.– facendo la media degli ultimi dodici mesi senza
considerare la tredicesima mensilità, benché notoriamente essa debba essere
computata ai fini del calcolo del minimo vitale.
Dai
conteggi agli atti emerge però che lo stipendio mensile netto di PI 1,
comprensivo della quota di tredicesima mensilità, dal gennaio al giugno del 2015
ammonta in realtà a fr. 4'009.89. Non è tuttavia necessario approfondire
la questione a questo stadio della procedura. In esito al giudizio odierno, in
effetti, verrà ordinato il sequestro di
tutto quanto eccede il minimo d’esistenza del debitore (sotto consid. 6),
ragione per cui non s’impone un accertamento preventivo dell’importo preciso
del suo salario per i successivi dodici mesi, comunque impossibile sul piano
pratico.
4.
Il ricorrente si duole anche dell’ammissione
dei costi di trasferta di fr. 716.–. PI 1 vive a __________ e lavora a __________.
La distanza tra le due località è di circa 32 chilometri e quindi il debitore
percorre circa 64 chilometri al giorno. A mente del ricorrente il consumo misto
di un’auto media è di 1 litro di benzina ogni 12.5 chilometri, il consumo
giornaliero di 5.12 litri e quello settimanale, tenuto conto di sei giorni
lavorativi a settimana, di 30.72 litri, per un totale mensile di 123 litri
circa. Considerato un prezzo della benzina di fr. 1.50 al litro si ha una
spesa mensile per carburante di fr. 184.50. Il ricorrente chiede di conseguenza
che le spese riconosciute a titolo di trasferte siano ridotte a fr. 200.–
mensili. Da parte sua, come visto (sopra ad E), l’Ufficio nelle sue osservazioni del 30 dicembre 2015 ha ridotto
l’importo riconosciuto per spese di trasferta a fr. 435.–, calcolandolo conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v.
sotto consid. 4.1).
4.1
È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario
per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13
consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui
non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del
debitore vanno calcolate conformemente
alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione
delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo
esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
4.2
Nella
fattispecie, la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escusso è di
33.
km (v. sito map.search.ch/__________) ed egli la percorre due volte al giorno. In
assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, secondo la giurisprudenza
di questa Camera (sentenze 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2 e 15.2012.114
del 14 novembre 2012) il numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino
è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La distanza mensile determinante per
il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 1265 km.
Contrariamente a quanto allega il ricorrente, il costo delle trasferte non
comprende solo le spese di carburante ma anche tutte le altre spese fisse e variabili
indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di
manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne l’ammortamento,
la svalutazione e le spese di posteggio (non comprovate). Nella Circolare n. 39/2015 citata sopra (consid. 4), la Camera ha
stabilito, sulla base dei dati del TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato
alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di
categoria media che percorre 1'200 km/mese ammonta a fr. 0.33 fr./km.
Ponderato secondo la formula contenuta nella Circolare (per evitare l’effetto
di soglia), il costo dei 1'265 km percorsi dall’escusso nel caso specifico
ammonta a fr. 435.– arrotondati. In questa (limitata) misura il ricorso va
accolto, come proposto dall’UE nelle sue osservazioni.
5.
L’insorgente
contesta infine il computo nel minimo vitale dell’escusso del supplemento di
fr. 100.– per lavori faticosi.
5.1
Secondo
il punti II/4/a della Tabella sono in particolare riconosciuti nel minimo
vitale fr. 5.50 per giornata lavorativa in caso di lavori pesanti, a turni
o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il
posto di lavoro. Nella determinazione di tali spese l’ufficio d’esecuzione non
può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione,
deve effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra,
consid. 2).
5.2
Nel
caso in rassegna, preso atto che l’escusso lavora come “operaio di cantiere”
della __________ SA l’UE ha aggiunto al suo minimo esistenziale fr. 100.–
mensili per “lavori faticosi”, che corrispondono per difetto all’incirca al
supplemento di fr. 5.50 per giornata lavorativa previsto al punto II.4
della “Tabella” per “esigenze accresciute di
vitto in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve
compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro”. La
decisione è condivisibile, perché il lavoro (non qualificato) sui cantieri è
notoriamente particolarmente fisico, senza dimenticare che i tempi di trasferta
di PI 1 dalla sua abitazione di __________ al luogo di lavoro di __________
appesantiscono ulteriormente le sue giornate lavorative. Su questo punto il
ricorso è dunque infondato.
6.
Alla luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 5), in
parziale accoglimento del ricorso il calcolo del minimo esistenziale effettuato
dall’UE il 15 ottobre 2015 va rettificato nel senso proposto dallo stesso
ufficio con le osservazioni al ricorso del 30 dicembre 2015 (sopra consid. E). All’organo
esecutivo dev’essere quindi ordinato di sequestrare la quota di salario di PI 1
eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 3'820.– mensili
(anziché fr. 4'225.–).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di
esecuzione di Lugano di sequestrare la quota di salario di PI 1 eccedente il
suo minimo d’esistenza fissato in fr. 3'820.– mensili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.