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Decisione

15.2015.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 aprile 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto

dev’essere rinviato all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti,

interrogando nuovamente l’escussa. In particolare porrà a quest’ultima

specifiche domande riguardo all’entità attuale del debito garantito dalle

ipoteche gravanti il fondo n. __________ RFD __________ e al

pagamento dei relativi interessi, trascrivendo, almeno in sunto, le

risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento. A tal uopo, l’UE

chiederà a PI 1 di produrre gli estratti bancari che comprovano il pagamento

degli interessi e, ove necessario, l’ultima dichiarazione fiscale e la relativa

decisione di tassazione. La interrogherà anche in merito all’aiuto che la

stessa ha dichiarato di ricevere dai propri famigliari, verbalizzandone

l’identità, e verificherà se consegue eventuali altri redditi

(cfr. sentenza della CEF 15.2013.92 del 30 ottobre 2013, consid. 5.2/a).

L’UE provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge (cfr. art. 92 e

93 LEF), gli eventuali nuovi beni scoperti, fintanto che questi non siano

sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.

Per

quanto attiene agli immobili, l’organo esecutivo non è abilitato a pignorare le

quote di comproprietà del marito dell’escussa, come invece pretende a torto la

ricorrente (v. ricorso, pag. 3 ad 4.), dimenticando invero di aver escusso

unicamente PI 1 e non anche suo marito. L’UE s’informerà invece, tramite

l’escussa, sull’esistenza di un’eventuale perizia o stima degli immobili indicati

nel verbale fatta eseguire dalla banca e valuterà se correggere il valore di

stima menzionato nel verbale di pignoramento. È fatta riserva la facoltà per la

Considerandi

ricorrente, ove non fosse d’accordo con l’eventuale nuova stima o con quella

che verrà se del caso eseguita in sede di realizzazione (art. 140 cpv. 3 LEF),

di chiedere a questa Camera, entro il termine di ricorso contro il nuovo pignoramento

(art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, una nuova stima

a mezzo di periti (art. 9 cpv. 2 del Regolamento del

Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS

281.

]).

4.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto

è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul

pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 3.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.