15.2015.12
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22 aprile 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.12
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 31 gennaio 2015 della
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, Camorino
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Bellinzona, la società RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso
di complessivi fr. 9'342.20 oltre ad accessori.
B. Il
17 novembre 2014 l’UE ha pignorato le quote di comproprietà dell’escussa di ½
dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________, menzionando in
particolare nel verbale di pignoramento che i valori di stima ufficiale delle
quote corrispondono a fr. 176.– per il fondo n. __________ e
fr. 141'670.50 per il fondo n. __________, che quest’ultimo fondo è
gravato da ipoteche per complessivi fr. 722'983.60 e che “il valore di
stima commerciale degli immobili pignorati verrà stabilito in caso di
realizzazione, a meno che il creditore istante anticipi l’importo necessario
per l’allestimento della perizia da parte di un perito”.
C. Ricevuto
il verbale, con scritto 9 gennaio 2015 la procedente ne ha chiesto in sostanza
la revisione completa, rilevando che non vi compare alcuna voce riguardante gli
introiti o le rendite né per la debitrice, né per il suo coniuge, che non è
stato pignorato alcun salario, che non è stato accertato alcun patrimonio o
annotata perlomeno la sua mancanza in base a chiare dichiarazioni della debitrice
e che la stima del fondo n. __________ RFD di __________ non risulta credibile
a fronte dell’aggravio ipotecario di fr. 722'938.60.
D. Dando
seguito alla predetta richiesta, il 19 gennaio 2015 l’UE ha reinterrogato PI 1
e comunicato in seguito alla procedente che l’escussa percepisce
fr. 1'477.– al mese a titolo di prestazione assistenziale, che suo marito
è senza lavoro ed entrate e che la stima di fr. 141'670.– della quota di
comproprietà di ½ del fondo n. __________ RFD __________ è quella risultante
dal registro fondiario.
E. Con
ricorso del 31 gennaio 2015 la RI 1 si aggrava contro lo scritto appena
menzionato, chiedendo a questa Camera di ordinare all’organo esecutivo di
eseguire nuovamente il pignoramento dei beni dell’escussa in ottemperanza alla
legge, di redigere correttamente un nuovo verbale di pignoramento con
l’indicazione delle dichiarazioni dell’escussa circa i suoi mezzi di
sostentamento e tutti i suoi beni mobili e immobili in conformità al suo
obbligo di collaborare con l’ufficio d’esecuzione, di accertare tramite
semplici richieste verbali il valore commerciale stimato dall’istituto di
credito che detiene le ipoteche gravanti i fondi pignorati, di accertare i
mezzi di sostentamento della famiglia dell’escussa, con speciale attenzione ai
proventi necessari per pagare gli interessi ipotecari e alle rendite
provenienti da casse pensione o terzi e, infine, di eseguire tutte le azioni
previste dalla legge evitando “di danneggiare volutamente o involontariamente i
creditori pignoratizi”.
F. Con
osservazioni del 12 febbraio 2015 PI 1 e suo marito __________ si oppongono al
ricorso, come pure l’UE con osservazioni del 25 febbraio 2015.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla
notifica dell’atto impugnato avvenuta il 22 gennaio 2015, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole in particolare che nel verbale di pignoramento non compaia
alcuna voce inerente agli introiti o alle rendite dell’escussa e di suo marito.
A suo dire, ciò non è credibile alla luce di un debito ipotecario di
fr. 722'938.60 che grava sul fondo n. __________ RFD di __________
appartenente agli stessi in ragione di ½ ciascuno. Ritiene inoltre inverosimile
che il fondo n. __________ RFD di __________, costituito di 880 mq di vigna,
non generi alcun guadagno, segnatamente sussidi statali per la gestione della
vigna, che – a suo parere – sono da considerare come reddito pignorabile
soprattutto nel caso in cui essi continuino a percepirli senza curare e gestire
la vigna. Nelle osservazioni, la resistente e suo marito sostengono di
percepire circa fr. 1'600.– a carico dell’assistenza sociale, importo
insufficiente a sopperire ai loro bisogni e a quelli dei loro due figli, ragione
per cui affermano di ricevere anche un aiuto dai loro famigliari. Osservano
inoltre che attualmente il fondo n. __________ RFD di __________ non procura
alcun introito, poiché si tratta di 880 mq di prato e non di vigna, motivo per
cui non ottengono alcun sussidio statale.
2.1 Nell’ambito
del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la
sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a
coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91
cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.;
Lebrecht, in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a
verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche
l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o
d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio
d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni,
ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio
e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte
autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro
attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della
CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014, consid. 4 e 4.1).
2.2 Nel
caso in rassegna, in occasione del nuovo interrogatorio dell’escussa, avvenuto
il 19 gennaio 2015, l’UE ha in particolare accertato che quest’ultima
percepisce un reddito di fr. 1'477.– mensili a titolo di prestazione
assistenziale concessa dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
che i premi di cassa malati della sua famiglia sono presi a carico dallo stesso
Ufficio, che ha un figlio minorenne e che suo marito non lavora e non ha entrate
(verbale interno delle operazioni di pignoramento del 19 gennaio 2015, pag. 2).
a) Non
risulta dal verbale di pignoramento che l’UE abbia indagato sull’eventualità
che l’escussa riceva sussidi statali per la gestione della vigna. Non ne aveva
però motivo, anzitutto perché PI 1 ha dichiarato che i suoi unici redditi sono
prestazioni assistenziali e inoltre perché l’escutente non aveva accennato alla
questione nella sua “richiesta di revisione” del 9 gennaio 2015. Nelle sue
osservazioni al ricorso l’escussa ha del resto contestato che il fondo n. __________
RFD di __________ sia coltivato a vigna e la RI 1 non ha fornito indizi in tal
senso, oltre all’iscrizione a registro fondiario (che sotto “copertura suolo”
indica “prato vigna”), che però già le era noto quando ha presentato la
“richiesta di revisione”. In simili circostanze, non s’impongono ulteriori
accertamenti sulla questione.
b) Neppure
si evince dal verbale di pignoramento che l’organo esecutivo abbia proceduto ad
accertamenti circa le possibilità dell’escussa e della sua famiglia di
provvedere al pagamento degli interessi ipotecari relativi al fondo n. __________
RFD di __________, nonostante l’entità dell’aggravio ipotecario, secondo l’UE
di complessivi fr. 722'938.60, dovesse oggettivamente suscitare qualche
dubbio sull’effettiva capacità della debitrice di farvi fronte, in particolare
alla luce della sua situazione personale ed economica e del valore di stima del
fondo di soli fr. 141'670.50 (v. verbale di pignoramento). In altri
termini, sussistevano indizi concreti che dovevano far pensare all’organo esecutivo
che l’escussa potesse conseguire introiti non dichiarati per pagare gli
interessi ipotecari, ciò che del resto lei stessa sembra ammettere nelle
osservazioni, ove afferma di ricevere un aiuto dai suoi famigliari. Sull’aggravio
ipotecario menzionato nel verbale, in verità, si possono nutrire dubbi,
giacché corrisponde esattamente a quello nominale. E nell’incarto non si
trovano indicazioni sull’aggravio effettivo, segnatamente per quanto concerne
le cartelle ipotecarie di terzo e quarto grado, il cui portatore non è reso
noto nel registro fondiario. Ad ogni modo gli accertamenti dell’UE sulla
questione appaiono lacunosi, tanto più a fronte della “richiesta di revisione”
fattagli pervenire dall’escutente. Sotto questo profilo, la censura della
ricorrente risulta dunque fondata.
3. Per
Fatti
i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto
dev’essere rinviato all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti,
interrogando nuovamente l’escussa. In particolare porrà a quest’ultima
specifiche domande riguardo all’entità attuale del debito garantito dalle
ipoteche gravanti il fondo n. __________ RFD __________ e al
pagamento dei relativi interessi, trascrivendo, almeno in sunto, le
risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento. A tal uopo, l’UE
chiederà a PI 1 di produrre gli estratti bancari che comprovano il pagamento
degli interessi e, ove necessario, l’ultima dichiarazione fiscale e la relativa
decisione di tassazione. La interrogherà anche in merito all’aiuto che la
stessa ha dichiarato di ricevere dai propri famigliari, verbalizzandone
l’identità, e verificherà se consegue eventuali altri redditi
(cfr. sentenza della CEF 15.2013.92 del 30 ottobre 2013, consid. 5.2/a).
L’UE provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge (cfr. art. 92 e
93 LEF), gli eventuali nuovi beni scoperti, fintanto che questi non siano
sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.
Per
quanto attiene agli immobili, l’organo esecutivo non è abilitato a pignorare le
quote di comproprietà del marito dell’escussa, come invece pretende a torto la
ricorrente (v. ricorso, pag. 3 ad 4.), dimenticando invero di aver escusso
unicamente PI 1 e non anche suo marito. L’UE s’informerà invece, tramite
l’escussa, sull’esistenza di un’eventuale perizia o stima degli immobili indicati
nel verbale fatta eseguire dalla banca e valuterà se correggere il valore di
stima menzionato nel verbale di pignoramento. È fatta riserva la facoltà per la
Considerandi
ricorrente, ove non fosse d’accordo con l’eventuale nuova stima o con quella
che verrà se del caso eseguita in sede di realizzazione (art. 140 cpv. 3 LEF),
di chiedere a questa Camera, entro il termine di ricorso contro il nuovo pignoramento
(art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, una nuova stima
a mezzo di periti (art. 9 cpv. 2 del Regolamento del
Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS
281.
]).
4.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto
è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul
pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 3.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.