15.2015.13
Fallimento. Rivendicazione dei figli degli attivi depositati su un conto di "risparmio regalo" intestato al padre defunto con rubriche aperte a nome loro. Diniego dell’ufficio dei fallimenti di restit
29 aprile 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.13
Lugano
29 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2015 di
RI
1
(patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 2,)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona
nell’ambito della liquidazione in via di
fallimento della
PI 1, già in __________
procedura che coinvolge
anche la banca
PI 2,
(rappresentata
dal proprio servizio giuridico,)
ritenuto
in fatto: A. Il
19 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato all’Ufficio
di esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Bellinzona di procedere alla
liquidazione in via di fallimento dell’PI 1.
B. Il
22 dicembre 2014 l’UEF ha invitato la banca PI 2 a chiudere il conto corrente
n. __________ intestato al defunto e ad accreditargliene il saldo. La banca ha
dato seguito a tale richiesta l’8 gennaio 2015, informando l’UEF, divenuto
ormai l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Bellinzona, che anche le rubriche
denominate “conto di risparmio regalo __________ __________ M__________ – __________2002”
e “conto di risparmio regalo __________ __________ L__________ – __________2006”
fanno parte della relazione intestata al de cujus. Il 19 gennaio 2015 la
banca ha quindi bonificato all’UF un importo complessivo di fr. 23'000.74.
C. Con
scritto del 14 gennaio 2015 indirizzato all’UF RI 1 ha rivendicato in nome e
per conto di M__________ e L__________ __________, figli avuti dal defunto O__________,
la proprietà degli averi bancari depositati sui citati conti di risparmio
regalo, sostenendo che, a prescindere dall’intestazione dei conti, dovuta a una
semplice formalità bancaria, si tratta di donazioni che lo scomparso padre ha elargito
ai propri figli.
D. In
risposta allo scritto appena menzionato, il 20 gennaio 2015 l’organo dei
fallimenti ha comunicato a RI 1 che, a sua mente, l’unico titolare dei conti
rivendicati è il defunto O__________, ragione per cui gli averi ivi depositati
non possono essere bonificati a favore dei rivendicanti. L’UF ha pure escluso
che la procedura di rivendicazione possa trovare applicazione al caso concreto,
ritenuto che la banca aveva già versato gli averi a favore della massa
fallimentare prima della rivendicazione e che secondo la giurisprudenza l’art.
242 LEF è inapplicabile ai crediti non incorporati in una cartavalore.
E. Con
ricorso del 2 febbraio 2015, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di ammettere la sua
rivendicazione in nome e per conto dei figli, con conseguente retrocessione in
loro favore degli averi depositati sui conti in questione.
F. Invitata
a esprimersi dall’organo dei fallimenti, il 16 febbraio 2015 la banca PI 2, pur
rilevando di non avere alcun interesse in merito all’esito del ricorso e
rimettendosi pertanto alla decisione di questa Camera, ha fornito spiegazioni
in merito al proprio operato, al fine di sconfessare le accuse mosse dalla ricorrente.
L’UF
postula invece la conferma della propria decisione con osservazioni del 26 febbraio
2015.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR) entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 21 gennaio 2015, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente sostiene anzitutto di non aver fatto valere un credito, ma di aver
rivendicato, in nome e per conto dei figli, la proprietà del denaro depositata
sui conti in questione, sicché la procedura di rivendicazione prevista dall’art.
242 LEF è secondo lei applicabile al caso concreto. A sostegno della sua tesi,
afferma che il denaro proviene da donazioni dei genitori, parenti e/o amici a
favore dei suoi figli e fa dunque parte della loro sostanza. Rileva in
particolare che il defunto padre si è occupato soltanto della gestione di detta
sostanza in virtù dell’art. 321 CC, assumendosi a fortiori l’obbligo di
restituirla giusta l’art. 327 cpv. 1 CC, norma che rinvia alle regole sul
mandato. Ora, l’art. 401 cpv. 2 CO prevede che in caso di fallimento del
mandatario i beni da lui acquisiti per conto del mandante passano a quest’ultimo,
motivo per cui, secondo essa, il denaro deve tornare ai figli. L’insorgente osserva
che le somme spettanti a M__________ e L__________ sono pure
individualizzabili, poiché il denaro è stato accreditato su un conto intestato
a loro ed è rimasto contabilmente separato dal patrimonio del padre. Soggiunge
infine che nel caso di fallimenti bancari gli averi dei clienti sono separati
immediatamente dalla massa fallimentare e rimborsati fino a concorrenza di fr. 100'000.–,
ciò che, a suo parere, deve valere per analogia anche in caso di liquidazione
in via di fallimento del titolare del conto.
2.1 Giusta
l’art. 242 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate
da un terzo devono essere restituite (cpv. 1); se ritiene infondata la pretesa
del terzo, l’amministrazione gli impartisce un termine di venti giorni per
promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento con la
comminatoria che in caso di inosservanza del termine, il diritto è perento
(cpv. 2). L’applicazione della procedura di rivendicazione è tuttavia esclusa
quando il terzo rivendicante fa valere che lui stesso, e non il fallito, è
titolare di un credito inventariato che non è incorporato in una cartavalore
(DTF 128 III 388; sentenza del Tribunale federale 4A_185/2011 del 15 novembre
2011, consid. 2.2 i.f.; in ultimo luogo: sentenza della CEF
15.2011.73 del 6 settembre 2011, consid. 5).
2.2 Nel
caso in rassegna, l’UF ha rifiutato di applicare la procedura prevista dall’art.
242 LEF, perché ha ritenuto che la rivendicazione fatta valere dall’insorgente,
in nome e per conto dei figli, verte su un credito non incorporato in una cartavalore.
Tale giustificazione è corretta.
a) Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, il denaro depositato su un conto bancario
aperto a nome di un cliente è invero di proprietà della banca, il cliente disponendo
soltanto di un credito contro di essa (sentenza del Tribunale federale
4A_54/2009 del 20 aprile 2009, consid. 1; Lombardini,
Droit bancaire suisse, 2008, pag. 412, nota a piè di pagina n. 6 e riferimento
citato). Ciò vale anche per la relazione bancaria in questione, che non aveva
per oggetto il deposito di una somma di denaro individualizzata o di cartevalori,
ma la tenuta di un conto di risparmio.
Nulla
cambia al proposito il fatto che il conto fosse costituito di due rubriche la
cui intestazione contiene il nome dei figli (“conto di
risparmio regalo __________ __________ M__________ – __________2002” e “conto
di risparmio regalo __________ __________ L__________ – __________2006”, doc. M1 e M2 acclusi al ricorso). O__________ era infatti contrattualmente abilitato, e solo lui, a disporre
degli averi senza vincoli, per cui essi non erano sufficientemente
individualizzati secondo la giurisprudenza federale (DTF 102 II 110 consid.
II/4-5; 102 II 303 seg. consid. 3b; 99 II 398 consid. 7) per giustificare un
diritto di distrazione (o segregazione) dei figli giusta l’art. 401 cpv. 3 CO (v.
pure in questo senso la sentenza della CEF 15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010,
RtiD 2011 II 770, consid. 6). Per tacere dell’assenza di certezza sul fatto che
le somme versate a contanti sul conto rivendicato
provengano dai conti aperti in precedenza a nome dei figli presso __________,
siccome in occasione della loro chiusura i rispettivi saldi sono stati versati
alla madre RI 1 e non al padre (v. doc. P e Q). Ne consegue che i rivendicanti
avrebbero potuto tutt’al più avvalersi di un credito in restituzione del saldo
del conto, non di un diritto reale. Non essendo tale credito incorporato in una
cartavalore, è dunque esclusa l’applicazione della procedura di rivendicazione
prevista dall’art. 242 LEF.
Ma
lo fosse anche, come suggerisce Gilliéron
(Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 17 ad art. 242
LEF), l’esito del giudizio odierno non sarebbe fondamentalmente diverso: dato
che il conto rivendicato era formalmente intestato a O__________,
l’onere di promuovere l’azione di rivendicazione spetterebbe comunque ai figli
(art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF per analogia), con la differenza per cui l’amministrazione
del fallimento sarebbe legittimata – e allo stesso tempo obbligata – a
impartire loro un termine di 20 giorni a quello scopo (art. 242 cpv. 2 LEF).
b) Il
richiamo all’art. 401 cpv. 2 CO non viene in soccorso alla ricorrente, da una
parte perché il credito nei confronti di PI 2 è ormai estinto, a prescindere
dalla prova che il denaro ivi depositato fosse quello ritirato dai conti dei
figli, e dall’altra perché anche in caso di surrogazione legale nel senso della
norma invocata il diritto dei figli verterebbe comunque su un credito, a cui la
procedura dell’art. 242 LEF non si applica (cfr. Jeandin/Fischer, in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 e 5 ad art. 242 LEF, che tra i
diritti di distrazione specifici cita quello fondato sull’art. 401 cpv. 3 CO ma
non quello derivante dall’art. 401 cpv. 2 CO).
c) Neppure
giova all’insorgente, infine, il riferimento alla legislazione speciale in caso
di fallimenti bancari, laddove prescrive il rimborso immediato dei depositi dei
clienti fino a fr. 100'000.– al massimo (art. 37a e 37b
della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’8 novembre 1934
[LBRC, RS 952.0]): non è applicabile nella fattispecie, in cui fallito è il
cliente e non la banca. Del resto, le norme in questione non conferiscono ai
clienti un diritto di distrazione bensì un privilegio di collocazione nel
senso dell’art. 219 cpv. 4 LEF, da far valere nell’apposita procedura di
allestimento della graduatoria. Mentre l’art. 37d LBRC appare comunque
inapplicabile a un conto di risparmio (doc. M1 e M2), non
essendo gli averi depositati parificabili a valori depositati nel senso dell’art.
16 LBRC. Nemmeno serve la citazione al commentario basilese della LEF (Russenberger in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2 ad art. 242 LEF), giacché il rinvio analogico alla legislazione bancaria era finalizzato
a giustificare un trattamento uguale dei beni mobili acquistati dal mandatario
nel quadro del mandato e di quelli consegnati dal mandante al mandatario in
vista dell’esecuzione del mandato, che secondo il Tribunale federale, invece,
non soggiacciono all’art. 401 CO (DTF 117 II 431 consid. 3b). Questione diversa
di quella qui in esame. Sotto questo profilo il rifiuto dell’UF di avviare una
procedura di rivendicazione nel senso dell’art. 242 LEF si conferma giustificato.
3. L’insorgente
contesta inoltre all’UF di aver commesso un errore di apprezzamento, perché – a
sua detta – ha mostrato un rigido schematismo e finanche un eccesso di zelo nel
rifiutare di retrocedere ai rivendicanti gli averi depositati sul noto conto
bancario. A suo dire, la decisione adottata dall’ufficio non è la scelta migliore
nella situazione concreta, poiché priva M__________ e L__________ di denaro che
è stato loro regalato da genitori, amici e parenti e collide inoltre con la pietas
famigliare e con il rispetto della memoria del defunto, beffando i figli che
già sono confrontati con il dolore di avere perso il papà in circostanze tragiche.
La ricorrente ritiene, in altri termini, che la soluzione prospettata dall’organo
dei fallimenti sia inopportuna (art. 2 lett. b della Legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
3.1 Un errore di apprezzamento dell’organo dei fallimenti può essere
sanzionato con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) solo laddove la legge gli lascia effettivamente un
margine d’apprezzamento (sentenza della CEF 15.2014.96 del 26 settembre
2014). Non è il caso per quanto attiene al seguito da dare a una rivendicazione,
nell’ambito di un fallimento, di un credito inventariato non incorporato in una
cartavalore, ritenuto che, come visto (sopra, consid. 2.1), in
tale evenienza la giurisprudenza, che vincola gli
uffici dei fallimenti, esclude l’applicazione della procedura prevista dall’art.
242 LEF.
3.2 Non
si può negare, tuttavia, che l’UF sarebbe tenuto a restituire ai rivendicanti gli
averi bancari, qualora il bonifico effettuato dalla banca PI 2 fosse dovuto a
un errore manifesto. L’ufficio, nella sua qualità di autorità pubblica, deve
infatti comportarsi in modo corretto e leale. Motivi di opportunità
sconsigliano peraltro di accettare importi che con ogni probabilità dovrebbero
poi essere restituiti a titolo d’indebito arricchimento a chi li ha versati per
errore o a chi erano effettivamente dovuti (DTF 118 II 121 seg. consid. 2; sentenza
della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006, consid. 4).
a) Nel
caso di specie, risulta tuttavia dalla documentazione (doc. M1 e M2)
che l’unico titolare del conto in narrativa (e quindi l’unico creditore della
banca) era il defunto O__________, a prescindere dall’intestazione delle due rubriche.
Da tale circostanza si potrebbe dedurre tutt’al più un contratto a favore dei
figli (art. 112 CO), ma la ricorrente non lo sostiene né emerge dagli atti.
b) Ad
ogni modo, ai fini del presente giudizio l’esistenza di un eventuale contratto
a favore di terzi gioverebbe ai rivendicanti soltanto nell’ipotesi in cui fosse
perfetto, ovvero nella misura in cui essi possano chiederne direttamente l’adempimento,
diritto che presuppone che tale fosse l’intenzione dei contraenti o che tale
sia la consuetudine (art. 112 cpv. 2 CO). Per contro, in caso di contratto a
favore di terzi imperfetto, soltanto il creditore contraente ha il diritto di chiedere
che la prestazione sia fatta al terzo (art. 112 cpv. 1 CO), pretesa che in
concreto il de cujus non potrebbe ormai più far valere, e neppure gli
eredi, avendo essi rinunciato alla successione. Ora, dagli atti non emerge che
O__________ e la banca abbiano pattuito che i rivendicanti potessero chiedere
direttamente l’adempimento dell’eventuale prestazione stipulata a loro favore
né lo si può desumere da un’eventuale consuetudine. A quest’ultimo riguardo,
basti dire che la ricorrente stessa ha prodotto un contributo dell’Ombudsman
delle banche svizzere che menziona l’esistenza di due modalità di apertura di
un conto bancario a favore dei figli minorenni, l’uno intestato direttamente a
loro, l’altro ai genitori (cfr. doc. Z). Nulla è esposto invece riguardo a
un’eventuale consuetudine secondo cui in entrambi i casi i figli minorenni potrebbero
pretendere direttamene l’adempimento del contratto concluso a loro favore.
3.3 Alla
luce di quanto precede, ritenuto che il bonifico degli averi depositati sul
noto conto non è dovuto a un manifesto sbaglio della banca, la decisione dell’UF
non è il frutto di un errore di apprezzamento e non è pertanto inopportuna. Anche
sotto quest’aspetto il ricorso si rivela dunque infondato. Non si disconosce,
invero, che la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al grado d’individualizzazione
dei fondi gestiti dal mandatario/fiduciario richiesto per ammetterne la
surrogazione legale a favore del mandante nel senso dell’art. 401 CO (sopra
consid. 2.2/a) è discussa (v. Russenberger,
op. cit., n. 21 ad art. 242), ma non incombe all’UF né all’autorità di
vigilanza di dirimere la questione bensì al giudice. Resta comunque riservata la
facoltà per i rivendicanti di promuovere eventualmente un’azione giudiziaria (e
non un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF) contro la massa fallimentare
intesa alla rivendicazione delle note somme di denaro o alla restituzione del
preteso indebito arricchimento ai sensi degli art. 62 e segg. CO. In
alternativa, la pretesa per indebito arricchimento potrebbe essere insinuata
come credito contro il defunto (art. 244 e 251 LEF) – e non contro la massa –,
con lo svantaggio di essere sottoposta alla legge del dividendo (art. 219 LEF).
4. Per
Fatti
i motivi che precedono il ricorso è respinto. Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–e
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.