15.2015.16
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13 ottobre 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.16
Lugano
13 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2015 di
RI
1
(patrocinata
dall’avv. PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 30 gennaio 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
procedura che interessa
anche
PI 3,
(rappresentata
dalla madre RA 1,)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 maggio 2014 dall’Ufficio
di esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, RI 1, ex moglie di PI 1, procede
contro quest’ultimo per l’incasso di fr. 39'086.30 oltre agli interessi
del 5% dal 17 marzo 2014 per contributi alimentari arretrati (dal 1° ottobre 2009
al 31 marzo 2014), tasse, spese e ripetibili, dedotti fr. 33'960.05 per
compensazione del conguaglio dovuto dall’escutente per l’assegnazione in
proprietà esclusiva dell’abitazione coniugale.
B. Non
avendo rinvenuto né redditi né beni pignorabili di pertinenza dell’escusso, il
30 gennaio 2015 l’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Mendrisio, ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato
di carenza di beni.
C. Con
ricorso del 13 febbraio 2015, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo a questa Camera di annullarlo e ordinare all’UE di procedere a un
nuovo pignoramento applicando le disposizioni del caso e la diligenza dovuta
nell’accertamento dei beni del debitore, in particolare del suo reddito nonché
del suo fabbisogno minimo esistenziale.
D. Con
osservazioni del 9 marzo 2015 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la
reiezione. Altrettanto fa l’UE con osservazioni del 24 marzo 2015, nelle quali
precisa inoltre di aver calcolato il minimo esistenziale del debitore nel
seguente modo:
Guadagno
Debitore fr. 4'314.—
Minimo d’esistenza
Minimo
base fr. 1'200.—
Alimenti
per figli fr. 1'050.—
Affitto fr. 500.—
Cassa
malati fr. 441.—
Premi
AVS fr. 220.—
Sentenza
UIPA Torricella fr. 50.—
Diritto
di visita fr. 224.—
Leasing
auto fr. 332.95
Spese
auto fr. 141.—
Spese
mediche + trasferte fr. 250.—
Totale fr. 4'408.—
E. Autorizzata
dal presidente di questa Camera a presentare un secondo allegato, con replica
del 22 aprile 2015 RI 1 ribadisce le proprie richieste di ricorso, contestando
il computo effettuato dall’UE.
F. Con
ordinanza del 16 giugno 2015 il presidente della Camera ha assegnato a PI 1 un
termine di 20 giorni per produrre i documenti comprovanti il reddito (se del caso
anche la sostanza) e le spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF di sua figlia
M___ T___di RA 1, madre di quest’ultima, nonché le attestazioni delle trasferte
sostenute dall’inizio del corrente anno per motivi medici. Lo stesso termine è
stato impartito a RI 1 per produrre i documenti comprovanti il suo reddito (se
del caso anche la sostanza) e le sue spese indispensabili.
G. Avendo
PI 1 comunicato il 23 giugno 2015 di non vivere più insieme a RA 1 e di essere
quindi impossibilitato a produrre la documentazione che la concerne, il 26
giugno 2015 il presidente di questa Camera ha assegnato a RA 1, quale rappresentante
legale della figlia PI 3, un termine di 20 giorni per presentare eventuali
osservazioni al ricorso e produrre i documenti comprovanti il reddito (se del
caso anche la sostanza) e le spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF suoi e
di sua figlia. Tale termine è poi stato rinnovato con ordinanza del 13 luglio
2015.
H. Con
rispettivi scritti 3 e 9 luglio e 7 agosto 2015 le parti hanno dato seguito
alle predette ordinanze, producendo i documenti richiesti. RA 1 ha inoltre
comunicato di non avere particolari osservazioni in merito al ricorso. Invitati
il 25 agosto a esprimersi sui loro rispettivi scritti, il 1° settembre 2015 RI
1 ha confermato le sue conclusioni mentre RA 1 ha chiesto che PI 1 continuasse
a versare i contributi alimentari a favore della figlia PI 3.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Cantone Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) –
entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 3 febbraio 2015,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nelle
osservazioni il resistente sostiene preliminarmente che il ricorso è irricevibile
poiché tra i documenti prodotti dalla ricorrente non figura la procura
necessaria a legittimare l’operato del suo patrocinatore. Tale censura lascia
il tempo che trova, dal momento che come emerge dagli atti il legale dell’insorgente
già rappresentava quest’ultima nella procedura di rigetto dell’opposizione
interposta all’esecuzione in questione, procedimento poi sfociato in un decreto
di stralcio a seguito del ritiro dell’opposizione (inc. __________). In
mancanza d’indizi contrari, che il resistente neppure ha addotto, si può
ritenere dunque che il patrocinatore della ricorrente sia legittimato a
rappresentarla anche in questa sede. Si prescinde pertanto dal fissare all’insorgente
un termine per produrre la relativa procura ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 della
Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2).
3. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”)
allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale
cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere
accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro
(DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
4. Nella
fattispecie, la ricorrente contesta anzitutto tutte le spese legate all’uso
dell’autoveicolo privato che l’UE ha riconosciuto all’escusso, sostenendo che
si tratta di spese ingiustificate poiché il debitore non esercita alcuna
attività lucrativa, sicché – a suo parere – può spostarsi con i mezzi pubblici,
in particolare per far visita ogni due settimane a sua figlia di secondo letto M___
T____ (recte __________), nata nel 2009 e avuta dalla già convivente RA
1. Dal canto suo, il resistente osserva come sia impossibile escludere dal
novero delle sue uscite le spese connesse all’automobile, poiché gli è
assolutamente indispensabile. Rileva al riguardo di soffrire di varie
patologie, il cui aggravarsi lo ha costretto al pensionamento, gli impedisce
una regolare deambulazione e lo obbliga a continui controlli medici in luoghi
(L__________ e G__________) e orari inconciliabili con i servizi offerti dalla
rete di trasporto pubblica. Specifica altresì che è soltanto con il mezzo di
trasporto privato che riesce a esercitare regolarmente il diritto di visita a
sua figlia che vive con la madre a M__________ e ad assistere suo padre, il
quale necessita di continua e costante assistenza oltre che di essere accompagnato
sistematicamente a visite mediche.
4.1 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il
suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22
consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua
salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più
economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico
indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre
persone (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004,
consid. 5; sentenza della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014).
4.2 Nel
caso specifico si evince dagli atti (v. verbale interno delle operazioni di
pignoramento e relativi allegati) che il veicolo privato dell’escusso (una __________
immatricolata nel 2012) è stato ritenuto impignorabile per motivi di ordine
medico e famigliare. L’UE ha invero accertato che PI 1 segue una terapia a
base del medicamento “Simponi”, che lo obbliga a effettuare una puntura al mese
presso gli enti ospedalieri. Salvo documentazione che attesta la presa a carico
dei costi del predetto farmaco da parte della cassa malati (eccezion fatta per
la franchigia e la partecipazione del 10% ai costi), agli atti non figurano
però giustificativi circa l’impossibilità per l’escusso di recarsi dal medico
usando i mezzi di trasporto pubblico. Sennonché, con le osservazioni al ricorso
il debitore ha prodotto due certificati medici del 4 e 10 marzo 2014 da cui
emerge in sostanza ch’egli, per ragioni di salute (problemi reumatologici), non
è in grado di prendere i mezzi pubblici per adempiere le sue “inderogabili”
necessità di spostamento connesse all’accudimento del padre malato e della
figlia (doc. 18, 20 e 22 acclusi alle osservazioni al ricorso). La ricorrente
non ha contestato tali documenti né, del resto, sussistono motivi per dubitare
del loro contenuto. Risultano infatti assodati sia la necessità per il debitore
di seguire regolarmente un trattamento medico indispensabile a L__________
(doc. 18), sia il suo obbligo di esercitare a M__________ il diritto di visita
alla figlia, sia le sue difficoltà a spostarsi a piedi (doc. 22) sia ancora il
fatto che la fermata del bus (__________) più vicina al suo domicilio (__________)
dista circa mezzo chilometro (http://map.search.ch/__________). È dunque corretta in
principio la decisione dell’UE di considerare l’autoveicolo privato dell’escusso
impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF per motivi di ordine
medico e famigliare (diritto di visita alla figlia, mentre l’accudimento del
padre non è un obbligo di legge).
4.3 Ne
consegue che tutte le spese fisse e correnti connesse all’uso del
veicolo devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo
esistenziale, a condizione che ne sia comprovato l’effettivo pagamento (sopra,
consid. 4.1). In particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing,
oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura,
necessari per percorrere il tragitto da casa al luogo di cura (sentenza della
CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 8.1).
a) Nel
caso concreto, sono quindi da computare anzitutto i costi di
leasing, che secondo i giustificativi figuranti agli atti ammontano a fr. 332.95 mensili. Tale spesa va dunque confermata.
b) Per
quanto attiene alle spese di trasferta, l’organo esecutivo ha riconosciuto un
importo forfettario di fr. 100.–, che ha aggiunto alle spese mediche di fr. 150.–
(partecipazione ai costi del farmaco “Simponi”), senza però accertare quante volte
al mese l’escusso si reca dal medico né qual è la distanza percorsa. Nelle osservazioni
al ricorso, il resistente si è limitato ad affermare che le sue patologie lo
costringono a continui controlli medici a L__________ e G__________. Sennonché
entro il termine impartitogli, il 3 luglio 2015 PI 1 ha poi prodotto due certificati
medici del 22 e 25 giugno 2015 da cui risulta che fino ad allora si è sottoposto
a due visite specialistiche (il 28 gennaio e il 20 maggio 2015) presso il Dr.
med. __________ a G__________ (doc. 28) e ad altre quattro (il 21 gennaio, il
31 marzo, il 13 aprile e l’11 maggio 2015) dal Dr. med. __________ a L__________
(doc. 29). Egli ha inoltre trasmesso un attestato di frequenza di sedute di
fisioterapia (doc. 30) che certifica la partecipazione a un totale di diciotto
sedute dal gennaio al giugno del 2015 presso lo studio di fisioterapia di __________
a B__________. L’insorgente non ha contestato neppure tali documenti e, ad ogni
modo, anche in tal caso non vi sono ragioni per dubitare del loro contenuto.
c) Ciò
posto, la distanza dei tragitti di andata e ritorno percorsi dall’escusso in
auto per le visite mediche e le sedute di terapia nel periodo dal gennaio al giugno del 2015
rappresenta in media 130 km mensili (4 x 122 km per L__________, 2 x 57.5 km per G__________ e 18 x 10
km per B__________ (v. http://map.search.ch/__________), cui andranno aggiunti i kilometri effettuati per
recare visita alla figlia (sotto consid. d).
d) Per
quanto riguarda appunto le spese di esercizio del diritto di visita, l’Ufficio
ha ammesso un costo di fr. 224.– mensili. Dal verbale interno delle
operazioni di pignoramento non si comprende tuttavia in che modo l’organo
esecutivo sia giunto a tale risultato. Pare che abbia diviso l’importo di base
di fr. 400.– relativo al mantenimento dei figli fino a 10 anni (Tabella,
punto I/4) per 28.5 (numero che verosimilmente fa riferimento alla media di
giorni che compongono un mese nel corso di un anno) e abbia poi moltiplicato il
risultato ottenuto per 16, vale a dire per il numero massimo di volte che l’escusso
ha dichiarato di far visita alla figlia in un mese (v. verbale interno, pag. 2:
“3 – 4 volte alla settimana”). Tale modo di procedere è manifestamente
errato, ritenuto che le spese di mantenimento della figlia del debitore sono
già comprese negli alimenti di fr. 1'050.– mensili ammessi dall’organo
esecutivo. Del resto, il debitore stesso non pretende che gli venga riconosciuta
una simile spesa (v. calcolo esposto dall’escusso nelle osservazioni al
ricorso, pag. 3). Tutt’al più possono essere ammesse le spese di trasferta in auto
da N__________ (domicilio dell’escusso) a M__________ (domicilio della figlia),
ma al massimo per l’esercizio del diritto di visita come stabilito nel
“contratto per l’obbligo di mantenimento di minori e per il diritto alle
relazioni personali” stipulato dai genitori di M___ T___ il 7 aprile 2009 e
approvato dall’allora Commissione tutoria regionale di __________ con
risoluzione n. __________ del 21 aprile 2009, non di certo per tutte le visite
che, per scelta e non obbligo, l’escusso ha dichiarato di fare a sua figlia (v.
per analogia DTF 120 III 17 consid. 2c).
Ora,
la predetta convenzione prevede, dal 6° anno di età di M____T____i (attuale età
di quest’ultima), un diritto di visita di un fine settimana ogni 15 giorni dal
venerdì sera alla domenica sera, oltre a una settimana all’anno a Pasqua o
Natale alternativamente e due consecutive durante l’estate. In concreto, PI 1
ha diritto a 27 visite all’anno (2 x 12 mesi + ulteriori 3 all’anno), pari a
una media di circa 2.25 al mese. Il tragitto di andata e ritorno in automobile da N__________ a M__________
è di 117 km (http://map.search.ch/__________).
e) Tenuto conto del fatto che all’escusso possono
così essere riconosciute trasferte per 394 km/mese (130 + 2.25 x 117, sopra consid.
c-d), ossia sui 5'000 km/anno, in base al grafico e ai dati forniti dal TCS per il calcolo del costo
chilometrico (www.tcs.ch/it/as- sets/costi-delle-auto/costi-chilometrici/3595-tcs-costi-chilometrici-it.pdf) nella fattispecie
si può applicare un costo di fr. 0.54/km, che comprende l’imposta di
circolazione e l’assicurazione casco ma esclude l’ammortamento del 10%/anno (v.
Tabella, punto II/4), la svalutazione del 2%/10'000 km (non
trattandosi di un costo effettivo ma di una specie di risparmio, per cui non è
data alcuna garanzia che andrebbe poi effettivamente dedicato all’acquisto di
un nuovo veicolo) e il costo di rimessaggio o posteggio (pari a fr. 1'500.–/anno),
per cui l’escusso non ha allegato né dimostrato alcuna spesa effettiva. Il calcolo dell’UE deve quindi essere rettificato sostituendo la somma
di fr. 141.– computata per “spese auto” con quella di fr. 213.– (fr. 0.54/km
x 394 km), togliendo dalla voce “spese mediche” l’importo di fr. 100.–
computato dall’UE per costi di trasferte e azzerando la voce “diritto di
visita”.
5. La
ricorrente si duole pure che l’UE abbia riconosciuto a PI 1 fr. 150.– per
spese mediche (fr. 250.– dedotte le spese di trasferta di fr. 100.–
[consid. 4.3]), reputandole ingiustificate. Nelle osservazioni il resistente
sostiene che le cure mediche necessarie con la franchigia ammontano a fr. 90.–,
come emerge dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2014 che la cassa
malati ha rilasciato all’escusso (doc. 13).
5.1 Secondo
il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso
un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche,
dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari
sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,
nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al
momento del pignoramento.
5.2 Nel
caso di specie, l’UE ha appurato che l’assicurazione malattia dell’escusso si è
assunta le spese del medicamento “Simponi”, dedotta la franchigia e la partecipazione
ai costi a carico dell’assicurato. Accertato che il costo del medicamento è
di fr. 1'503.90 e che PI 1 ha dichiarato di assumere detto farmaco una
volta al mese mediante apposita iniezione, l’organo esecutivo ha stimato in fr. 150.–
(10% di fr. 1'503.90) le spese mediche a carico dell’escusso. In realtà,
dagli estratti della cassa malati dell’escusso per la dichiarazione d’imposta
(dal 2009 al 2013) presenti agli atti risulta che le spese a carico di costui
sono mediamente inferiori (fr. 90.–) rispetto a quanto riconosciuto dall’UE
(fr. 150.–). Ritenuto che il debitore stesso, nelle osservazioni, postula
il riconoscimento di fr. 90.– per spese mediche riferendosi all’ultimo
estratto per la dichiarazione d’imposta (2014) rilasciato dalla sua
assicurazione malattia, l’importo ammesso dall’UE dev’essere ridotto a fr. 90.–.
Sotto questo profilo, la censura della ricorrente merita dunque parziale
accoglimento.
6. RI
1 rileva inoltre che i fr. 50.– che l’organo esecutivo ha riconosciuto a PI
1 per il pagamento rateale delle tasse e spese di giustizia relative alle
sentenze di divorzio di prima e seconda istanza è palesemente fuori luogo. Dal
canto suo, il resistente non osserva alcunché in proposito e neppure considera
tale spesa nel calcolo del minimo esistenziale menzionato nelle sue osservazioni
al ricorso.
A
prescindere dal fatto che la fattura da cui deriva la predetta spesa è verosimilmente
ormai saldata, visto che all’escusso era stato concesso di pagare l’importo
complessivo di fr. 533.30 in 10 rate mensili di fr. 50.– l’una con
prima scadenza al 17 gennaio 2014, oltre a fr. 33.30 a saldo, la rata in
questione non può essere considerata una spesa assolutamente necessaria al sostentamento
del debitore e della sua famiglia giusta l’art. 93 LEF e pertanto non può
entrare in linea di conto nel calcolo del minimo esistenziale. La censura va dunque accolta con
conseguente stralcio dal computo del minimo d’esistenza dell’importo di fr. 50.– a titolo di pagamento rateale di tasse e spese di giustizia.
7. L’insorgente
contesta altresì l’importo di fr. 1'050.– che l’UE ha computato a titolo
di contributo alimentare a favore della figlia del debitore. Al riguardo, RI 1
sostiene che non è corretto dare la precedenza a tale contributo, tra l’altro
stabilito contrattualmente tra l’escusso e la madre di PI 3, rispetto a quello
posto in esecuzione, che la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha
sancito a suo favore con sentenza di divorzio del 17 luglio 2013 (inc. __________).
A suo parere, l’importo a beneficio della figlia PI 3 dovrebbe essere ammesso
al massimo nella misura di fr. 500.–. Dal canto suo, il resistente si è
limitato a confermare la correttezza dell’importo in oggetto.
7.1 Contributi
di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono
fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93
LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento
e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento
(sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2; 15.2014.43 del 9
ottobre 2014, consid. 4.1; Tabella, punto II/5). Per eccezione, tuttavia, i
debiti di alimenti dedotti in esecuzione vanno sempre computati come
supplemento al minimo di base (DTF 107 III 77, consid. 1; sentenza della CEF 15.2002.70 del 3
luglio 2002, consid. 2.1 con i rinvii), anche – mediante riesame – rispetto ad
esecuzioni anteriori promosse da creditori ordinari (DTF 84 III 31); questo
privilegio del creditore di alimenti è tuttavia limitato agli alimenti
diventati esigibili nell’anno precedente la promozione della sua esecuzione
(DTF 89 III 66 consid. 1 con rinvii).
Nell’applicazione dell’art. 93 LEF le autorità di esecuzione non sono,
in linea di principio, vincolate dalla decisione emanata dal giudice riguardo
agli alimenti dovuti dal debitore ai membri della sua famiglia. Esse si
attengono però generalmente all’importo fissato dal giudice, tranne quando il
creditore degli alimenti non ha per nulla bisogno dell’intero contributo posto
a carico del debitore. La loro libertà di apprezzamento è in ogni caso
integrale quando ad esempio il giudice non ha fissato lui stesso il contributo
alimentare, ma si è limitato a omologare una convenzione stipulata dalle parti
interessate (DTF 130 III 47 consid. 2).
7.2 Nel
caso in rassegna, l’UE ha ammesso nel calcolo del minimo d’esistenza l’importo
di fr. 1'050.– versato dal debitore a titolo di contributo alimentare a
favore della figlia, fondandosi sul “contratto per l’obbligo del mantenimento
di minori e per il diritto alle relazioni personali” sottoscritto dai genitori di M____T______ il 7
aprile 2009 e approvato dall’allora Commissione tutoria
regionale di __________ con risoluzione n. __________ del
21 aprile 2009. Ancorché abbia dovuto verificare l’adeguatezza del contributo
ai criteri previsti dall’art. 285 CC (tra altri: Breitschmid in: Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 3ª ed. 2006, n. 14 ad art. 287 CC), tale
autorità non ne ha fissato essa stessa l’importo e
comunque i parametri del diritto civile sono notoriamente più generosi di
quelli dedotti dall’art. 93 LEF (si fonda sul concetto di minimo esistenziale
“allargato”, v. DTF 137 III 102 e sentenza della I CCA 11.2013.100 del 27
maggio 2015, consid. 4/a), almeno nei casi in cui, come nella fattispecie, al
momento in cui ha statuito, il giudice civile non ha già limitato il contributo
di mantenimento alla parte dei redditi del genitore debitore che eccede il
proprio minimo esistenziale calcolato secondo le regole del diritto esecutivo
(DTF 137 III 62, consid. 4.2.1). Vista inoltre la contestazione mossa dalla
ricorrente, si giustifica dunque di verificare se dal profilo del diritto
esecutivo il contributo in questione possa, e in quale misura, essere computato
nel minimo esistenziale di PI 1.
a) Secondo il punto I/4 della Tabella, l’importo massimo
riconosciuto per il mantenimento dei figli è di fr. 400.– per ogni figlio
fino a 10 anni (la figlia del debitore ne conta sei). A tale cifra
occorrerebbe aggiungere il premio di cassa malati di circa fr. 80.– (v.
estratto prodotto da RA 1 con scritto del 7 agosto 2015) e una partecipazione
alle spese di alloggio a carico della madre, che in linea di massimo è di un
terzo (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014,
consid. 4.3/a e riferimento citato). Non avendo carattere indispensabile ai
sensi dell’art. 93 LEF, non potrebbero invece computarsi le spese per il
corso di nuoto (doc. 27), per l’acquisto dell’equipaggiamento da sci (doc. 34)
e per il corso d’iniziazione vocale e ritmica (v. documenti prodotti da RA 1).
Anche la spesa di fr. 45.– per la mensa della scuola d’infanzia non
parrebbe computabile, siccome è verosimilmente già compresa nel supplemento di
base di fr. 400.– (v. Tabella, punto I). Non è però necessario
approfondire la questione per le seguenti considerazioni.
b) In
effetti, si volesse anche considerare l’intero contributo alimentare
di fr. 1'050.– (fr. 1'200.– dall’aprile del 2015) dovuto a M____ T______ come
indispensabile al suo sostentamento giusta l’art. 93 LEF, sta di fatto che a
fronte di un reddito netto della madre di almeno fr. 8'500.–
mensili (compresa la quota mensile di tredicesima) e di spese che secondo la
documentazione da quest’ultima prodotta il 7 agosto 2015 ammontano complessivamente
a fr. 3'508.15 (fr. 2'200.– per pigione, fr. 136.50 per premio
dell’assicurazione dell’auto, fr. 26.30 per imposta di circolazione, fr. 169.–
per telefono, fr. 37.20 per premio dell’assicurazione di economia
domestica, fr. 399.65 per premi LAMal, fr. 218.25, 263.60 e fr. 57.65
per imposte comunale, cantonale e federale), pur aggiungendo il minimo
esistenziale di base di fr. 1'350.– per genitori affidatari e il
supplemento per pasti fuori domicilio (fr. 211.–, sentenza della CEF
15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/c-d), la
somma disponibile, non inferiore a fr. 3'400.–, basta a fare fronte al fabbisogno
indispensabile della figlia e alle spese di trasferte della madre. Che poi la
stessa abbia ottenuto un congedo non pagato dal 12 giugno al 1° novembre 2015
non è di rilievo in questa sede, perché la trattenuta che verrà ordinata con il
giudizio odierno avrà effetto al più presto sulla rendita di novembre del 2015.
Su questo punto il ricorso va dunque accolto e il contributo di fr. 1'050.–
depennato.
7.3 A
scanso di equivoco la sentenza odierna ovviamente non modifica quanto pattuito
nel contratto di mantenimento a favore di M____ T______ e approvato dall’allora
Commissione tutoria. Ove la situazione finanziaria della madre o del padre
dovesse mutare (in particolare quando il contributo a favore dell’ex moglie
verrà ridotto in base alla sentenza di divorzio a fr. 2'200.– mensili dal
settembre del 2016 e a fr. 930.– dal settembre del 2017, oppure quando il
pignoramento a favore della stessa terminerà giusta l’art. 93 cpv. 2 LEF), M_____
T______ potrà esigere dal padre, se necessario in via esecutiva, almeno parte
del contributo di fr. 1'050.– di cui egli rimane comunque debitore.
Soltanto in un’ipotesi del genere l’UE dovrà verificare se, e in quale misura,
Fatti
i contributi dell’ex moglie e della figlia siano da computare nel minimo
esistenziale di PI 1, ricordato che tale privilegio è tuttavia limitato
agli alimenti diventati esigibili nell’anno precedente la promozione dell’esecuzione
(nel caso concreto la questione non si pone siccome RI 1 è l’unica procedente e
comunque gli alimenti maturati nei dodici mesi precedenti l’avvio dell’esecuzione,
il 5 maggio 2014, ossia dal maggio del 2013 al marzo del 2014, ammontano quasi
all’importo posto in esecuzione).
8. La
ricorrente rileva ancora che nel conteggio dell’UE non sono menzionati gli
assegni famigliari (di fr. 200.–). In proposito, basti dire che secondo
quanto prevede il “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il
diritto alle relazioni personali”, l’assegno famigliare va versato alla figlia M______
T_____ in aggiunta al contributo di mantenimento. Dal verbale d’udienza del 9
dicembre 2014 della Pretura di __________ (inc. __________; doc. 21) prodotto
dall’escusso con le osservazioni emerge inoltre che la madre di M______ T_______
ha dichiarato di percepire personalmente l’assegno famigliare, ciò che
risulta effettivamente dal conteggio di stipendio prodotto dalla stessa con
scritto del 7 agosto 2015. Ne consegue che l’UE ha correttamente escluso dal
reddito dell’escusso tale importo. Sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque
infondato.
9. Nelle
sue osservazioni al ricorso, PI 1 propone d’includere nel
proprio minimo esistenziale i premi delle assicurazioni integrative secondo la
LCA (fr. 62.30), di responsabilità civile domestica (fr. 13.–) e di
protezione giuridica (fr. 11.–), misconoscendo che i costi per le
assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo di base (Tabella, punto
I) e quelli per le altre assicurazioni private non sono riconosciuti
indispensabili (Tabella, punto II/3), segnatamente per quanto concerne le
assicurazioni malattia complementari (DTF 134 III 325 consid. 3). Pure il
carico fiscale, cui egli allude, non è computabile (Tabella, punto III e DTF
140 III 340 consid. 4.4 con rinvii).
10. Alla
luce dei motivi suesposti (consid. 4.3/e, 5.2, 6 e 7.2/b), in parziale accoglimento
del ricorso il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE va
rettificato come segue:
Guadagno
Debitore fr. 4'314.—
Minimo d’esistenza
Minimo
base fr. 1'200.—
Alimenti
per figli fr. 0.—
Affitto fr. 500.—
Cassa
malati fr. 441.—
Premi
AVS fr. 220.—
Sentenza
UIPA Torricella fr. 0.—
Diritto
di visita fr. 0.—
Leasing
auto fr. 332.95
Spese
auto fr. 213.—
Spese
mediche fr. 90.—
Totale
(arrotondato) fr. 2'997.—
All’UEF dev’essere dunque ordinato di pignorare
la quota di reddito di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'997.–
mensili.
11. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto
ordine all’Ufficio esecuzione di Mendrisio di pignorare la quota di reddito di PI
1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'997.– mensili.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
– RA 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.