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Decisione

15.2015.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi del­l’ex moglie e della figlia siano da computare nel minimo

esistenziale di PI 1, ricordato che tale privilegio è tuttavia limitato

agli alimenti diventati esigibili nell’anno precedente la promozione dell’esecuzione

(nel caso concreto la questione non si pone siccome RI 1 è l’unica procedente e

comunque gli alimenti maturati nei dodici mesi precedenti l’avvio dell’esecuzione,

il 5 maggio 2014, ossia dal maggio del 2013 al marzo del 2014, ammontano quasi

all’importo posto in esecuzione).

8. La

ricorrente rileva ancora che nel conteggio dell’UE non sono menzionati gli

assegni famigliari (di fr. 200.–). In proposito, basti dire che secondo

quanto prevede il “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il

diritto alle relazioni personali”, l’assegno famigliare va versato alla figlia M______

T_____ in aggiunta al contributo di mantenimento. Dal verbale d’udienza del 9

dicembre 2014 della Pretura di __________ (inc. __________; doc. 21) prodotto

dall’escusso con le osservazioni emerge inoltre che la madre di M______ T_______

ha dichiarato di percepire personalmente l’asse­­gno famigliare, ciò che

risulta effettivamente dal conteggio di stipendio prodotto dalla stessa con

scritto del 7 agosto 2015. Ne consegue che l’UE ha correttamente escluso dal

reddito dell’escusso tale importo. Sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque

infondato.

9. Nelle

sue osservazioni al ricorso, PI 1 propone d’includere nel

proprio minimo esistenziale i premi delle assicurazioni integrative secondo la

LCA (fr. 62.30), di responsabilità civile domestica (fr. 13.–) e di

protezione giuridica (fr. 11.–), misconoscendo che i costi per le

assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo di base (Tabella, punto

I) e quelli per le altre assicurazioni private non sono riconosciuti

indispensabili (Tabella, punto II/3), segnatamente per quanto concerne le

assicurazioni malattia complementari (DTF 134 III 325 consid. 3). Pure il

carico fiscale, cui egli allude, non è computabile (Tabella, punto III e DTF

140 III 340 consid. 4.4 con rinvii).

10. Alla

luce dei motivi suesposti (consid. 4.3/e, 5.2, 6 e 7.2/b), in parziale accoglimento

del ricorso il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE va

rettificato come segue:

Guadagno

Debitore fr. 4'314.—

Minimo d’esistenza

Minimo

base fr. 1'200.—

Alimenti

per figli fr. 0.—

Affitto fr. 500.—

Cassa

malati fr. 441.—

Premi

AVS fr. 220.—

Sentenza

UIPA Torricella fr. 0.—

Diritto

di visita fr. 0.—

Leasing

auto fr. 332.95

Spese

auto fr. 213.—

Spese

mediche fr. 90.—

Totale

(arrotondato) fr. 2'997.—

All’UEF dev’essere dunque ordinato di pignorare

la quota di reddito di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'997.–

mensili.

11. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto

ordine all’Ufficio esecuzione di Mendrisio di pignorare la quota di reddito di PI

1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'997.– mensili.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

– RA 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.