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Decisione

15.2015.2

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo

24 giugno 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

precetto esecutivo è stato notificato il 17 dicembre 2014 all’avv. RI 1, il

quale ha interposto opposizione all’atto della notifica.

C. Con

ricorso del 24 dicembre 2014 l’avv. RI 1 chiede in via preliminare che l’UE

riconsideri il proprio operato, accertando la nullità della domanda di

esecuzione e del conseguente precetto esecutivo e procedendo alle relative

cancellazioni e, alternativamente, che questa Camera ordini la provvisoria

cancellazione del precetto sino alla conclusione della procedura di ricorso. In

via principale, egli postula infine che la Camera accerti la nullità della

domanda di esecuzione e del conseguente precetto e ne ordini la cancellazione.

D. Avvalendosi

della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento in base all’art. 17

cpv. 4 LEF, il 31 dicembre 2014 l’UE ha accertato la nullità del precetto

esecutivo e ha deciso che avrebbe proceduto alla sua cancellazione.

E. Con

ricorso del 19 gennaio 2015, l’avv. PI 1 insorge alla Camera affinché accerti

la nullità della decisione di riconsiderazione e in subordine l’annulli.

F. Nelle

sue osservazioni del 9 febbraio 2015 l’avv. RI 1 postula la reiezione del

ricorso dell’avv. PI 1, mentre l’UE si rimette al giudizio della Camera, pur

confermando la propria decisione di riconsiderazione.

G. Con

ordinanza del 23 maggio 2016 il presidente di questa Camera ha impartito all’avv.

PI 1 un termine di 10 giorni per dimostrare di avere eventualmente

chiesto il rigetto delle opposizioni interposte alle diverse esecuzioni che ha

promosso negli ultimi due anni e in modo generale per esprimersi sugli estratti

del sistema informatico degli Uffici di

esecuzione assunti d’ufficio dalla Camera ai fini del giudizio sui

ricorsi.

H. Con

osservazioni del 10 giugno 2016 l’avv. PI 1 – oltre alle solite contumelie, di

cui si è rinunciato a chiedere l’emendamento (art. 7 cpv. 6 della Legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 3.5.1.2]) e a notificare alla controparte, onde non diffonderle né

rallentare e complicare ulteriormente la procedura – si è limitata ad

affermare, con riferimento al principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla

legge, che i precetti esecutivi da lei promossi sono ampiamente sostanziati e legittimati,

che verranno se del caso ripetuti e che non possono essere cancellati senza il

suo accordo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla

notifica del precetto esecutivo impugnato, avvenuta il 17 dicembre 2014, il

ricorso inoltrato dall’avv. RI 1 il 24 dicembre è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 19

gennaio 2015 dall’avv. PI 1 contro la decisione di riconsiderazione, da lei ritirata

il 9 gennaio 2015 sulla scorta di un avviso di ricevimento depositato nella sua

casella già il 2 gennaio (sicché il termine di giacenza postale è scaduto il 9

gennaio, v. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio degli art. 31 e 34 cpv. 1

LEF).

2. Vertendo

sullo stesso atto esecutivo – ossia il precetto esecutivo n. __________ – le

due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR

e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

3. Nel

suo ricorso l’avv. RI 1 chiede di accertare la nullità della domanda di

esecuzione, sostenendo che l’avv. PI 1 ha agito manifestamente per scopi che

non hanno la ben che minima attinenza con la procedura esecutiva, la quale – a

suo parere – è stata usata per fini di ritorsione a seguito dello sfratto dell’avv.

PI 1, ch’egli aveva chiesto e ottenuto in via giudiziaria per conto di una sua

cliente, dagli uffici in cui la procedente aveva installato il proprio studio

legale. Secondo il ricorrente, il carattere manifestamente abusivo della

domanda di esecuzione trova ampia e incontestabile giustificazione in diverse

circostanze: nell’esorbi­tanza dell’importo posto in esecuzione; nell’insistita

frequenza e sistematicità con la quale l’avv. PI 1 “dispensa” analoghe procedure

esecutive nei confronti di magistrati, funzionari e colleghi; nella tempistica,

inequivocabile, con cui ella reagisce a una chiara sconfitta giudiziaria che

non le lascia più altri rimedi di diritto; nella contraddittorietà del suo

comportamento, laddove da un lato si rifiuta di obbedire a un preciso ordine

giudiziario definitivo e rinuncia a partecipare alle operazioni di sfratto, per

poi dall’altro lagnarsi delle conseguenze e ritenere responsabile colui che si

è limitato a richiederne legittimamente l’esecuzione; negli intenti animati da

pura rappresaglia vendicativa, giacché non a caso il bersaglio non è la

controparte, ma il legale di quest’ultima; infine nella rilevanza penale della

domanda di esecuzione, che persegue fini illeciti e va pertanto censurata in

quanto contraria all’ordi­namento giuridico, poiché qualificabile come coazione

e diffamazione.

4. Nel

ricorso contro la decisione di riconsiderazione, l’avv. PI 1 contesta che l’UE

sia competente per statuire sulle motivazioni o la validità materiale del

precetto esecutivo e ancora meno sulla sua nullità. Ritiene, inoltre, la

decisione manifestamente nulla per totale assenza di motivazione e invoca una

violazione del suo diritto di essere sentita.

5. La

garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all’art. 29 cpv. 2 Cost.

vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di

siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete

della fattispecie (cfr. RtiD 2013 II 919 n. 55c; sentenza della CEF

15.2003.191 del 4 dicembre 2003). Tenuto conto del numero elevato

dei provvedimenti emessi dagli uffici d’esecuzione, del requisito di celerità e

del carattere formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si

possono infatti porre per le decisioni degli organi esecutivi alte esigenze di

motivazione. Nel caso di specie, a giustificazione della decisione di

riconsiderazione l’UE si è limitato a rinviare alle argomentazioni ricorsuali.

Ciò pare comunque una motivazione sufficiente perché l’escusso potesse capire

la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se

deferire il litigio all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid.

4.1 con richiami), facendo capo a un rimedio giuridico – il ricorso – oltretutto

gratuito: le bastava, infatti, determinarsi sulle censure presentate dal

ricorrente. Ad ogni modo, non è necessario approfondire oltre la questione,

poiché anche se la decisione di riconsiderazione fosse nulla, la Camera

dovrebbe ad ogni modo statuire sul ricorso dell’avv. RI 1, il cui interesse

risorgerebbe con l’annullamento della decisione di riconsiderazione.

6. La

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di

una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza

della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro

chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza del

Considerandi

Tribunale federale 5A.476/2008 del 7 agosto 2009, consid. 4.1; DTF 113 III 2

consid. 2b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né

all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in

esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione

manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima

relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente

l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008

precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’uffi­­cio d’esecuzione non può

– e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del

tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 seg., consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi

dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti

revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale

5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

Per il

fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta

in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i

propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149 segg.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla

stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La

censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso

stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa

litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;

sentenza della CEF 15.2013.63 del 25 giugno 2013, consid.

1).

6.1

Da

quanto precede si deduce che l’ufficio d’esecuzione non è certo

competente per statuire sulla validità materiale dei crediti posti in

esecuzione ma, contrariamente a quanto sostiene l’avv. PI 1, lo è invece per

accertare la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi

(art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza

(art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso

diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4;

sentenza CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1). Dato che l’UE

si è in concreto riferito alle argomentazioni del ricorso dell’escusso per

motivare la decisione di riconsiderazione, rimane da esaminare se le stesse

giustificavano l’annullamento del precetto esecutivo.

6.2

Nel

caso in rassegna, l’avv. RI 1 invoca

diverse circostanze da cui deduce il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione

contestata, segnatamente l’esorbitanza

dell’importo posto in esecuzione (fr. 30 mio.) e una coincidenza temporale

sospetta, che potrebbe far pensare a un atto di ritorsione dell’escutente nei

confronti del collega avvocato, circostanze che non sono prive di certe

analogie con un caso in cui il Tribunale federale ha confermato il carattere

manifestamente abusivo dell’esecuzione

(sentenza 5A_588/2011 del 18 novembre

2011, consid. 4.2 e 4.3). Non è però necessario approfondire la

questione, poiché nel ricorso è anche invocato un altro motivo di

contestazione, che, alla luce degli atti di causa, giustifica già di per sé la

riconsiderazione del provvedimento impugnato.

6.3

L’insorgente

fa invero valere che il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione in

questione trova giustificazione anche nell’insistita frequenza e sistematicità

con la quale l’avv. PI 1 avvia analoghe procedure esecutive nei confronti di

magistrati, funzionari e colleghi. Ora, è noto a questa Camera che l’avv. __________

ha effettivamente promosso diverse esecuzioni contro magistrati (v. inc.

15.2014

/124, 15.2014.98/109) e suoi colleghi avvocati (v. inc. 15.2015.4 e

15.2015

/49).

a) Certo,

da tale circostanza non può ancora desumersi il carattere manifestamente

abusivo delle esecuzioni in questione. Sennonché, secondo accertamenti

svolti d’ufficio da questa Camera risulta che negli ultimi due anni l’avv. PI 1

ha promosso presso gli Uffici di esecuzione del Cantone Ticino in totale ben 15

esecuzioni (comprese quelle appena menzionate), di cui 12 sospese da opposizione da oltre un anno, due annullate da

sentenze passate in giudicato e una ritirata dall’escutente (v. estratti del

sistema informatico degli Uffici di esecuzione assunti d’ufficio dalla Camera).

Invitata con ordinanza del 23 maggio 2016 a esprimersi sui predetti accertamenti

e a dimostrare di avere eventualmente chiesto il rigetto delle opposizioni in

questione, l’avv. PI 1 non ha fornito alcuna spiegazione sulla propria

passività né ha comprovato di aver chiesto il rigetto delle opposizioni. Ella

si è limitata genericamente ad affermare, peraltro con espressioni sconvenienti,

per cui è già stata richiamata in passato da questa Camera (sentenza della CEF

15.2015.1

del 14 aprile 2015, consid. 2.2), che i precetti esecutivi da lei

promossi sono ampiamente sostanziati e legittimati visto il comportamento degli

escussi nei suoi confronti, ch’essi verranno se del caso ripetuti e che non

possono essere cancellati senza il suo accordo prima del decorso di cinque anni

dall’estinzione delle singole esecuzioni (scritto del 10 giugno 2016).

b) Ora,

si può dedurre da siffatti accertamenti che l’avv. PI 1 è solita

promuovere esecuzioni senza la reale intenzione di procedere all’incasso delle

pretese da lei avanzate, per importi spesso ingenti (fr. 30 mio. in questa

procedura, rispettivamente 10 e 90 mio. nelle altre due procedure pendenti

davanti alla Camera [inc. 15.2015.4 e 15.2015.42/49]) senz’alcuna

giustificazione. Persegue dunque scopi che con ogni

evidenza non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione.

Dal suo scritto del 10 giugno 2016 si evince del resto che il suo unico

obiettivo è quello di fare in modo che i precetti esecutivi, a costo di

rinnovarli se necessario, rimangano iscritti per altri cinque anni nei registri

del­l’UE quale specie di punizione per chi le ha “rovinato la vita”. Suo bersaglio è segnatamente l’avv. RI 1,

ch’ella continua ad accusare di avere perpetrato nei suoi confronti una pretesa

“violazione di domicilio e furto con scasso”,

che altro non è che un inventario a tutela del diritto di ritenzione della sua

cliente, la cui validità è stata sostanzialmente confermata giudizialmente fino

in ultima istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_361/2015 del 28 gennaio

2016).

6.4

Manifestamente

abusivo, tale comportamento non merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC), siccome

in realtà l’avv. PI 1 così non cerca tanto di ottenere un risarcimento dal

ricorrente, quanto piuttosto di angariarlo e danneggiarlo, per mera ritorsione.

In effetti, se fosse stata seriamente intenzionata a farsi risarcire i pretesi

danni, ella avrebbe chiesto il rigetto dell’opposizione o l’ac­­certamento

giudiziale del credito posto in esecuzione entro il termine di perenzione

annuale per chiedere la continuazione dell’esecuzione previsto dall’art. 88

cpv. 2 LEF, ciò che però non ha dimostrato di aver fatto (v. un caso analogo nella sentenza CEF 15.2011.16

del 22 aprile 2011, RtiD 2011 II 790 n. 59c consid. 4). L’avv. PI 1 non

può neppure legittimamente richiamarsi all’art. 8a cpv. 4 LEF, alla

Circolare n. 32/2005 della Camera sull’estinzione del diritto dei terzi alla

consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a cpv. 4 LEF)

e al principio di parità di trattamento, poiché le esecuzioni nulle, in

particolare quelle manifestamente abusive, non devono essere comunicate ai

terzi (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF; Gilliéron,

op. cit. loc. cit. ; sentenza della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011 consid.

4, RtiD 2012 II 886 n. 49c).

7.

Per

le ragioni che precedono, l’avvio dell’esecuzione in esame si avvera dunque

manifestamente abusivo, ciò che giustifica la reiezione del ricorso dell’avv. PI

1.

e contestualmente lo stralcio di quello dell’avv. RI 1, che diventa definitivamente

senza og­getto, giacché l’UE ha dato integralmente seguito alle richieste di

quest’ultimo con la decisione di riconsiderazione.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso presentato dall’avv. PI 1 è respinto.

2. Il ricorso presentato dall’avv. RI 1 è senza oggetto.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.