Lexipedia

Decisione

15.2015.20

Determinazione degli onorari dell’amministrazione speciale di un fallimento

13 marzo 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i membri.

Considerato

in diritto: 1. Secondo l’art. 84 del Regolamento del 13 luglio 1911 concernente

l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), applicabile

alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove

l’amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori)

creda di aver diritto a una speciale indennità in base all’articolo

48 (recte 47) dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse

in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF;

RS 281.35), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto,

sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all’incarto, una

distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale

non prevede tassa alcuna. L’autorità di vigilanza fissa quindi l’indennità da

corrispondere. A futura memoria, si attira l’attenzione dell’ammini­stra­tore

speciale sull’obbligo di far approvare la sua nota professionale prima del

deposito dello stato di riparto, come già ricordatogli all’inizio della liquidazione

(sentenza della CEF 15.2008.45 dell’11 agosto 2008, consid. 3.7).

2. L’art.

47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44-46 OTLEF.

2.1 Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell’amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2 Con

l’espressione “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto

riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza

indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto

conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90, consid. 2/f). Parametri di

valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le

spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza

che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa,

non si pongono in linea di principio solo questioni complicate; di regola è

opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”

(qualificati) e lavori di segretariato (DTF 120 III 100, consid. 2 i.f.).

La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della

tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di

vigilanza (DTF 130 III 617 e segg., consid. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue

tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal

tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (v. sentenza

della CEF 15.2000.44 del 29 aprile 2004, consid. 4e e 4f; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.2.4.4/c ad

art. 1, pagg. 44-45).

2.3 L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della

Considerandi

rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa

dell’OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese

elevate (DTF 130 III 615, consid. 1.2 e 3.1; 130 III 180, consid. 1.2; 120 III

100, consid. 2; 114 III 41, consid. 2; 108 III 67 consid. 2).

3.

Nel

caso in rassegna, la procedura può essere qualificata come complessa ai

sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero elevato di creditori

(145), dell’entità e della composizione dell’attivo (autoveicoli, materiali e

attrezzature da cantiere), delle particolari verifiche che ha dovuto compiere l’amministratore

speciale per ricostruire la contabilità della fallita e determinare le quote di

perdita nei consorzi cui essa partecipava e delle difficoltà legate in

particolare a una causa giudiziaria che l’amministra­­tore speciale ha affrontato

in rappresentanza della massa fallimentare (inc. __________ della

Pretura del Distretto di __________).

4.

Dalla

documentazione agli atti risulta che la gestione della liquidazione del

fallimento ha generato per l’amministrazione speciale un totale di 1'624.56 ore

di lavoro (v. sopra, consid. B) ripartite nell’arco di 8 anni, che

corrispondono all’incirca a 203 giorni di 8 ore ciascuno. Avuto riguardo alle

circostanze concrete della procedura fallimentare, quanto svolto dall’amministratore

speciale appare congruo. Le tariffe orarie applicate al caso, di fr. 150.–

per l’amministratore speciale IS 1 (esperto contabile diplomato), di fr. 100.–

per F__________ e di fr. 80.– per gli altri collaboratori, risultano anch’esse

conformi alla giurisprudenza cantonale, tranne per quanto riguarda i lavori di

cancelleria, la cui rimunerazione oraria massima ammessa era di fr. 50.–

fino al 1° marzo 2010 e di fr. 60.– dopo di allora (sentenza della CEF 15.2011.87

del 27 marzo 2012, consid. 5). Tenuto conto che una parte rilevante delle

prestazioni rimunerate fr. 80.– l’ora sono mansioni contabili per cui tale

tariffa è adeguata, che le ore prestate da F__________, pari al 22% del totale

esposto nell’istan­­za, sono state fatturate al minimo della propria fascia

tariffale e che le remunerazioni orarie sono rimaste immutate anche dopo l’adattamento

giurisprudenziale avvenuto con effetto dal 1° marzo 2010, la somma totale

richiesta risulta proporzionata al lavoro svolto. Pure il rapporto tra costi e benefici

appare sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari (fr. 169'196.13)

rappresenta il 18,42% del ricavato (fr. 918'425.58), sebbene, a tal

riguardo, vada comunque ricordato che l’art. 47 OTLEF non prevede né una partecipazione

dell’amministrazione speciale agli importi incassati né un bonus, ma prescrive

quale criterio di rimunerazione principale il volume del lavoro e il tempo

impiegato.

5.

Per

quanto attiene agli esborsi, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a fr. 549'986.03

(v. conteggio agli atti), fatta salva la facoltà di ricorso prevista

dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di vigilanza amministrativa (art. 13-14

e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori manifesti, non spetta all’autorità

di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale.

Non è quindi necessario verificare se tutti gli esborsi figuranti nella

documentazione in esame sono compatibili con il principio di economicità che

vige nel diritto esecutivo (v. sopra, consid. 2.2).

6.

Per

quanto concerne, infine, l’onorario della delegazione dei creditori, giusta l’art.

46.

OTLEF, l’indennità per ogni mezz’ora di seduta è di fr. 60.– per

il presidente e il segretario e di fr. 50.– per gli altri membri (cpv. 3),

mentre fuori seduta l’indennità si riduce per tutti i membri a fr. 50.–

per ogni mezz’ora (cpv. 4). L’au­torità di vigilanza può, ad ogni modo,

aumentare la tariffa nelle procedure complesse, in virtù dell’art. 47 cpv. 2

OTLEF. Nel caso di specie, i membri della delegazione dei creditori non hanno

chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Ne discende che, fatta salva la facoltà di ricorso

dei creditori (art. 2 OTLEF), le loro pretese rimunerative non devono esse­re

verificate d’ufficio da questa Camera (sentenze della CEF 15.2005.64 del 13

giugno 2006, consid. 4; 15.2006.106 del 2 apri­le 2007, consid. 4).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza gli onorari dell’amministra­­zione

speciale nel fallimento di PI 1 sono approvati.

2. Notificazione

a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.