15.2015.22
Determinazione degli onorari dell’amministrazione speciale di un fallimento
13 marzo 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.22
Lugano
13 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente,
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
quale giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza 3 marzo 2015 di
IS
1
tendente alla determinazione della sua rimunerazione
quale amministratore speciale del fallimento di
PI 1 già in
ritenuto
in fatto: A. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007 la prima
assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del
fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri (__________, __________
e __________). IS 1 è stato inoltre nominato amministratore speciale delle
altre due società sorelle __________ e __________. Il 19 dicembre 2014, il
Pretore del Distretto di Riviera ha decretato la chiusura della procedura fallimentare.
Fatti
B. Con
l’istanza in esame IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione retroattiva
gli onorari che ha riscosso per le attività svolte con i suoi collaboratori
nella liquidazione del fallimento. Dalla documentazione allegata si evince la
seguente situazione contabile:
ore fr./ora importo
__________ 468.62 150.00 70'292.25
__________ 338.75 100.00 33'874.00
__________ 206.35 80.00 16'508.00
__________ 121.24 80.00 9'699.20
__________ 108.65 80.00 8'692.00
__________ 91.24 80.00 7'299.20
__________ 85.99 80.00 6'879.20
__________ 41.12 80.00 3'289.60
__________ 36.58 80.00 2'926.40
__________ 33.74 80.00 2'699.20
__________ 23.63 80.00 2'175.04
__________ 19.78 80.00 1'890.40
__________ 15.61 80.00 1'248.80
__________ 15.35 80.00 1'288.80
__________ 15.16 80.00 1'212.48
__________ 6.66 80.00 532.80
__________ 6.61 80.00 528.80
__________ 6.05 80.00 484.00
__________ 4.77 80.00 381.60
__________ 4.69 80.00 375.20
__________ 3.99 80.00 319.20
__________ 3.85 80.00 308.00
__________ 3.55 80.00 284.00
__________ 2.94 80.00 235.20
__________ 2.94 80.00 235.20
__________ 2.17 80.00 173.36
__________ 2.16 80.00 172.80
__________ 2.00 80.00 160.00
__________ 1.88 80.00 150.40
__________ 0.72 80.00 57.60
__________ 0.50 80.00 40.00
__________ 0.44 80.00 35.20
__________ 0.44 80.00 35.20
__________ 0.25 80.00 20.00
__________ 0.08 80.00 6.40
Addebiti 3'879.13
Sconto -8'800.14
Totale 1'685.89 169'527.72
C. La
delegazione dei creditori ha approvato il predetto conteggio il 9 marzo 2015. L’onorario
di quest’ultima è stato invece fissato in complessivi fr. 3'150.– per 6
sedute (in totale 31.5 ore), applicando una tariffa di fr. 100.–/ora per
tutti i membri.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 84 del Regolamento del 13 luglio 1911 concernente
l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), applicabile
alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove
l’amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori)
creda di aver diritto a una speciale indennità in base all’articolo
48 (recte 47) dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse
in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF;
RS 281.35), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto,
sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all’incarto, una
distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale
non prevede tassa alcuna. L’autorità di vigilanza fissa quindi l’indennità da
corrispondere. A futura memoria, si attira l’attenzione dell’amministratore
speciale sull’obbligo di far approvare la sua nota professionale prima del
deposito dello stato di riparto, come già ricordatogli all’inizio della liquidazione
(sentenza della CEF 15.2008.45 dell’11 agosto 2008, consid. 3.7).
2. L’art.
47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44-46 OTLEF.
2.1 Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
Considerandi
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell’amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
l’espressione “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto
riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza
indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto
conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90, consid. 2/f). Parametri di
valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le
spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza
che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa,
non si pongono in linea di principio solo questioni complicate; di regola è
opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”
(qualificati) e lavori di segretariato (DTF 120 III 100, consid. 2 i.f.).
La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della
tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di
vigilanza (DTF 130 III 617 e segg., consid. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue
tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal
tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (v. sentenza
della CEF 15.2000.44 del 29 aprile 2004, consid. 4e e 4f; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.2.4.4/c ad
art. 1, pagg. 44-45).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della
rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa
dell’OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615, consid. 1.2 e 3.1; 130 III 180, consid. 1.2;
120.
III 100, consid. 2; 114 III 41, consid. 2; 108 III 67 consid. 2).
3.
Nel
caso in rassegna, la procedura può essere qualificata come complessa ai
sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero elevato di creditori (130),
dell’entità e della composizione dell’attivo (immobili, materiali e
attrezzature da cantiere, affitti), delle particolari verifiche che ha dovuto
compiere l’amministratore speciale per ricostruire la contabilità della
fallita e determinare le quote di perdita nei consorzi cui essa partecipava e
delle difficoltà legate in particolare a una causa giudiziaria che l’amministratore
speciale ha affrontato in rappresentanza della massa fallimentare (inc. __________ della Pretura del Distretto di __________).
4.
Dalla
documentazione agli atti risulta che la gestione della liquidazione del
fallimento ha generato per l’amministrazione speciale un totale di 1'685.89 ore
di lavoro (v. sopra, consid. B) ripartite nell’arco di 8 anni, che
corrispondono all’incirca a 211 giorni di 8 ore ciascuno. Avuto riguardo alle
circostanze concrete della procedura fallimentare, quanto svolto dall’amministratore
speciale appare congruo. Le tariffe orarie applicate al caso, di fr. 150.–
per l’amministratore speciale IS 1 (esperto contabile diplomato), di fr. 100.–
per F__________ e di fr. 80.– per gli altri collaboratori, risultano anch’esse
conformi alla giurisprudenza cantonale, tranne per quanto riguarda i lavori di
cancelleria, la cui rimunerazione oraria massima ammessa era di fr. 50.–
fino al 1° marzo 2010 e di fr. 60.– dopo di allora (sentenza della CEF 15.2011.87
del 27 marzo 2012, consid. 5). Tenuto conto che una parte rilevante delle
prestazioni rimunerate fr. 80.– l’ora sono mansioni contabili per cui tale
tariffa è adeguata, che le ore prestate da F__________, pari al 20% del totale
esposto nell’istanza, sono state fatturate al minimo della propria fascia
tariffale e che le remunerazioni orarie sono rimaste immutate anche dopo l’adattamento
giurisprudenziale avvenuto con effetto dal 1° marzo 2010, la somma totale
richiesta risulta proporzionata al lavoro svolto. Pure il rapporto tra costi e benefici
appare sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari (fr. 169'527.72)
rappresenta circa il 17,08% del ricavato (fr. 992'201.65), sebbene, a tal
riguardo, vada comunque ricordato che l’art. 47 OTLEF non prevede né una
partecipazione dell’amministrazione speciale agli importi incassati né un
bonus, ma prescrive quale criterio di rimunerazione principale il volume del
lavoro e il tempo impiegato.
5.
Per
quanto attiene agli esborsi, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a fr. 114'158.56
(v. conteggio agli atti), fatta salva la facoltà di ricorso prevista dagli
art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241
LEF) in caso di mancanze o di errori manifesti, non spetta all’autorità di
vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale.
Non è quindi necessario verificare se tutti gli esborsi figuranti nella
documentazione in esame sono compatibili con il principio di economicità che
vige nel diritto esecutivo (v. sopra, consid. 2.2).
6.
Per
quanto concerne, infine, l’onorario della delegazione dei creditori, giusta l’art.
46.
OTLEF, l’indennità per ogni mezz’ora di seduta è di fr. 60.00
per il presidente e il segretario e di fr. 50.00 per gli altri membri
(cpv. 3), mentre fuori seduta l’indennità si riduce per tutti i membri a fr. 50.–
per ogni mezz’ora (cpv. 4). L’autorità di vigilanza può, ad ogni modo,
aumentare la tariffa nelle procedure complesse, in virtù dell’art. 47 cpv. 2
OTLEF. Nel caso di specie, i membri della delegazione dei creditori non hanno
chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Ne discende che, fatta salva la facoltà di ricorso
dei creditori (art. 2 OTLEF), le loro pretese rimunerative non devono essere
verificate d’ufficio da questa Camera (sentenze della CEF 15.2005.64 del 13
giugno 2006, consid. 4; 15.2006.106 del 2 aprile 2007, consid. 4).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza gli onorari dell’amministrazione
speciale nel fallimento di PI 1 sono approvati.
2. Notificazione
a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.