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Decisione

15.2015.23

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito. Multa per ricorso interposto in mala fede

31 marzo 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2015.23

Lugano

31 marzo 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2015 di

RE

1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 gennaio

2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2014

dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, PI 1 procede contro RE

1 per l’incas­­so di fr. 7'040.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre

2014 e di fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2014;

che

l’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria per fr. 7'040.–

più interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 e limitatamente a fr. 8'000.– più

interessi del 5% dal 7 maggio (anziché dal 1° aprile) 2014 con sentenze 29

dicembre 2014 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna (rispettivamente

inc. __________ e __________), entrambe passate in giudicato il 16 gennaio 2015

(v. incarto dell’Ufficio);

che

il 21 gennaio 2015 l’Ufficio (ormai solo) di esecuzione (UE) di Locarno ha

emesso l’avviso di pignoramento per il 12 febbraio per fr. 16'477.–, interessi

e spese compresi;

che

diffidato lo stesso 12 febbraio 2015 a presentarsi all’ufficio entro 5 giorni,

l’escusso è stato interrogato il 19 febbraio e l’UE ha provveduto a pignorare

immediatamente, anche a favore dell’esecuzione n. __________, le particelle n. __________

RFD __________ e n. __________ RFD __________ di cui egli è proprietario;

che

con il ricorso in esame RE 1 fa valere di avere pagato in parte la fattura di fr. 8'000.–

e di non avere ricevuto le comunicazioni “personali” indirizzategli sempre alla

sede di __________ della __________ SA, a seguito della posa dei sigilli

ordinata il 21 ottobre 2014 dal Ministero pubblico e il 16 dicembre 2014 dal­l’UEF

di Locarno nell’ambito del fallimento della società, ciò che gli avrebbe

impedito di contestare in modo tempestivo le pretese poste in esecuzione;

che

in realtà dalle informazioni assunte da questa Camera i sigilli sono stati

apposti, come giusto che sia, solo sui locali della __________ SA e non sull’appartamento

di RE 1;

che,

ad ogni modo, sia le citazioni sia le sentenze di rigetto dell’op­posizione

sono state ritirate dal loro destinatario RE 1 allo sportello postale

rispettivamente il 24 novembre 2014 e il 2 gennaio 2015;

che

in queste circostanze il ricorrente, che del resto non lo contesta, ha avuto

modo di contestare le decisioni di rigetto dell’op­­posizione e di far valere

le eccezioni che ora pretende indebitamente di proporre in questa sede;

che,

infatti, il ricorso all’autorità di vigilanza permette solo di contestare l’operato

degli organi esecutivi e non l’esistenza, l’impor­to o l’esigibilità del

credito posto in esecuzione né le decisioni giudiziarie adottate in relazione

con l’esecuzione (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF);

che

essendo le decisioni di rigetto dell’opposizione validamente passate in giudicato,

l’UE ha correttamente dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione,

emettendo l’avviso di pignoramento e procedendo quindi all’esecuzione dello stesso;

che

risulta d’altronde dal fatto che RE 1 ha interposto ricorso contro l’avviso di

pignoramento il 10 febbraio 2015 e si è poi presentato all’Ufficio il 19 per

essere interrogato ch’egli ha ricevuto sia tale avviso sia la successiva

diffida del 12 febbraio, entrambi spediti al suo indirizzo privato di __________;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

il ricorrente avendo agito manifestamente in mala fede, sostenendo falsamente di

non avere avuto la possibilità di contestare in modo tempestivo le pretese

poste in esecuzione, si giustifica di condannarlo a pagare la tassa e le

spese della procedura di ricorso, determinate in fr. 200.–, nonché una multa di fr. 200.– giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF;

che

per legge non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa e le spese della procedura di ricorso, di fr. 200.–, sono poste a

carico del ricorrente, a cui viene inoltre inflitta una multa di fr. 200.–

per ricorso temerario. Non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.