15.2015.23
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito. Multa per ricorso interposto in mala fede
31 marzo 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2015.23
Lugano
31 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2015 di
RE
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 gennaio
2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2014
dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, PI 1 procede contro RE
1 per l’incasso di fr. 7'040.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre
2014 e di fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2014;
che
l’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria per fr. 7'040.–
più interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 e limitatamente a fr. 8'000.– più
interessi del 5% dal 7 maggio (anziché dal 1° aprile) 2014 con sentenze 29
dicembre 2014 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna (rispettivamente
inc. __________ e __________), entrambe passate in giudicato il 16 gennaio 2015
(v. incarto dell’Ufficio);
che
il 21 gennaio 2015 l’Ufficio (ormai solo) di esecuzione (UE) di Locarno ha
emesso l’avviso di pignoramento per il 12 febbraio per fr. 16'477.–, interessi
e spese compresi;
che
diffidato lo stesso 12 febbraio 2015 a presentarsi all’ufficio entro 5 giorni,
l’escusso è stato interrogato il 19 febbraio e l’UE ha provveduto a pignorare
immediatamente, anche a favore dell’esecuzione n. __________, le particelle n. __________
RFD __________ e n. __________ RFD __________ di cui egli è proprietario;
che
con il ricorso in esame RE 1 fa valere di avere pagato in parte la fattura di fr. 8'000.–
e di non avere ricevuto le comunicazioni “personali” indirizzategli sempre alla
sede di __________ della __________ SA, a seguito della posa dei sigilli
ordinata il 21 ottobre 2014 dal Ministero pubblico e il 16 dicembre 2014 dall’UEF
di Locarno nell’ambito del fallimento della società, ciò che gli avrebbe
impedito di contestare in modo tempestivo le pretese poste in esecuzione;
che
in realtà dalle informazioni assunte da questa Camera i sigilli sono stati
apposti, come giusto che sia, solo sui locali della __________ SA e non sull’appartamento
di RE 1;
che,
ad ogni modo, sia le citazioni sia le sentenze di rigetto dell’opposizione
sono state ritirate dal loro destinatario RE 1 allo sportello postale
rispettivamente il 24 novembre 2014 e il 2 gennaio 2015;
che
in queste circostanze il ricorrente, che del resto non lo contesta, ha avuto
modo di contestare le decisioni di rigetto dell’opposizione e di far valere
le eccezioni che ora pretende indebitamente di proporre in questa sede;
che,
infatti, il ricorso all’autorità di vigilanza permette solo di contestare l’operato
degli organi esecutivi e non l’esistenza, l’importo o l’esigibilità del
credito posto in esecuzione né le decisioni giudiziarie adottate in relazione
con l’esecuzione (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF);
che
essendo le decisioni di rigetto dell’opposizione validamente passate in giudicato,
l’UE ha correttamente dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione,
emettendo l’avviso di pignoramento e procedendo quindi all’esecuzione dello stesso;
che
risulta d’altronde dal fatto che RE 1 ha interposto ricorso contro l’avviso di
pignoramento il 10 febbraio 2015 e si è poi presentato all’Ufficio il 19 per
essere interrogato ch’egli ha ricevuto sia tale avviso sia la successiva
diffida del 12 febbraio, entrambi spediti al suo indirizzo privato di __________;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
il ricorrente avendo agito manifestamente in mala fede, sostenendo falsamente di
non avere avuto la possibilità di contestare in modo tempestivo le pretese
poste in esecuzione, si giustifica di condannarlo a pagare la tassa e le
spese della procedura di ricorso, determinate in fr. 200.–, nonché una multa di fr. 200.– giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF;
che
per legge non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa e le spese della procedura di ricorso, di fr. 200.–, sono poste a
carico del ricorrente, a cui viene inoltre inflitta una multa di fr. 200.–
per ricorso temerario. Non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.