15.2015.24
Ricorso contro il pignoramento. Rappresentanza processuale dinanzi all’autorità di vigilanza ticinese
27 maggio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.24
Lugano
27 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 2 marzo 2015 di
RI
1
(rappresentata
da RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1, Bellinzona
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 5 febbraio
2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, la PI 1
procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 3'973.–.
Fatti
B. Dando seguito alle domande di
proseguimento inoltrate dalla procedente, il 9 febbraio 2015 l’UEF, divenuto
nel frattempo l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, ha invitato l’escussa
a presentarsi entro il 26 febbraio successivo per procedere al pignoramento.
C. Il
25 febbraio 2015 si è presentato dinanzi all’UE RA 1 in rappresentanza della debitrice. L’organo esecutivo ha quindi proceduto all’allestimento del
verbale interno delle operazioni di pignoramento.
D. Con
ricorso del 2 marzo 2015 RI 1, rappresentata da RA 1, firmatario del gravame, contesta
il pignoramento effettuato dall’UE.
E. Con
osservazioni dell’11 marzo 2015 la PI 1 si limita a fornire solo alcune
precisazioni sul suo operato, mentre l’UE postula la reiezione del ricorso
nelle osservazioni del 16 marzo 2015.
F. Preso
atto che al ricorso non era allegata alcuna procura a favore del firmatario RA
1 né figurava agli atti dell’UE, il 18 marzo 2015 il presidente di questa
Camera ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni per
trasmettere una procura a favore del suo asserito rappresentante, precisando ch’egli la rappresenta a titolo non
professionale, oppure un esemplare del ricorso
sottoscritto da lei personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art.
15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2).
G. In
risposta alla predetta ordinanza, con scritto del 26 marzo 2015 RA 1 ha prodotto una procura datata del 20 marzo 2015 conferita da RI 1, specificando altresì di
rappresentarla a titolo personale.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 15 LPR, la rappresentanza processuale nell’ambito
di un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza
ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti,
nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale. La questione
della rappresentanza professionale davanti all’autorità di vigilanza rientra
invero nella riserva prevista dagli art. 20a cpv. 3 e 27 LEF a favore
dei Cantoni (sentenza della CEF 15.2014.65 del 3 settembre 2014, consid. 2 e
riferimenti citati).
1.1 Nel
caso di specie, a prescindere da quanto erroneamente indicato nel verbale
interno delle operazioni di pignoramento (v. pag. 2: Avv. Biaggi Paolo”),
RA 1 non è un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel
Cantone (v. il registro cantonale degli avvocati), né un fiduciario con l’autorizzazione
cantonale (v. albo dei fiduciari) e neppure ha addotto e comprovato di detenere
una rappresentanza legale, ovvero prevista dalla legge, come è il caso per
il curatore, il genitore per i figli o l’organo di una persona giuridica (v. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.1 ad art. 15 LPR). Non
rientrando in una delle categorie contemplate in modo esaustivo dall’art. 15
LPR, RA 1 non è dunque legittimato a rappresentare RI 1 dinanzi all’autorità di
vigilanza ticinese, neppure a titolo non professionale, contrariamente a quanto
risulta per inavvertenza dall’ordinanza 18 marzo 2015 del
presidente della Camera. Diversamente da quanto previsto per
le procedure sommarie nelle questioni rette dalla LEF (combinati art. 68
cpv. 1 e 251 CPC), infatti, la rappresentanza non professionale non costituisce
un presupposto sufficiente per presentare un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF a
nome e per conto di terzi davanti all’autorità di vigilanza ticinese (art. 15
LPR a contrario).
1.2 Alla
luce di quanto precede, RA 1 non è legittimato a rappresentare RI 1 in questa procedura e andrebbe impartito all’escussa un nuovo termine per firmare personalmente l’esemplare
dell’atto di ricorso o farlo sottoscrivere da un rappresentante autorizzato
secondo l’art. 15 LPR (art. 7 cpv. 5 LPR). Visto l’esito dell’impugnazione nel
merito si può però prescindere da tale formalità.
Considerandi
2.
Tralasciando
la formulazione di chiare conclusioni, la ricorrente si duole in particolare di
non aver ricevuto le “missive” del 18 novembre 2014 – ovvero gli avvisi di
pignoramento – prima che l’UE le consegnasse a RA 1 in occasione del pignoramento avvenuto il 25 febbraio 2015. Precisa inoltre che è ancora pendente un’imprecisata
“causa” presso i vari “Uffici cantonali competenti”, affermando che gli importi
posti in esecuzione non sono stati incassati dalla lei, ma versati direttamente
all’Ufficio delle borse di studio.
2.1
Per
quanto attiene alla prima censura, nelle osservazioni l’UE rileva a ragione che,
sebbene RI 1 non dovesse avere ricevuto gli avvisi di pignoramento, il vizio sarebbe
comunque stato sanato dal fatto che è stata validamente rappresentata da
RA 1 in occasione dell’esecuzione del pignoramento (DTF 115 III 43 consid. 1). Come risulta dallo scritto 26 marzo 2015 trasmesso
a questa Camera, infatti, RA 1 ha agito nella procedura esecutiva quale
rappresentante non professionale dell’escussa. Ora, diversamente
da quanto prevede l’art. 15 LPR per le procedure di ricorso dinanzi
all’autorità di vigilanza ticinese (sopra, consid. 1.1), l’art. 91 cpv. 1 n. 1
LEF permette al debitore di farsi rappresentare a titolo non professionale da
chiunque al pignoramento, in particolare da una persona adulta della sua
famiglia o da uno dei suoi impiegati o da qualsiasi terzo che giustifichi mediante
procura di agire in nome e per conto del debitore (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 29 ad art. 91 LEF). La prima doglianza si rivela così infondata.
2.2
Per
quanto concerne la seconda censura, oltre a non fornire alcuna indicazione né
prova sull’eventuale causa pendente dinanzi a non meglio specificati “Uffici
cantonali competenti”, l’insorgente neppure si confronta direttamente con i
provvedimenti adottati dall’UE, ma invoca mere questioni di merito, che
andavano semmai sollevate in sede di rigetto dell’opposizione. Sfuggendo al
potere cognitivo dell’autorità di vigilanza, limitato alla verifica
dell’operato degli organi dell’esecuzione forzata (art. 17 LEF), la censura
risulta irricevibile.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.