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Decisione

15.2015.24

Ricorso contro il pignoramento. Rappresentanza processuale dinanzi all’autorità di vigilanza ticinese

27 maggio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando seguito alle domande di

proseguimento inoltrate dalla procedente, il 9 febbraio 2015 l’UEF, divenuto

nel frattempo l’Uf­­ficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, ha invitato l’escussa

a pre­sentarsi entro il 26 febbraio successivo per procedere al pignoramento.

C. Il

25 febbraio 2015 si è presentato dinanzi all’UE RA 1 in rappresentanza della debitrice. L’organo esecutivo ha quindi proceduto all’allestimento del

verbale interno delle operazioni di pignoramento.

D. Con

ricorso del 2 marzo 2015 RI 1, rappresentata da RA 1, firmatario del gravame, contesta

il pignoramento effettuato dall’UE.

E. Con

osservazioni dell’11 marzo 2015 la PI 1 si limita a fornire solo alcune

precisazioni sul suo operato, mentre l’UE postula la reiezione del ricorso

nelle osservazioni del 16 marzo 2015.

F. Preso

atto che al ricorso non era allegata alcuna procura a favore del firmatario RA

1 né figurava agli atti dell’UE, il 18 marzo 2015 il presidente di questa

Camera ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni per

trasmettere una procura a favore del suo asserito rappresentante, precisando ch’egli la rappresenta a titolo non

professionale, oppure un esemplare del ricorso

sottoscritto da lei personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art.

15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2).

G. In

risposta alla predetta ordinanza, con scritto del 26 marzo 2015 RA 1 ha prodotto una procura datata del 20 marzo 2015 conferita da RI 1, specificando altresì di

rappresentarla a titolo personale.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 15 LPR, la rappresentanza processuale nell’ambito

di un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza

ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati

ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti,

nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale. La questione

della rappresentanza professionale davanti all’autorità di vigilanza rientra

invero nella riserva prevista dagli art. 20a cpv. 3 e 27 LEF a favore

dei Cantoni (sentenza della CEF 15.2014.65 del 3 settembre 2014, consid. 2 e

riferimenti citati).

1.1 Nel

caso di specie, a prescindere da quanto erroneamente indicato nel verbale

interno delle operazioni di pignoramento (v. pag. 2: Avv. Biaggi Paolo”),

RA 1 non è un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel

Cantone (v. il registro cantonale degli avvocati), né un fiduciario con l’au­­torizzazione

cantonale (v. albo dei fiduciari) e neppure ha addotto e comprovato di detenere

una rappresentanza legale, ovvero prevista dalla legge, come è il caso per

il curatore, il genitore per i figli o l’organo di una persona giuridica (v. Flavio

Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.1 ad art. 15 LPR). Non

rientrando in una delle categorie contemplate in modo esaustivo dall’art. 15

LPR, RA 1 non è dunque legittimato a rappresentare RI 1 dinanzi all’autorità di

vigilanza ticinese, neppure a titolo non professionale, contrariamente a quanto

risulta per inavvertenza dall’ordinanza 18 marzo 2015 del

presidente della Camera. Diversamente da quanto previsto per

le procedure sommarie nelle questioni rette dalla LEF (combinati art. 68

cpv. 1 e 251 CPC), infatti, la rappresentanza non professionale non costituisce

un presupposto sufficiente per presentare un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF a

nome e per conto di terzi davanti all’autorità di vigilanza ticinese (art. 15

LPR a contrario).

1.2 Alla

luce di quanto precede, RA 1 non è legittimato a rappresentare RI 1 in questa procedura e andrebbe impartito all’escussa un nuovo termine per firmare personalmente l’esemplare

dell’atto di ricorso o farlo sottoscrivere da un rappresentante autorizzato

secondo l’art. 15 LPR (art. 7 cpv. 5 LPR). Visto l’esito dell’impugnazione nel

merito si può però prescindere da tale formalità.

Considerandi

2.

Tralasciando

la formulazione di chiare conclusioni, la ricorrente si duole in particolare di

non aver ricevuto le “missive” del 18 novembre 2014 – ovvero gli avvisi di

pignoramento – prima che l’UE le consegnasse a RA 1 in occasione del pignoramento avvenuto il 25 febbraio 2015. Precisa inoltre che è ancora pendente un’imprecisata

“causa” presso i vari “Uffici cantonali competenti”, affermando che gli importi

posti in esecuzione non sono stati incassati dalla lei, ma versati direttamente

all’Uffi­­cio delle borse di studio.

2.1

Per

quanto attiene alla prima censura, nelle osservazioni l’UE rileva a ragione che,

sebbene RI 1 non dovesse avere ricevuto gli avvisi di pignoramento, il vizio sarebbe

comunque stato sanato dal fatto che è stata validamente rappresentata da

RA 1 in occasione dell’esecuzione del pignoramento (DTF 115 III 43 consid. 1). Come risulta dallo scritto 26 marzo 2015 trasmesso

a questa Camera, infatti, RA 1 ha agito nella procedura esecutiva quale

rappresentante non professionale dell’escussa. Ora, diversamente

da quan­to pre­vede l’art. 15 LPR per le procedure di ricorso dinanzi

all’autorità di vigilanza ticinese (sopra, consid. 1.1), l’art. 91 cpv. 1 n. 1

LEF permette al debitore di farsi rappresentare a titolo non professionale da

chiunque al pignoramento, in particolare da una persona adulta della sua

famiglia o da uno dei suoi impiegati o da qualsiasi terzo che giustifichi mediante

procura di agire in nome e per conto del debitore (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 29 ad art. 91 LEF). La prima doglianza si rivela così infondata.

2.2

Per

quanto concerne la seconda censura, oltre a non fornire alcuna indicazione né

prova sull’eventuale causa pendente dinanzi a non meglio specificati “Uffici

cantonali competenti”, l’insorgente neppure si confronta direttamente con i

provvedimenti adottati dall’UE, ma invoca mere questioni di merito, che

andavano semmai sollevate in sede di rigetto dell’opposizione. Sfuggendo al

potere cognitivo dell’autorità di vigilanza, limitato alla verifica

dell’operato degli organi dell’esecuzione forzata (art. 17 LEF), la censura

risulta irricevibile.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.