15.2015.25
Ricorso contro l’emissione del precetto esecutivo per questioni di competenza territoriale, assenza di legittimazione dell’escutente e inesigibilità del credito
19 maggio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2015.25
Lugano
19 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 13 marzo 2015 di
RI
1
(patrocinato
dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’emissione e la
notifica del precetto esecutivo emesso il 27 febbraio 2015 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 __________ (Francia)
(patrocinato dall’avv. RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il
7 luglio 2011, PI 1 e la S__________ Sàrl da una parte, e in via solidale la M__________
SA, la S__________ SA, RI 1 e Y__________ dall’altra hanno firmato una
transazione denominata “Protocole transactionnel”, con cui è stato riconosciuto
a favore di PI 1 e della S__________ Sàrl un credito di € 5'090'448.–,
che alla firma della transazione risultava scoperto nella misura di € 2'459'115.–.
Il saldo doveva essere versato in quattro rate, l’ultima delle quali, di
€ 600'000.–, entro il 20 dicembre 2014. Essa risulta tuttora scoperta.
B. Il
17 dicembre 2014 il Tribunal de Commerce de Grasse, in applicazione
degli articoli L620-1 e seguenti del Codice di commercio francese, ha aperto la
“procédure de sauvegarde” nei confronti della M__________ SA e della S__________
SA.
C. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 645'540.–
oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2014 indicando quale titolo di
credito il “protocole transactionnel” del 7 luglio 2011. Il precetto
esecutivo è stato notificato il 6 marzo 2015 ad RI 1, il quale ha interposto opposizione.
D. Con
ricorso del 13 marzo 2015, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto
sospensivo, che venga constatata la nullità del precetto esecutivo, e in via
subordinata che i suoi effetti siano sospesi fino all’emanazione della sentenza
definitiva di accoglimento del piano di salvaguardia delle società M__________
SA e S__________ SA o della sentenza di liquidazione delle medesime. Il
reclamante postula inoltre che la domanda di esecuzione formulata da PI 1 sia
giudicata temeraria e che la tassa di giustizia e una multa di fr. 1'000.–
siano poste a carico di lui.
E. Con
decreto del 20 marzo 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo.
F. Con
osservazioni del 3 e del 15 aprile 2015 rispettivamente PI 1 e l’UE di Lugano
si sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 27 febbraio 2015 dall’UE di Lugano e notificato all’escusso il 6
marzo 2015 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente pretende anzitutto che con la clausola contenuta nell’art. 15 della
transazione del 7 luglio 2011 – secondo cui “Le présent protocole
transactionnel est régi par le droit français. En cas
de difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent protocole, le Tribunal
de Grande Instance de __________ sera seul compétent” (doc. B pag. 8) – le parti abbiano stabilito una proroga di foro esecutivo a favore del Tribunal de Grande
Instance de Grasse, sicché l’UE di Lugano non era
competente territorialmente per emettere il precetto esecutivo, da ritenersi
quindi “nullo o annullabile”. PI 1, dal canto suo, obietta che la competenza del Tribunal de Grande Instance
de __________ è data unicamente in caso di difficoltà
d’interpretazione e/o di esecuzione del protocollo transattivo, ciò che non si
verifica nella fattispecie.
In realtà, la questione è un’altra. Secondo il
diritto esecutivo svizzero, il debitore, se è una persona fisica, dev’essere
escusso al suo domicilio in Svizzera (art. 46 cpv. 1 LEF). Tale foro è
imperativo, anche ove il rapporto giuridico tra creditore e debitore sia
subordinato alla Convenzione di Lugano (cfr. DTF
136 III 566; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 1 ad § 10),
fatti salvi i fori esecutivi speciali previsti dagli art. 48 a 52 LEF (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 7 ad art. 46 LEF; Jeanneret/Strub
in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n.
1 ad art. 46 LEF). Una proroga di foro è quindi esclusa, tranne nell’ipotesi
contemplata all’art. 50 cpv. 2 LEF, che riguarda però solo i debitori
domiciliati all’estero (Schmid,
op. cit., n. 8 ad art. 46). Ora, RI 1 non contesta di essere domiciliato in
Svizzera. La proroga di foro prevista nella transazione non è dunque di rilievo
per quanto concerne l’esecuzione in rassegna, per tacere del fatto ch’essa
comunque non riveste il carattere specifico richiesto dalla giurisprudenza
perché una proroga di foro possa essere considerata valida nel senso dell’art.
50 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 15.2005.81 del 22 luglio 2005, consid. 1.1 e
Fatti
i rinvii). Essendo RI 1 pacificamente domiciliato nel circondario (ormai l’intero
Cantone) dell’Ufficio di esecuzione cantonale unico (art. 1 cpv. 1 LALEF), l’UE principale di Lugano era competente per
emettere il precetto esecutivo contestato (art. 1 cpv. 3 LALEF). L’obiezione
del reclamante va così respinta.
3. In
secondo luogo, il ricorrente fa valere che in base alla transazione i pagamenti
erano da effettuare alla S__________ Sàrl, sicché PI 1 non era legittimato ad
agire in via esecutiva. A mente dell’escusso, domanda d’esecuzione e precetto
esecutivo sarebbero così “temerari e improntati alla malafede”. Per PI 1, invece,
l’art. 4 seconda frase della transazione gli conferisce personalmente, in caso
di mancato pagamento di una o più rate, il diritto di agire nei confronti di
uno o più condebitori.
3.1 La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa e senza che l’ufficio di esecuzione o l’autorità di
vigilanza debba decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione. Ora,
chi sia in concreto legittimato a far valere il credito posto in esecuzione è
una questione di merito, come visto sottratta al potere di cognizione sia dell’UE
che dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e
7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4). Andrà semmai posta al giudice di
merito o al giudice del rigetto dell’opposizione.
3.2 Vero
è che la giurisprudenza riserva il caso “del tutto eccezionale”
dell’esecuzione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC), ossia
che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione
(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b).
Le autorità esecutive sono però legittimate a constatare la nullità dell’esecuzione
solo in presenza di un abuso manifesto dei mezzi offerti dal diritto
esecutivo, mentre sfuggono alla loro cognizione censure di diritto materiale
rivolte alla pretesa litigiosa in sé (sentenza della CEF 15.2014.98/109 del 12
febbraio 2015, consid. 6, e i rimandi). Orbene, nel caso
specifico la ricorrente si limita a qualificare l’esecuzione come temeraria e improntata alla malafede invocando il preteso difetto di
legittimazione attiva, senza allegare circostanze che
possano far ritenere abusivo da parte di PI 1 l’uso stesso dei mezzi offerti dal
diritto esecutivo. La critica è dunque irricevibile. In siffatte circostanze,
cade nel vuoto anche la richiesta di porre a carico dell’escutente la tassa di giustizia e una multa di fr. 1'000.–, per tacere del
fatto che tali sanzioni sono previste solo nei confronti della parte o del suo
rappresentante, qualora in una procedura di ricorso abbiano agito in malafede o
in modo temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF) e non contro chi a detta
dell’escusso avrebbe promosso un’esecuzione ingiustificata. La questione
avrebbe semmai potuto porsi per il ricorso interposto, invero con leggerezza, dallo
stesso RI 1, ma non appaiono dati gli estremi stabiliti dalla legge.
Considerandi
4.
Il
ricorrente, in ultimo luogo, sostiene che dalla data della sentenza di apertura
della procedure de sauvegarde delle società condebitrici M__________ SA
e S__________ SA è fatto per legge divieto alle stesse di pagare qualunque credito
(art. L622-7 del Codice di commercio francese). La sentenza sospende poi anche
ogni azione contro le persone fisiche coobbligate o che hanno consentito una
garanzia personale fino alla sentenza che decide sul piano di salvaguardia o
sulla liquidazione del richiedente (art. L622-28 cpv. 1 e 2). Per questo motivo
il ricorrente, nella sua qualità di debitore solidale con le due note società,
ritiene di non potere essere oggetto di provvedimenti esecutivi fino alla
sentenza definitiva che chiuderà la procédure de sauvegarde. Da parte sua, PI 1 ricorda che con la
transazione RI 1 si è impegnato a rinunciare a ogni privilegio di estraneità (inclusi i privilegi derivanti da procedure speciali) e a non
contestare l’esecuzione delle decisioni che gli sarebbero state notificate in
Svizzera.
Al riguardo va rammentato che un fallimento dichiarato all’estero
da un tribunale competente esplica effetti in Svizzera – e in particolare la
sospensione delle esecuzioni individuali (art. 206 LEF cui rinvia l’art. 170
LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale
nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2; 137 III 572 consid.
2; sentenza della CEF 15.2011.26 del 12 aprile 2011, RtiD 2011 II 793 seg.
consid. 2). Ciò vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un
concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP). Nel caso specifico, il
ricorrente ammette implicitamente che la decisione francese non è stata
riconosciuta in Svizzera, ma ritiene che la CEF sia competente per riconoscerla
in questa sede. Perde di vista, tuttavia, che dal 1° gennaio 2011 tale competenza
è passata alle Preture (art. 37 cpv. 3 LOG e 335 cpv. 3 CPC), mentre alla CEF è
rimasta solo la competenza di statuire sui reclami contro le decisioni emesse
dai Pretori in questa materia (art. 48 lett. e n. 2 LOG). Per di più, non sono
ammessi riconoscimenti di decisioni estere in via pregiudiziale in una procedura
giudiziaria – come quella in rassegna – che non sia quella stabilita dagli art.
166.
segg. LDIP (DTF 135 III 39, consid. 2.4; 134 III 371 segg., consid. 5.1.2).
Il ricorso vede così segnata definitivamente la sua sorte.
5.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.