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Decisione

15.2015.25

Ricorso contro l’emissione del precetto esecutivo per questioni di competenza territoriale, assenza di legittimazione dell’escutente e inesigibilità del credito

19 maggio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i rinvii). Essendo RI 1 pacificamente domiciliato nel circondario (ormai l’intero

Cantone) dell’Ufficio di esecuzione cantonale unico (art. 1 cpv. 1 LALEF), l’UE principale di Lugano era competente per

emettere il precetto esecutivo contestato (art. 1 cpv. 3 LALEF). L’obiezione

del reclamante va così respinta.

3. In

secondo luogo, il ricorrente fa valere che in base alla transazione i pagamenti

erano da effettuare alla S__________ Sàrl, sicché PI 1 non era legittimato ad

agire in via esecutiva. A mente dell’escusso, domanda d’esecu­­zione e precetto

esecutivo sarebbero così “temerari e improntati alla malafede”. Per PI 1, invece,

l’art. 4 seconda frase della transazione gli conferisce personalmente, in caso

di mancato pagamento di una o più rate, il diritto di agire nei confronti di

uno o più condebitori.

3.1 La

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di

una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza

della propria pretesa e senza che l’ufficio di esecuzione o l’autorità di

vigilanza debba decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione. Ora,

chi sia in concreto legittimato a far valere il credito posto in esecuzione è

una questione di merito, come visto sottratta al potere di cognizione sia dell’UE

che dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e

7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4). Andrà semmai posta al giudice di

merito o al giudice del rigetto dell’opposizione.

3.2 Vero

è che la giurisprudenza riserva il caso “del tutto eccezionale”

dell’esecuzione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC), ossia

che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecu­­zione

(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b).

Le autorità esecutive sono però legittimate a constatare la nullità dell’esecuzione

solo in presenza di un abuso manifesto dei mezzi offerti dal diritto

esecutivo, mentre sfuggono alla loro cognizione censure di diritto materiale

rivolte alla pretesa litigiosa in sé (sentenza della CEF 15.2014.98/109 del 12

febbraio 2015, consid. 6, e i rimandi). Orbene, nel caso

specifico la ricorrente si limita a qualificare l’esecuzione come temeraria e improntata alla malafede invocando il preteso difetto di

legittimazione attiva, senza allegare circostanze che

possano far ritenere abusivo da parte di PI 1 l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo. La critica è dunque irricevibile. In siffatte circostanze,

cade nel vuoto anche la richiesta di porre a carico dell’escutente la tassa di giustizia e una multa di fr. 1'000.–, per tacere del

fatto che tali sanzioni sono previste solo nei confronti della parte o del suo

rappresentante, qualora in una procedura di ricorso abbiano agito in malafede o

in modo temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF) e non contro chi a detta

dell’escusso avrebbe promosso un’esecuzione ingiustificata. La questione

avrebbe semmai potuto porsi per il ricorso interposto, invero con leggerezza, dallo

stesso RI 1, ma non appaiono dati gli estremi stabiliti dalla legge.

Considerandi

4.

Il

ricorrente, in ultimo luogo, sostiene che dalla data della sentenza di apertura

della procedure de sauvegarde delle società condebitrici M__________ SA

e S__________ SA è fatto per legge divieto alle stesse di pagare qualunque credito

(art. L622-7 del Codice di commercio francese). La sentenza sospende poi anche

ogni azione contro le persone fisiche coobbligate o che hanno consentito una

garanzia personale fino alla sentenza che decide sul piano di salvaguardia o

sulla liquidazione del richiedente (art. L622-28 cpv. 1 e 2). Per questo motivo

il ricorrente, nella sua qualità di debitore solidale con le due note società,

ritiene di non potere essere oggetto di provvedimenti esecutivi fino alla

sentenza definitiva che chiuderà la procédure de sauvegarde. Da parte sua, PI 1 ricorda che con la

transazione RI 1 si è impegnato a rinunciare a ogni privilegio di estraneità (inclusi i privilegi derivanti da procedure speciali) e a non

contestare l’esecuzione delle decisioni che gli sarebbero state notificate in

Svizzera.

Al riguardo va rammentato che un fallimento dichiarato all’estero

da un tribunale competente esplica effetti in Svizzera – e in particolare la

sospensione delle esecuzioni individuali (art. 206 LEF cui rinvia l’art. 170

LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale

nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2; 137 III 572 consid.

2; sentenza della CEF 15.2011.26 del 12 aprile 2011, RtiD 2011 II 793 seg.

consid. 2). Ciò vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un

concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP). Nel caso specifico, il

ricorrente ammette implicitamente che la decisione francese non è stata

riconosciuta in Svizzera, ma ritiene che la CEF sia competente per riconoscerla

in questa sede. Perde di vista, tuttavia, che dal 1° gennaio 2011 tale competenza

è passata alle Preture (art. 37 cpv. 3 LOG e 335 cpv. 3 CPC), mentre alla CEF è

rimasta solo la competenza di statuire sui reclami contro le decisioni emesse

dai Pretori in questa materia (art. 48 lett. e n. 2 LOG). Per di più, non sono

ammessi riconoscimenti di decisioni estere in via pregiudiziale in una procedura

giudiziaria – come quella in rassegna – che non sia quella stabilita dagli art.

166.

segg. LDIP (DTF 135 III 39, consid. 2.4; 134 III 371 segg., consid. 5.1.2).

Il ricorso vede così segnata definitivamente la sua sorte.

5.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.